CassazionedecretoSezione 6Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 10630/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ~caldo Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 21/06/2023 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, a seguito di istanza di riesame dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso il 5 aprile 2023 dal Pubblico Ministero dello stesso Tribunale avente ad oggetto i telefoni cellulari nella disponibilità del predetto in relazione ai reati di cui agli artt. 326-378- 416-bis.1 cod. pen. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo con unico motivo mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della astratta configurabilità dei reati per i quali si procede e delle esigenze ritenute nonché in relazione alla pertinenzialità e adeguatezza del vincolo. In particolare, il mero richiamo alla annotazione di polizia giusdiziaria non dà affatto contezza dei predetti presupposti risultando generica rispetto al soggetto che avrebbe dato notizia, alle modalità della rivelazione ed al suo oggetto, mancando la valutazione di punti decisivi per l'accertamento del fatto, così palesandosi la mancanza di collegamento tra gli oggetti sequestrati e il reato ipotizzato. Inoltre, del tutto apodittica è la ritenuta pertinenzialità del telefono e dells scheda sequestrate al ricorrente rivelandosi il carettere meramente esplorativo dell'adozione del vincolo. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. E' pervenuta memoria di replica del difensore che ha eccepito l'omessa notifica kat difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] nonché ragioni a sostegno dell'accoglimento del ricorso. 5. All'udienza del 15 novembre 2023 è stato disposto il rinvio del procedimento all'odierna udienza per la notifica dell'avviso al predetto difensore. 6. E' pervenuta istanza difensiva che allega sopravvenuta mancanza di interesse al ricorso per la disposta archiviazione del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse in ragione della intervenuta archiviazione del procedimento nei confronti del ricorrente. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non conseguono le statuizioni ex art. 616 cod. proc. pen. in ragione della sopravvenuta causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso