CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 38171/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04WEPER) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo kaccoglimento del ricorso e lé.annullamento c on rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio al Giudice di pace di Trento, in d versa persona fisica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la pronuncia sopra indicata, il Giudice di pace di Trent o condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 7.000 di multa in quanto ritenuto re ponsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché, quale cittadino extra-comunitario si tratteneva senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento emesso e notificatogli dal Questore di Trento in data 15 dicembre 2022, restando oltre il termine di 7 giorni - entro il quale avrebbe dovuto lasciare l'Italia - come da decreto di espulsione emesso dal Questore di Lodi il 7 novembre 2022. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite rituale minis ero difensivo, affidandosi a un unico motivo. Con tale motivo, il difensore dell'interessato denuncia la violaziOne di legge e il difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, poiché, in udienza era stata chiesta, riten ti sussistenti i presupposti, una sentenza di proscioglimento per particolare ten Jità del fatto, come rilevabile dal verbale d'udienza. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giud zio al Giudice di pace di Trento, in diversa persona fisica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento. 2. Si rileva, infatti, che il Giudice di pace non ha tenuto conto della richiesta difensiva di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 34 d.l_s. n. 274 del 2000, pur formulata nell'ambito delle richieste conclusive, come riportato nel verbale dell'udienza di discussione del processo e specificato in rico so. 3. Appare opportuno, inoltre, ricordare che, secondo l'interpretàzione datane da questa Corte, la disposizione di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 d I 2000 indica anche i criteri per poter applicare la relativa causa di pr scioglimento, rappresentata dalla "particolare tenuità" del fatto, riconoscibile, non in un episodio non particolarmente grave, ma, appunto, tenue, tale da arrec- re in misura minima, quasi insignificante, la lesione del bene giuridico protett dalla norma violata, che ricorre quando sussista l'esiguità del danno o del pericolo, \fè)-% l'occasionalità della condotta antigiuridica e il modesto grado di colp volezza, indici che devono essere congiuntamente considerati in riferimento al atto concreto nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive e non all'astratta fa tispecie (Sez. 5, n. 29831 del 13/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265143; Sez. 5, . 34227 del 07/05/2009, Scalzo, Rv. 244910; Sez. 4, n. 24387 del 28/04/200 Ciampa, Rv. 234577; Sez. 4, n. 15374 del 15/02/2005, Orengo, Rv. 231549). Valutate le circostanze fattuali del caso in esame, laddove esse possano indurre a un ridimensionamento della gravità oggettiva e soggettiva del fatto, il Giudice del rinvio dovrà valutare se esse possano essere prese in considerazione al fine di verificare se la reale dimensione offensiva della vicenda consenta o meno di accogliere le conclusioni così come auspicate dalla difesa. 4. Sulla base delle precedenti considerazioni deriva l'accoglimeto del ricorso e il conseguente annullamento della sentenza impugnata con rin rio per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 623 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), a altro Giudice di pace appartenente al medesimo ufficio (Sez. 1, n. 36216 del 23/09/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248279), affinché, in piena autonomia, rinnov il giudizio nei confronti del ricorrente limitatamente all'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, fornendo la già omessa risposta alla richiesta difensiva e così colmando la lacuna motivazionale sopra rilevata. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata relativamente al punto concerne te la mancata applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 con rinvio per nucvo giudizio al Giudice di pace di Trento, i