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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2015

ECLI:EU:T:2015:514
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62010TJ0436_IT

[OSCURATO:PERSONA] causa T‑436/10, HIT [OSCURATO:PERSONA] BV, con sede in Haarlem ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata inizialmente da G. van der Wal, G. Oosterhuis e H. Albers, successivamente da G. van der Wal e G. Oosterhuis, avvocati, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da P. [OSCURATO:PERSONA], S. Noë e

V. Bottka, in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione C (2010) 4387 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 4 aprile 2011, IL TRIBUNALE (Sesta Sezione), composto da S. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, F. Dehousse e A.M.

Collins, giudici, cancelliere: J. Plingers, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 giugno 2014, ha pronunciato la seguente Sentenza (1) [ omissis ] Procedimento e conclusioni delle parti

65. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 settembre 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il ricorso in esame.

66. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 dicembre 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], il che le è stato concesso dal presidente della Prima Sezione del Tribunale con ordinanza del 28 febbraio 2011.

Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 28 ottobre 2013, la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia comunicato al Tribunale che essa ritirava il proprio intervento.

Di conseguenza, è stata esclusa dalla causa T‑436/10 in qualità di parte interveniente, con ordinanza del presidente della Sesta Sezione del Tribunale del 4 dicembre 2013.

67. Con lettera del 6 maggio 2011, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’autorizzazione a dedurre un motivo nuovo, in considerazione di taluni elementi che sarebbero stati rivelati per la prima volta nel controricorso.

68. Con decisione del 6 giugno 2011, il Tribunale ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di fornirgli la seconda decisione di modifica. [OSCURATO:PERSONA] ha ottemperato a tale richiesta il 16 giugno 2011.

69. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato, con lettera del 26 luglio 2011, che essa chiedeva di poter adeguare i propri motivi a seguito dell’adozione della seconda decisione di modifica.

70. Con lettera del 29 luglio 2011, il Tribunale ha accolto tale domanda.

71. La fase scritta del procedimento si è conclusa il 20 ottobre 2011 con il deposito, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della controreplica nella lingua processuale.

72. [OSCURATO:PERSONA] controreplica, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso posizione sulla domanda di adeguamento dei motivi presentata dalla ricorrente nella replica nonché sulle osservazioni presentate da quest’ultima a seguito dell’adozione della seconda decisione di modifica.

73. A seguito della modifica della composizione delle sezioni del Tribunale a partire dal 23 settembre 2013, il giudice relatore è stato assegnato alla Sesta Sezione, alla quale, il 3 ottobre 2013, è stata di conseguenza attribuita la presente causa.

74. La relazione preliminare prevista dall’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991 è stata comunicata alla Sesta Sezione l’8 novembre 2013.

75. Il 17 dicembre 2011, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il Tribunale ha posto alcuni quesiti scritti alla [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultima ha dato seguito a tale richiesta il 6 febbraio 2014.

La ricorrente ha presentato le proprie osservazioni sulla risposta della [OSCURATO:PERSONA] con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 marzo 2014.

76. Il 14 maggio 2014, su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.

77. Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti scritti e orali del Tribunale sono state sentite all’udienza del 27 giugno 2014.

78. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata nella parte in cui la riguarda e, in particolare, l’articolo 1, punto 9), lettera b), l’articolo 2, punto 9), e l’articolo 4, punto 22); – in subordine, annullare o ridurre, nel modo che riterrà opportuno, l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta all’articolo 2, punto 9), della decisione impugnata; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

79. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. In diritto

80. [OSCURATO:PERSONA] deduce, in via principale, tre motivi a sostegno della sua domanda di annullamento della decisione impugnata, nonché, in via subordinata, due motivi a sostegno, invece, della sua domanda di annullamento o di riduzione dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta.

81. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto inoltre un sesto motivo a titolo complementare durante lo svolgimento della fase scritta del procedimento.

82. Il primo motivo verte, da una parte, sulla violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE e, dall’altra, su un difetto di motivazione, in quanto la decisione impugnata addebita alla [OSCURATO:PERSONA] la commissione di un’infrazione per il periodo che va dal 1° gennaio 1998 al 17 gennaio 2002.

83. Il secondo motivo verte sul fatto che l’inflizione di un’ammenda alla [OSCURATO:PERSONA], che non è più economicamente attiva dal 1° novembre 2004, contrasta con gli obiettivi dell’articolo 101 TFUE, con la politica europea in materia di ammende e con il principio di proporzionalità, in quanto detta ammenda non è in realtà né adeguata né necessaria.

84. Il terzo motivo verte sul fatto che è stata erroneamente ravvisata la responsabilità solidale della [OSCURATO:PERSONA] per l’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA].

85. Il quarto motivo verte sul fatto che l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] è erroneo in quanto la [OSCURATO:PERSONA]: – avendo preso in considerazione il fatturato della [OSCURATO:PERSONA] per il 2003, ha violato l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e il principio di proporzionalità (prima parte); – avrebbe dovuto concederle la medesima riduzione da essa accordata alla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di trattamento favorevole, in quanto la sua responsabilità non può eccedere quella della [OSCURATO:PERSONA] (seconda parte); – ha proceduto a un calcolo distinto dell’importo dell’ammenda che le era inflitta, mentre avrebbe dovuto limitare quest’ultima a una frazione dell’ammenda che veniva inflitta alla [OSCURATO:PERSONA], poiché la ricorrente era considerata soltanto solidalmente responsabile dell’ammenda che era inflitta a quest’ultima (terza parte); – ha violato il principio di parità di trattamento, non avendo tenuto conto, dopo l’applicazione del limite massimo del 10%, della durata limitata per la quale la ricorrente è considerata responsabile per l’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] (quarta parte).

86. Il quinto motivo, dedotto in subordine, verte sulla violazione del termine ragionevole da parte della [OSCURATO:PERSONA].

87. Il sesto motivo verte sul fatto che l’importo di base dell’ammenda è stato calcolato su un periodo di attività della [OSCURATO:PERSONA] che eccede il periodo per il quale la [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta solidalmente responsabile per la sua controllata.

88. Infine, in udienza, la ricorrente ha dedotto un settimo motivo, vertente sulla violazione del termine ragionevole da parte del Tribunale. Sui primi tre motivi Richiamo della decisione impugnata

89. Dalla decisione impugnata risulta che, dal 1° gennaio 1998 al 17 gennaio 2002, la ricorrente deteneva il 100% della [OSCURATO:PERSONA] e che, di conseguenza, può presumersi l’esercizio di un’influenza determinante, presunzione che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente non è stata in grado di rovesciare (punti da 804 a 812 della decisione impugnata).

90. [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto considerato che la [OSCURATO:PERSONA] doveva essere ritenuta responsabile dell’infrazione dal 1° gennaio 1984 al 19 settembre 2002 e ha dichiarato la ricorrente responsabile in solido con la [OSCURATO:PERSONA] per il periodo che andava dal 1° gennaio 1998 al 17 gennaio 2002 (punto 813 della decisione impugnata).

91. Ai sensi dell’articolo 1 della decisione impugnata: «Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 TFUE e, dal 1º gennaio 1994, l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando, per i periodi indicati, a un accordo continuato e/o a una pratica concordata nel settore dell’acciaio per precompresso nel mercato interno nonché, dal 1° gennaio 1994, all’interno del SEE: (…)

9. Imprese del gruppo [OSCURATO:PERSONA]:

a) [OSCURATO:PERSONA] BV dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 19.9.2002 e

b) [OSCURATO:PERSONA] BV dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 17.1.2002».

92. Infine, all’articolo 2 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] infligge, da una parte, un’ammenda di EUR 5 056 500 in solido alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra, un’ammenda di EUR 1 877 500 alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] delle parti – Sul primo motivo, vertente, da una parte, sulla violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE, in quanto la decisione impugnata addebita alla [OSCURATO:PERSONA] la commissione di un’infrazione per il periodo che va dal 1° gennaio 1998 al 17 gennaio 2002, e, dall’altra, su un difetto di motivazione

93. In sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, sia nella comunicazione degli addebiti sia nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ravvisato la sua responsabilità solidale nella sua sola qualità di azionista che ha controllato ed esercitato un’influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA].

94. Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia simultaneamente concluso, senza esporne le ragioni né motivare la propria decisione su tale punto, che essa aveva violato in prima persona l’articolo 101 TFUE.

95. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, se anche l’infrazione può eventualmente esserle imputata, ciò non significa tuttavia che essa l’abbia materialmente commessa.

Essa ritiene di non essere in realtà né l’autrice né la coautrice dell’infrazione, ma di assumere soltanto una responsabilità per il comportamento della [OSCURATO:PERSONA].

96. Orbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA], una tale responsabilità non ha la stessa intensità di quella di un’impresa che commetta materialmente l’infrazione, il che dovrebbe incidere sull’importo dell’ammenda.

97. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. – Sul secondo motivo, vertente sul fatto che l’inflizione di un’ammenda alla [OSCURATO:PERSONA], che non è più economicamente attiva dal 1° novembre 2004, contrasta con gli obiettivi dell’articolo 101 TFUE, con la politica europea in materia di ammende e con il principio di proporzionalità, in quanto detta ammenda non è in questo caso né adeguata né necessaria

98. [OSCURATO:PERSONA], citando la sentenza dell’11 dicembre 2007, ETI e a. (C‑280/06, Racc., EU:C:2007:775), nonché le conclusioni dell’avvocato generale Kokott in tale causa (EU:C:2007:404), sostiene essenzialmente che, pur essendo vero che né essa né la [OSCURATO:PERSONA] sono sparite o sono state trasferite a una persona giuridica o a un’impresa terza, essa non è più attiva sul mercato dal 1° novembre 2004 (vale a dire da più di cinque anni prima di essere sanzionata dalla [OSCURATO:PERSONA]), che è stata sanzionata solo nella sua qualità di società controllante della [OSCURATO:PERSONA] – la quale è l’unica ad aver commesso l’infrazione – e che, di conseguenza, l’ammenda non avrà alcun effetto dissuasivo per quanto la riguarda.

99. Secondo la ricorrente, tale sanzione non è pertanto conforme agli obiettivi della politica di concorrenza e non è proporzionata, poiché non è né adeguata né necessaria per raggiungere l’obiettivo dell’articolo 101 TFUE.

100. La ricorrente ritiene, in sostanza, che, in tali circostanze, il principio della continuità economica avrebbe dovuto portare a sanzionare soltanto la persona giuridica che ha commesso l’infrazione, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA], poiché la ricorrente stessa, che era semplicemente una holding, era ormai soltanto un guscio vuoto.

101. Infatti, a suo avviso, se una holding, come la stessa ricorrente, cede una società controllata che ha commesso un’infrazione e cessa in seguito di essere economicamente attiva, la continuità economica del vecchio gruppo si basa sull’entità che ha commesso l’infrazione, ed è a tale entità, e non alla holding economicamente inattiva, che dev’essere inflitta l’ammenda.

102. [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che la scelta che la [OSCURATO:PERSONA] può operare tra sanzionare la società controllante o la controllata avrebbe dovuto indurla, secondo la giurisprudenza, per ragioni di efficienza, a sanzionare soltanto la [OSCURATO:PERSONA].

103. Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, secondo giurisprudenza costante, la [OSCURATO:PERSONA] non può fissare l’importo dell’ammenda inflitta a una società controllata sulla base del fatturato dell’ex società controllante qualora, al momento dell’adozione della decisione, l’impresa sia stata scissa, in quanto il fatturato dell’ex società controllante non riflette più la capacità economica effettiva di tale impresa. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto quindi fissare l’importo dell’ammenda facendo corrispondere quest’ultima alla sua capacità economica effettiva, la quale, a causa del suo fatturato limitato e dell’inesistenza di una sua attività economica, era (ed è tuttora) nulla.

Ciò avrebbe dovuto portare, dunque, a sanzionare soltanto la [OSCURATO:PERSONA].

104. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. – Sul terzo motivo, vertente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] è stata erroneamente ritenuta responsabile in solido dell’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA]

105. La responsabilità solidale della [OSCURATO:PERSONA] è stata ravvisata per l’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] per il periodo dell’infrazione che va dal 1° gennaio 1998 al 17 gennaio 2002.

106. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] non si è espressa in merito al periodo che va dal 1° maggio 1987 al 1° maggio 1994, durante il quale, tuttavia, essa deteneva sempre il 100% del capitale della sua controllata.

Per quanto riguarda il periodo che va dal 1° maggio 1994 al 31 dicembre 1997, essa ha considerato che non disponeva di prove dell’esercizio di un’influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA].

107. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in sostanza, di aver tuttavia dimostrato, nell’ambito del procedimento amministrativo, di aver rovesciato la presunzione secondo cui una società controllante che detiene il 100% del capitale di una controllata che ha commesso un’infrazione esercita un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata.

108. Essa ricorda che, durante il periodo che va dal 1° gennaio 1998 al 17 gennaio 2002, era una holding finanziaria (società di partecipazione).

109. La ricorrente ritiene che, in conseguenza della natura di una holding siffatta, del suo modo di funzionamento e dell’estensione delle sue partecipazioni, non possa affermarsi che una tale persona giuridica esercita un’influenza determinante su una società controllata, neppure qualora disponga di una partecipazione del 100% di quest’ultima, a meno che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri il contrario.

110. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] rileva, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] si basa su un’istruzione (directie-instructie) che risale al maggio 1994.

Orbene, tale istruzione è precedente di quattro anni al periodo per il quale l’esercizio di un’influenza determinante è stato considerato dimostrato dalla [OSCURATO:PERSONA].

Essa ritiene inoltre, in sostanza, che detta istruzione non riguardi la gestione quotidiana né la politica commerciale della società controllata e non vada oltre il mero esercizio dei diritti che la legge e lo statuto conferiscono a una holding in quanto azionista.

Infine, secondo la [OSCURATO:PERSONA], tanto la [OSCURATO:PERSONA] quanto essa stessa hanno affermato che lo status di tale istruzione non era chiaro e la [OSCURATO:PERSONA], malgrado le sue affermazioni in merito ad essa, non ha dato a detta istruzione la portata che le attribuisce la [OSCURATO:PERSONA].

111. Essa rileva, in secondo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] si basa sull’esistenza del gruppo direttivo che si riuniva circa cinque volte l’anno.

La ricorrente nega di aver ammesso che, nell’ambito di tale gruppo, venivano discussi l’andamento generale degli affari nonché altre questioni importanti.

Essa sostiene che disponeva soltanto di due dipendenti, mentre il numero delle sue partecipazioni era pari a 11 nel 1994 e raggiungeva 26 nel 2001, e considera che, in tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva limitarsi a dichiarare che essa esercitava un’influenza determinante senza fornire altre precisazioni a tal riguardo, anche se essa in effetti chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di essere tenuta al corrente dell’andamento generale degli affari e delle questioni che presentavano un interesse per lei. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non fornisca alcuna motivazione e alcuna prova della portata della concertazione all’interno del gruppo direttivo.

112. Essa rileva, in terzo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] si basa su una dichiarazione a carico resa dalla [OSCURATO:PERSONA], che affermerebbe che, durante le riunioni del gruppo direttivo, venivano discussi tutti gli aspetti commerciali.

Ritiene di essersi già spiegata, su tale punto, nell’ambito del procedimento amministrativo e che dette dichiarazioni siano semplicemente quelle di una parte coinvolta nell’infrazione, senza essere supportate da prove scritte o da dichiarazioni di terzi.

113. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, al contrario, che dall’andamento degli affari risulti che essa non ha esercitato alcuna influenza sulla sua controllata.

Essa considera, infatti, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato la propria partecipazione all’intesa nel 1984, vale a dire quattordici anni prima che la ricorrente sia stata ritenuta esercitare un’influenza determinante su di essa, e che la [OSCURATO:PERSONA] ha proseguito la propria partecipazione fino all’autunno del 2002, mentre la ricorrente aveva ceduto tale controllata.

A suo avviso, è pertanto dimostrato il carattere autonomo del comportamento della [OSCURATO:PERSONA].

114. Infine, la ricorrente considera in sostanza infondate le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa era attiva anche nel settore dell’acciaio e le attività commerciali della [OSCURATO:PERSONA] erano quindi connesse al suo settore di attività.

A suo avviso, la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai sostenuto che essa era al corrente dell’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA], e la ricorrente ha, a sua volta, sempre negato di essere stata a conoscenza di tale infrazione, il che rende irrilevanti le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa ha svolto attività nel settore dell’acciaio, le quali non riguardavano in ogni caso il settore dell’AP.

115. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. Giudizio del Tribunale

116. Occorre esaminare, nell’ordine, il terzo motivo e poi il primo e il secondo motivo. – Richiamo dei principi

117. Secondo giurisprudenza costante, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento.

A tal riguardo, la Corte ha precisato, da un lato, che la nozione di impresa, collocata in tale contesto, dev’essere intesa nel senso che designa un’unità economica anche se, dal punto di vista giuridico, tale unità economica è costituita da più persone fisiche o giuridiche e, dall’altro, che tale entità economica, laddove violi le norme sulla concorrenza, è tenuta, secondo il principio di responsabilità personale, a rispondere dell’infrazione (v. sentenza del 29 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑521/09 P, Racc., EU:C:2011:620, punto 53 e giurisprudenza citata).

118. Inoltre, secondo costante giurisprudenza, il comportamento di una controllata può essere ascritto alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, detta controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 117 supra, EU:C:2011:620, punto 54 e giurisprudenza citata).

119. Infatti, in una tale situazione, atteso che la società controllante e la sua controllata fanno parte di una stessa unità economica e formano così una sola impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA] può emanare una decisione che infligge ammende nei confronti della società controllante, senza necessità di dimostrare il coinvolgimento personale di quest’ultima nell’infrazione (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 117 supra, EU:C:2011:620, punto 55 e giurisprudenza citata).

In altri termini, non è necessariamente una relazione di istigazione in merito all’infrazione tra la società controllante e la controllata né, a maggior ragione, un coinvolgimento della prima in detta infrazione che consentono alla [OSCURATO:PERSONA] di indirizzare alla società controllante la decisione che impone ammende, ma il fatto che le società di cui trattasi costituiscono un’unica impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 117 supra, EU:C:2011:620, punto 88).

120. Peraltro, la Corte ha precisato che, nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata, la quale abbia infranto le norme dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa secondo la quale detta società controllante esercita effettivamente una siffatta influenza (in prosieguo: la «presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante») (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 117 supra, EU:C:2011:620, punto 56 e giurisprudenza citata).

121. La presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante mira in particolare a raggiungere un equilibrio tra l’importanza, da un lato, dell’obiettivo consistente nel reprimere i comportamenti contrari alle norme sulla concorrenza, segnatamente all’articolo 101 TFUE, e a prevenirne la ripetizione e, dall’altro, delle esigenze poste da taluni principi generali del diritto dell’Unione come, segnatamente, quelli della presunzione di innocenza, della personalità delle pene e della certezza del diritto nonché i diritti della difesa, ivi compreso il principio della parità delle armi.

È appunto per questa ragione che essa è relativa (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 117 supra, EU:C:2011:620, punto 59).

Ne consegue che tale presunzione è proporzionata allo scopo legittimo perseguito (sentenza del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑501/11 P, Racc., EU:C:2013:522, punto 108).

122. È sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] provi che l’intero capitale di una controllata sia detenuto dalla sua controllante per poter presumere che quest’ultima eserciti effettivamente un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. [OSCURATO:PERSONA] potrà conseguentemente considerare la società controllante responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, a meno che detta società controllante, sulla quale incombe l’onere di superare tale presunzione, non fornisca elementi di prova sufficienti, idonei a dimostrare che la sua controllata tiene un comportamento autonomo sul mercato (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 117 supra, EU:C:2011:620, punto 57 e giurisprudenza citata).

123. Va precisato che, sebbene la Corte, nella sua giurisprudenza, abbia menzionato, oltre alla detenzione del 100% del capitale della controllata, altre circostanze, quali l’assenza di contestazione dell’influenza esercitata dalla società controllante sulla politica commerciale della sua controllata nonché la rappresentanza comune delle due società durante il procedimento amministrativo, resta il fatto che tali circostanze non sono state rilevate dalla Corte allo scopo di subordinare l’operatività della presunzione alla produzione di indizi supplementari relativi all’esercizio effettivo di un’influenza da parte della società controllante.

In altri termini, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, al fine di attivare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante in un dato caso, a fornire indizi supplementari rispetto a quelli che dimostrano l’applicabilità e l’effetto di detta presunzione (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 117 supra, EU:C:2011:620, punto 80 e giurisprudenza citata).

124. Inoltre, la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante si fonda sulla constatazione secondo la quale, salvo circostanze del tutto eccezionali, una società che possiede la totalità del capitale di una controllata può, in considerazione di questa sola parte di capitale, esercitare un’influenza determinante sul comportamento di detta controllata, e la mancanza di esercizio effettivo di questo potere di ingerenza può normalmente essere ricercata nel modo più utile nella sfera dei soggetti contro cui detta presunzione opera.

Ciò premesso, se per una parte interessata fosse sufficiente confutare tale presunzione avanzando semplici affermazioni non comprovate, la presunzione stessa verrebbe largamente privata della sua utilità (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 117 supra, EU:C:2011:620, punti 60 e 61).

125. Da una giurisprudenza costante risulta che il semplice fatto che la società controllante sia una holding non può essere sufficiente per escludere che essa abbia esercitato un’influenza determinante sulla controllata stessa.

Infatti, nell’ambito di un gruppo di società, una società holding, che coordina in particolare gli investimenti finanziari all’interno del gruppo, è destinata a raggruppare partecipazioni in varie società ed ha la funzione di assicurarne l’unità di direzione, in particolare tramite tale controllo di bilancio (v., in tal senso, sentenze dell’8 ottobre 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Technik/[OSCURATO:PERSONA], T‑69/04, Racc., EU:T:2008:415, punto 63; del 13 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑38/07, Racc., EU:T:2011:355, punto 70 e giurisprudenza citata, e del 29 giugno 2012, E.ON Ruhrgas e E.ON/[OSCURATO:PERSONA], T‑360/09, Racc., EU:T:2012:332, punto 283).

126. Inoltre, al fine di stabilire se una controllata determini in maniera autonoma il suo comportamento sul mercato, dev’essere preso in considerazione l’insieme degli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che legano tale controllata alla società controllante, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono essere quindi elencati in modo esaustivo (sentenza del 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑97/08 P, Racc., EU:C:2009:536, punto 74).

127. Tale valutazione non deve essere limitata ai soli elementi relativi alla politica commerciale in senso stretto della controllata, quali la strategia di distribuzione o dei prezzi.

La presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante non può essere superata, in particolare, semplicemente dimostrando che è la controllata a gestire detti aspetti specifici della sua politica commerciale senza ricevere alcuna direttiva a tale riguardo (v. sentenza del 16 giugno 2011, FMC/[OSCURATO:PERSONA], T‑197/06, Racc., EU:T:2011:282, punto 105 e giurisprudenza citata).

128. Parimenti, dato che l’autonomia della controllata non viene valutata con riferimento ai soli aspetti di gestione operativa della società, il fatto che la controllata non abbia mai attuato, sul mercato rilevante, una specifica politica di informazione a favore della società controllante non è sufficiente a dimostrarne l’autonomia (sentenza FMC/[OSCURATO:PERSONA], punto 127 supra, EU:T:2011:282, punto 145).

129. Inoltre, il fatto che dai documenti del fascicolo non risulti che la società controllante abbia impartito istruzioni alla sua controllata non dimostra che tali istruzioni non siano esistite (v. sentenza del 7 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑217/06, Racc., EU:T:2011:251, punto 118 e giurisprudenza citata).

130. Peraltro, ai fini dell’imputazione del comportamento illecito di una controllata alla sua società controllante non occorre la prova che la società controllante influenzi la politica della propria controllata nel settore specifico oggetto dell’infrazione (sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 125 supra, EU:T:2011:355, punto 70, e del 13 luglio 2011, Eni/[OSCURATO:PERSONA], T‑39/07, Racc., EU:T:2011:356, punto 97).

131. Una società controllante può inoltre essere considerata responsabile di un’infrazione commessa da una controllata anche quando in un gruppo esista un numero elevato di società operative (sentenze del 20 aprile 1999, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Racc., EU:T:1999:80, punto 989, e del 27 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑343/06, Racc., EU:T:2012:478, punto 52).

132. Peraltro, secondo costante giurisprudenza, la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dell’istituzione da cui promana l’atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il suo controllo.

La necessità di motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possono avere a ricevere spiegazioni.

La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 296 TFUE da parte della motivazione di un atto va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (sentenze del 2 aprile 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑367/95 P, Racc., EU:C:1998:154, punto 63; del 30 settembre 2003, Germania/[OSCURATO:PERSONA], C‑301/96, Racc., EU:C:2003:509, punto 87, e del 22 giugno 2004, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA], C‑42/01, Racc., EU:C:2004:379, punto 66).

133. Quanto al principio di proporzionalità, occorre ricordare che esso, secondo la giurisprudenza della Corte, esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione non eccedano i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v. sentenza del 17 ottobre 2013, Schaible, C‑101/12, Racc., EU:C:2013:661, punto 29 e giurisprudenza citata). – [OSCURATO:PERSONA] fondatezza del terzo motivo

134. [OSCURATO:PERSONA], che non nega di aver detenuto il 100% del capitale della sua controllata [OSCURATO:PERSONA], sostiene essenzialmente che, data la sua natura di holding, la detenzione del 100% del capitale di una società controllata non consentiva alla [OSCURATO:PERSONA] di considerare che essa aveva esercitato un’influenza determinante sulla medesima.

135. Spetterebbe infatti alla [OSCURATO:PERSONA] fornire la prova di una tale influenza, cosa che essa non avrebbe fatto, in quanto gli elementi complementari su cui si è basata non consentono di giungere a una siffatta conclusione.

136. La ricorrente sostiene, al contrario, di avere dal canto suo rovesciato la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante.

137. Tale argomentazione deve tuttavia essere respinta.

138. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] possedeva il 100% del capitale della sua controllata durante il periodo dell’infrazione considerato a suo carico, la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a far valere la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante e non era tenuta a fornire altri elementi di prova a tal riguardo (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 117 supra, EU:C:2011:620, punto 63 e giurisprudenza citata).

139. Ne consegue che l’irrilevanza degli elementi di prova supplementari prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] (vale a dire l’istruzione del maggio 1994, l’esistenza e l’incidenza del gruppo direttivo e le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA]), quand’anche dimostrata, sarebbe comunque ininfluente sulla responsabilità della ricorrente, poiché la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante è sufficiente per affermare la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], a meno che quest’ultima sia in grado di rovesciare tale presunzione, cosa che, tuttavia, non è riuscita a fare.

140. Infatti, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] sia una holding, pur non operativa, non è sufficiente per superare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante (v, in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Technik/[OSCURATO:PERSONA], punto 125 supra, EU:T:2008:415, punto 63; [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 125 supra, EU:T:2011:355, punto 70 e giurisprudenza citata, nonché E.ON Ruhrgas e E.ON/[OSCURATO:PERSONA], punto 125 supra, EU:T:2012:332, punto 283) e non determina alcuna inversione dell’onere della prova, come sostiene erroneamente la [OSCURATO:PERSONA].

141. A tal riguardo, è irrilevante il fatto che la società controllante, per la sua natura sociale e per il suo oggetto statutario, si sia limitata a gestire le proprie partecipazioni (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Technik/[OSCURATO:PERSONA], punto 125 supra, EU:T:2008:415, punto 70, e FMC/[OSCURATO:PERSONA], punto 127 supra, EU:T:2011:282, punto 130).

Inoltre, ai fini dell’imputazione del comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA] alla sua società controllante, non occorre la prova che la [OSCURATO:PERSONA] abbia influenzato la politica della propria controllata nel settore specifico oggetto dell’infrazione (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 125 supra, EU:T:2011:355, punto 70, e Eni/[OSCURATO:PERSONA], punto 130 supra, EU:T:2011:356, punto 97).

142. Ne consegue che neanche il fatto che la società controllante non sia stata direttamente attiva nel settore dell’AP è sufficiente a rovesciare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante, il che porta a respingere l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] su tale punto.

143. Peraltro, dev’essere respinto anche l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui dall’andamento degli affari risulterebbe che essa non aveva alcuna influenza sulla propria controllata.

144. Infatti, la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante non può essere rovesciata dalla sola dimostrazione del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia gestito la propria politica commerciale in senso stretto, quale la strategia di distribuzione o dei prezzi, senza ricevere direttive dalla [OSCURATO:PERSONA] a tal riguardo.

Ne consegue che l’autonomia della controllata non può dirsi comprovata neanche dimostrando semplicemente che essa ha gestito in modo autonomo gli aspetti specifici della sua politica di commercializzazione dei prodotti oggetto dell’infrazione.

145. Parimenti, dato che l’autonomia della [OSCURATO:PERSONA] non viene valutata con riferimento ai soli aspetti della gestione operativa della società, il fatto che la controllata non abbia mai attuato, sul mercato rilevante, una specifica politica di informazione a favore della propria società controllante non è sufficiente a dimostrarne l’autonomia (v., in tal senso, sentenza FMC/[OSCURATO:PERSONA], punto 127 supra, EU:T:2011:282, punti 105 e seguenti e giurisprudenza citata).

146. Pertanto, nessuno degli elementi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] è in grado di rovesciare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante e, quindi, il terzo motivo dev’essere respinto. – [OSCURATO:PERSONA] fondatezza del primo e del secondo motivo

147. Poiché, ai sensi della costante giurisprudenza della Corte citata al precedente punto 119, non è necessario dimostrare l’implicazione personale della società controllante nell’infrazione per emanare una decisione che le infligge un’ammenda a causa della commissione di tale infrazione, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’infrazione non può esserle imputata in quanto essa non ne è né l’autrice né la coautrice non può essere accolto.

148. Per tale ragione, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta peraltro a motivare specificamente la decisione impugnata per quanto riguarda l’imputazione dell’infrazione alla [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di società controllante della [OSCURATO:PERSONA].

149. Ne consegue che il primo motivo deve essere integralmente respinto.

150. Per quanto riguarda il secondo motivo, va ricordato che può rivelarsi necessario, ai fini di un’efficace attuazione delle regole di concorrenza, imputare in via eccezionale un’intesa non al gestore iniziale, ma al nuovo gestore dell’impresa coinvolta qualora quest’ultimo possa effettivamente essere considerato il successore del gestore iniziale, cioè qualora continui a gestire l’impresa coinvolta nell’intesa (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa ETI e a., cit. al punto 98 supra, EU:C:2007:404, paragrafi 75 e 76).

Infatti, se non fosse prevista alcuna possibilità di infliggere la sanzione ad un’entità diversa da quella che ha commesso l’infrazione, le imprese potrebbero sottrarsi alle sanzioni semplicemente a causa della modifica della loro identità in seguito a ristrutturazioni, cessioni o altre modifiche giuridiche o organizzative (v., in tal senso, sentenza ETI e a., punto 98 supra, EU:C:2007:775, punto 41).

151. Così, la Corte ha dichiarato che il criterio cosiddetto della «continuità economica» entra in gioco solo qualora la persona giuridica responsabile della gestione dell’impresa abbia cessato di esistere giuridicamente dopo aver commesso l’infrazione (sentenze dell’8 luglio 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑49/92 P, Racc., EU:C:1999:356, punto 145, e del 20 marzo 2002, HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑9/99, Racc., EU:T:2002:70, punto 104) o nei casi di ristrutturazioni interne di un’impresa, qualora il gestore iniziale non cessi necessariamente di esistere giuridicamente ma non eserciti più alcuna attività economica significativa sul mercato interessato e in considerazione dei legami strutturali tra il gestore iniziale e il nuovo gestore dell’impresa (v., in tal senso, sentenze del 7 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc., EU:C:2004:6, punto 359, e ETI e a., punto 98 supra, EU:C:2007:775, punto 41).

152. Occorre tuttavia constatare, come osserva la [OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] non si trova in alcuna delle due situazioni previste dalla Corte.

153. Infatti, né la [OSCURATO:PERSONA] né la [OSCURATO:PERSONA] hanno cessato di esistere – benché non facciano più parte del medesimo gruppo – e non è avvenuta alcuna ristrutturazione interna nell’ambito della quale la [OSCURATO:PERSONA] abbia legami strutturali con il cessionario.

154. Ne consegue che il criterio della continuità economica, che giustificherebbe l’imputazione dell’infrazione alla sola società controllata, non è applicabile nel caso di specie, e che la [OSCURATO:PERSONA] non può invocare detta giurisprudenza per opporsi all’attribuzione di una responsabilità solidale per l’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] mentre essa controllava quest’ultima al 100%.

155. Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda giustamente che la sanzione delle infrazioni al diritto della concorrenza e la relativa ammenda hanno un effetto allo stesso tempo dissuasivo e repressivo, e che la società controllante resta soggetta alla sanzione anche se essa ha, certamente, limitato la propria attività economica, come nel caso di specie, ma ha mantenuto un’esistenza giuridica che consente tuttora di sanzionarla.

156. Pertanto, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo alla mancanza di efficienza della sanzione inflittale non può essere accolto. Sanzionare la [OSCURATO:PERSONA] non è affatto sproporzionato di per sé, né contrario all’obiettivo dell’articolo 101 TFUE.

157. Infine, secondo la ricorrente, dalla sentenza del 24 marzo 2011, Pegler/[OSCURATO:PERSONA] (T‑386/06, Racc., EU:T:2011:115), risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non può fissare l’importo dell’ammenda inflitta a una società controllata sulla base del fatturato della sua ex società controllante qualora, al momento dell’adozione della decisione, l’impresa sia stata scissa, in quanto il fatturato dell’ex società controllante non riflette più la capacità economica effettiva di tale impresa.

158. Ne consegue, secondo la [OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto fissare l’importo dell’ammenda facendolo corrispondere alla capacità economica effettiva della ricorrente, la quale, a causa del suo fatturato limitato e dell’inesistenza di una sua attività economica al momento dell’adozione della decisione impugnata, era nulla, il che avrebbe dovuto quindi indurre la [OSCURATO:PERSONA] a sanzionare soltanto la [OSCURATO:PERSONA].

159. Tale argomento – che, occorre rilevare, è stato sviluppato per la prima volta in quanto tale soltanto nella fase della replica (punto 2.14) – non può tuttavia essere accolto.

160. Da una parte, il punto 133 della sentenza Pegler/[OSCURATO:PERSONA], punto 157 supra (EU:T:2011:115), a cui si riferisce la ricorrente, riguarda una situazione di fatto e di diritto diversa da quella della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA].

Esso verte infatti sull’applicazione del punto 1.A, quarto e quinto comma, degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3), relativi alla maggiorazione dell’ammenda a fini dissuasivi.

161. Dall’altra, è pur vero che, secondo la giurisprudenza, soltanto ove risulti che vari destinatari della decisione che infligge l’ammenda costituiscono l’impresa – intesa quale entità economica responsabile dell’infrazione sanzionata – e che tale situazione perduri all’epoca in cui la decisione è adottata, il limite massimo può essere calcolato sulla base del fatturato complessivo di tale impresa, vale a dire sulla base di tutte le sue componenti cumulate.

Qualora, invece, tale unità economica si sia successivamente dissolta, ciascuno dei destinatari della decisione ha diritto all’applicazione individuale del limite in questione (sentenza del 15 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, EU:T:2005:220, punto 390).

162. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] ha calcolato il limite del 10% sulla base del solo fatturato della [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest’ultima non costituiva più con la [OSCURATO:PERSONA] un’impresa al momento dell’adozione della decisione impugnata.

163. [OSCURATO:PERSONA] misura in cui, con il suo argomento, la ricorrente intende contestare l’anno di riferimento preso in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre osservare che tale argomento si confonde con la prima parte del quarto motivo, che verte proprio su tale questione e alla quale occorre rinviare.

164. Pertanto, tale censura va respinta in quanto infondata, senza che occorra pronunciarsi sulla sua ricevibilità.

165. Ne consegue che il secondo motivo deve essere integralmente respinto.

Sul quarto motivo, vertente su vari errori negli elementi presi in considerazione per determinare l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] prima parte, relativa al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 nonché i principi di proporzionalità e di buona amministrazione, nel prendere erroneamente in considerazione il fatturato del 2003 della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] delle parti

166. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, essenzialmente, che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata erroneamente sulla giurisprudenza risultante dalla sentenza del 7 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA] & Chemicals/[OSCURATO:PERSONA] (C‑76/06 P, Racc., EU:C:2007:326), che riguarda la situazione nella quale l’impresa non ha esercitato alcuna attività e non ha realizzato alcun fatturato nel corso dell’esercizio precedente all’adozione della decisione impugnata, per prendere in considerazione, nel suo caso, il fatturato del 2003, che era, per tale esercizio, di EUR 69 345 000, anziché il fatturato che essa ha realizzato nel 2009, che era di EUR 152 257.

167. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che occorra tener conto, a tal proposito, della sua natura di holding, la cui attività normale consiste nell’acquisire partecipazioni, detenerle, percepire gli interessi e vendere tali partecipazioni.

La sua situazione si distinguerebbe, a tal riguardo, da quella di cui alla causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] & Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], punto 166 supra (EU:C:2007:326), nella quale l’impresa non era una holding, ma una società operativa.

168. Secondo la ricorrente, il fatturato di una holding evolve infatti parallelamente alla sua attività finanziaria, e il mantenimento di una riserva finanziaria relativamente limitata e di un fatturato minimo per una serie di anni dev’essere considerato l’esercizio normale delle attività di una holding.

169. [OSCURATO:PERSONA] precisa che la sua situazione si distingue anche da quella di cui alla causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] & Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], punto 166 supra (EU:C:2007:326), in quanto, a differenza di quest’ultima causa, nel suo caso si tratta di un periodo di quasi sette anni durante il quale essa ha svolto un’attività certamente rallentata, ma che deve comunque considerarsi la sua attività normale.

170. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha errato nel non applicare l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.

171. Inoltre, a suo avviso, dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] & Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], punto 166 supra (EU:C:2007:326), risulta che lo scopo del limite massimo del 10% previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 è quello di evitare che l’ammenda sia sproporzionata rispetto all’importanza dell’impresa e che esso presuppone che l’impresa interessata sia impegnata in un’attività commerciale alla data in cui le viene inflitta l’ammenda.

172. Ne consegue, secondo la [OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto verificare il carattere proporzionato dell’ammenda, cosa che non ha fatto malgrado disponesse di tutti gli elementi di prova necessari a tal fine, così violando i principi di proporzionalità e di buona amministrazione.

173. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. – Giudizio del Tribunale

174. Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza, commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo 101 TFUE o dell’articolo 102 TFUE.

Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

175. La Corte ha precisato che il limite massimo relativo al fatturato previsto all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 mira a evitare che le ammende inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA] siano sproporzionate rispetto all’importanza dell’impresa di cui trattasi (sentenza [OSCURATO:PERSONA] & Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], punto 166 supra, EU:C:2007:326, punto 24).

176. Si tratta quindi di un limite superiore, uniformemente applicabile a tutte le imprese ed articolato in funzione delle dimensioni di ciascuna di esse, che ha uno scopo distinto ed autonomo rispetto a quello dei criteri della gravità e della durata dell’infrazione.

Il suo unico effetto possibile consiste nel ridurre fino al livello massimo autorizzato l’importo dell’ammenda calcolato sulla base di tali criteri.

La sua applicazione implica che l’impresa interessata non paghi l’ammenda che, in linea di principio, sarebbe dovuta in forza di una valutazione fondata su detti criteri (sentenza del 28 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc., EU:C:2005:408, punti da 281 a 283).

177. In altri termini, l’obiettivo della fissazione, all’articolo 23, paragrafo 2, di un limite massimo del 10% del fatturato di ogni impresa che ha partecipato all’infrazione consiste, segnatamente, nell’evitare che la condanna ad un’ammenda di importo superiore a tale limite ecceda la capacità di pagamento dell’impresa alla data in cui essa è riconosciuta responsabile dell’infrazione e in cui le è inflitta una sanzione pecuniaria dalla [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del 4 settembre 2014, YKK e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑408/12 P, Racc., EU:C:2014:2153, punto 63).

178. Quanto alla nozione di «esercizio sociale precedente» ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, essa fa riferimento, in linea di principio, all’ultimo esercizio completo di attività dell’impresa interessata alla data di adozione della decisione (sentenza del 28 aprile 2010, Gütermann e Zwicky/[OSCURATO:PERSONA], T‑456/05 e T‑457/05, Racc., EU:T:2010:168, punto 80; v. altresì, in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] & Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], punto 166 supra, EU:C:2007:326, punto 32).

179. Tanto dagli obiettivi del sistema nel quale si inserisce l’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003 quanto dalla giurisprudenza citata al precedente punto 166 risulta che l’applicazione del limite massimo del 10% presuppone quindi, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] disponga del fatturato per l’ultimo esercizio sociale che precede la data di adozione della decisione e, dall’altro, che tali dati rappresentino un esercizio completo di attività economica normale durante un periodo di dodici mesi (sentenze del 29 novembre 2005, [OSCURATO:PERSONA] & Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], T‑33/02, Racc., EU:T:2005:428, punto 38, e Gütermann e Zwicky/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 178 supra, EU:T:2010:168, punto 95).

180. Sebbene dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] & Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], punto 166 supra (EU:C:2007:326, punto 32), emerga che, ai fini del calcolo del limite massimo dell’ammenda previsto all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA], in linea di principio, deve prendere in considerazione il fatturato realizzato dall’impresa di cui trattasi nel corso dell’ultimo esercizio completo alla data di adozione della decisione che infligge l’ammenda, risulta tuttavia dal contesto e dagli obiettivi perseguiti dalla normativa cui detta disposizione appartiene che, qualora il fatturato dell’esercizio sociale precedente all’adozione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] non rappresenti un esercizio completo di attività economica normale nel corso di un periodo di dodici mesi e, quindi, non fornisca indicazioni utili sulla reale situazione economica dell’impresa interessata e sull’adeguato livello dell’ammenda da infliggerle, tale fatturato non può essere preso in considerazione ai fini della determinazione del limite massimo dell’ammenda.

In quest’ultima ipotesi, che si verificherà solamente in circostanze eccezionali, la [OSCURATO:PERSONA] è obbligata a fare riferimento, ai fini del calcolo del limite massimo dell’ammenda, all’ultimo esercizio sociale completo che rispecchi un intero anno di attività economiche normali (sentenza del 12 dicembre 2012,

1. garantovaná/[OSCURATO:PERSONA], T‑392/09, EU:T:2012:674, punto 86, confermata in sede di impugnazione con sentenza del 15 maggio 2014,

1. garantovaná/[OSCURATO:PERSONA], C‑90/13 P, EU:C:2014:326).

181. Nel caso di specie, è pacifico che, nel settembre 2009, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato alla [OSCURATO:PERSONA], in risposta ad una domanda di quest’ultima, che essa aveva ceduto la [OSCURATO:PERSONA] il 17 gennaio 2002 e tutte le altre sue partecipazioni il 1° novembre 2004 e che, di conseguenza, aveva cessato tutte le sue attività operative a partire da quest’ultima data (allegato A 13 del ricorso, pagg. 223 e 224). [OSCURATO:PERSONA] le ha inoltre comunicato il suo fatturato per il 2003 e il 2004.

182. Alla luce della giurisprudenza citata ai precedenti punti 179 e 168, occorre considerare pertanto che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errore nel ritenere che, poiché il fatturato dell’esercizio sociale del 2009 non forniva alcuna indicazione utile sulla situazione economica reale dell’impresa interessata, occorreva, al fine di calcolare il limite del 10% previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, fare riferimento al fatturato dell’anno 2003, durante il quale aveva avuto luogo l’ultimo esercizio completo di attività economica normale dell’impresa nel corso di un periodo di dodici mesi.

183. Per il resto, occorre respingere le affermazioni della ricorrente relative al suo status di holding e al fatto che il mantenimento di una riserva finanziaria relativamente limitata e di un fatturato minimo per diversi anni (dal 2005 al 2009) possa essere considerato il normale esercizio delle attività di una holding, il che giustificherebbe la presa in considerazione del suo fatturato del 2009.

184. Infatti, tali affermazioni contrastano con le dichiarazioni della stessa ricorrente relative alla cessazione delle proprie attività operative nel 2004, che confermano in realtà che «l’ultimo esercizio completo di attività economica normale» dell’impresa durante un periodo di dodici mesi è effettivamente avvenuto nel 2003, e non nel 2009.

185. Inoltre, la ricorrente ricorda che la normale attività di una holding consiste nell’acquisire partecipazioni, detenerle, percepire gli interessi e vendere tali partecipazioni.

Orbene, occorre constatare che essa aveva venduto la totalità delle proprie partecipazioni nel 2004 e che, dopo tale data, si è limitata, come essa stessa afferma, a mantenere una riserva finanziaria limitata e un fatturato minimo, il che non è sufficiente a costituire una prova determinante dell’esistenza di un’attività economica normale di detta società (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] & Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], punto 179 supra, EU:T:2005:428, punti 48 e seguenti, e Gütermann e Zwicky/[OSCURATO:PERSONA], punto 178 supra, EU:T:2010:168, punto 102).

186. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato le disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, come interpretato dalla Corte.

187. Ne consegue che, riferendosi all’esercizio sociale 2003 ai fini del calcolo del limite massimo del 10% fissato dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato né il principio di proporzionalità né quello di buona amministrazione, dato che essa ha preso in considerazione, come era tenuta a fare, l’ultimo esercizio completo di normale attività economica della ricorrente durante un periodo di dodici mesi.

188. La prima parte del quarto motivo deve pertanto essere respinta. [OSCURATO:PERSONA] seconda parte, relativa al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto beneficiare della riduzione concessa alla [OSCURATO:PERSONA] in base alla comunicazione sul trattamento favorevole – [OSCURATO:PERSONA] delle parti

189. [OSCURATO:PERSONA] considera, in sostanza, che, essendo soltanto responsabile in solido dell’ammenda inflitta alla sua ex controllata a causa della partecipazione di quest’ultima all’infrazione, essa dovrebbe beneficiare automaticamente della riduzione dell’importo dell’ammenda concessa alla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di trattamento favorevole, il che le è stato rifiutato ingiustamente dalla [OSCURATO:PERSONA].

La vendita della [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nel frattempo, non può avere alcuna conseguenza a tal riguardo, né può averne, d’altronde, sulla sua responsabilità solidale.

190. Essa sostiene che, se è vero che l’accertamento della responsabilità di un’infrazione si basa sulla nozione di impresa e che essa è responsabile in solido a causa della sua partecipazione al 100% nella [OSCURATO:PERSONA], occorre determinare nello stesso modo le misure da adottare in base alle conseguenze di tale responsabilità nel fissare l’importo dell’ammenda.

Essa contesta a tal riguardo l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui un tale approccio sarebbe incompatibile con la logica della comunicazione sul trattamento favorevole e sostiene che, contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], essa non è «un’altra impresa» ai fini della fissazione dell’importo dell’ammenda.

191. La ricorrente ritiene inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] non possa invocare la giurisprudenza risultante dalla sentenza del 30 settembre 2009, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA] (T‑161/05, Racc., EU:T:2009:366), che non riguarda un caso paragonabile al suo.

192. Infatti, nel caso di specie, l’infrazione non è stata commessa in fasi successive da essa stessa e dalla [OSCURATO:PERSONA], ma esclusivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] nel periodo che va dal 1° gennaio 1998 al 17 gennaio 2002.

193. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, inoltre, che non le si possa addebitare di non aver presentato una domanda di trattamento favorevole, poiché essa non era a conoscenza di alcunché e non disponeva, pertanto, di alcuna informazione pertinente.

194. Il fatto che essa sia stata a conoscenza del procedimento di cui trattasi nel 2003 e nel 2004, a seguito delle richieste di informazioni della [OSCURATO:PERSONA], è al riguardo irrilevante, poiché essa stessa aveva venduto la [OSCURATO:PERSONA] nel 2002 e dopo tale momento non aveva più accesso ad alcuna informazione.

195. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. – Giudizio del Tribunale

196. Dalla giurisprudenza risulta che solo ad un’impresa che abbia cooperato con la [OSCURATO:PERSONA] sulla base della comunicazione sul trattamento favorevole può essere concessa, in virtù di detta comunicazione, una riduzione dell’ammenda che, senza tale cooperazione, sarebbe stata inflitta.

Tale riduzione non può essere estesa ad una società che, per una parte della durata dell’infrazione in esame, aveva partecipato all’unità economica costituita da un’impresa, ma non ne faceva più parte al momento in cui quest’ultima ha cooperato con la [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, in considerazione dell’obiettivo previsto dalla comunicazione sul trattamento favorevole, consistente nel promuovere l’individuazione di comportamenti contrari al diritto della concorrenza dell’Unione, e al fine di garantire un’applicazione effettiva di tale diritto, niente giustifica l’estensione di una riduzione d’ammenda concessa ad un’impresa a titolo della sua cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA] ad un’impresa che, pur avendo controllato in passato il settore di attività coinvolto nell’infrazione in esame, non ha essa stessa contribuito all’individuazione di quest’ultima (sentenze del 30 aprile 2014, FLSmidth/[OSCURATO:PERSONA], C‑238/12 P, Racc., EU:C:2014:284, punti 83 e 85, e Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], punto 191 supra, EU:T:2009:366, punto 76).

197. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non controllava più la [OSCURATO:PERSONA] al momento in cui quest’ultima ha chiesto il beneficio della comunicazione sul trattamento favorevole, e non ha contribuito all’individuazione dell’infrazione.

La stessa ricorrente precisa infatti che non era informata di alcunché e non disponeva, pertanto, di alcuna informazione pertinente che avrebbe potuto rivelare alla [OSCURATO:PERSONA].

198. Di conseguenza, essa non può beneficiare della riduzione dell’importo dell’ammenda concessa alla [OSCURATO:PERSONA].

199. Per il resto, va ricordato che la [OSCURATO:PERSONA] è stata correttamente (v. supra, punti 119 e 147) ritenuta responsabile della commissione dell’infrazione tra il 1° gennaio 1998 e il 17 gennaio 2002 a causa dell’influenza determinante che essa esercitava sulla propria controllata, come risulta dall’articolo 1, punto 9, lettera b), della decisione impugnata.

Le due società, costituenti un’unica impresa ai sensi del diritto della concorrenza, sono state ritenute quindi responsabili in solido per una parte dell’ammenda che è stata inflitta loro.

200. L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui soltanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso l’infrazione, mentre essa sarebbe responsabile unicamente a titolo di solidarietà, è dunque frutto di una lettura erronea della decisione impugnata.

201. Di conseguenza, la seconda parte del quarto motivo dev’essere respinta. [OSCURATO:PERSONA] terza parte del quarto motivo, relativa, da una parte, al fatto che, in quanto solidalmente responsabile per l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere tenuta, pro rata temporis, a pagare soltanto una frazione dell’ammenda inflitta a quest’ultima e, dall’altra, al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato ingiustamente un calcolo distinto dell’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA], e sulla quarta parte del quarto motivo, relativa alla violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento – [OSCURATO:PERSONA] delle parti

202. [OSCURATO:PERSONA] deduce, in sostanza, che la sua responsabilità è stata affermata solo in quanto essa era la società controllante della [OSCURATO:PERSONA] e non sulla base di una violazione dell’articolo 101 TFUE che essa stessa avrebbe commesso.

Ritiene che dalla decisione impugnata risulti, infatti, che la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a considerarla responsabile del pagamento dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] per il periodo che va dal 1° gennaio 1998 al 17 gennaio 2002.

203. A parere della [OSCURATO:PERSONA], il fatto che ad essa venga inflitta un’ammenda più elevata di quella irrogata alla [OSCURATO:PERSONA] è in contraddizione con tale valutazione, in quanto la sua responsabilità non può eccedere quella della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi della sentenza del 24 marzo 2011, Tomkins/[OSCURATO:PERSONA] (T‑382/06, Racc., EU:T:2011:112).

204. Secondo la ricorrente, infatti, essa avrebbe dovuto essere condannata in solido a 48 duecentoventiquattresimi dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA], pro rata temporis.

Tale calcolo proporzionale sarebbe infatti conforme alla giurisprudenza (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 126 supra, EU:C:2009:536).

L’ammenda inflittale sarebbe pertanto sproporzionata.

205. La ricorrente precisa che, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] citi varie sentenze della Corte e del Tribunale a sostegno della propria posizione (sentenze del 16 novembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑286/98 P, Racc., EU:C:2000:630; Cascades/[OSCURATO:PERSONA], C‑279/98 P, Racc., EU:C:2000:626; del 17 dicembre 1991, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑6/89, Racc., EU:T:1991:74, e HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 151 supra, EU:T:2002:70), tale giurisprudenza è a suo avviso irrilevante, in quanto, in dette cause, la società controllante era coautrice dell’infrazione, a differenza della sua situazione.

206. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, essenzialmente, che l’applicazione del limite massimo del 10% fatturato non è sufficiente a rendere proporzionato l’importo dell’ammenda nel caso di specie e che, dopo l’applicazione di tale limite massimo, avrebbe dovuto essere presa in considerazione la durata della sua responsabilità personale.

Essa precisa, a tal riguardo, che la sentenza del 3 marzo 2011, Siemens e VA [OSCURATO:PERSONA] & Distribution/[OSCURATO:PERSONA] (da T‑122/07 a T‑124/07, Racc., EU:T:2011:70) conferma che il calcolo dell’importo dell’ammenda non si conclude con l’applicazione del limite massimo del 10% e che la [OSCURATO:PERSONA], in tale fase, ha pure l’obbligo di valutare l’importo finale delle ammende inflitte alla luce del principio di proporzionalità.

207. [OSCURATO:PERSONA] afferma che l’ammenda che le è stata inflitta e che riguarda un’infrazione durata quattro anni è infatti del 27% più elevata di quella irrogata alla [OSCURATO:PERSONA], per la quale è stato accertato un periodo di infrazione di 18 anni e 8 mesi.

208. Orbene, a suo avviso, la sola applicazione del limite massimo del 10% non è sufficiente per correggere o evitare la discriminazione creata tra essa e la [OSCURATO:PERSONA].

209. Tale correzione avrebbe potuto essere applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della valutazione della capacità contributiva della [OSCURATO:PERSONA], ma, anche al di là di detta possibilità, la [OSCURATO:PERSONA] poteva rimediare al problema applicando il principio di proporzionalità e il principio della parità di trattamento.

210. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. – Giudizio del Tribunale

211. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] è stata, in modo giuridicamente corretto, ritenuta responsabile della commissione dell’infrazione tra il 1° gennaio 1998 e il 17 gennaio 2002, a causa dell’influenza determinante che essa esercitava sulla propria controllata, come risulta dall’articolo 1, punto 9, lettera b), della decisione impugnata.

Le due società, costituenti un’unica impresa ai sensi del diritto della concorrenza, sono state quindi ritenute responsabili in solido per un’ammenda di EUR 5 056 500, mentre la [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, è stata inoltre condannata a un’ammenda di EUR 1 877 500.

212. Per i motivi esposti ai precedenti punti 146 e 187, occorre respingere l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui soltanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso l’infrazione mentre essa sarebbe responsabile unicamente a titolo di solidarietà, in quanto tale argomento è frutto di una lettura erronea della decisione impugnata.

213. In secondo luogo, è pur vero che la giurisprudenza ha affermato che, qualora la società controllante non abbia materialmente partecipato all’intesa e la sua responsabilità sia basata unicamente sulla partecipazione della sua controllata a tale intesa, la responsabilità della società controllante si risolve in una responsabilità puramente derivata, accessoria e dipendente da quella della sua controllata e non può, pertanto, eccedere la responsabilità di quest’ultima (sentenza Tomkins/[OSCURATO:PERSONA], punto 203 supra, EU:T:2011:112, punto 38, confermata in sede di impugnazione con sentenza del 22 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Tomkins, C‑286/11 P, Racc., EU:C:2013:29, punto 39).

214. Tuttavia, tale giurisprudenza non pregiudica la possibilità di considerare, in sede di calcolo dell’importo dell’ammenda, qualora due persone giuridiche distinte, quali una società controllante e la sua controllata, non costituiscano più un’impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE alla data dell’adozione di una decisione che infligge loro un’ammenda, elementi propri a ciascuna di esse.

215. Così, nell’ipotesi in cui due distinte persone giuridiche, quali una controllante e la sua controllata, non costituiscano più un’impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE alla data dell’adozione di una decisione che infligge loro un’ammenda per violazione delle regole di concorrenza, ciascuna di esse ha diritto all’applicazione individuale nei propri confronti del limite massimo del 10% del fatturato (sentenza del 26 novembre 2013, Kendrion/[OSCURATO:PERSONA], C‑50/12 P, Racc., EU:C:2013:771, punto 57).

216. Lo stesso vale per quanto riguarda l’eventuale beneficio del trattamento favorevole, che non può essere rivendicato da una società che, per una parte della durata dell’infrazione in esame, aveva partecipato all’unità economica costituita da un’impresa, ma non ne faceva più parte al momento in cui quest’ultima ha cooperato con la [OSCURATO:PERSONA] (v. la giurisprudenza citata supra al punto 196).

217. In terzo luogo, va constatato che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha inizialmente determinato l’importo di base dell’ammenda (sezione 19.1 della decisione impugnata).

Nell’ambito di tale operazione, essa ha considerato che occorreva stabilire un periodo dell’infrazione distinto per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] (18 anni e 8 mesi) e la [OSCURATO:PERSONA] (4 anni) (punto 956 della decisione impugnata).

218. Su tale base, essa ha ritenuto che l’importo dell’ammenda da infliggere alla [OSCURATO:PERSONA] fosse di EUR 113 000 000 e quello dell’ammenda da infliggere alla [OSCURATO:PERSONA] fosse di EUR 29 000 000 (punto 963 della decisione impugnata, nella versione risultante dalla prima decisione di modifica).

219. In assenza di circostanze aggravanti o attenuanti, essa ha poi ritenuto che l’importo delle ammende da infliggere rimanesse di EUR 113 000 000 per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] e di EUR 29 000 000 con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] (punto 1057 della decisione impugnata, nella versione risultante dalla prima decisione di modifica).

220. In seguito, essa ha correttamente applicato il limite del 10% del fatturato di ciascuna delle due imprese (punto 1060 della decisione impugnata; v. anche la giurisprudenza citata supra al punto 215).

221. Essa ha pertanto considerato che l’importo dell’ammenda da infliggere alla [OSCURATO:PERSONA] era di EUR 6 742 000 (vale a dire il 10% del fatturato della [OSCURATO:PERSONA] nel 2009) e quello dell’ammenda da infliggere alla [OSCURATO:PERSONA] era di EUR 6 934 000, vale a dire il 10% del fatturato della [OSCURATO:PERSONA] per il 2003 (punto 1071 della decisione impugnata, nella versione risultante dalla prima decisione di modifica).

222. [OSCURATO:PERSONA] ha poi correttamente ridotto l’importo dell’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] del 25% in considerazione della cooperazione di quest’ultima, mentre la ricorrente non poteva beneficiare di tale riduzione (punto 1087 della decisione impugnata; v. anche la giurisprudenza citata supra al punto 196).

223. Su tale fondamento, essa ha considerato che l’importo dell’ammenda da infliggere alla [OSCURATO:PERSONA] era di EUR 5 056 000 e che l’importo di quella da infliggere alla [OSCURATO:PERSONA] era di EUR 6 934 000 (punto 1057 della decisione impugnata), mentre la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] erano responsabili in solido del pagamento della prima ammenda, di importo pari a EUR 5 056 000 (articolo 2 della decisione impugnata).

224. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in sostanza, che l’importo dell’ammenda inflittale, che è superiore all’importo a cui è stata condannata la [OSCURATO:PERSONA], non rifletta correttamente la durata dell’infrazione rispettivamente accertata a loro carico, vale a dire 18 anni e 8 mesi per la [OSCURATO:PERSONA] e soltanto 4 anni per la [OSCURATO:PERSONA].

225. Tuttavia, si deve tener conto del fatto che l’importo finale delle ammende inflitte a tali due società risulta, da una parte, dal livellamento operato mediante l’applicazione del limite del 10% del loro fatturato (sentenza Kendrion/[OSCURATO:PERSONA], punto 215 supra, EU:C:2013:771, punti 57 e 58) e, dall’altra, dalla riduzione dell’importo dell’ammenda concessa alla [OSCURATO:PERSONA] in base al trattamento favorevole.

226. Infatti, prima dell’applicazione di tale limite, l’ammenda da infliggere a ciascuna di tali due società teneva debitamente conto della rispettiva durata della loro responsabilità e, correttamente, di anni di riferimento diversi per quanto riguarda il fatturato da considerare per l’applicazione del limite del 10%.

227. Il principio della parità di trattamento è stato pertanto rispettato dalla [OSCURATO:PERSONA], poiché le differenze risultanti tra le rispettive situazioni delle due società sono state debitamente prese in considerazione (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 176 supra, EU:C:2005:408, punti da 321 a 323).

228. Per quanto riguarda la violazione del principio di proporzionalità, si deve considerare che, oltre al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione la durata rispettiva del periodo dell’infrazione di ciascuna delle società in modo da garantire il carattere proporzionato della sanzione che infliggeva alle stesse, tale violazione non può risultare dalla sola affermazione di una differenza nell’importo finale delle ammende inflitte alle due società (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑304/02, Racc., EU:T:2006:184, punti 85 e 86).

229. Di conseguenza, occorre respingere la terza e la quarta parte del quarto motivo e, pertanto, tale motivo nella sua interezza. Sul quinto motivo, dedotto in subordine, vertente sulla violazione del termine ragionevole da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle parti

230. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il rispetto di un termine ragionevole nei procedimenti amministrativi in materia di concorrenza costituisce un principio generale del diritto.

231. Essa aggiunge che il superamento del termine ragionevole può comportare l’annullamento della decisione definitiva e che, qualora l’annullamento sia escluso, l’importo dell’ammenda può essere ridotto a titolo di equità o per realizzare una compensazione equa.

232. [OSCURATO:PERSONA] ricorda che la ragionevolezza del termine dev’essere valutata in base alle circostanze del caso di specie, tenuto conto soprattutto del contesto, del comportamento delle parti durante il procedimento, della complessità del caso e dell’importanza di quest’ultimo per le parti interessate.

Ricorda inoltre che il dies a quo del termine è la data della prima misura di indagine della [OSCURATO:PERSONA] che abbia un’incidenza significativa sulla situazione delle imprese interessate.

Occorre anche tener conto della durata media nei casi simili.

233. Orbene, nel caso di specie, sono trascorsi 94 mesi tra le ispezioni, nel settembre 2002, e l’adozione della decisione definitiva, nel giugno 2010. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale durata sia ancor più irragionevole in quanto il caso è basato su domande di trattamento favorevole che hanno consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di provare l’infrazione.

Inoltre, il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe affatto all’origine di un ritardo nel procedimento.

Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non ha concesso alcuna riduzione dell’importo dell’ammenda per il superamento del termine ragionevole. [OSCURATO:PERSONA] chiede pertanto al Tribunale di concederle una tale riduzione, nella misura che esso riterrà opportuna.

234. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] considera di non essere tenuta a dimostrare la violazione dei suoi diritti della difesa, poiché tale onere riguarda soltanto l’annullamento della decisione impugnata, mentre essa ha chiesto solo la riduzione dell’importo dell’ammenda a causa della violazione del termine ragionevole.

235. Parimenti, essa ritiene di non essere tenuta ad invocare circostanze particolari che giustifichino la riduzione dell’importo dell’ammenda – eventualmente fino a zero – poiché il superamento del termine ragionevole costituisce di per sé una violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Non si tratterebbe di una riduzione supplementare rispetto a quella che sarebbe stata concessa dalla [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, sarebbe la [OSCURATO:PERSONA] ad esser tenuta a dimostrare l’esistenza di circostanze particolari in grado di giustificare, nella fattispecie, il superamento del termine ragionevole.

236. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che una durata paragonabile del procedimento amministrativo in casi precedenti ha indotto la [OSCURATO:PERSONA] a ridurre di propria iniziativa l’importo dell’ammenda.

237. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. Giudizio del Tribunale – Richiamo dei principi

238. In primo luogo, l’osservanza di un termine ragionevole nell’espletamento dei procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza costituisce un principio generale di diritto dell’Unione del quale i giudici dell’Unione assicurano il rispetto (v. sentenza del 19 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑452/11 P, EU:C:2012:829, punto 97 e giurisprudenza citata).

239. Il principio del termine ragionevole di un procedimento amministrativo è stato riaffermato dall’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, a norma del quale «[o]gni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione» (sentenza del 5 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑214/06, Racc., EU:T:2012:275, punto 284).

240. In secondo luogo, la ragionevolezza della durata del procedimento dev’essere valutata in funzione delle circostanze proprie di ciascun caso e, in particolare, del contesto di quest’ultimo, del comportamento delle parti nel corso del procedimento, della rilevanza del caso per le diverse imprese interessate e del suo grado di complessità (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 131 supra, EU:T:1999:80, punto 126) nonché, eventualmente, delle informazioni o giustificazioni che la [OSCURATO:PERSONA] è in grado di fornire quanto agli atti di indagine compiuti nel corso del procedimento amministrativo.

241. In terzo luogo, la Corte ha dichiarato che il procedimento amministrativo può essere esaminato distinguendo due fasi temporali successive, ciascuna delle quali risponde ad una propria logica interna.

La prima fase, che si estende fino alla comunicazione degli addebiti, ha come termine iniziale la data in cui la [OSCURATO:PERSONA], facendo uso dei poteri conferitile dal legislatore dell’Unione, adotta misure che implicano l’addebito di una violazione, e deve consentire a detta istituzione di prendere posizione circa il seguito del procedimento.

La seconda fase si estende invece dalla comunicazione degli addebiti fino all’adozione della decisione finale.

Essa deve consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di pronunciarsi definitivamente sulla violazione contestata (sentenza del 21 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑105/04 P, Racc., EU:C:2006:592, punto 38).

242. In quarto luogo, dalla giurisprudenza emerge che la violazione del principio del termine ragionevole può comportare due tipi di conseguenze.

243. Da un lato, qualora la violazione del termine ragionevole abbia influito sull’esito del procedimento, una simile violazione può comportare l’annullamento della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑113/04 P, Racc., EU:C:2006:593, punto 48 e giurisprudenza citata).

244. Occorre precisare, quanto all’applicazione delle norme sulla concorrenza, che il superamento del termine ragionevole può costituire un motivo di annullamento delle sole decisioni che constatino la commissione di infrazioni, e a condizione che sia stato provato che la violazione di tale principio ha pregiudicato i diritti della difesa delle imprese interessate.

Al di fuori di tale specifica ipotesi, il mancato rispetto dell’obbligo di decidere entro un termine ragionevole non incide sulla validità del procedimento amministrativo ai sensi del regolamento n. 1/2003 (v. sentenza del 16 dicembre 2003, [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑5/00 e T‑6/00, Racc., EU:T:2003:342, punto 74 e giurisprudenza citata, confermata in sede di impugnazione sul punto dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 241 supra, EU:C:2006:592, punti 42 e 43).

245. Tuttavia, posto che il rispetto dei diritti della difesa, principio il cui carattere fondamentale è stato sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza della Corte (sentenza del 9 novembre 1983, [OSCURATO:PERSONA]Industrie-Michelin/[OSCURATO:PERSONA], 322/81, Racc., EU:C:1983:313, punto 7), riveste un’importanza capitale nei procedimenti come quello in questione, è importante evitare che tali diritti possano essere irrimediabilmente compromessi a motivo della durata eccessiva della fase istruttoria, e che tale durata possa ostacolare l’acquisizione di prove volte a confutare l’esistenza di comportamenti idonei a far sorgere la responsabilità delle imprese interessate.

Per tale motivo, l’esame relativo a un eventuale ostacolo all’esercizio dei diritti della difesa non deve essere limitato alla fase stessa in cui tali diritti producono il loro pieno effetto, vale a dire la seconda fase del procedimento amministrativo.

La valutazione relativa all’origine dell’eventuale riduzione dell’efficacia dei diritti della difesa deve estendersi all’insieme di tale procedimento, avendo riguardo alla durata complessiva del medesimo (sentenza [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 241 supra, EU:C:2006:592, punto 50).

246. D’altro lato, qualora la violazione del termine ragionevole non incida sull’esito del procedimento, una simile violazione può condurre il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, a correggere adeguatamente la violazione risultante dal superamento del termine ragionevole del procedimento amministrativo mediante l’eventuale riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 243 supra, EU:C:2006:593, punti da 202 a 204, e del 16 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑240/07, Racc., EU:T:2011:284, punti 429 e 434, confermata in sede di impugnazione dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 238 supra, EU:C:2012:829, punto 100). – Valutazione nel caso di specie

247. Risulta da quanto detto che, affinché un procedimento amministrativo di lunga durata possa determinare l’annullamento della decisione impugnata o una riduzione dell’importo dell’ammenda, la durata di tale procedimento dev’essere qualificata come eccessiva.

248. Nel caso di specie, il procedimento amministrativo si è svolto in quattro fasi successive.

249. La prima fase è iniziata il 9 gennaio 2002, con la comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA], da parte del Bundeskartellamt, dei documenti menzionati al precedente punto 26, e si è conclusa il 30 settembre 2008, con l’adozione della comunicazione degli addebiti.

250. Ha quindi preso avvio la seconda fase (v. punti da 37 a 42 supra) conclusasi con l’adozione della decisione iniziale, il 30 giugno 2010.

251. Dopo la proposizione di una prima serie di ricorsi (richiamati al punto 10 supra), la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, il 30 settembre 2010, una prima decisione di modifica (v. punto 4 supra) onde correggere vari errori che essa aveva rilevato nella decisione iniziale, con il che ha avuto termine la terza fase del procedimento amministrativo.

252. Infine, il 4 aprile 2011, si è compiuta la quarta fase del procedimento amministrativo, mediante l’adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della seconda decisione di modifica, con la quale essa ha concesso una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta, da un lato, all’ArcelorMittal, all’ArcelorMittal Verderio, all’ArcelorMittal Fontaine e all’ArcelorMittal [OSCURATO:PERSONA], e dall’altro, alla SLM e all’[OSCURATO:PERSONA] (v. punto 6 supra).

253. Si deve anzitutto rilevare che il motivo dedotto dalla ricorrente riguarda soltanto le prime due fasi del procedimento amministrativo.

254. Il 17 dicembre 2013, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 64 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il Tribunale ha rivolto un quesito scritto alla [OSCURATO:PERSONA] per ottenere una descrizione dettagliata delle attività da essa svolte a seguito delle ispezioni, avvenute il 19 e il 20 settembre 2002, e fino all’adozione della decisione iniziale.

255. [OSCURATO:PERSONA] ha dato seguito a tale richiesta con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 febbraio 2014.

256. Copia della risposta della [OSCURATO:PERSONA] è stata trasmessa alla ricorrente dalla cancelleria del Tribunale il 7 febbraio 2014.

257. [OSCURATO:PERSONA] descrive nella propria risposta, in modo dettagliato e convincente, le attività compiute durante l’intero procedimento amministrativo e le ragioni per cui il procedimento è durato dal 2002 al 2010.

258. La durata del procedimento amministrativo nel caso di specie trova spiegazione in vari fattori.

259. Si deve in proposito avere riguardo alla durata dell’intesa (più di 18 anni), alla sua dimensione geografica particolarmente ampia (l’intesa riguardava la maggior parte degli Stati membri), all’organizzazione dell’intesa a livello geografico e temporale (i vari [OSCURATO:PERSONA] descritti ai punti da 46 a 58), al numero di riunioni tenutesi nell’ambito dei vari [OSCURATO:PERSONA] (oltre 500), al numero di imprese coinvolte (17), al numero di domande di trattamento favorevole (v. supra, punti 27 e 32 e seguenti) e al volume particolarmente importante di documenti, forniti in tale contesto o ottenuti nel corso delle ispezioni e redatti in diverse lingue, che la [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto esaminare, alle varie richieste di informazioni complementari che la [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto rivolgere alle diverse società coinvolte col progredire della comprensione dell’intesa (v. supra, punti 29 e seguenti e punti 42 e seguenti), al numero di destinatari della comunicazione degli addebiti (più di 40), al numero di lingue del procedimento (8), nonché alle diverse domande relative alla capacità contributiva (14).

260. [OSCURATO:PERSONA] base delle informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA], che mostrano la particolare complessità del caso, il Tribunale ritiene che, nonostante la particolare lunghezza delle prime due fasi del procedimento, la sua durata non possa essere qualificata come eccessiva.

Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il termine ragionevole e, pertanto, occorre respingere il quinto motivo.

Sul sesto motivo, dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della sua replica e vertente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su un periodo errato per calcolare l’importo dell’ammenda [OSCURATO:PERSONA] delle parti

261. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, per la prima volta ai punti da 23 a 25 del controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato in maniera completa e dettagliata come aveva calcolato l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta.

262. Essa afferma che tale modalità di calcolo non risulta né dalla comunicazione degli addebiti né dalla decisione impugnata.

263. [OSCURATO:PERSONA] deduce che l’importo di base sul quale si è fondata la [OSCURATO:PERSONA] per calcolare l’importo dell’ammenda inflittale è di EUR 30 584

561. Dalla nota a piè di pagina che compare al punto 25 del controricorso risulta, peraltro, che tale importo rappresenta il valore dei beni venduti nel periodo che va dal 9 gennaio 1996 al 19 settembre 2002.

264. Tale nota a piè di pagina precisa quanto segue: «Si tratta del valore dei beni venduti nel periodo che va dal 9.1.1996 al 19.9.2002.

Per ciascuno dei cinque periodi dell’intesa (dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.1985; dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 14.12.1992; dal 15.12.1992 al 31.12.1993; dall’1.1.94 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; dal 9.1.1996 al 19.9.2002), la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato il valore delle vendite e l’ha quindi moltiplicato per il fattore corrispondente per la durata.

A fini di chiarezza, la decisione di modifica riprende tali valori delle vendite in una tabella aggiunta al punto 935 della decisione».

265. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la prima decisione di modifica ha aggiunto al punto 935 della decisione impugnata una tabella, nella quale però il suo nome non è più presente.

266. Essa sostiene che, quindi, tali precisazioni sono comparse per la prima volta soltanto nel controricorso.

267. Orbene, essa ricorda di essere considerata solidalmente responsabile dell’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] dal 1° gennaio 1998 al 17 gennaio 2002, mentre la [OSCURATO:PERSONA] si è basata, per stabilire il valore delle vendite della [OSCURATO:PERSONA], sul periodo che va dal 9 gennaio 1996 al 19 settembre 2002.

268. Essa ritiene che, pertanto, le sia stata inflitta un’ammenda sulla base di un periodo significativamente più lungo di quello per il quale doveva essere considerata responsabile.

269. Orbene, a suo avviso, il numero di anni per i quali l’impresa è considerata responsabile dev’essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda.

270. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge, infine, che dal punto 5 della seconda decisione di modifica risulta che la [OSCURATO:PERSONA] considera solidalmente responsabili le società controllanti «limitatamente alla parte dell’ammenda relativa al periodo durante il quale la società madre costituiva un’impresa unica con le controllate in questione», mentre l’ammenda che le è stata inflitta è di importo superiore a quella irrogata alla [OSCURATO:PERSONA].

271. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. Giudizio del Tribunale

272. Con lettere del 6 maggio e del 26 luglio 2011, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di poter integrare i propri motivi dopo aver preso conoscenza, a suo dire, di informazioni relative alla modalità di calcolo dell’importo dell’ammenda apparse per la prima volta nel controricorso della [OSCURATO:PERSONA].

273. La lettera del 6 maggio 2011 è intervenuta in pendenza del termine che le era stato concesso per il deposito della replica, il quale scadeva il 17 maggio 2011.

274. [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, sostiene essenzialmente che le informazioni in questione erano già disponibili sia nella decisione iniziale (punti 927 e seguenti) sia nella prima decisione di modifica (punti 930 e 932 e tabella allegata) e che tale motivo è nuovo e, pertanto, irricevibile.

275. Da una parte, va rilevato che i punti 930, 932 e 933 della decisione impugnata sono così formulati: «930 In base alle risultanze sulla durata della partecipazione all’infrazione (cfr. [i] capitoli VI e VII), l’ultimo anno intero [di partecipazione all’infrazione] è il 2000 per la DWK e il 2001 per tutte le altre imprese destinatarie della presente decisione. (…) 932 L’area geografica interessata è cambiata nel corso del tempo.

Dal 1984 al 1995 (periodo del [OSCURATO:PERSONA] di Zurigo), includeva Germania, Francia, Italia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lussemburgo, Spagna e Austria, e dal 1992 anche il Portogallo (in base agli accordi del [OSCURATO:PERSONA]).

Dal 1996 al 2002 (periodo della crisi del [OSCURATO:PERSONA] di Zurigo – quando è stato preparato l’accordo sulle quote del [OSCURATO:PERSONA] – periodo del [OSCURATO:PERSONA] e periodo di espansione), l’area geografica copriva gli stessi paesi del periodo del [OSCURATO:PERSONA] di Zurigo, compreso il Portogallo, oltre a Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia (cfr. le. sezioni da 9.1.1 a 9.1.5).

Questo aspetto viene considerato nel calcolo del valore delle vendite, escludendo le vendite in Portogallo precedenti al 15.12.1992 ed escludendo le vendite in Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia precedenti al 9.1.1996. 933 [OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre che il valore delle vendite in Spagna, Austria, Finlandia, Svezia e Norvegia non può essere preso in considerazione per l’intera durata dell’infrazione, poiché la Spagna ha aderito alla CE soltanto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’accordo SEE è entrato in vigore solamente l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Di conseguenza, le vendite realizzate in questi paesi prima, rispettivamente, dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sono escluse dal calcolo del valore delle vendite.

Tale aspetto viene considerato nella sezione 19.1.6».

276. Inoltre, nella prima decisione di modifica, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato quanto segue: «5) Al fine di chiarire il calcolo del valore delle vendite sotteso alla decisione per i diversi periodi indicati nella sezione 19.1.2, alla fine del punto 935 avrebbero dovuto figurare i seguenti elementi: (…) –

9. [OSCURATO:PERSONA] (risposta datata 30 giugno 2009): – 01.01.1984 – 31.12.1985: EUR 30 157 611 – 01.01.1986 – 14.12.1992: EUR 30 389 997 – 15.12.1992 – 31.12.1993: EUR 30 389 997 – 01.01.1994 – 08.01.1996: EUR 30 389 997 – 09.01.1996 – 19.09.2002: EUR 30 584 561».

277. Risulta inoltre, dall’articolo 3, punto 22, della prima decisione di modifica che quest’ultima è stata indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA].

278. Pertanto, risulta giustificata l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le informazioni in questione non sono state portate a conoscenza della [OSCURATO:PERSONA] per la prima volta nel controricorso.

279. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe certamente potuto chiedere di adeguare le proprie conclusioni a seguito della prima decisione di modifica, ma entro il termine di ricorso di due mesi.

280. Infatti, per poter essere ricevibile, una domanda di adeguamento delle conclusioni deve essere presentata entro il termine di ricorso previsto dall’articolo 263, sesto comma, TFUE (sentenze del 16 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑291/04, Racc., EU:T:2011:760, punto 96, e del 6 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑35/10 e T‑7/11, Racc., EU:T:2013:397, punto 55).

281. Orbene, nel caso di specie, il termine di ricorso avverso la prima decisione di modifica era ampiamente scaduto quando la ricorrente ha presentato la propria domanda con lettera del 6 maggio 2011.

282. Ne consegue che tale motivo è irricevibile.

283. In ogni caso, esso è anche infondato, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore quando ha dichiarato, ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA], che il valore delle vendite era di EUR 30 584 561 ed ha poi moltiplicato tale importo per il coefficiente di 4, per tener conto della durata dell’infrazione imputabile alla [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, quest’ultima non è stata sanzionata per un periodo più lungo di quello per cui è stata ritenuta responsabile (v. supra, punti 217 e 226).

284. Il motivo deve pertanto essere respinto. Sul settimo motivo, vertente sulla violazione del termine ragionevole da parte del Tribunale

285. In udienza, la ricorrente ha sostenuto, essenzialmente, che il Tribunale aveva violato il termine ragionevole per trattare il suo ricorso e che occorreva trarne le conseguenze sull’importo dell’ammenda di cui era debitrice.

286. Va constatato che una simile censura, qualora sia sollevata nell’ambito dello stesso ricorso relativo al procedimento rispetto al quale si lamenta la violazione del principio del termine ragionevole, è irricevibile.

287. Infatti, il collegio giudicante che statuisce sul ricorso sarebbe portato, se esaminasse tale censura, a statuire sull’illiceità della sua stessa condotta, il che potrebbe suscitare nel ricorrente dubbi legittimi sull’imparzialità oggettiva di detto collegio (v. sentenza del 16 settembre 2013, CEPSA/[OSCURATO:PERSONA], T‑497/07, EU:T:2013:438, in fase di impugnazione, punto 268 e giurisprudenza citata).

288. Di conseguenza, la violazione, da parte di un giudice dell’Unione, del proprio obbligo, derivante dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali, di decidere le controversie ad esso sottoposte entro un termine ragionevole dev’essere sanzionata nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni presentato dinanzi al Tribunale (sentenze Kendrion/[OSCURATO:PERSONA], punto 215 supra, EU:C:2013:771, punto 94, e del 26 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑58/12 P, Racc., EU:C:2013:770, punto 83).

289. Da quanto precede risulta che il settimo motivo deve essere respinto.

290. Dall’insieme delle suesposte considerazioni emerge che nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente può essere accolto.

Pertanto, il ricorso di annullamento dev’essere integralmente respinto, senza che occorra, nelle circostanze del caso di specie, procedere, nell’esercizio della competenza estesa al merito, alla riforma dell’ammenda che le è stata inflitta.

Sulle spese

291. Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA]. (1) . (1) – Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) La HIT [OSCURATO:PERSONA] BV sopporterà le proprie spese nonché quelle della [OSCURATO:PERSONA] europea.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62010TJ0436_IT [OSCURATO:PERSONA] causa T‑436/10, HIT [OSCURATO:PERSONA] BV, con sede in Haarlem ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata inizialmente da G. van der Wal, G. Oosterhuis e H. Albers, successivamente da G. van der Wal e G. Oosterhuis, avvocati, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da P. [OSCURATO:PERSONA], S. Noë e V. Bottka, in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione C (2010) 4387 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 4 aprile 2011, IL TRIBUNALE (Sesta Sezione), composto da S. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, F. Dehousse e A.M. Collins, giudici, cancelliere: J. Plingers, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 giugno 2014, ha pronunciato la seguente Sentenza (1) [ omissis ] Procedimento e conclusioni delle parti 65. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 settembre 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il ricorso in esame. 66. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 dicembre 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], il che le è stato concesso dal presidente della Prima Sezione del Tribunale con ordinanza del 28 febbraio 2011. Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 28 ottobre 2013, la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia comunicato al Tribunale che essa ritirava il proprio intervento. Di conseguenza, è stata esclusa dalla causa T‑436/10 in qualità di parte interveniente, con ordinanza del presidente della Sesta Sezione del Tribunale del 4 dicembre 2013. 67. Con lettera del 6 maggio 2011, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’autorizzazione a dedurre un motivo nuovo, in considerazione di taluni elementi che sarebbero stati rivelati per la prima volta nel controricorso. 68. Con decisione del 6 giugno 2011, il Tribunale ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di fornirgli la seconda decisione di modifica. [OSCURATO:PERSONA] ha ottemperato a tale richiesta il 16 giugno 2011. 69. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato, con lettera del 26 luglio 2011, che essa chiedeva di poter adeguare i propri motivi a seguito dell’adozione della seconda decisione di modifica. 70. Con lettera del 29 luglio 2011, il Tribunale ha accolto tale domanda. 71. La fase scritta del procedimento si è conclusa il 20 ottobre 2011 con il deposito, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della controreplica nella lingua processuale. 72. [OSCURATO:PERSONA] controreplica, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso posizione sulla domanda di adeguamento dei motivi presentata dalla ricorrente nella replica nonché sulle osservazioni presentate da quest’ultima a seguito dell’adozione della seconda decisione di modifica. 73. A seguito della modifica della composizione delle sezioni del Tribunale a partire dal 23 settembre 2013, il giudice relatore è stato assegnato alla Sesta Sezione, alla quale, il 3 ottobre 2013, è stata di conseguenza attribuita la presente causa. 74. La relazione preliminare prevista dall’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991 è stata comunicata alla Sesta Sezione l’8 novembre 2013. 75. Il 17 dicembre 2011, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il Tribunale ha posto alcuni quesiti scritti alla [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima ha dato seguito a tale richiesta il 6 febbraio 2014. La ricorrente ha presentato le proprie osservazioni sulla risposta della [OSCURATO:PERSONA] con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 marzo 2014. 76. Il 14 maggio 2014, su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del procedimento. 77. Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti scritti e orali del Tribunale sono state sentite all’udienza del 27 giugno 2014. 78. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata nella parte in cui la riguarda e, in particolare, l’articolo 1, punto 9), lettera b), l’articolo 2, punto 9), e l’articolo 4, punto 22); – in subordine, annullare o ridurre, nel modo che riterrà opportuno, l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta all’articolo 2, punto 9), della decisione impugnata; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 79. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. In diritto 80. [OSCURATO:PERSONA] deduce, in via principale, tre motivi a sostegno della sua domanda di annullamento della decisione impugnata, nonché, in via subordinata, due motivi a sostegno, invece, della sua domanda di annullamento o di riduzione dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta. 81. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto inoltre un sesto motivo a titolo complementare durante lo svolgimento della fase scritta del procedimento. 82. Il primo motivo verte, da una parte, sulla violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE e, dall’altra, su un difetto di motivazione, in quanto la decisione impugnata addebita alla [OSCURATO:PERSONA] la commissione di un’infrazione per il periodo che va dal 1° gennaio 1998 al 17 gennaio 2002. 83. Il secondo motivo verte sul fatto che l’inflizione di un’ammenda alla [OSCURATO:PERSONA], che non è più economicamente attiva dal 1° novembre 2004, contrasta con gli obiettivi dell’articolo 101 TFUE, con la politica europea in materia di ammende e con il principio di proporzionalità, in quanto detta ammenda non è in realtà né adeguata né necessaria. 84. Il terzo motivo verte sul fatto che è stata erroneamente ravvisata la responsabilità solidale della [OSCURATO:PERSONA] per l’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA]. 85. Il quarto motivo verte sul fatto che l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] è erroneo in quanto la [OSCURATO:PERSONA]: – avendo preso in considerazione il fatturato della [OSCURATO:PERSONA] per il 2003, ha violato l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e il principio di proporzionalità (prima parte); – avrebbe dovuto concederle la medesima riduzione da essa accordata alla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di trattamento favorevole, in quanto la sua responsabilità non può eccedere quella della [OSCURATO:PERSONA] (seconda parte); – ha proceduto a un calcolo distinto dell’importo dell’ammenda che le era inflitta, mentre avrebbe dovuto limitare quest’ultima a una frazione dell’ammenda che veniva inflitta alla [OSCURATO:PERSONA], poiché la ricorrente era considerata soltanto solidalmente responsabile dell’ammenda che era inflitta a quest’ultima (terza parte); – ha violato il principio di parità di trattamento, non avendo tenuto conto, dopo l’applicazione del limite massimo del 10%, della durata limitata per la quale la ricorrente è considerata responsabile per l’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] (quarta parte). 86. Il quinto motivo, dedotto in subordine, verte sulla violazione del termine ragionevole da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 87. Il sesto motivo verte sul fatto che l’importo di base dell’ammenda è stato calcolato su un periodo di attività della [OSCURATO:PERSONA] che eccede il periodo per il quale la [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta solidalmente responsabile per la sua controllata. 88. Infine, in udienza, la ricorrente ha dedotto un settimo motivo, vertente sulla violazione del termine ragionevole da parte del Tribunale. Sui primi tre motivi Richiamo della decisione impugnata 89. Dalla decisione impugnata risulta che, dal 1° gennaio 1998 al 17 gennaio 2002, la ricorrente deteneva il 100% della [OSCURATO:PERSONA] e che, di conseguenza, può presumersi l’esercizio di un’influenza determinante, presunzione che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente non è stata in grado di rovesciare (punti da 804 a 812 della decisione impugnata). 90. [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto considerato che la [OSCURATO:PERSONA] doveva essere ritenuta responsabile dell’infrazione dal 1° gennaio 1984 al 19 settembre 2002 e ha dichiarato la ricorrente responsabile in solido con la [OSCURATO:PERSONA] per il periodo che andava dal 1° gennaio 1998 al 17 gennaio 2002 (punto 813 della decisione impugnata). 91. Ai sensi dell’articolo 1 della decisione impugnata: «Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 TFUE e, dal 1º gennaio 1994, l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando, per i periodi indicati, a un accordo continuato e/o a una pratica concordata nel settore dell’acciaio per precompresso nel mercato interno nonché, dal 1° gennaio 1994, all’interno del SEE: (…) 9. Imprese del gruppo [OSCURATO:PERSONA]: a) [OSCURATO:PERSONA] BV dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 19.9.2002 e b) [OSCURATO:PERSONA] BV dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 17.1.2002». 92. Infine, all’articolo 2 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] infligge, da una parte, un’ammenda di EUR 5 056 500 in solido alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra, un’ammenda di EUR 1 877 500 alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] delle parti – Sul primo motivo, vertente, da una parte, sulla violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE, in quanto la decisione impugnata addebita alla [OSCURATO:PERSONA] la commissione di un’infrazione per il periodo che va dal 1° gennaio 1998 al 17 gennaio 2002, e, dall’altra, su un difetto di motivazione 93. In sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, sia nella comunicazione degli addebiti sia nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ravvisato la sua responsabilità solidale nella sua sola qualità di azionista che ha controllato ed esercitato un’influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA]. 94. Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia simultaneamente concluso, senza esporne le ragioni né motivare la propria decisione su tale punto, che essa aveva violato in prima persona l’articolo 101 TFUE. 95. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, se anche l’infrazione può eventualmente esserle imputata, ciò non significa tuttavia che essa l’abbia materialmente commessa. Essa ritiene di non essere in realtà né l’autrice né la coautrice dell’infrazione, ma di assumere soltanto una responsabilità per il comportamento della [OSCURATO:PERSONA]. 96. Orbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA], una tale responsabilità non ha la stessa intensità di quella di un’impresa che commetta materialmente l’infrazione, il che dovrebbe incidere sull’importo dell’ammenda. 97. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. – Sul secondo motivo, vertente sul fatto che l’inflizione di un’ammenda alla [OSCURATO:PERSONA], che non è più economicamente attiva dal 1° novembre 2004, contrasta con gli obiettivi dell’articolo 101 TFUE, con la politica europea in materia di ammende e con il principio di proporzionalità, in quanto detta ammenda non è in questo caso né adeguata né necessaria 98. [OSCURATO:PERSONA], citando la sentenza dell’11 dicembre 2007, ETI e a. (C‑280/06, Racc., EU:C:2007:775), nonché le conclusioni dell’avvocato generale Kokott in tale causa (EU:C:2007:404), sostiene essenzialmente che, pur essendo vero che né essa né la [OSCURATO:PERSONA] sono sparite o sono state trasferite a una persona giuridica o a un’impresa terza, essa non è più attiva sul mercato dal 1° novembre 2004 (vale a dire da più di cinque anni prima di essere sanzionata dalla [OSCURATO:PERSONA]), che è stata sanzionata solo nella sua qualità di società controllante della [OSCURATO:PERSONA] – la quale è l’unica ad aver commesso l’infrazione – e che, di conseguenza, l’ammenda non avrà alcun effetto dissuasivo per quanto la riguarda. 99. Secondo la ricorrente, tale sanzione non è pertanto conforme agli obiettivi della politica di concorrenza e non è proporzionata, poiché non è né adeguata né necessaria per raggiungere l’obiettivo dell’articolo 101 TFUE. 100. La ricorrente ritiene, in sostanza, che, in tali circostanze, il principio della continuità economica avrebbe dovuto portare a sanzionare soltanto la persona giuridica che ha commesso l’infrazione, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA], poiché la ricorrente stessa, che era semplicemente una holding, era ormai soltanto un guscio vuoto. 101. Infatti, a suo avviso, se una holding, come la stessa ricorrente, cede una società controllata che ha commesso un’infrazione e cessa in seguito di essere economicamente attiva, la continuità economica del vecchio gruppo si basa sull’entità che ha commesso l’infrazione, ed è a tale entità, e non alla holding economicamente inattiva, che dev’essere inflitta l’ammenda. 102. [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che la scelta che la [OSCURATO:PERSONA] può operare tra sanzionare la società controllante o la controllata avrebbe dovuto indurla, secondo la giurisprudenza, per ragioni di efficienza, a sanzionare soltanto la [OSCURATO:PERSONA]. 103. Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, secondo giurisprudenza costante, la [OSCURATO:PERSONA] non può fissare l’importo dell’ammenda inflitta a una società controllata sulla base del fatturato dell’ex società controllante qualora, al momento dell’adozione della decisione, l’impresa sia stata scissa, in quanto il fatturato dell’ex società controllante non riflette più la capacità economica effettiva di tale impresa. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto quindi fissare l’importo dell’ammenda facendo corrispondere quest’ultima alla sua capacità economica effettiva, la quale, a causa del suo fatturato limitato e dell’inesistenza di una sua attività economica, era (ed è tuttora) nulla. Ciò avrebbe dovuto portare, dunque, a sanzionare soltanto la [OSCURATO:PERSONA]. 104. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. – Sul terzo motivo, vertente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] è stata erroneamente ritenuta responsabile in solido dell’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] 105. La responsabilità solidale della [OSCURATO:PERSONA] è stata ravvisata per l’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] per il periodo dell’infrazione che va dal 1° gennaio 1998 al 17 gennaio 2002. 106. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] non si è espressa in merito al periodo che va dal 1° maggio 1987 al 1° maggio 1994, durante il quale, tuttavia, essa deteneva sempre il 100% del capitale della sua controllata. Per quanto riguarda il periodo che va dal 1° maggio 1994 al 31 dicembre 1997, essa ha considerato che non disponeva di prove dell’esercizio di un’influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA]. 107. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in sostanza, di aver tuttavia dimostrato, nell’ambito del procedimento amministrativo, di aver rovesciato la presunzione secondo cui una società controllante che detiene il 100% del capitale di una controllata che ha commesso un’infrazione esercita un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata. 108. Essa ricorda che, durante il periodo che va dal 1° gennaio 1998 al 17 gennaio 2002, era una holding finanziaria (società di partecipazione). 109. La ricorrente ritiene che, in conseguenza della natura di una holding siffatta, del suo modo di funzionamento e dell’estensione delle sue partecipazioni, non possa affermarsi che una tale persona giuridica esercita un’influenza determinante su una società controllata, neppure qualora disponga di una partecipazione del 100% di quest’ultima, a meno che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri il contrario. 110. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] rileva, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] si basa su un’istruzione (directie-instructie) che risale al maggio 1994. Orbene, tale istruzione è precedente di quattro anni al periodo per il quale l’esercizio di un’influenza determinante è stato considerato dimostrato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Essa ritiene inoltre, in sostanza, che detta istruzione non riguardi la gestione quotidiana né la politica commerciale della società controllata e non vada oltre il mero esercizio dei diritti che la legge e lo statuto conferiscono a una holding in quanto azionista. Infine, secondo la [OSCURATO:PERSONA], tanto la [OSCURATO:PERSONA] quanto essa stessa hanno affermato che lo status di tale istruzione non era chiaro e la [OSCURATO:PERSONA], malgrado le sue affermazioni in merito ad essa, non ha dato a detta istruzione la portata che le attribuisce la [OSCURATO:PERSONA]. 111. Essa rileva, in secondo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] si basa sull’esistenza del gruppo direttivo che si riuniva circa cinque volte l’anno. La ricorrente nega di aver ammesso che, nell’ambito di tale gruppo, venivano discussi l’andamento generale degli affari nonché altre questioni importanti. Essa sostiene che disponeva soltanto di due dipendenti, mentre il numero delle sue partecipazioni era pari a 11 nel 1994 e raggiungeva 26 nel 2001, e considera che, in tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva limitarsi a dichiarare che essa esercitava un’influenza determinante senza fornire altre precisazioni a tal riguardo, anche se essa in effetti chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di essere tenuta al corrente dell’andamento generale degli affari e delle questioni che presentavano un interesse per lei. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non fornisca alcuna motivazione e alcuna prova della portata della concertazione all’interno del gruppo direttivo. 112. Essa rileva, in terzo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] si basa su una dichiarazione a carico resa dalla [OSCURATO:PERSONA], che affermerebbe che, durante le riunioni del gruppo direttivo, venivano discussi tutti gli aspetti commerciali. Ritiene di essersi già spiegata, su tale punto, nell’ambito del procedimento amministrativo e che dette dichiarazioni siano semplicemente quelle di una parte coinvolta nell’infrazione, senza essere supportate da prove scritte o da dichiarazioni di terzi. 113. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, al contrario, che dall’andamento degli affari risulti che essa non ha esercitato alcuna influenza sulla sua controllata. Essa considera, infatti, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato la propria partecipazione all’intesa nel 1984, vale a dire quattordici anni prima che la ricorrente sia stata ritenuta esercitare un’influenza determinante su di essa, e che la [OSCURATO:PERSONA] ha proseguito la propria partecipazione fino all’autunno del 2002, mentre la ricorrente aveva ceduto tale controllata. A suo avviso, è pertanto dimostrato il carattere autonomo del comportamento della [OSCURATO:PERSONA]. 114. Infine, la ricorrente considera in sostanza infondate le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa era attiva anche nel settore dell’acciaio e le attività commerciali della [OSCURATO:PERSONA] erano quindi connesse al suo settore di attività. A suo avviso, la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai sostenuto che essa era al corrente dell’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA], e la ricorrente ha, a sua volta, sempre negato di essere stata a conoscenza di tale infrazione, il che rende irrilevanti le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa ha svolto attività nel settore dell’acciaio, le quali non riguardavano in ogni caso il settore dell’AP. 115. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. Giudizio del Tribunale 116. Occorre esaminare, nell’ordine, il terzo motivo e poi il primo e il secondo motivo. – Richiamo dei principi 117. Secondo giurisprudenza costante, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento. A tal riguardo, la Corte ha precisato, da un lato, che la nozione di impresa, collocata in tale contesto, dev’essere intesa nel senso che designa un’unità economica anche se, dal punto di vista giuridico, tale unità economica è costituita da più persone fisiche o giuridiche e, dall’altro, che tale entità economica, laddove violi le norme sulla concorrenza, è tenuta, secondo il principio di responsabilità personale, a rispondere dell’infrazione (v. sentenza del 29 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑521/09 P, Racc., EU:C:2011:620, punto 53 e giurisprudenza citata). 118. Inoltre, secondo costante giurisprudenza, il comportamento di una controllata può essere ascritto alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, detta controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 117 supra, EU:C:2011:620, punto 54 e giurisprudenza citata). 119. Infatti, in una tale situazione, atteso che la società controllante e la sua controllata fanno parte di una stessa unità economica e formano così una sola impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA] può emanare una decisione che infligge ammende nei confronti della società controllante, senza necessità di dimostrare il coinvolgimento personale di quest’ultima nell’infrazione (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 117 supra, EU:C:2011:620, punto 55 e giurisprudenza citata). In altri termini, non è necessariamente una relazione di istigazione in merito all’infrazione tra la società controllante e la controllata né, a maggior ragione, un coinvolgimento della prima in detta infrazione che consentono alla [OSCURATO:PERSONA] di indirizzare alla società controllante la decisione che impone ammende, ma il fatto che le società di cui trattasi costituiscono un’unica impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 117 supra, EU:C:2011:620, punto 88). 120. Peraltro, la Corte ha precisato che, nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata, la quale abbia infranto le norme dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa secondo la quale detta società controllante esercita effettivamente una siffatta influenza (in prosieguo: la «presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante») (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 117 supra, EU:C:2011:620, punto 56 e giurisprudenza citata). 121. La presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante mira in particolare a raggiungere un equilibrio tra l’importanza, da un lato, dell’obiettivo consistente nel reprimere i comportamenti contrari alle norme sulla concorrenza, segnatamente all’articolo 101 TFUE, e a prevenirne la ripetizione e, dall’altro, delle esigenze poste da taluni principi generali del diritto dell’Unione come, segnatamente, quelli della presunzione di innocenza, della personalità delle pene e della certezza del diritto nonché i diritti della difesa, ivi compreso il principio della parità delle armi. È appunto per questa ragione che essa è relativa (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 117 supra, EU:C:2011:620, punto 59). Ne consegue che tale presunzione è proporzionata allo scopo legittimo perseguito (sentenza del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑501/11 P, Racc., EU:C:2013:522, punto 108). 122. È sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] provi che l’intero capitale di una controllata sia detenuto dalla sua controllante per poter presumere che quest’ultima eserciti effettivamente un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. [OSCURATO:PERSONA] potrà conseguentemente considerare la società controllante responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, a meno che detta società controllante, sulla quale incombe l’onere di superare tale presunzione, non fornisca elementi di prova sufficienti, idonei a dimostrare che la sua controllata tiene un comportamento autonomo sul mercato (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 117 supra, EU:C:2011:620, punto 57 e giurisprudenza citata). 123. Va precisato che, sebbene la Corte, nella sua giurisprudenza, abbia menzionato, oltre alla detenzione del 100% del capitale della controllata, altre circostanze, quali l’assenza di contestazione dell’influenza esercitata dalla società controllante sulla politica commerciale della sua controllata nonché la rappresentanza comune delle due società durante il procedimento amministrativo, resta il fatto che tali circostanze non sono state rilevate dalla Corte allo scopo di subordinare l’operatività della presunzione alla produzione di indizi supplementari relativi all’esercizio effettivo di un’influenza da parte della società controllante. In altri termini, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, al fine di attivare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante in un dato caso, a fornire indizi supplementari rispetto a quelli che dimostrano l’applicabilità e l’effetto di detta presunzione (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 117 supra, EU:C:2011:620, punto 80 e giurisprudenza citata). 124. Inoltre, la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante si fonda sulla constatazione secondo la quale, salvo circostanze del tutto eccezionali, una società che possiede la totalità del capitale di una controllata può, in considerazione di questa sola parte di capitale, esercitare un’influenza determinante sul comportamento di detta controllata, e la mancanza di esercizio effettivo di questo potere di ingerenza può normalmente essere ricercata nel modo più utile nella sfera dei soggetti contro cui detta presunzione opera. Ciò premesso, se per una parte interessata fosse sufficiente confutare tale presunzione avanzando semplici affermazioni non comprovate, la presunzione stessa verrebbe largamente privata della sua utilità (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 117 supra, EU:C:2011:620, punti 60 e 61). 125. Da una giurisprudenza costante risulta che il semplice fatto che la società controllante sia una holding non può essere sufficiente per escludere che essa abbia esercitato un’influenza determinante sulla controllata stessa. Infatti, nell’ambito di un gruppo di società, una società holding, che coordina in particolare gli investimenti finanziari all’interno del gruppo, è destinata a raggruppare partecipazioni in varie società ed ha la funzione di assicurarne l’unità di direzione, in particolare tramite tale controllo di bilancio (v., in tal senso, sentenze dell’8 ottobre 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Technik/[OSCURATO:PERSONA], T‑69/04, Racc., EU:T:2008:415, punto 63; del 13 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑38/07, Racc., EU:T:2011:355, punto 70 e giurisprudenza citata, e del 29 giugno 2012, E.ON Ruhrgas e E.ON/[OSCURATO:PERSONA], T‑360/09, Racc., EU:T:2012:332, punto 283). 126. Inoltre, al fine di stabilire se una controllata determini in maniera autonoma il suo comportamento sul mercato, dev’essere preso in considerazione l’insieme degli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che legano tale controllata alla società controllante, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono essere quindi elencati in modo esaustivo (sentenza del 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑97/08 P, Racc., EU:C:2009:536, punto 74). 127. Tale valutazione non deve essere limitata ai soli elementi relativi alla politica commerciale in senso stretto della controllata, quali la strategia di distribuzione o dei prezzi. La presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante non può essere superata, in particolare, semplicemente dimostrando che è la controllata a gestire detti aspetti specifici della sua politica commerciale senza ricevere alcuna direttiva a tale riguardo (v. sentenza del 16 giugno 2011, FMC/[OSCURATO:PERSONA], T‑197/06, Racc., EU:T:2011:282, punto 105 e giurisprudenza citata). 128. Parimenti, dato che l’autonomia della controllata non viene valutata con riferimento ai soli aspetti di gestione operativa della società, il fatto che la controllata non abbia mai attuato, sul mercato rilevante, una specifica politica di informazione a favore della società controllante non è sufficiente a dimostrarne l’autonomia (sentenza FMC/[OSCURATO:PERSONA], punto 127 supra, EU:T:2011:282, punto 145). 129. Inoltre, il fatto che dai documenti del fascicolo non risulti che la società controllante abbia impartito istruzioni alla sua controllata non dimostra che tali istruzioni non siano esistite (v. sentenza del 7 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑217/06, Racc., EU:T:2011:251, punto 118 e giurisprudenza citata). 130. Peraltro, ai fini dell’imputazione del comportamento illecito di una controllata alla sua società controllante non occorre la prova che la società controllante influenzi la politica della propria controllata nel settore specifico oggetto dell’infrazione (sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 125 supra, EU:T:2011:355, punto 70, e del 13 luglio 2011, Eni/[OSCURATO:PERSONA], T‑39/07, Racc., EU:T:2011:356, punto 97). 131. Una società controllante può inoltre essere considerata responsabile di un’infrazione commessa da una controllata anche quando in un gruppo esista un numero elevato di società operative (sentenze del 20 aprile 1999, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Racc., EU:T:1999:80, punto 989, e del 27 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑343/06, Racc., EU:T:2012:478, punto 52). 132. Peraltro, secondo costante giurisprudenza, la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dell’istituzione da cui promana l’atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il suo controllo. La necessità di motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 296 TFUE da parte della motivazione di un atto va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (sentenze del 2 aprile 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑367/95 P, Racc., EU:C:1998:154, punto 63; del 30 settembre 2003, Germania/[OSCURATO:PERSONA], C‑301/96, Racc., EU:C:2003:509, punto 87, e del 22 giugno 2004, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA], C‑42/01, Racc., EU:C:2004:379, punto 66). 133. Quanto al principio di proporzionalità, occorre ricordare che esso, secondo la giurisprudenza della Corte, esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione non eccedano i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v. sentenza del 17 ottobre 2013, Schaible, C‑101/12, Racc., EU:C:2013:661, punto 29 e giurisprudenza citata). – [OSCURATO:PERSONA] fondatezza del terzo motivo 134. [OSCURATO:PERSONA], che non nega di aver detenuto il 100% del capitale della sua controllata [OSCURATO:PERSONA], sostiene essenzialmente che, data la sua natura di holding, la detenzione del 100% del capitale di una società controllata non consentiva alla [OSCURATO:PERSONA] di considerare che essa aveva esercitato un’influenza determinante sulla medesima. 135. Spetterebbe infatti alla [OSCURATO:PERSONA] fornire la prova di una tale influenza, cosa che essa non avrebbe fatto, in quanto gli elementi complementari su cui si è basata non consentono di giungere a una siffatta conclusione. 136. La ricorrente sostiene, al contrario, di avere dal canto suo rovesciato la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante. 137. Tale argomentazione deve tuttavia essere respinta. 138. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] possedeva il 100% del capitale della sua controllata durante il periodo dell’infrazione considerato a suo carico, la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a far valere la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante e non era tenuta a fornire altri elementi di prova a tal riguardo (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 117 supra, EU:C:2011:620, punto 63 e giurisprudenza citata). 139. Ne consegue che l’irrilevanza degli elementi di prova supplementari prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] (vale a dire l’istruzione del maggio 1994, l’esistenza e l’incidenza del gruppo direttivo e le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA]), quand’anche dimostrata, sarebbe comunque ininfluente sulla responsabilità della ricorrente, poiché la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante è sufficiente per affermare la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], a meno che quest’ultima sia in grado di rovesciare tale presunzione, cosa che, tuttavia, non è riuscita a fare. 140. Infatti, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] sia una holding, pur non operativa, non è sufficiente per superare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante (v, in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Technik/[OSCURATO:PERSONA], punto 125 supra, EU:T:2008:415, punto 63; [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 125 supra, EU:T:2011:355, punto 70 e giurisprudenza citata, nonché E.ON Ruhrgas e E.ON/[OSCURATO:PERSONA], punto 125 supra, EU:T:2012:332, punto 283) e non determina alcuna inversione dell’onere della prova, come sostiene erroneamente la [OSCURATO:PERSONA]. 141. A tal riguardo, è irrilevante il fatto che la società controllante, per la sua natura sociale e per il suo oggetto statutario, si sia limitata a gestire le proprie partecipazioni (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Technik/[OSCURATO:PERSONA], punto 125 supra, EU:T:2008:415, punto 70, e FMC/[OSCURATO:PERSONA], punto 127 supra, EU:T:2011:282, punto 130). Inoltre, ai fini dell’imputazione del comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA] alla sua società controllante, non occorre la prova che la [OSCURATO:PERSONA] abbia influenzato la politica della propria controllata nel settore specifico oggetto dell’infrazione (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 125 supra, EU:T:2011:355, punto 70, e Eni/[OSCURATO:PERSONA], punto 130 supra, EU:T:2011:356, punto 97). 142. Ne consegue che neanche il fatto che la società controllante non sia stata direttamente attiva nel settore dell’AP è sufficiente a rovesciare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante, il che porta a respingere l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] su tale punto. 143. Peraltro, dev’essere respinto anche l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui dall’andamento degli affari risulterebbe che essa non aveva alcuna influenza sulla propria controllata. 144. Infatti, la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante non può essere rovesciata dalla sola dimostrazione del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia gestito la propria politica commerciale in senso stretto, quale la strategia di distribuzione o dei prezzi, senza ricevere direttive dalla [OSCURATO:PERSONA] a tal riguardo. Ne consegue che l’autonomia della controllata non può dirsi comprovata neanche dimostrando semplicemente che essa ha gestito in modo autonomo gli aspetti specifici della sua politica di commercializzazione dei prodotti oggetto dell’infrazione. 145. Parimenti, dato che l’autonomia della [OSCURATO:PERSONA] non viene valutata con riferimento ai soli aspetti della gestione operativa della società, il fatto che la controllata non abbia mai attuato, sul mercato rilevante, una specifica politica di informazione a favore della propria società controllante non è sufficiente a dimostrarne l’autonomia (v., in tal senso, sentenza FMC/[OSCURATO:PERSONA], punto 127 supra, EU:T:2011:282, punti 105 e seguenti e giurisprudenza citata). 146. Pertanto, nessuno degli elementi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] è in grado di rovesciare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante e, quindi, il terzo motivo dev’essere respinto. – [OSCURATO:PERSONA] fondatezza del primo e del secondo motivo 147. Poiché, ai sensi della costante giurisprudenza della Corte citata al precedente punto 119, non è necessario dimostrare l’implicazione personale della società controllante nell’infrazione per emanare una decisione che le infligge un’ammenda a causa della commissione di tale infrazione, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’infrazione non può esserle imputata in quanto essa non ne è né l’autrice né la coautrice non può essere accolto. 148. Per tale ragione, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta peraltro a motivare specificamente la decisione impugnata per quanto riguarda l’imputazione dell’infrazione alla [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di società controllante della [OSCURATO:PERSONA]. 149. Ne consegue che il primo motivo deve essere integralmente respinto. 150. Per quanto riguarda il secondo motivo, va ricordato che può rivelarsi necessario, ai fini di un’efficace attuazione delle regole di concorrenza, imputare in via eccezionale un’intesa non al gestore iniziale, ma al nuovo gestore dell’impresa coinvolta qualora quest’ultimo possa effettivamente essere considerato il successore del gestore iniziale, cioè qualora continui a gestire l’impresa coinvolta nell’intesa (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa ETI e a., cit. al punto 98 supra, EU:C:2007:404, paragrafi 75 e 76). Infatti, se non fosse prevista alcuna possibilità di infliggere la sanzione ad un’entità diversa da quella che ha commesso l’infrazione, le imprese potrebbero sottrarsi alle sanzioni semplicemente a causa della modifica della loro identità in seguito a ristrutturazioni, cessioni o altre modifiche giuridiche o organizzative (v., in tal senso, sentenza ETI e a., punto 98 supra, EU:C:2007:775, punto 41). 151. Così, la Corte ha dichiarato che il criterio cosiddetto della «continuità economica» entra in gioco solo qualora la persona giuridica responsabile della gestione dell’impresa abbia cessato di esistere giuridicamente dopo aver commesso l’infrazione (sentenze dell’8 luglio 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑49/92 P, Racc., EU:C:1999:356, punto 145, e del 20 marzo 2002, HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑9/99, Racc., EU:T:2002:70, punto 104) o nei casi di ristrutturazioni interne di un’impresa, qualora il gestore iniziale non cessi necessariamente di esistere giuridicamente ma non eserciti più alcuna attività economica significativa sul mercato interessato e in considerazione dei legami strutturali tra il gestore iniziale e il nuovo gestore dell’impresa (v., in tal senso, sentenze del 7 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc., EU:C:2004:6, punto 359, e ETI e a., punto 98 supra, EU:C:2007:775, punto 41). 152. Occorre tuttavia constatare, come osserva la [OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] non si trova in alcuna delle due situazioni previste dalla Corte. 153. Infatti, né la [OSCURATO:PERSONA] né la [OSCURATO:PERSONA] hanno cessato di esistere – benché non facciano più parte del medesimo gruppo – e non è avvenuta alcuna ristrutturazione interna nell’ambito della quale la [OSCURATO:PERSONA] abbia legami strutturali con il cessionario. 154. Ne consegue che il criterio della continuità economica, che giustificherebbe l’imputazione dell’infrazione alla sola società controllata, non è applicabile nel caso di specie, e che la [OSCURATO:PERSONA] non può invocare detta giurisprudenza per opporsi all’attribuzione di una responsabilità solidale per l’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] mentre essa controllava quest’ultima al 100%. 155. Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda giustamente che la sanzione delle infrazioni al diritto della concorrenza e la relativa ammenda hanno un effetto allo stesso tempo dissuasivo e repressivo, e che la società controllante resta soggetta alla sanzione anche se essa ha, certamente, limitato la propria attività economica, come nel caso di specie, ma ha mantenuto un’esistenza giuridica che consente tuttora di sanzionarla. 156. Pertanto, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo alla mancanza di efficienza della sanzione inflittale non può essere accolto. Sanzionare la [OSCURATO:PERSONA] non è affatto sproporzionato di per sé, né contrario all’obiettivo dell’articolo 101 TFUE. 157. Infine, secondo la ricorrente, dalla sentenza del 24 marzo 2011, Pegler/[OSCURATO:PERSONA] (T‑386/06, Racc., EU:T:2011:115), risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non può fissare l’importo dell’ammenda inflitta a una società controllata sulla base del fatturato della sua ex società controllante qualora, al momento dell’adozione della decisione, l’impresa sia stata scissa, in quanto il fatturato dell’ex società controllante non riflette più la capacità economica effettiva di tale impresa. 158. Ne consegue, secondo la [OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto fissare l’importo dell’ammenda facendolo corrispondere alla capacità economica effettiva della ricorrente, la quale, a causa del suo fatturato limitato e dell’inesistenza di una sua attività economica al momento dell’adozione della decisione impugnata, era nulla, il che avrebbe dovuto quindi indurre la [OSCURATO:PERSONA] a sanzionare soltanto la [OSCURATO:PERSONA]. 159. Tale argomento – che, occorre rilevare, è stato sviluppato per la prima volta in quanto tale soltanto nella fase della replica (punto 2.14) – non può tuttavia essere accolto. 160. Da una parte, il punto 133 della sentenza Pegler/[OSCURATO:PERSONA], punto 157 supra (EU:T:2011:115), a cui si riferisce la ricorrente, riguarda una situazione di fatto e di diritto diversa da quella della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. Esso verte infatti sull’applicazione del punto 1.A, quarto e quinto comma, degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3), relativi alla maggiorazione dell’ammenda a fini dissuasivi. 161. Dall’altra, è pur vero che, secondo la giurisprudenza, soltanto ove risulti che vari destinatari della decisione che infligge l’ammenda costituiscono l’impresa – intesa quale entità economica responsabile dell’infrazione sanzionata – e che tale situazione perduri all’epoca in cui la decisione è adottata, il limite massimo può essere calcolato sulla base del fatturato complessivo di tale impresa, vale a dire sulla base di tutte le sue componenti cumulate. Qualora, invece, tale unità economica si sia successivamente dissolta, ciascuno dei destinatari della decisione ha diritto all’applicazione individuale del limite in questione (sentenza del 15 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, EU:T:2005:220, punto 390). 162. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] ha calcolato il limite del 10% sulla base del solo fatturato della [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest’ultima non costituiva più con la [OSCURATO:PERSONA] un’impresa al momento dell’adozione della decisione impugnata. 163. [OSCURATO:PERSONA] misura in cui, con il suo argomento, la ricorrente intende contestare l’anno di riferimento preso in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre osservare che tale argomento si confonde con la prima parte del quarto motivo, che verte proprio su tale questione e alla quale occorre rinviare. 164. Pertanto, tale censura va respinta in quanto infondata, senza che occorra pronunciarsi sulla sua ricevibilità. 165. Ne consegue che il secondo motivo deve essere integralmente respinto. Sul quarto motivo, vertente su vari errori negli elementi presi in considerazione per determinare l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] prima parte, relativa al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 nonché i principi di proporzionalità e di buona amministrazione, nel prendere erroneamente in considerazione il fatturato del 2003 della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] delle parti 166. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, essenzialmente, che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata erroneamente sulla giurisprudenza risultante dalla sentenza del 7 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA] & Chemicals/[OSCURATO:PERSONA] (C‑76/06 P, Racc., EU:C:2007:326), che riguarda la situazione nella quale l’impresa non ha esercitato alcuna attività e non ha realizzato alcun fatturato nel corso dell’esercizio precedente all’adozione della decisione impugnata, per prendere in considerazione, nel suo caso, il fatturato del 2003, che era, per tale esercizio, di EUR 69 345 000, anziché il fatturato che essa ha realizzato nel 2009, che era di EUR 152 257. 167. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che occorra tener conto, a tal proposito, della sua natura di holding, la cui attività normale consiste nell’acquisire partecipazioni, detenerle, percepire gli interessi e vendere tali partecipazioni. La sua situazione si distinguerebbe, a tal riguardo, da quella di cui alla causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] & Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], punto 166 supra (EU:C:2007:326), nella quale l’impresa non era una holding, ma una società operativa. 168. Secondo la ricorrente, il fatturato di una holding evolve infatti parallelamente alla sua attività finanziaria, e il mantenimento di una riserva finanziaria relativamente limitata e di un fatturato minimo per una serie di anni dev’essere considerato l’esercizio normale delle attività di una holding. 169. [OSCURATO:PERSONA] precisa che la sua situazione si distingue anche da quella di cui alla causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] & Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], punto 166 supra (EU:C:2007:326), in quanto, a differenza di quest’ultima causa, nel suo caso si tratta di un periodo di quasi sette anni durante il quale essa ha svolto un’attività certamente rallentata, ma che deve comunque considerarsi la sua attività normale. 170. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha errato nel non applicare l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. 171. Inoltre, a suo avviso, dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] & Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], punto 166 supra (EU:C:2007:326), risulta che lo scopo del limite massimo del 10% previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 è quello di evitare che l’ammenda sia sproporzionata rispetto all’importanza dell’impresa e che esso presuppone che l’impresa interessata sia impegnata in un’attività commerciale alla data in cui le viene inflitta l’ammenda. 172. Ne consegue, secondo la [OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto verificare il carattere proporzionato dell’ammenda, cosa che non ha fatto malgrado disponesse di tutti gli elementi di prova necessari a tal fine, così violando i principi di proporzionalità e di buona amministrazione. 173. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. – Giudizio del Tribunale 174. Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza, commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo 101 TFUE o dell’articolo 102 TFUE. Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente. 175. La Corte ha precisato che il limite massimo relativo al fatturato previsto all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 mira a evitare che le ammende inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA] siano sproporzionate rispetto all’importanza dell’impresa di cui trattasi (sentenza [OSCURATO:PERSONA] & Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], punto 166 supra, EU:C:2007:326, punto 24). 176. Si tratta quindi di un limite superiore, uniformemente applicabile a tutte le imprese ed articolato in funzione delle dimensioni di ciascuna di esse, che ha uno scopo distinto ed autonomo rispetto a quello dei criteri della gravità e della durata dell’infrazione. Il suo unico effetto possibile consiste nel ridurre fino al livello massimo autorizzato l’importo dell’ammenda calcolato sulla base di tali criteri. La sua applicazione implica che l’impresa interessata non paghi l’ammenda che, in linea di principio, sarebbe dovuta in forza di una valutazione fondata su detti criteri (sentenza del 28 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc., EU:C:2005:408, punti da 281 a 283). 177. In altri termini, l’obiettivo della fissazione, all’articolo 23, paragrafo 2, di un limite massimo del 10% del fatturato di ogni impresa che ha partecipato all’infrazione consiste, segnatamente, nell’evitare che la condanna ad un’ammenda di importo superiore a tale limite ecceda la capacità di pagamento dell’impresa alla data in cui essa è riconosciuta responsabile dell’infrazione e in cui le è inflitta una sanzione pecuniaria dalla [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del 4 settembre 2014, YKK e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑408/12 P, Racc., EU:C:2014:2153, punto 63). 178. Quanto alla nozione di «esercizio sociale precedente» ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, essa fa riferimento, in linea di principio, all’ultimo esercizio completo di attività dell’impresa interessata alla data di adozione della decisione (sentenza del 28 aprile 2010, Gütermann e Zwicky/[OSCURATO:PERSONA], T‑456/05 e T‑457/05, Racc., EU:T:2010:168, punto 80; v. altresì, in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] & Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], punto 166 supra, EU:C:2007:326, punto 32). 179. Tanto dagli obiettivi del sistema nel quale si inserisce l’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003 quanto dalla giurisprudenza citata al precedente punto 166 risulta che l’applicazione del limite massimo del 10% presuppone quindi, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] disponga del fatturato per l’ultimo esercizio sociale che precede la data di adozione della decisione e, dall’altro, che tali dati rappresentino un esercizio completo di attività economica normale durante un periodo di dodici mesi (sentenze del 29 novembre 2005, [OSCURATO:PERSONA] & Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], T‑33/02, Racc., EU:T:2005:428, punto 38, e Gütermann e Zwicky/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 178 supra, EU:T:2010:168, punto 95). 180. Sebbene dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] & Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], punto 166 supra (EU:C:2007:326, punto 32), emerga che, ai fini del calcolo del limite massimo dell’ammenda previsto all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA], in linea di principio, deve prendere in considerazione il fatturato realizzato dall’impresa di cui trattasi nel corso dell’ultimo esercizio completo alla data di adozione della decisione che infligge l’ammenda, risulta tuttavia dal contesto e dagli obiettivi perseguiti dalla normativa cui detta disposizione appartiene che, qualora il fatturato dell’esercizio sociale precedente all’adozione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] non rappresenti un esercizio completo di attività economica normale nel corso di un periodo di dodici mesi e, quindi, non fornisca indicazioni utili sulla reale situazione economica dell’impresa interessata e sull’adeguato livello dell’ammenda da infliggerle, tale fatturato non può essere preso in considerazione ai fini della determinazione del limite massimo dell’ammenda. In quest’ultima ipotesi, che si verificherà solamente in circostanze eccezionali, la [OSCURATO:PERSONA] è obbligata a fare riferimento, ai fini del calcolo del limite massimo dell’ammenda, all’ultimo esercizio sociale completo che rispecchi un intero anno di attività economiche normali (sentenza del 12 dicembre 2012, 1. garantovaná/[OSCURATO:PERSONA], T‑392/09, EU:T:2012:674, punto 86, confermata in sede di impugnazione con sentenza del 15 maggio 2014, 1. garantovaná/[OSCURATO:PERSONA], C‑90/13 P, EU:C:2014:326). 181. Nel caso di specie, è pacifico che, nel settembre 2009, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato alla [OSCURATO:PERSONA], in risposta ad una domanda di quest’ultima, che essa aveva ceduto la [OSCURATO:PERSONA] il 17 gennaio 2002 e tutte le altre sue partecipazioni il 1° novembre 2004 e che, di conseguenza, aveva cessato tutte le sue attività operative a partire da quest’ultima data (allegato A 13 del ricorso, pagg. 223 e 224). [OSCURATO:PERSONA] le ha inoltre comunicato il suo fatturato per il 2003 e il 2004. 182. Alla luce della giurisprudenza citata ai precedenti punti 179 e 168, occorre considerare pertanto che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errore nel ritenere che, poiché il fatturato dell’esercizio sociale del 2009 non forniva alcuna indicazione utile sulla situazione economica reale dell’impresa interessata, occorreva, al fine di calcolare il limite del 10% previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, fare riferimento al fatturato dell’anno 2003, durante il quale aveva avuto luogo l’ultimo esercizio completo di attività economica normale dell’impresa nel corso di un periodo di dodici mesi. 183. Per il resto, occorre respingere le affermazioni della ricorrente relative al suo status di holding e al fatto che il mantenimento di una riserva finanziaria relativamente limitata e di un fatturato minimo per diversi anni (dal 2005 al 2009) possa essere considerato il normale esercizio delle attività di una holding, il che giustificherebbe la presa in considerazione del suo fatturato del 2009. 184. Infatti, tali affermazioni contrastano con le dichiarazioni della stessa ricorrente relative alla cessazione delle proprie attività operative nel 2004, che confermano in realtà che «l’ultimo esercizio completo di attività economica normale» dell’impresa durante un periodo di dodici mesi è effettivamente avvenuto nel 2003, e non nel 2009. 185. Inoltre, la ricorrente ricorda che la normale attività di una holding consiste nell’acquisire partecipazioni, detenerle, percepire gli interessi e vendere tali partecipazioni. Orbene, occorre constatare che essa aveva venduto la totalità delle proprie partecipazioni nel 2004 e che, dopo tale data, si è limitata, come essa stessa afferma, a mantenere una riserva finanziaria limitata e un fatturato minimo, il che non è sufficiente a costituire una prova determinante dell’esistenza di un’attività economica normale di detta società (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] & Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], punto 179 supra, EU:T:2005:428, punti 48 e seguenti, e Gütermann e Zwicky/[OSCURATO:PERSONA], punto 178 supra, EU:T:2010:168, punto 102). 186. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato le disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, come interpretato dalla Corte. 187. Ne consegue che, riferendosi all’esercizio sociale 2003 ai fini del calcolo del limite massimo del 10% fissato dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato né il principio di proporzionalità né quello di buona amministrazione, dato che essa ha preso in considerazione, come era tenuta a fare, l’ultimo esercizio completo di normale attività economica della ricorrente durante un periodo di dodici mesi. 188. La prima parte del quarto motivo deve pertanto essere respinta. [OSCURATO:PERSONA] seconda parte, relativa al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto beneficiare della riduzione concessa alla [OSCURATO:PERSONA] in base alla comunicazione sul trattamento favorevole – [OSCURATO:PERSONA] delle parti 189. [OSCURATO:PERSONA] considera, in sostanza, che, essendo soltanto responsabile in solido dell’ammenda inflitta alla sua ex controllata a causa della partecipazione di quest’ultima all’infrazione, essa dovrebbe beneficiare automaticamente della riduzione dell’importo dell’ammenda concessa alla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di trattamento favorevole, il che le è stato rifiutato ingiustamente dalla [OSCURATO:PERSONA]. La vendita della [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nel frattempo, non può avere alcuna conseguenza a tal riguardo, né può averne, d’altronde, sulla sua responsabilità solidale. 190. Essa sostiene che, se è vero che l’accertamento della responsabilità di un’infrazione si basa sulla nozione di impresa e che essa è responsabile in solido a causa della sua partecipazione al 100% nella [OSCURATO:PERSONA], occorre determinare nello stesso modo le misure da adottare in base alle conseguenze di tale responsabilità nel fissare l’importo dell’ammenda. Essa contesta a tal riguardo l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui un tale approccio sarebbe incompatibile con la logica della comunicazione sul trattamento favorevole e sostiene che, contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], essa non è «un’altra impresa» ai fini della fissazione dell’importo dell’ammenda. 191. La ricorrente ritiene inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] non possa invocare la giurisprudenza risultante dalla sentenza del 30 settembre 2009, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA] (T‑161/05, Racc., EU:T:2009:366), che non riguarda un caso paragonabile al suo. 192. Infatti, nel caso di specie, l’infrazione non è stata commessa in fasi successive da essa stessa e dalla [OSCURATO:PERSONA], ma esclusivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] nel periodo che va dal 1° gennaio 1998 al 17 gennaio 2002. 193. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, inoltre, che non le si possa addebitare di non aver presentato una domanda di trattamento favorevole, poiché essa non era a conoscenza di alcunché e non disponeva, pertanto, di alcuna informazione pertinente. 194. Il fatto che essa sia stata a conoscenza del procedimento di cui trattasi nel 2003 e nel 2004, a seguito delle richieste di informazioni della [OSCURATO:PERSONA], è al riguardo irrilevante, poiché essa stessa aveva venduto la [OSCURATO:PERSONA] nel 2002 e dopo tale momento non aveva più accesso ad alcuna informazione. 195. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. – Giudizio del Tribunale 196. Dalla giurisprudenza risulta che solo ad un’impresa che abbia cooperato con la [OSCURATO:PERSONA] sulla base della comunicazione sul trattamento favorevole può essere concessa, in virtù di detta comunicazione, una riduzione dell’ammenda che, senza tale cooperazione, sarebbe stata inflitta. Tale riduzione non può essere estesa ad una società che, per una parte della durata dell’infrazione in esame, aveva partecipato all’unità economica costituita da un’impresa, ma non ne faceva più parte al momento in cui quest’ultima ha cooperato con la [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, in considerazione dell’obiettivo previsto dalla comunicazione sul trattamento favorevole, consistente nel promuovere l’individuazione di comportamenti contrari al diritto della concorrenza dell’Unione, e al fine di garantire un’applicazione effettiva di tale diritto, niente giustifica l’estensione di una riduzione d’ammenda concessa ad un’impresa a titolo della sua cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA] ad un’impresa che, pur avendo controllato in passato il settore di attività coinvolto nell’infrazione in esame, non ha essa stessa contribuito all’individuazione di quest’ultima (sentenze del 30 aprile 2014, FLSmidth/[OSCURATO:PERSONA], C‑238/12 P, Racc., EU:C:2014:284, punti 83 e 85, e Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], punto 191 supra, EU:T:2009:366, punto 76). 197. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non controllava più la [OSCURATO:PERSONA] al momento in cui quest’ultima ha chiesto il beneficio della comunicazione sul trattamento favorevole, e non ha contribuito all’individuazione dell’infrazione. La stessa ricorrente precisa infatti che non era informata di alcunché e non disponeva, pertanto, di alcuna informazione pertinente che avrebbe potuto rivelare alla [OSCURATO:PERSONA]. 198. Di conseguenza, essa non può beneficiare della riduzione dell’importo dell’ammenda concessa alla [OSCURATO:PERSONA]. 199. Per il resto, va ricordato che la [OSCURATO:PERSONA] è stata correttamente (v. supra, punti 119 e 147) ritenuta responsabile della commissione dell’infrazione tra il 1° gennaio 1998 e il 17 gennaio 2002 a causa dell’influenza determinante che essa esercitava sulla propria controllata, come risulta dall’articolo 1, punto 9, lettera b), della decisione impugnata. Le due società, costituenti un’unica impresa ai sensi del diritto della concorrenza, sono state ritenute quindi responsabili in solido per una parte dell’ammenda che è stata inflitta loro. 200. L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui soltanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso l’infrazione, mentre essa sarebbe responsabile unicamente a titolo di solidarietà, è dunque frutto di una lettura erronea della decisione impugnata. 201. Di conseguenza, la seconda parte del quarto motivo dev’essere respinta. [OSCURATO:PERSONA] terza parte del quarto motivo, relativa, da una parte, al fatto che, in quanto solidalmente responsabile per l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere tenuta, pro rata temporis, a pagare soltanto una frazione dell’ammenda inflitta a quest’ultima e, dall’altra, al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato ingiustamente un calcolo distinto dell’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA], e sulla quarta parte del quarto motivo, relativa alla violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento – [OSCURATO:PERSONA] delle parti 202. [OSCURATO:PERSONA] deduce, in sostanza, che la sua responsabilità è stata affermata solo in quanto essa era la società controllante della [OSCURATO:PERSONA] e non sulla base di una violazione dell’articolo 101 TFUE che essa stessa avrebbe commesso. Ritiene che dalla decisione impugnata risulti, infatti, che la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a considerarla responsabile del pagamento dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] per il periodo che va dal 1° gennaio 1998 al 17 gennaio 2002. 203. A parere della [OSCURATO:PERSONA], il fatto che ad essa venga inflitta un’ammenda più elevata di quella irrogata alla [OSCURATO:PERSONA] è in contraddizione con tale valutazione, in quanto la sua responsabilità non può eccedere quella della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi della sentenza del 24 marzo 2011, Tomkins/[OSCURATO:PERSONA] (T‑382/06, Racc., EU:T:2011:112). 204. Secondo la ricorrente, infatti, essa avrebbe dovuto essere condannata in solido a 48 duecentoventiquattresimi dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA], pro rata temporis. Tale calcolo proporzionale sarebbe infatti conforme alla giurisprudenza (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 126 supra, EU:C:2009:536). L’ammenda inflittale sarebbe pertanto sproporzionata. 205. La ricorrente precisa che, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] citi varie sentenze della Corte e del Tribunale a sostegno della propria posizione (sentenze del 16 novembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑286/98 P, Racc., EU:C:2000:630; Cascades/[OSCURATO:PERSONA], C‑279/98 P, Racc., EU:C:2000:626; del 17 dicembre 1991, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑6/89, Racc., EU:T:1991:74, e HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 151 supra, EU:T:2002:70), tale giurisprudenza è a suo avviso irrilevante, in quanto, in dette cause, la società controllante era coautrice dell’infrazione, a differenza della sua situazione. 206. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, essenzialmente, che l’applicazione del limite massimo del 10% fatturato non è sufficiente a rendere proporzionato l’importo dell’ammenda nel caso di specie e che, dopo l’applicazione di tale limite massimo, avrebbe dovuto essere presa in considerazione la durata della sua responsabilità personale. Essa precisa, a tal riguardo, che la sentenza del 3 marzo 2011, Siemens e VA [OSCURATO:PERSONA] & Distribution/[OSCURATO:PERSONA] (da T‑122/07 a T‑124/07, Racc., EU:T:2011:70) conferma che il calcolo dell’importo dell’ammenda non si conclude con l’applicazione del limite massimo del 10% e che la [OSCURATO:PERSONA], in tale fase, ha pure l’obbligo di valutare l’importo finale delle ammende inflitte alla luce del principio di proporzionalità. 207. [OSCURATO:PERSONA] afferma che l’ammenda che le è stata inflitta e che riguarda un’infrazione durata quattro anni è infatti del 27% più elevata di quella irrogata alla [OSCURATO:PERSONA], per la quale è stato accertato un periodo di infrazione di 18 anni e 8 mesi. 208. Orbene, a suo avviso, la sola applicazione del limite massimo del 10% non è sufficiente per correggere o evitare la discriminazione creata tra essa e la [OSCURATO:PERSONA]. 209. Tale correzione avrebbe potuto essere applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della valutazione della capacità contributiva della [OSCURATO:PERSONA], ma, anche al di là di detta possibilità, la [OSCURATO:PERSONA] poteva rimediare al problema applicando il principio di proporzionalità e il principio della parità di trattamento. 210. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. – Giudizio del Tribunale 211. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] è stata, in modo giuridicamente corretto, ritenuta responsabile della commissione dell’infrazione tra il 1° gennaio 1998 e il 17 gennaio 2002, a causa dell’influenza determinante che essa esercitava sulla propria controllata, come risulta dall’articolo 1, punto 9, lettera b), della decisione impugnata. Le due società, costituenti un’unica impresa ai sensi del diritto della concorrenza, sono state quindi ritenute responsabili in solido per un’ammenda di EUR 5 056 500, mentre la [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, è stata inoltre condannata a un’ammenda di EUR 1 877 500. 212. Per i motivi esposti ai precedenti punti 146 e 187, occorre respingere l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui soltanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso l’infrazione mentre essa sarebbe responsabile unicamente a titolo di solidarietà, in quanto tale argomento è frutto di una lettura erronea della decisione impugnata. 213. In secondo luogo, è pur vero che la giurisprudenza ha affermato che, qualora la società controllante non abbia materialmente partecipato all’intesa e la sua responsabilità sia basata unicamente sulla partecipazione della sua controllata a tale intesa, la responsabilità della società controllante si risolve in una responsabilità puramente derivata, accessoria e dipendente da quella della sua controllata e non può, pertanto, eccedere la responsabilità di quest’ultima (sentenza Tomkins/[OSCURATO:PERSONA], punto 203 supra, EU:T:2011:112, punto 38, confermata in sede di impugnazione con sentenza del 22 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Tomkins, C‑286/11 P, Racc., EU:C:2013:29, punto 39). 214. Tuttavia, tale giurisprudenza non pregiudica la possibilità di considerare, in sede di calcolo dell’importo dell’ammenda, qualora due persone giuridiche distinte, quali una società controllante e la sua controllata, non costituiscano più un’impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE alla data dell’adozione di una decisione che infligge loro un’ammenda, elementi propri a ciascuna di esse. 215. Così, nell’ipotesi in cui due distinte persone giuridiche, quali una controllante e la sua controllata, non costituiscano più un’impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE alla data dell’adozione di una decisione che infligge loro un’ammenda per violazione delle regole di concorrenza, ciascuna di esse ha diritto all’applicazione individuale nei propri confronti del limite massimo del 10% del fatturato (sentenza del 26 novembre 2013, Kendrion/[OSCURATO:PERSONA], C‑50/12 P, Racc., EU:C:2013:771, punto 57). 216. Lo stesso vale per quanto riguarda l’eventuale beneficio del trattamento favorevole, che non può essere rivendicato da una società che, per una parte della durata dell’infrazione in esame, aveva partecipato all’unità economica costituita da un’impresa, ma non ne faceva più parte al momento in cui quest’ultima ha cooperato con la [OSCURATO:PERSONA] (v. la giurisprudenza citata supra al punto 196). 217. In terzo luogo, va constatato che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha inizialmente determinato l’importo di base dell’ammenda (sezione 19.1 della decisione impugnata). Nell’ambito di tale operazione, essa ha considerato che occorreva stabilire un periodo dell’infrazione distinto per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] (18 anni e 8 mesi) e la [OSCURATO:PERSONA] (4 anni) (punto 956 della decisione impugnata). 218. Su tale base, essa ha ritenuto che l’importo dell’ammenda da infliggere alla [OSCURATO:PERSONA] fosse di EUR 113 000 000 e quello dell’ammenda da infliggere alla [OSCURATO:PERSONA] fosse di EUR 29 000 000 (punto 963 della decisione impugnata, nella versione risultante dalla prima decisione di modifica). 219. In assenza di circostanze aggravanti o attenuanti, essa ha poi ritenuto che l’importo delle ammende da infliggere rimanesse di EUR 113 000 000 per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] e di EUR 29 000 000 con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] (punto 1057 della decisione impugnata, nella versione risultante dalla prima decisione di modifica). 220. In seguito, essa ha correttamente applicato il limite del 10% del fatturato di ciascuna delle due imprese (punto 1060 della decisione impugnata; v. anche la giurisprudenza citata supra al punto 215). 221. Essa ha pertanto considerato che l’importo dell’ammenda da infliggere alla [OSCURATO:PERSONA] era di EUR 6 742 000 (vale a dire il 10% del fatturato della [OSCURATO:PERSONA] nel 2009) e quello dell’ammenda da infliggere alla [OSCURATO:PERSONA] era di EUR 6 934 000, vale a dire il 10% del fatturato della [OSCURATO:PERSONA] per il 2003 (punto 1071 della decisione impugnata, nella versione risultante dalla prima decisione di modifica). 222. [OSCURATO:PERSONA] ha poi correttamente ridotto l’importo dell’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] del 25% in considerazione della cooperazione di quest’ultima, mentre la ricorrente non poteva beneficiare di tale riduzione (punto 1087 della decisione impugnata; v. anche la giurisprudenza citata supra al punto 196). 223. Su tale fondamento, essa ha considerato che l’importo dell’ammenda da infliggere alla [OSCURATO:PERSONA] era di EUR 5 056 000 e che l’importo di quella da infliggere alla [OSCURATO:PERSONA] era di EUR 6 934 000 (punto 1057 della decisione impugnata), mentre la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] erano responsabili in solido del pagamento della prima ammenda, di importo pari a EUR 5 056 000 (articolo 2 della decisione impugnata). 224. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in sostanza, che l’importo dell’ammenda inflittale, che è superiore all’importo a cui è stata condannata la [OSCURATO:PERSONA], non rifletta correttamente la durata dell’infrazione rispettivamente accertata a loro carico, vale a dire 18 anni e 8 mesi per la [OSCURATO:PERSONA] e soltanto 4 anni per la [OSCURATO:PERSONA]. 225. Tuttavia, si deve tener conto del fatto che l’importo finale delle ammende inflitte a tali due società risulta, da una parte, dal livellamento operato mediante l’applicazione del limite del 10% del loro fatturato (sentenza Kendrion/[OSCURATO:PERSONA], punto 215 supra, EU:C:2013:771, punti 57 e 58) e, dall’altra, dalla riduzione dell’importo dell’ammenda concessa alla [OSCURATO:PERSONA] in base al trattamento favorevole. 226. Infatti, prima dell’applicazione di tale limite, l’ammenda da infliggere a ciascuna di tali due società teneva debitamente conto della rispettiva durata della loro responsabilità e, correttamente, di anni di riferimento diversi per quanto riguarda il fatturato da considerare per l’applicazione del limite del 10%. 227. Il principio della parità di trattamento è stato pertanto rispettato dalla [OSCURATO:PERSONA], poiché le differenze risultanti tra le rispettive situazioni delle due società sono state debitamente prese in considerazione (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 176 supra, EU:C:2005:408, punti da 321 a 323). 228. Per quanto riguarda la violazione del principio di proporzionalità, si deve considerare che, oltre al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione la durata rispettiva del periodo dell’infrazione di ciascuna delle società in modo da garantire il carattere proporzionato della sanzione che infliggeva alle stesse, tale violazione non può risultare dalla sola affermazione di una differenza nell’importo finale delle ammende inflitte alle due società (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑304/02, Racc., EU:T:2006:184, punti 85 e 86). 229. Di conseguenza, occorre respingere la terza e la quarta parte del quarto motivo e, pertanto, tale motivo nella sua interezza. Sul quinto motivo, dedotto in subordine, vertente sulla violazione del termine ragionevole da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle parti 230. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il rispetto di un termine ragionevole nei procedimenti amministrativi in materia di concorrenza costituisce un principio generale del diritto. 231. Essa aggiunge che il superamento del termine ragionevole può comportare l’annullamento della decisione definitiva e che, qualora l’annullamento sia escluso, l’importo dell’ammenda può essere ridotto a titolo di equità o per realizzare una compensazione equa. 232. [OSCURATO:PERSONA] ricorda che la ragionevolezza del termine dev’essere valutata in base alle circostanze del caso di specie, tenuto conto soprattutto del contesto, del comportamento delle parti durante il procedimento, della complessità del caso e dell’importanza di quest’ultimo per le parti interessate. Ricorda inoltre che il dies a quo del termine è la data della prima misura di indagine della [OSCURATO:PERSONA] che abbia un’incidenza significativa sulla situazione delle imprese interessate. Occorre anche tener conto della durata media nei casi simili. 233. Orbene, nel caso di specie, sono trascorsi 94 mesi tra le ispezioni, nel settembre 2002, e l’adozione della decisione definitiva, nel giugno 2010. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale durata sia ancor più irragionevole in quanto il caso è basato su domande di trattamento favorevole che hanno consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di provare l’infrazione. Inoltre, il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe affatto all’origine di un ritardo nel procedimento. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non ha concesso alcuna riduzione dell’importo dell’ammenda per il superamento del termine ragionevole. [OSCURATO:PERSONA] chiede pertanto al Tribunale di concederle una tale riduzione, nella misura che esso riterrà opportuna. 234. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] considera di non essere tenuta a dimostrare la violazione dei suoi diritti della difesa, poiché tale onere riguarda soltanto l’annullamento della decisione impugnata, mentre essa ha chiesto solo la riduzione dell’importo dell’ammenda a causa della violazione del termine ragionevole. 235. Parimenti, essa ritiene di non essere tenuta ad invocare circostanze particolari che giustifichino la riduzione dell’importo dell’ammenda – eventualmente fino a zero – poiché il superamento del termine ragionevole costituisce di per sé una violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Non si tratterebbe di una riduzione supplementare rispetto a quella che sarebbe stata concessa dalla [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, sarebbe la [OSCURATO:PERSONA] ad esser tenuta a dimostrare l’esistenza di circostanze particolari in grado di giustificare, nella fattispecie, il superamento del termine ragionevole. 236. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che una durata paragonabile del procedimento amministrativo in casi precedenti ha indotto la [OSCURATO:PERSONA] a ridurre di propria iniziativa l’importo dell’ammenda. 237. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. Giudizio del Tribunale – Richiamo dei principi 238. In primo luogo, l’osservanza di un termine ragionevole nell’espletamento dei procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza costituisce un principio generale di diritto dell’Unione del quale i giudici dell’Unione assicurano il rispetto (v. sentenza del 19 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑452/11 P, EU:C:2012:829, punto 97 e giurisprudenza citata). 239. Il principio del termine ragionevole di un procedimento amministrativo è stato riaffermato dall’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, a norma del quale «[o]gni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione» (sentenza del 5 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑214/06, Racc., EU:T:2012:275, punto 284). 240. In secondo luogo, la ragionevolezza della durata del procedimento dev’essere valutata in funzione delle circostanze proprie di ciascun caso e, in particolare, del contesto di quest’ultimo, del comportamento delle parti nel corso del procedimento, della rilevanza del caso per le diverse imprese interessate e del suo grado di complessità (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 131 supra, EU:T:1999:80, punto 126) nonché, eventualmente, delle informazioni o giustificazioni che la [OSCURATO:PERSONA] è in grado di fornire quanto agli atti di indagine compiuti nel corso del procedimento amministrativo. 241. In terzo luogo, la Corte ha dichiarato che il procedimento amministrativo può essere esaminato distinguendo due fasi temporali successive, ciascuna delle quali risponde ad una propria logica interna. La prima fase, che si estende fino alla comunicazione degli addebiti, ha come termine iniziale la data in cui la [OSCURATO:PERSONA], facendo uso dei poteri conferitile dal legislatore dell’Unione, adotta misure che implicano l’addebito di una violazione, e deve consentire a detta istituzione di prendere posizione circa il seguito del procedimento. La seconda fase si estende invece dalla comunicazione degli addebiti fino all’adozione della decisione finale. Essa deve consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di pronunciarsi definitivamente sulla violazione contestata (sentenza del 21 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑105/04 P, Racc., EU:C:2006:592, punto 38). 242. In quarto luogo, dalla giurisprudenza emerge che la violazione del principio del termine ragionevole può comportare due tipi di conseguenze. 243. Da un lato, qualora la violazione del termine ragionevole abbia influito sull’esito del procedimento, una simile violazione può comportare l’annullamento della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑113/04 P, Racc., EU:C:2006:593, punto 48 e giurisprudenza citata). 244. Occorre precisare, quanto all’applicazione delle norme sulla concorrenza, che il superamento del termine ragionevole può costituire un motivo di annullamento delle sole decisioni che constatino la commissione di infrazioni, e a condizione che sia stato provato che la violazione di tale principio ha pregiudicato i diritti della difesa delle imprese interessate. Al di fuori di tale specifica ipotesi, il mancato rispetto dell’obbligo di decidere entro un termine ragionevole non incide sulla validità del procedimento amministrativo ai sensi del regolamento n. 1/2003 (v. sentenza del 16 dicembre 2003, [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑5/00 e T‑6/00, Racc., EU:T:2003:342, punto 74 e giurisprudenza citata, confermata in sede di impugnazione sul punto dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 241 supra, EU:C:2006:592, punti 42 e 43). 245. Tuttavia, posto che il rispetto dei diritti della difesa, principio il cui carattere fondamentale è stato sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza della Corte (sentenza del 9 novembre 1983, [OSCURATO:PERSONA]Industrie-Michelin/[OSCURATO:PERSONA], 322/81, Racc., EU:C:1983:313, punto 7), riveste un’importanza capitale nei procedimenti come quello in questione, è importante evitare che tali diritti possano essere irrimediabilmente compromessi a motivo della durata eccessiva della fase istruttoria, e che tale durata possa ostacolare l’acquisizione di prove volte a confutare l’esistenza di comportamenti idonei a far sorgere la responsabilità delle imprese interessate. Per tale motivo, l’esame relativo a un eventuale ostacolo all’esercizio dei diritti della difesa non deve essere limitato alla fase stessa in cui tali diritti producono il loro pieno effetto, vale a dire la seconda fase del procedimento amministrativo. La valutazione relativa all’origine dell’eventuale riduzione dell’efficacia dei diritti della difesa deve estendersi all’insieme di tale procedimento, avendo riguardo alla durata complessiva del medesimo (sentenza [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 241 supra, EU:C:2006:592, punto 50). 246. D’altro lato, qualora la violazione del termine ragionevole non incida sull’esito del procedimento, una simile violazione può condurre il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, a correggere adeguatamente la violazione risultante dal superamento del termine ragionevole del procedimento amministrativo mediante l’eventuale riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 243 supra, EU:C:2006:593, punti da 202 a 204, e del 16 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑240/07, Racc., EU:T:2011:284, punti 429 e 434, confermata in sede di impugnazione dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 238 supra, EU:C:2012:829, punto 100). – Valutazione nel caso di specie 247. Risulta da quanto detto che, affinché un procedimento amministrativo di lunga durata possa determinare l’annullamento della decisione impugnata o una riduzione dell’importo dell’ammenda, la durata di tale procedimento dev’essere qualificata come eccessiva. 248. Nel caso di specie, il procedimento amministrativo si è svolto in quattro fasi successive. 249. La prima fase è iniziata il 9 gennaio 2002, con la comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA], da parte del Bundeskartellamt, dei documenti menzionati al precedente punto 26, e si è conclusa il 30 settembre 2008, con l’adozione della comunicazione degli addebiti. 250. Ha quindi preso avvio la seconda fase (v. punti da 37 a 42 supra) conclusasi con l’adozione della decisione iniziale, il 30 giugno 2010. 251. Dopo la proposizione di una prima serie di ricorsi (richiamati al punto 10 supra), la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, il 30 settembre 2010, una prima decisione di modifica (v. punto 4 supra) onde correggere vari errori che essa aveva rilevato nella decisione iniziale, con il che ha avuto termine la terza fase del procedimento amministrativo. 252. Infine, il 4 aprile 2011, si è compiuta la quarta fase del procedimento amministrativo, mediante l’adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della seconda decisione di modifica, con la quale essa ha concesso una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta, da un lato, all’ArcelorMittal, all’ArcelorMittal Verderio, all’ArcelorMittal Fontaine e all’ArcelorMittal [OSCURATO:PERSONA], e dall’altro, alla SLM e all’[OSCURATO:PERSONA] (v. punto 6 supra). 253. Si deve anzitutto rilevare che il motivo dedotto dalla ricorrente riguarda soltanto le prime due fasi del procedimento amministrativo. 254. Il 17 dicembre 2013, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 64 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il Tribunale ha rivolto un quesito scritto alla [OSCURATO:PERSONA] per ottenere una descrizione dettagliata delle attività da essa svolte a seguito delle ispezioni, avvenute il 19 e il 20 settembre 2002, e fino all’adozione della decisione iniziale. 255. [OSCURATO:PERSONA] ha dato seguito a tale richiesta con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 febbraio 2014. 256. Copia della risposta della [OSCURATO:PERSONA] è stata trasmessa alla ricorrente dalla cancelleria del Tribunale il 7 febbraio 2014. 257. [OSCURATO:PERSONA] descrive nella propria risposta, in modo dettagliato e convincente, le attività compiute durante l’intero procedimento amministrativo e le ragioni per cui il procedimento è durato dal 2002 al 2010. 258. La durata del procedimento amministrativo nel caso di specie trova spiegazione in vari fattori. 259. Si deve in proposito avere riguardo alla durata dell’intesa (più di 18 anni), alla sua dimensione geografica particolarmente ampia (l’intesa riguardava la maggior parte degli Stati membri), all’organizzazione dell’intesa a livello geografico e temporale (i vari [OSCURATO:PERSONA] descritti ai punti da 46 a 58), al numero di riunioni tenutesi nell’ambito dei vari [OSCURATO:PERSONA] (oltre 500), al numero di imprese coinvolte (17), al numero di domande di trattamento favorevole (v. supra, punti 27 e 32 e seguenti) e al volume particolarmente importante di documenti, forniti in tale contesto o ottenuti nel corso delle ispezioni e redatti in diverse lingue, che la [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto esaminare, alle varie richieste di informazioni complementari che la [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto rivolgere alle diverse società coinvolte col progredire della comprensione dell’intesa (v. supra, punti 29 e seguenti e punti 42 e seguenti), al numero di destinatari della comunicazione degli addebiti (più di 40), al numero di lingue del procedimento (8), nonché alle diverse domande relative alla capacità contributiva (14). 260. [OSCURATO:PERSONA] base delle informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA], che mostrano la particolare complessità del caso, il Tribunale ritiene che, nonostante la particolare lunghezza delle prime due fasi del procedimento, la sua durata non possa essere qualificata come eccessiva. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il termine ragionevole e, pertanto, occorre respingere il quinto motivo. Sul sesto motivo, dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della sua replica e vertente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su un periodo errato per calcolare l’importo dell’ammenda [OSCURATO:PERSONA] delle parti 261. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, per la prima volta ai punti da 23 a 25 del controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato in maniera completa e dettagliata come aveva calcolato l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta. 262. Essa afferma che tale modalità di calcolo non risulta né dalla comunicazione degli addebiti né dalla decisione impugnata. 263. [OSCURATO:PERSONA] deduce che l’importo di base sul quale si è fondata la [OSCURATO:PERSONA] per calcolare l’importo dell’ammenda inflittale è di EUR 30 584 561. Dalla nota a piè di pagina che compare al punto 25 del controricorso risulta, peraltro, che tale importo rappresenta il valore dei beni venduti nel periodo che va dal 9 gennaio 1996 al 19 settembre 2002. 264. Tale nota a piè di pagina precisa quanto segue: «Si tratta del valore dei beni venduti nel periodo che va dal 9.1.1996 al 19.9.2002. Per ciascuno dei cinque periodi dell’intesa (dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.1985; dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 14.12.1992; dal 15.12.1992 al 31.12.1993; dall’1.1.94 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; dal 9.1.1996 al 19.9.2002), la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato il valore delle vendite e l’ha quindi moltiplicato per il fattore corrispondente per la durata. A fini di chiarezza, la decisione di modifica riprende tali valori delle vendite in una tabella aggiunta al punto 935 della decisione». 265. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la prima decisione di modifica ha aggiunto al punto 935 della decisione impugnata una tabella, nella quale però il suo nome non è più presente. 266. Essa sostiene che, quindi, tali precisazioni sono comparse per la prima volta soltanto nel controricorso. 267. Orbene, essa ricorda di essere considerata solidalmente responsabile dell’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] dal 1° gennaio 1998 al 17 gennaio 2002, mentre la [OSCURATO:PERSONA] si è basata, per stabilire il valore delle vendite della [OSCURATO:PERSONA], sul periodo che va dal 9 gennaio 1996 al 19 settembre 2002. 268. Essa ritiene che, pertanto, le sia stata inflitta un’ammenda sulla base di un periodo significativamente più lungo di quello per il quale doveva essere considerata responsabile. 269. Orbene, a suo avviso, il numero di anni per i quali l’impresa è considerata responsabile dev’essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda. 270. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge, infine, che dal punto 5 della seconda decisione di modifica risulta che la [OSCURATO:PERSONA] considera solidalmente responsabili le società controllanti «limitatamente alla parte dell’ammenda relativa al periodo durante il quale la società madre costituiva un’impresa unica con le controllate in questione», mentre l’ammenda che le è stata inflitta è di importo superiore a quella irrogata alla [OSCURATO:PERSONA]. 271. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. Giudizio del Tribunale 272. Con lettere del 6 maggio e del 26 luglio 2011, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di poter integrare i propri motivi dopo aver preso conoscenza, a suo dire, di informazioni relative alla modalità di calcolo dell’importo dell’ammenda apparse per la prima volta nel controricorso della [OSCURATO:PERSONA]. 273. La lettera del 6 maggio 2011 è intervenuta in pendenza del termine che le era stato concesso per il deposito della replica, il quale scadeva il 17 maggio 2011. 274. [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, sostiene essenzialmente che le informazioni in questione erano già disponibili sia nella decisione iniziale (punti 927 e seguenti) sia nella prima decisione di modifica (punti 930 e 932 e tabella allegata) e che tale motivo è nuovo e, pertanto, irricevibile. 275. Da una parte, va rilevato che i punti 930, 932 e 933 della decisione impugnata sono così formulati: «930 In base alle risultanze sulla durata della partecipazione all’infrazione (cfr. [i] capitoli VI e VII), l’ultimo anno intero [di partecipazione all’infrazione] è il 2000 per la DWK e il 2001 per tutte le altre imprese destinatarie della presente decisione. (…) 932 L’area geografica interessata è cambiata nel corso del tempo. Dal 1984 al 1995 (periodo del [OSCURATO:PERSONA] di Zurigo), includeva Germania, Francia, Italia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lussemburgo, Spagna e Austria, e dal 1992 anche il Portogallo (in base agli accordi del [OSCURATO:PERSONA]). Dal 1996 al 2002 (periodo della crisi del [OSCURATO:PERSONA] di Zurigo – quando è stato preparato l’accordo sulle quote del [OSCURATO:PERSONA] – periodo del [OSCURATO:PERSONA] e periodo di espansione), l’area geografica copriva gli stessi paesi del periodo del [OSCURATO:PERSONA] di Zurigo, compreso il Portogallo, oltre a Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia (cfr. le. sezioni da 9.1.1 a 9.1.5). Questo aspetto viene considerato nel calcolo del valore delle vendite, escludendo le vendite in Portogallo precedenti al 15.12.1992 ed escludendo le vendite in Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia precedenti al 9.1.1996. 933 [OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre che il valore delle vendite in Spagna, Austria, Finlandia, Svezia e Norvegia non può essere preso in considerazione per l’intera durata dell’infrazione, poiché la Spagna ha aderito alla CE soltanto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’accordo SEE è entrato in vigore solamente l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Di conseguenza, le vendite realizzate in questi paesi prima, rispettivamente, dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sono escluse dal calcolo del valore delle vendite. Tale aspetto viene considerato nella sezione 19.1.6». 276. Inoltre, nella prima decisione di modifica, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato quanto segue: «5) Al fine di chiarire il calcolo del valore delle vendite sotteso alla decisione per i diversi periodi indicati nella sezione 19.1.2, alla fine del punto 935 avrebbero dovuto figurare i seguenti elementi: (…) – 9. [OSCURATO:PERSONA] (risposta datata 30 giugno 2009): – 01.01.1984 – 31.12.1985: EUR 30 157 611 – 01.01.1986 – 14.12.1992: EUR 30 389 997 – 15.12.1992 – 31.12.1993: EUR 30 389 997 – 01.01.1994 – 08.01.1996: EUR 30 389 997 – 09.01.1996 – 19.09.2002: EUR 30 584 561». 277. Risulta inoltre, dall’articolo 3, punto 22, della prima decisione di modifica che quest’ultima è stata indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA]. 278. Pertanto, risulta giustificata l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le informazioni in questione non sono state portate a conoscenza della [OSCURATO:PERSONA] per la prima volta nel controricorso. 279. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe certamente potuto chiedere di adeguare le proprie conclusioni a seguito della prima decisione di modifica, ma entro il termine di ricorso di due mesi. 280. Infatti, per poter essere ricevibile, una domanda di adeguamento delle conclusioni deve essere presentata entro il termine di ricorso previsto dall’articolo 263, sesto comma, TFUE (sentenze del 16 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑291/04, Racc., EU:T:2011:760, punto 96, e del 6 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑35/10 e T‑7/11, Racc., EU:T:2013:397, punto 55). 281. Orbene, nel caso di specie, il termine di ricorso avverso la prima decisione di modifica era ampiamente scaduto quando la ricorrente ha presentato la propria domanda con lettera del 6 maggio 2011. 282. Ne consegue che tale motivo è irricevibile. 283. In ogni caso, esso è anche infondato, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore quando ha dichiarato, ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA], che il valore delle vendite era di EUR 30 584 561 ed ha poi moltiplicato tale importo per il coefficiente di 4, per tener conto della durata dell’infrazione imputabile alla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, quest’ultima non è stata sanzionata per un periodo più lungo di quello per cui è stata ritenuta responsabile (v. supra, punti 217 e 226). 284. Il motivo deve pertanto essere respinto. Sul settimo motivo, vertente sulla violazione del termine ragionevole da parte del Tribunale 285. In udienza, la ricorrente ha sostenuto, essenzialmente, che il Tribunale aveva violato il termine ragionevole per trattare il suo ricorso e che occorreva trarne le conseguenze sull’importo dell’ammenda di cui era debitrice. 286. Va constatato che una simile censura, qualora sia sollevata nell’ambito dello stesso ricorso relativo al procedimento rispetto al quale si lamenta la violazione del principio del termine ragionevole, è irricevibile. 287. Infatti, il collegio giudicante che statuisce sul ricorso sarebbe portato, se esaminasse tale censura, a statuire sull’illiceità della sua stessa condotta, il che potrebbe suscitare nel ricorrente dubbi legittimi sull’imparzialità oggettiva di detto collegio (v. sentenza del 16 settembre 2013, CEPSA/[OSCURATO:PERSONA], T‑497/07, EU:T:2013:438, in fase di impugnazione, punto 268 e giurisprudenza citata). 288. Di conseguenza, la violazione, da parte di un giudice dell’Unione, del proprio obbligo, derivante dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali, di decidere le controversie ad esso sottoposte entro un termine ragionevole dev’essere sanzionata nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni presentato dinanzi al Tribunale (sentenze Kendrion/[OSCURATO:PERSONA], punto 215 supra, EU:C:2013:771, punto 94, e del 26 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑58/12 P, Racc., EU:C:2013:770, punto 83). 289. Da quanto precede risulta che il settimo motivo deve essere respinto. 290. Dall’insieme delle suesposte considerazioni emerge che nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente può essere accolto. Pertanto, il ricorso di annullamento dev’essere integralmente respinto, senza che occorra, nelle circostanze del caso di specie, procedere, nell’esercizio della competenza estesa al merito, alla riforma dell’ammenda che le è stata inflitta. Sulle spese 291. Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA]. (1) . (1)  – Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) La HIT [OSCURATO:PERSONA] BV sopporterà le proprie spese nonché quelle della [OSCURATO:PERSONA] europea.
Sentenza Corte di giustizia UE/2015 — Fons Iuris — Fons Iuris