CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2023
Cassazione n. 48723/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce, con due motivi, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di cu all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, è inammissibile perché meramente riproduttivo di censure rigettate con una motivazione immune da errori di diritto e da profili di illogicità manifesta, avendo la Corte di merito ribadito, con un percorso argomentativo privo di errori di diritto e di aporie logiche, la sussistenza sia dell'elemento oggettivo del reato, stante l'inesistenza della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", emittente le fatture, ditta la cui sede è ignota, che non ha beni strumentali, né ha mai presentato alcuna dichiarazione fiscale, e considerando la non tracciabilità dei pagamenti; sia del dolo specifico, ricavato dal numero di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, nonché dalla tempistica dell'annotazione, significativamente avvenuta dell'imminenza della fine dell'esercizlo; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.