CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06269/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani il 3/5/2022 ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 339 cod. pen. e 2, 4 e 7 L. 895 del 1967, 697 cod. pen. e 635 cod. pen. Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e alla determinazione della pena; Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in quanto il giudice d’appello, pure condividendo gli argomenti esposti dal giudice di primo grado, con lo specifico riferimento ai precedenti penali e alle concrete modalità della condotta che escludono l’occasionalità della condotta (cfr. pagina 4), ha dato adeguato conto dell’esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena e tale conclusione, che appare logica e coerente, non è sindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01), ciò peraltro anche considerato che la Corte ha rideterminato la pena in misura inferiore a quella espressamente indicata nel prospetto depositato nell’udienza del 4 ottobre 2024; Ritenuto pertanto che i ricorsi sono inammissibili poiché le censure in questi esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 22/01/2