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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28764/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, dopo avere diettiarato tardiva ed inammissibile la produzione documentale depositata dalla difea, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza pronunciata il 26 marzo 2021, divenuta irrevocabile in data 11 novembre 2021.

A ragione osserva che la condannata non aveva provveduto, nel termine prescritto, al pagamento della somma liquidata alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di provvisionale, adempimento al quale era stato subordinato il beneficio.

Non risultava né era stata dedotta dalla condannata alcuna ipotesi di sopravvenuta impossibilità dell'adempimento della prestazione patrimoniale.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, articolando due motivi.

2.1. Con il primo eccepisce la nullità dell'ordinanza.

Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale, nel dichiarare inammissibile la produzione documentale, abbia comminato una sanzione processuale prevista dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. esclusivamente per il deposito di "memorie" oltre il termine di cinque giorni prima dell'udienza.

La disciplina del codice di rito, invece, non prevede alcuna limitazione temporale nella produzione di documenti purché sia rispettato il contraddittorio.

Solo in quest'ottica si spiega perché il successivo comma 5 dell'art. 666 cod. proc. pen. facoltizza il giudice dell'esecuzione ad assumere nuove prove anche in udienza. 2.2 Con il secondo motivo chiede annullarsi il provvedimento per vizio di motivazione .

La Corte di appello, pur formalmente dichiarando di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui non è possibile disporre la revoca della sospensione condizionale della pena nel caso di incolpevole inadempimento, lo ha, nella sostanza, eluso, muovendo dalla premessa erronea che tale impossibilità non era stata dedotta dalla condannata.

Quest'ultima, invece, nel rispondere alle imprecise domande dei carabinieri, nel verbale di s.i.t. in atti, ha, comunque, dichiarato di non essere in grado di pagare neanche la somma di 600,00 euro, nettamente inferiore a quella realmente dovuta pari a 53.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Reputa il Collegio che il ricorso, nel suo complesso, debba essere rigettato.

1. Il primo motivo, pur denunziando un errore di diritto astrattamente fondato, non ne chiarisce la decisività ai fini della decisione, finendo per risolversi in una censura generica non suscettibile di superare il vaglio di ammissibilità.

È ormai prevalso l'orientamento interpretativo secondo cui nel procedimento di esecuzione, la produzione di documenti, effettuata nel rispetto del contraddittorio, non soggiace al termine dei cinque giorni antecedenti all'udienza, previsto dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per il solo deposito delle memorie (Sez. 5, n. 5458 del 09/01/2018, Bernini, Rv. 272444 - 01; Sez. 1, n. 3679 del 19/05/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 216280 - 01; Sez. 5, n. 43382 del 19/09/2013 Punturiero, Rv. 258661 - 01).Perché tale vizio sia deducibile è, tuttavia, necessario che l'omessa acquisizione per intempestività abbia avuto ad oggetto documenti il cui contenuto sia idoneo ad incidere sulla decisione.

Nel caso in esame, il ricorrente nulla ha dedotto sul punto.

Non ha nemmeno prospettato che i documenti di cui non è stata ammessa l'acquisizione per inosservanza del termine attenessero in qualche modo al tema decidendum e, in particolare, alla capacità economica della condannata e alla sua impossibilità oggettiva di adempimento.

2. Il secondo motivo è infondato.

In continuità coi principi espressi da questa Corte sul tema, deve ribadirsi che, laddove l'obbligo cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena venga imposto a tutela del soggetto vittima del reato al fine di sollecitare l'adempimento da parte del condannato, interessato a realizzare la condizione sospensiva per non essere sottoposto ad espiazione della pena, la sua inosservanza non comporta automaticamente la revoca del beneficio.

Al condannato è riconosciuta, in sede di esecuzione, la possibilità di allegare l'assoluta impossibilità e l'estrema difficoltà dell'adempimento, mentre compete al giudice di verificare la attendibilità e la rilevanza della situazione ostativa dedotta (ex plurimis Sez. 1, n. 24714 del 08/05/2003, Cavallo, Rv. 225330; Sez. 1, n. 6314 del 10/12/2009, Esposito, 16/02/2010, Rv. 246108).

2.1. In sintonia coi ricordati principi, la Corte distrettuale ha ritenuto sussistente il presupposto fattuale per revocare il beneficio della sospensione condizionale sulla base di una motivazione logica sia pure succinta e senza applicare automatismi.

Ha, in particolare rilevato che a fonte dello specifico accertamento della condotta inadempiente, invero nemmeno contestato, la condannata, in sede di incidente di esecuzione, si era limitata ad affermazioni generiche non supportate, neanche nell'odierno ricorso, dall'indicazione di elementi specifici, Non può, infatti, essere sufficiente la mera l'esternazione della volontà di non essere in grado di provvedere al pagamento se non attraverso la rateizzazione e la proroga di sei mesi dell'originario termine fissato in sentenza in assenza della specifica indicazione delle cause della dedotta impossibilità e, comunque, di elementi fattuali che consentano di valutarne l'effettività e la rilevanza.

3. Dal rigetto del ricorso discende la condanna deicorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma tl., primo periodo, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna /1.1- ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, dopo avere diettiarato tardiva ed inammissibile la produzione documentale depositata dalla difea, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza pronunciata il 26 marzo 2021, divenuta irrevocabile in data 11 novembre 2021. A ragione osserva che la condannata non aveva provveduto, nel termine prescritto, al pagamento della somma liquidata alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di provvisionale, adempimento al quale era stato subordinato il beneficio. Non risultava né era stata dedotta dalla condannata alcuna ipotesi di sopravvenuta impossibilità dell'adempimento della prestazione patrimoniale. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo eccepisce la nullità dell'ordinanza. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale, nel dichiarare inammissibile la produzione documentale, abbia comminato una sanzione processuale prevista dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. esclusivamente per il deposito di "memorie" oltre il termine di cinque giorni prima dell'udienza. La disciplina del codice di rito, invece, non prevede alcuna limitazione temporale nella produzione di documenti purché sia rispettato il contraddittorio. Solo in quest'ottica si spiega perché il successivo comma 5 dell'art. 666 cod. proc. pen. facoltizza il giudice dell'esecuzione ad assumere nuove prove anche in udienza. 2.2 Con il secondo motivo chiede annullarsi il provvedimento per vizio di motivazione . La Corte di appello, pur formalmente dichiarando di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui non è possibile disporre la revoca della sospensione condizionale della pena nel caso di incolpevole inadempimento, lo ha, nella sostanza, eluso, muovendo dalla premessa erronea che tale impossibilità non era stata dedotta dalla condannata. Quest'ultima, invece, nel rispondere alle imprecise domande dei carabinieri, nel verbale di s.i.t. in atti, ha, comunque, dichiarato di non essere in grado di pagare neanche la somma di 600,00 euro, nettamente inferiore a quella realmente dovuta pari a 53.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Reputa il Collegio che il ricorso, nel suo complesso, debba essere rigettato. 1. Il primo motivo, pur denunziando un errore di diritto astrattamente fondato, non ne chiarisce la decisività ai fini della decisione, finendo per risolversi in una censura generica non suscettibile di superare il vaglio di ammissibilità. È ormai prevalso l'orientamento interpretativo secondo cui nel procedimento di esecuzione, la produzione di documenti, effettuata nel rispetto del contraddittorio, non soggiace al termine dei cinque giorni antecedenti all'udienza, previsto dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per il solo deposito delle memorie (Sez. 5, n. 5458 del 09/01/2018, Bernini, Rv. 272444 - 01; Sez. 1, n. 3679 del 19/05/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 216280 - 01; Sez. 5, n. 43382 del 19/09/2013 Punturiero, Rv. 258661 - 01).Perché tale vizio sia deducibile è, tuttavia, necessario che l'omessa acquisizione per intempestività abbia avuto ad oggetto documenti il cui contenuto sia idoneo ad incidere sulla decisione. Nel caso in esame, il ricorrente nulla ha dedotto sul punto. Non ha nemmeno prospettato che i documenti di cui non è stata ammessa l'acquisizione per inosservanza del termine attenessero in qualche modo al tema decidendum e, in particolare, alla capacità economica della condannata e alla sua impossibilità oggettiva di adempimento. 2. Il secondo motivo è infondato. In continuità coi principi espressi da questa Corte sul tema, deve ribadirsi che, laddove l'obbligo cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena venga imposto a tutela del soggetto vittima del reato al fine di sollecitare l'adempimento da parte del condannato, interessato a realizzare la condizione sospensiva per non essere sottoposto ad espiazione della pena, la sua inosservanza non comporta automaticamente la revoca del beneficio. Al condannato è riconosciuta, in sede di esecuzione, la possibilità di allegare l'assoluta impossibilità e l'estrema difficoltà dell'adempimento, mentre compete al giudice di verificare la attendibilità e la rilevanza della situazione ostativa dedotta (ex plurimis Sez. 1, n. 24714 del 08/05/2003, Cavallo, Rv. 225330; Sez. 1, n. 6314 del 10/12/2009, Esposito, 16/02/2010, Rv. 246108). 2.1. In sintonia coi ricordati principi, la Corte distrettuale ha ritenuto sussistente il presupposto fattuale per revocare il beneficio della sospensione condizionale sulla base di una motivazione logica sia pure succinta e senza applicare automatismi. Ha, in particolare rilevato che a fonte dello specifico accertamento della condotta inadempiente, invero nemmeno contestato, la condannata, in sede di incidente di esecuzione, si era limitata ad affermazioni generiche non supportate, neanche nell'odierno ricorso, dall'indicazione di elementi specifici, Non può, infatti, essere sufficiente la mera l'esternazione della volontà di non essere in grado di provvedere al pagamento se non attraverso la rateizzazione e la proroga di sei mesi dell'originario termine fissato in sentenza in assenza della specifica indicazione delle cause della dedotta impossibilità e, comunque, di elementi fattuali che consentano di valutarne l'effettività e la rilevanza. 3. Dal rigetto del ricorso discende la condanna deicorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma tl., primo periodo, cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna /1.1- ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma
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