CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2021
Cassazione n. 40844/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, il giudice dell'esecuzione revocava, su richiesta del Pubblico Ministero, richiamando l'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., la sospensione condizionale della pena concessa all'odierno ricorrente, sopra indicato, in relazione a una sentenza di condanna. 2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. In particolare, lamenta che il Giudice dell'esecuzione abbia proceduto alla revoca della sospensione condizionale della pena senza essersi prima pronunciato sull'istanza di riconoscimento della continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La circostanza che il giudice dell'esecuzione non si sia previamente pronunciato sull'istanza volta a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. è ininfluente sulla correttezza della revoca della sospensione condizionale della pena, poiché nel caso di specie la condanna più recente, anche se fosse riconosciuta la continuazione fra il reato che l'ha determinata e quella precedentemente giudicata, comporterebbe comunque la revoca del beneficio, avuto riguardo al fatto che la pena della reclusione di due anni e otto mesi, inflitta proprio per il reato giudicato più recentemente, sarebbe la più grave e, pertanto, sarebbe assunta come pena base e non potrebbe essere ridotta neppure in conseguenza dell'ipotetico riconoscimento della continuazione. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] '