CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 33428/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/01/2026 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto della Corte di appello di Napoli che ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Napoli gli ha applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione di legge e l'apparenza della motivazione in ordine all'attualità della pericolosità sociale - e che il secondo motivo - che adduce i medesimi vizi in quanto la Corte di appello non avrebbe operato un congruo bilanciamento tra la pericolosità sociale presunta e gli elementi concreti di reinserimento sociale del ricorrente - sono manifestamente infondati in ordine all'asserita violazione di legge, in quanto l'iter espresso nel provvedimento impugnato è conforme ai consolidati parametri legali relativi segnatamente all'attribuzione al proposto di una pericolosità sociale attuale (avendo avuto riguardo agli specifici fatti dimostrativi di essa, correttamente tratti anche dai procedimenti ancora pendenti: cfr. Sez. 1, n. 36080 del 11/09/2020,Cavezza, Rv. 280207 - 01); e, nel resto, prospettano un vizio non consentito, in quanto nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. Igs. 159 del 2011, e, dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, assunto dal ricorso in maniera assertiva e che, nella specie, con evidenza non ricorre (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] /4'14 2