CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 43951/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Tricarico il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Potenza il 17/2/2022 -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] -udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Potenza accoglieva parzialmente l'istanza di riesame proposta nell'interesse del Lamaina in relazione alla fattispecie di estorsione pluriaggravata ascritta al capo 8) della rubrica e confermava nel resto iI provvedimento del Gip che aveva disposto la misura della custodia in carcere in relazione ai reati contestati al capo 1 (art. 416bis cod.pen.); ai capi 3 e 5 ( artt.56,629 cpv,416bis.1 cod.pen. -tentata estorsione Depergola ed estorsione Moscarelli);capo 6 (illegale detenzione e porto di arma comune da sparo aggravata dal fine di agevolare il clan mafioso Riviezzi). 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv.Massimo M. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha dedotto:db 2.1 la violazione dell'art. 416 bis cod.pen. e correlato vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi del reato associativo contestato. La difesa segnala che il Tribunale cautelare ha confermato la partecipazione del ricorrente al c.d. clan Riviezzi valorizzando gli elementi investigativi acquisiti nel proc. n.2047/2018 r.g.n.r., nel cui ambito il Gip di Potenza aveva emesso precedente ordinanza custodiale nei confronti di plurimi indagati. Aggiunge che in relazione all'addebito associativo contestato nel predetto provvedimento è intervenuto annullamento con rinvio della Corte di Cassazione con sentenza resa dalla Seconda Sezione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Poiché l'ordinanza impugnata convalida il provvedimento genetico, il quale ha ampiamento utilizzato i materiali alla base dell'ordinanza cautelare antecedente e collegata, le ragioni del disposto annullamento non possono che riflettersi anche sull'odierno giudizio; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'apprezzamento delle dichiarazioni del c.d.g. Bruzzese. Secondo la difesa il collegio cautelare non ha correttamente applicato i canoni valutativi fissati dall'art. 192, comma 3, cod.proc.pen., disattendendo le censure difensive con motivazione incongrua in relazione alla dedotta assenza di riscontri circa l'esistenza di una "bacinella" comune in cui sarebbero confluiti i proventi delle estorsioni. Ha, inoltre, illogicamente valorizzato ai fini della prova dell'affectio societatis i rapporti intrattenuti dal ricorrente con alcuni coindagati, in contrasto con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità e con l'emersione di dati attestanti la natura di mera cortesia dei contatti pretesannente incriminanti. Secondo il ricorrente l'ordinanza impugnata ha omesso di valutare le numerose incertezze e contraddizioni dichiarative del collaboratore di giustizia, estrapolando esclusivamente le affermazioni funzionali alla prova del reato associativo secondo la prospettiva accusatoria e ha del tutto trascurato nel giudizio sulla credibilità soggettiva i trascorsi del Bruzzese, già in precedenza ammesso ad un programma di collaborazione e tornato in breve tempo a delinquere; 2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il delitto di tentata estorsione provvisoriamente ascritto al capo 3). Secondo la difesa i giudici della cautela hanno erroneamente valutato le risultanze investigative, trascurando le contraddizioni in cui è incorso il dichiarante Bruzzese e, soprattutto, le deduzioni difensive che evidenziavano il significativo lasso temporale intercorso tra la richiesta di saldo del credito personalmente formulata al Depergola dal ricorrente e gli episodi estorsivi commessi da terzi nonché l'avvenuta cessione proprio al Bruzzese dell'attività di panificazione dell'indagato, avvenuta fra agosto e settembre 2020; 2.4 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai delitti contestati ai capi 5) e 6) della rubrica.La difesa sostiene che il Tribunale cautelare ha omesso di valutare l'alto grado di incoerenza ed imprecisione delle dichiarazioni del collaboratore Bruzzese nella ricostruzione della vicenda e l'assenza di validi riscontri, non essendo utili a tal fine le generiche ammissioni di un incontro da parte del Piegari a fronte dell'incertezza del chiamante circa l'esatto tempo della riunione e i partecipi alla stessa. Inoltre, l'ordinanza impugnata ha fornito una spiegazione palesemente illogica in ordine alla affermata credibilità del Bruzzese circa le ragioni che lo indussero a non partecipare all'incontro preparatorio dell'azione delittuosa nei confronti del Moscarelli ed ha svalutato le evidenti discrasie temporali emerse nella ricostruzione della fase esecutiva dell'estorsione addebitata al capo 5), pretermettendo i riscontri negativi emergenti dall'analisi dei tabulati telefonici acquisiti dalla P.g.; 2.5 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod.pen. La difesa lamenta che il tribunale cautelare, a fronte di specifica devoluzione operata con la memoria difensiva depositata in udienza, ha omesso di dar conto della sussistenza dell'aggravante, contestata nel duplice profilo del metodo e dell'agevolazione, in relazione al capo 3) della provvisoria incolpazione. Quanto ai capi 5) e 6), il ricorrente deduce l'erroneità della valutazione operata dall'ordinanza impugnata che con riferimento al metodo mafioso si è limitata all'evocazione della caratura criminale dei soggetti coinvolti senza argomentare sull'uso della forza di intimidazione mentre sotto il profilo dell'agevolazione si è adagiata sulle dichiarazioni del collaboratore Bruzzese in assenza di elementi individualizzanti e di riscontri sul dolo dell'indagato. La difesa sollecita, inoltre, l'annullamento dell'ordinanza impugnata anche al fine di una rinnovata valutazione circa la sussumibilità dei fatti nell'alveo della ragion fattasi alla luce dei principi affermati da Sez.U. Filardo, che ha escluso l'incompatibilità di simile qualificazione in presenza dell'aggravante del metodo mafioso; 2.6 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare ex art. 274 lett. c) cod.proc.pen. senza valutare l'attualità del rischio di recidivanza anche alla luce del periodo intercorso tra le condotte in contestazione e l'epoca di emissione dell'ordinanza custodiale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento. Questa Corte con sentenza n.26031/22, resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riuniti i ricorsi proposti da più indagati, ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Riesame di Potenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, per effetto estensivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al capo 1), addebito concernente l'esistenza ed operatività dell'associazione mafiosa denominata clan Riviezzi in epoca successiva al luglio 2012. In sede di rinvio, il Tribunale del riesame di Potenza con ordinanza del 27/7/2022, depositata il 23 agosto seguente, annullava l'ordinanza genetica emessa dal Gip il 22/4/2021, riconoscendo l'insussistenza della gravità indiziaria in relazione al delitto associativo con conseguente remissione in libertà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'odierno procedimento, per quanto emerge a pag. 20 dell'ordinanza impugnata, nasce dalle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] subito dopo l'esecuzione delle misure cautelari disposte nell'ambito del procedimento n.2047/2018 r.g.n.r. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, attinti da incolpazioni provvisorie per partecipazione ad associazione mafiosa e vari reati fine. I giudici della cautela hanno chiarito che l'attività investigativa posta in essere a seguito delle dichiarazioni del collaboratore "ha permesso di appurare l'attuale e persistente operatività del clan Riviezzi (avente quale figura di vertice [OSCURATO:PERSONA]) e il suo aggiornamento sia dal punto di vista della compagine associativa...sia dal punto di vista tennporale...e spaziale". Hanno, inoltre, evidenziato che il Gip nel provvedimento genetico, "dopo aver passato in rassegna gli elementi raccolti nel procedimento originario che hanno lumeggiato l'esistenza e l'operatività del clan Riviezzi (dalle dichiarazioni dei diversi collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], dal dichiarante D'[OSCURATO:PERSONA] e dal testimone di giustizia [OSCURATO:PERSONA], a tutte le vicende dimostrative della forza intimidatrice del clan.....) ha attualizzato tali richiami sulla scorta delle più recenti emergenze investigative". I giudici della cautela hanno, inoltre, dato atto di essere a conoscenza dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione nel procedimento originario, di cui all'epoca non erano note le motivazioni, ritenendo tuttavia, pur nella consapevolezza del "l'imprescindibile collegamento che sussiste tra il procedimento oggetto del presente giudizio e quello richiamato sul quale si è pronunciata anche la Suprema Corte", che il disposto annullamento non avesse sconfessato l'esistenza dell'associazione. 3. Osserva il Collegio che la pacifica sussunzione tra i materiali investigativi posti alla base dell'addebito associativo ascritto al ricorrente delle emergenze confluite nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, nei cui confronti la misura è stata revocata dal Riesame di Potenza in sede di rinvio per difetto di gravità indiziaria, è circostanza che riverbera i suoi effetti nell'odierno giudizio. Invero, le dichiarazioni del collaboratore Bruzzese, che costituiscono un novum rispetto ai materiali scrutinati nel primigenio procedimento, non paiono avere, allo stato, autonomia probatoria rispetto all'addebito associativo, innestandosi su una piattaforma investigativa radicalmente incisa dall'annullamento disposto in sede di legittimità e dalle successive determinazioni adottate nel giudizio di rinvio. Tanto emerge plasticamente dal tenore del provvedimento impugnato laddove (pag. 21) afferma che "le emergenze investigative hanno... .confermato l'attuale sussistenza dei requisiti dell'associazione" e" la perdurante forza intimidatrice del sodalizio", presupposto contraddetto dai richiamati difformi esiti giudiziari relativi al procedimento presupposto. 4. Siffatte considerazioni impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata quanto al capo 1) con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del Riesame di Potenza che dovrà procedere ad una rivalutazione del compendio scrutinato alla luce delle cennate sopravvenienze con assorbimento delle censure in punto di gravità indiziarla svolte nel secondo motivo. In particolare, alla luce della circostanza che emerge a pag. 23 dell'ordinanza impugnata, secondo la quale il collaboratore Bruzzese si è avvicinato al gruppo Riviezzi in epoca successiva al 2019, il giudice del rinvio dovrà verificare se per la frazione temporale interessata dalle dichiarazioni di detto collaboratore sussistano autonomi e sufficienti elementi indiziari circa l'esistenza di un gruppo criminale avente le caratteristiche declinate dall'art. 416bis cod.pen.,facendo applicazione dei consueti parametri normativi in materia di valutazione delle chiamate in correità e di riscontri individualizzanti. 4.1 Le ragioni alla base dell'annullamento per il capo 1) condizionano la tenuta logico-giuridica del provvedimento impugnato anche in relazione alle condotte ascritte ai capi 3),5),6) della provvisoria incolpazione, concernenti reati fine di natura estorsiva e in materia di armi. Infatti, dall'eventuale esclusione del connotato della mafiosità in ordine ai cennati delitti discende la necessità di una rivalutazione del compendio indiziario e di una rimodulazione dell'apparato giustificativo con specifico riguardo ai profili di responsabilità concursuale del Lamaina. Va in proposito precisato che le censure difensive svolte nei motivi terzo e quarto, che revocano in dubbio la gravità indiziaria in relazione ai capi 3),5),6) appaiono connotate da genericità laddove fanno leva sull'imprecisione del narrato del collaboratore e sulla scarsa attitudine al riscontro degli elementi all'uopo valorizzati, senza operare un confronto critico con l'analitica ricostruzione delle vicende effettuata dal tribunale cautelare a pag. 28 e segg quanto ai capo 3), a pag. 32 e segg. con riguardo ai capi 5),6). Per detti addebitì la necessità di rivalutazione non discende, dunque, dai rilievi difensivi, privi di specificità censoria, quanto dalla necessità che l'apprezzamento delle emergenze indiziarie risulti coerente con l'inquadramento o meno delle condotte illecite in un contesto associativo e che si dia conto, alla luce del rinnovato scrutinio demandato al giudice di rinvio, della ricorrenza degli estremi costitutivi della contestata aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod.pen. nella sua duplice declinazione, dell'esercizio del metodo e dell'agevolazione del sodalizio. 5. Alla latitudine e radicalità dei motivi alla base dell'annullamento consegue, altresì, la necessità di rivisitazione delle esigenze cautelari, il cui apprezzamento è logicamente subordinato agli esiti della rinnovata valutazione in ordine alla gravità indiziarla per ciascuno degli addebiti provvisoriamente ascritti al ricorrente. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del Riesame di Potenza per nuovo giudizio che tenga conto delle criticità rilevate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Potenza, Sezione per le misure cautel