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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 marzo 2023

Cassazione n. 30513/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 7/10/2022, ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi nove ed euro 300,00 di multa pronunciata dal Tribunale di Avellino del 9/10/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 697 cod. pen. e artt. 2 e 7 L. 895/1967 per avere illegalmente detenuto una carabina ad aria compressa con potenza superiore a 7,5 Joule, una pistola antica e munizioni di vario tipo.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

2.1. Vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione alla dichiarazione di responsabilità.

Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe travisato il contenuto degli accertamenti effettuati dal consulente tecnico in ordine alle modifiche apportate alla carabina.

Diversamente da quanto indicato in sentenza, nella quale si afferma che l'arma ad aria compressa non aveva subito alcuna modifica che avesse potenziato il gettito di aria compressa, il consulente avrebbe dichiarato che la carabina era stata modificata, che tale operazione era stata effettuata da una persona esperta e che non era visibile.

Sulla scorta di tale elemento, pertanto, sarebbe errata la conclusione del giudice in ordine alla consapevolezza del ricorrente quanto alla potenza dell'arma e, conseguentemente, della qualità della stessa come arma comune da soe....t sparo e non come arma di cui è 9-13cra la vendita, la cessione e la detenzione.

2.2. Vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen.

Nel secondo motivo la difesa rileva che la motivazione della Corte territoriale, che pure ha riconosciuto che il riferimento contenuto nella sentenza di primo grado ai precedenti risalenti agli anni 1995 e 1998 era inconferente, sarebbe carente in quanto l'argomento posto a fondamento per respingere la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, la mancanza di elementi positivi, sarebbe il frutto di un'affermazione apodittica.

3. In data 27 marzo 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione alla dichiarazione di responsabilità,evidenziando che la Corte territoriale avrebbe travisato il contenuto degli accertamenti effettuati dal consulente tecnico in ordine alle modifiche apportate alla carabina e che tale travisamento sarebbe decisivo in merito alla ritenuta consapevolezza della detenzione illegittima dell'arma.

La doglianza è fondata e la sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato rinviato a giudizio e processato per la detenzione, tra le altre, di una carabina ad aria compressa che, sviluppando un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, è da qualificarsi come arma comuna da sparo.

L'imputato si è difeso sostenendo di avere ereditato tale arma dal padre e di non s < avere avuto alcuna consapevolezza che questa exa-stata modificata in modo tale da renderne illegale la detenzione.Sullo specifico punto la difesa ha proposto appello anche dando conto degli esiti della consulenza tecnica.

1.2. La Corte territoriale ha ritenuto che l'appello fosse infondato evidenziando testualmente "nel caso di specie, per come accertato dal consulente all'esito della pulitura della canna del fucile è emerso che l'arma fosse del tipo carabina di fabbricazione cinese.

Quel tipo di arma, come confermato dalla prova effettuata in concreto, è un fucile ad aria compressa i cui proiettili erogano un'energia cinetica pari a 10 joule. ... non coglie nel segno l'eccezione che contesta che l'imputato avesse la consapevolezza del fatto che tratta vasi di arma letale, in quanto il fucile in oggetto, per quanto accertato dal consulente non aveva subito alcuna modifica che avesse potenziato il gettito di aria compressa".

La decisione, come risulta evidente, si fonda sull'affermazione che il consulente ha accertato che la carabina non aveva subito alcuna modifica.

1.3. Nella trascrizione dell'esame reso dal consulente tecnico in dibattimento, contenuto nel verbale dell'udienza del giorno 9 ottobre 2020, invero, si legge che lo stesso ha dichiarato che la carabina era stata modificata, che tali modifiche erano state effettuate da una persona esperta e che queste non erano visibili per un comune cittadino (cfr. verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il cui esame è consentito a questa Corte in virtù della natura processuale della questione dedotta e considerato che con la specifica indicazione dell'atto il ricorrente ha adempiuto, anche alla luce di quanto stabilito 165 bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen., al principio di autosufficienza del ricorso, così da ultimo Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, 2021, Cossu, Rv. 280419 - 01 e Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 - 01).

1.4. Alla luce di quanto emerso il travisamento dedotto sussiste e incide sulla tenuta logica della motivazione nella quale la circostanza della modifica effettuata e della riconoscibilità della stessa assume rilievo decisivo con riferimento alla conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale.

La dichiarazione di responsabilità, infatti, come evidenziato a pagine 3 della sentenza, si fonda proprio sull'affermazione che il consulente tecnico aveva escluso che la carabina era stata modificata.

La coerenza e la tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata sul punto -nella quale si fa specifico riferimento a tale dato- sono infatti inficiate dal diverso significato attribuito a un elemento che non è il risultato di un errore di interpretazione di quanto dichiarato quanto, invece, è il frutto di un errore oggettivo di lettura del giudice.

Sotto tale profilo, pertanto, il travisamento della prova in cui è incorso il giudice, dal quale discende un errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, in quanto rende illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, è rilevante e impone l'annullamento della sentenza impugnata (cfr. Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227) affinché la Corte territoriale, correttamente valutati gli elementi emersi nel corso del dibattimento, proceda a un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 7/10/2022, ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi nove ed euro 300,00 di multa pronunciata dal Tribunale di Avellino del 9/10/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 697 cod. pen. e artt. 2 e 7 L. 895/1967 per avere illegalmente detenuto una carabina ad aria compressa con potenza superiore a 7,5 Joule, una pistola antica e munizioni di vario tipo. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione alla dichiarazione di responsabilità. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe travisato il contenuto degli accertamenti effettuati dal consulente tecnico in ordine alle modifiche apportate alla carabina. Diversamente da quanto indicato in sentenza, nella quale si afferma che l'arma ad aria compressa non aveva subito alcuna modifica che avesse potenziato il gettito di aria compressa, il consulente avrebbe dichiarato che la carabina era stata modificata, che tale operazione era stata effettuata da una persona esperta e che non era visibile. Sulla scorta di tale elemento, pertanto, sarebbe errata la conclusione del giudice in ordine alla consapevolezza del ricorrente quanto alla potenza dell'arma e, conseguentemente, della qualità della stessa come arma comune da soe....t sparo e non come arma di cui è 9-13cra la vendita, la cessione e la detenzione. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. Nel secondo motivo la difesa rileva che la motivazione della Corte territoriale, che pure ha riconosciuto che il riferimento contenuto nella sentenza di primo grado ai precedenti risalenti agli anni 1995 e 1998 era inconferente, sarebbe carente in quanto l'argomento posto a fondamento per respingere la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, la mancanza di elementi positivi, sarebbe il frutto di un'affermazione apodittica. 3. In data 27 marzo 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione alla dichiarazione di responsabilità,evidenziando che la Corte territoriale avrebbe travisato il contenuto degli accertamenti effettuati dal consulente tecnico in ordine alle modifiche apportate alla carabina e che tale travisamento sarebbe decisivo in merito alla ritenuta consapevolezza della detenzione illegittima dell'arma. La doglianza è fondata e la sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato rinviato a giudizio e processato per la detenzione, tra le altre, di una carabina ad aria compressa che, sviluppando un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, è da qualificarsi come arma comuna da sparo. L'imputato si è difeso sostenendo di avere ereditato tale arma dal padre e di non s < avere avuto alcuna consapevolezza che questa exa-stata modificata in modo tale da renderne illegale la detenzione.Sullo specifico punto la difesa ha proposto appello anche dando conto degli esiti della consulenza tecnica. 1.2. La Corte territoriale ha ritenuto che l'appello fosse infondato evidenziando testualmente "nel caso di specie, per come accertato dal consulente all'esito della pulitura della canna del fucile è emerso che l'arma fosse del tipo carabina di fabbricazione cinese. Quel tipo di arma, come confermato dalla prova effettuata in concreto, è un fucile ad aria compressa i cui proiettili erogano un'energia cinetica pari a 10 joule. ... non coglie nel segno l'eccezione che contesta che l'imputato avesse la consapevolezza del fatto che tratta vasi di arma letale, in quanto il fucile in oggetto, per quanto accertato dal consulente non aveva subito alcuna modifica che avesse potenziato il gettito di aria compressa". La decisione, come risulta evidente, si fonda sull'affermazione che il consulente ha accertato che la carabina non aveva subito alcuna modifica. 1.3. Nella trascrizione dell'esame reso dal consulente tecnico in dibattimento, contenuto nel verbale dell'udienza del giorno 9 ottobre 2020, invero, si legge che lo stesso ha dichiarato che la carabina era stata modificata, che tali modifiche erano state effettuate da una persona esperta e che queste non erano visibili per un comune cittadino (cfr. verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il cui esame è consentito a questa Corte in virtù della natura processuale della questione dedotta e considerato che con la specifica indicazione dell'atto il ricorrente ha adempiuto, anche alla luce di quanto stabilito 165 bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen., al principio di autosufficienza del ricorso, così da ultimo Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, 2021, Cossu, Rv. 280419 - 01 e Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 - 01). 1.4. Alla luce di quanto emerso il travisamento dedotto sussiste e incide sulla tenuta logica della motivazione nella quale la circostanza della modifica effettuata e della riconoscibilità della stessa assume rilievo decisivo con riferimento alla conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale. La dichiarazione di responsabilità, infatti, come evidenziato a pagine 3 della sentenza, si fonda proprio sull'affermazione che il consulente tecnico aveva escluso che la carabina era stata modificata. La coerenza e la tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata sul punto -nella quale si fa specifico riferimento a tale dato- sono infatti inficiate dal diverso significato attribuito a un elemento che non è il risultato di un errore di interpretazione di quanto dichiarato quanto, invece, è il frutto di un errore oggettivo di lettura del giudice. Sotto tale profilo, pertanto, il travisamento della prova in cui è incorso il giudice, dal quale discende un errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, in quanto rende illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, è rilevante e impone l'annullamento della sentenza impugnata (cfr. Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227) affinché la Corte territoriale, correttamente valutati gli elementi emersi nel corso del dibattimento, proceda a un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad
Sentenza Cassazione n. 30513/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris