CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39322/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata, applicata la misura alternativa della detenzione domiciliare, ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; rilevato che il ricorrente, con due motivi, ha denunciato difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, che non ha considerato la positività degli elementi disponibili relativi all'occupazione lavorativa, all'assenza di contatti con ambienti della criminalità organizzata, né aveva disposto i necessari approfondimenti istruttori onde verificare la attualità delle informazioni assunte; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione - che ha tenuto conto della pendenza di procedimenti penali, delle negative informazioni delle forze dell'ordine e della negative verifica circa l'occupazione lavorativa indicata -, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre 20