CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32146/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. 14256 / 201 7 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( P.E.C. gabrielesepio@ordineavvocati- roma.org)con domicilio eletto presso lo Studio ACTA in [OSCURATO:PERSONA], n.67 Roma (P.E.C. [OSCURATO:EMAIL] ) ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; Oggetto:legittimazioneex sociounicoSrl – custode giu- diziario–amministratore - inerziacuratore –controricorrente e ricorrente incidentale – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del La- zion. 7867 / 6 /1 6 , depositata il 2 . 12 . 20 1 6 e non notificata . Uditele conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA] , nel senso del rigetto delricorso principale e del rigetto del ricorso incidentale . Uditoper parte ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Uditoper l’Avvocatura dello Stato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Fattidi causa 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio venivarigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sen- tenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n. 20061/24/2015.Il ricorso introduttivo ave va ad oggetto l’avviso di accertamenton. TK3035100167/2013 per l’anno 2010 notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. in data 13 marzo 2012 e impugnato da [OSCURATO:PERSONA] inproprio, nonché per conto della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché già am- ministratoreunico della stessa nonché quale socio al 100% e credi- toredella stessa » . 2.L’avviso di accertamento conteneva due rilievi : disconosceva i co- stidedotti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di spese di pubblicità e promozione per il periodo di imposta per un importo complessivo di euro 800.000,00recuperati a tassazione poiché non inerenti. Inoltre , ve- nivanodisconosciuti i costi relativi agli acquisti di merce effettuati da dodici fornitori localizzati in Paesi b lack list ammontanti ad euro 1.881.908,85. 3.L’accertamento traeva origine da una verifica fiscale iniziata a se- guitod i indagine penale. N el corso del procedimento il giudice delle indaginipreliminari presso il Tribunale di Roma disponeva con prov- vedimento del 5.12.2011 il sequestro preventivo ai sensi dell'art.321c.p.p. delle quote del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. e, con suc- cessivo provvedimento del 16.1.2012, nominava [OSCURATO:PERSONA]- stianicustode giudiziario , poi nominata dall’assemblea della società amministratoreunico il 20.1.2012 . Le risultanze della verifica fiscale svolta dall’Agenzia delle Entrate confluivanonel processo verbale di constatazione del 17.4.2012, da cuiemergeva il ruolo della società in un ampio meccanismo di “frode carosello”ai fini IVA, e la deduzione di costi non documentati ai fini delleimposte dirette. Successivamentealla notificazione del p. v . c . , effettuata nelle mani delcustode giudiziario e amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], presentava osservazioni nella qua- litàdi socio unico ed ex rappresentante legale della società. Quindi,in data 13 marzo 2013 , veniva notificato al custode giudizia- rioe amministratore unico [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accerta- mentoimpugnato da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e per conto della so- cietàdavanti al giudice tributario , dichiarato inammissibile dal giu- dicedi prime cure con la sentenza depositata il 1 ° ottobre 201 5 . Nel frattempo, la società DAF S. r . l . veniva dichiarata fallita dal Tri- bunaledi Roma con sentenza del 2.5.2013 (Fallimento n. 349/13) e ilgiudice civile nominava curatore fallimentare [OSCURATO:PERSONA] . LaCommissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ri- corsoproposto da [OSCURATO:PERSONA], in quanto mancante dell’autorizza- zione al curatore fallimentare prevista dall’art. 31 del d.lgs. n. 5/2006,carenza risolventesi in un difetto di legittimazione proces- sualenon sanata alla data della pubblica udienza. 4.Nel ricorso in appello Dezi ribadiva la propria legittimazione e la- mentava l’ingiustificata estromissione dal giudizio di primo grado, conconseguente mancata disamina delle questioni di merito. Ilgiudice di secondo grado affermava che il contribuente fallito non era privato, a seguito della dichiarazione di fallimento della società cherappresentava, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributarioe restava esposto agli effetti, anc he di carattere sanziona- torio, che conseguivano alla definitività dell’atto impositivo. Rite- neva,pertanto, esistente in capo a [OSCURATO:PERSONA] l’astratta possibilità di proporre impugnazione avverso l’avviso di accertamento, ma, esaminandonel merito della controversia, riteneva c he l’appello del contribuentefosse privo di fondamento. 5. Avverso tale sentenza, Dezi in proprio ha proposto ricorso per Cassazione,articolato in quattro censure, al quale l’Agenzia delle En- trateha replicato con controricorso e ricorso incidentale per un mo- tivo.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso avverso il ricorso incidentale . Lacausa è stata dimessa alla pubblica udienza e la Procura Generale harassegnato conclusioni scritte. Ragionidella decisione 1.Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta la nullità della sentenzaper difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nell’ambito del giudizio tributario, in violazione dell’art. 112 cod. proc.civ. anche in riferimento all’art. 110, comma 11, TUIR, in rela- zione all’art. 36 0, comma 1, n. 4 , cod. proc. civ., quanto al capo delladecisione secondo il quale « per quanto attiene al primo motivo riferibilealla asserita carenza di potere dei funzionari che hanno ope- ratola verifica fiscale, non si può che sottolineare come la [OSCURATO:PERSONA], invece, piena titolarità ad eseguire ispezioni e veri- fichein base agli articoli 57 e 62 del d.lgs. n. 300/1999 » . Conil secondo motivo , in rapporto a ll’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. , [OSCURATO:PERSONA] prospetta il mancato esame da parte del giudice dei documenti che attestano sia l’effettivo svolgimento dell’attivitàcommerciale dei fornitori della [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA], siache le operazioni realizzate dalla DAF con gli stessi rispond ereb- beroad un effettivo interesse economico. Conil terzo motivo il ricorrente principale deduce , in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ. , i l mancato esame sia dei docu- menti contrattuali attestanti l’utilizzo del marchio “Diunamai” da partedella [OSCURATO:SOCIETA]., sia del repertorio fotografico comprovante il suoeffettivo uso. Con il quarto mezzo del ricorso principale si lamenta la violazione, daparte della sentenza impugnata, dell’art. 109, comma 5, TUIR, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. , per quanto ri- guardala contestata indeducibilità delle spese pubblicitarie del mar- chio“Diunamai”. 2. L’unico motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate censurala sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., per v iolazione degli artt. 75, comma 3, 81 e 115 cod.proc. civ. da parte della sentenza impugnata, per aver mancato di dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di legittimazionein capo a [OSCURATO:PERSONA] . 3. Su di un piano logico, dev’essere esaminato in via prioritaria il ricorsoincidentale, che pone la questione della legittimazione di Fe- dericoDezi a proporre il ricorso introduttivo del giudizio « in proprio, nonchéper conto della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché già amministratore unico dellastessa nonché quale socio al 100% e creditore della stessa » . 4.Il ricorso incidentale è fondato. 4.1.[OSCURATO:PERSONA] osserva innanzitutto che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, nellaprospettata inerzia della custode e amministratrice [OSCURATO:PERSONA] - il fallimento della società con la nomina del curatore fallimentareTommaso Mililli interviene il 2.5.2013 - , l ’avviso di ac- certamento«in proprio e nella qualità di titolare unico delle quote, diamministratore all’epoca dei fatti e di creditore » della società (cfr. p.6ricorso in Cassazione e p. 3 controricorso che riporta il pertinente passaggiodel ricorso introduttivo). 4.2.Dunque, [OSCURATO:PERSONA], da un lato fonda la sua legittimazione «in proprio e nella qualità di titolare unico delle quote in sequestro» della S.r.l. in presenza di una oggettiva inerzia del curatore giudizia- rio; dall’altro, sostenendo di essere amministratore della società e, infine, terzo profilo, asserendo di agire in surroga ex art.2900 cod. civ. per un credito personaleverso la società. 5.Al proposito , a pag.6 del ricorso si rende noto che Dezi: « si è visto costretto a proporre, in proprio, in qualità di amministratore, socio unico e creditore della società, ricorso contro l’avviso di accerta- mento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma iscritto (…) al R.G.R. n. 20810/2013 (All. 16) (…) ha proposto poi separato ricorso avverso il medesimo atto impositivo ma per conto della [OSCURATO:SOCIETA]., iscritto al R.G.R. n. 20811/2013 (…) » . Questo se- condoprocesso è a sua volta giunto davanti alla Corte di cassazione che,con ordinanza n.14795 del 2025, ha deciso il connesso ricorso RGN14253/2017. È stato così rigettato il ricorso del contribuente, proposto contro la sentenza di appello che aveva disconosciuto la legittimazione diDezi quale legale rappresentante della società, ma tale statuizione, divenuta definitiva, non spiega effetti di giudicato ex art.2909 cod. civ.nel presente processo per diversità soggettiva, data dalla spendita di diversa qualità. Vanondimeno ribadita l’esclusione in capo a [OSCURATO:PERSONA] del la qua- litàdi amministratore della società ratione temporis . Infatti, a p.2 del ricorso si legge che [OSCURATO:PERSONA] , « nominata custode giudiziariodelle quote della citata [OSCURATO:SOCIETA]. in data 12 gennaio 2012, ha nominato sé stessa quale amministratore unico della società in data20 gennaio 2012 » . L’Agenzia conferma che, nella presente fat- tispecie,l’assemblea ordinaria in data 20 gennaio 2012 ha nominato la custode giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] amministratrice unica della società e, dunque, in data antecedente sia alla notifica del p.v.c.(febbraio 2012) sia alla notif ica dell’avviso ( marzo 2012) . 5.1.Perciò, a l momento della notifica dell’avviso di accertamento è amministratoreunico della società [OSCURATO:PERSONA], apposta cu- stodegiudiziario dal G.i.p. presso il Tribunale di Roma a seguito del provvedimentodi sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. delle quote delcapitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA].. Èdunque corretto che la notifica dell’atto impositivo non sia stata indirizzataa Dezi ed è escluso che questi dovesse esserne messo a conoscenzapoiché, a fronte della nomina di [OSCURATO:PERSONA] quale ammi- nistratrice, eglì cessato dalla carica di amministratore, perdendo la propria legittimazione. 5.2.Va poi considerato che l'avviso di accertamento è stato notifi- catoil 13 marzo 20 1 3 , mentre il fallimento della società è stato di- chiaratoin data 2 maggio 2013, ossia quando il termine per ricorrere algiudice ex articolo 21 del d.lgs. 546/92 non era ancora spirato. Viene quindi in rilievola circostanza che al soggetto fallito, ossia alla [OSCURATO:SOCIETA], in quel momento rappresentata, quale amministratrice delegatanominata dall’assemblea, dalla custode giudiziari a è rico- nosciutauna propria autonoma legittimazione processuale in rappre- sentanzadel patrimonio sottoposto a sequestro, del quale ha l'am- ministrazione. Il soggetto chiamato a rispondere delle obbligazioni tributarie è di- fattila società stessa, in persona dell’amministratore legale rappre- sentante p ro t empore e, al momento della proposizione del ricorso introduttivo, si ribadisce, tale qualità è rivestita da l custode - ammi- nistratoreFrancesca [OSCURATO:PERSONA]. 5.2. A lla luce di quanto precede e del fatto che al momento della dichiarazionedi fallimento e della nomina del curatore fallimentare TommasoMililli non è ancora spirato il termine per impugnare, può eventualmenteporsi il tema dell'inerzia rispetto al curatore, ma con la precisazione che l'inerzia va pur sempre valutata nei confronti dellaSebastiani e non già di Dezi. Sotto questo profilo , l’art. 43 l.fall., a norma del quale « Nelle con- troversie,anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale delfallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore » , com- porta che sia soltanto il fallito a conservare, in via eccezionale, la legittimazionead agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali e sol- tantoin caso di inerzia e/o disinteresse degli organi fallimentari (in termini, da ultimo, Cass. n. 9010 d el 2025 , conforme a Cass.n.36241del 2023), il che comporta un'ulteriore ragione d'inammis- sibilitàdella legittimazione di Dezi quale socio. 5.3.Il quadro , peraltro, non è direttamente investito dall’azione di- retta regolata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 11287 del 28/04/2023, la quale ha stabilito che, qualora i presupposti di un rapportotributario si siano formati prima della dichiarazione di falli- mento,il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivopuò impugnarlo, ex art. 43 l.f., a condizione che il cura- tore si sia astenuto dall'impugnazione, a ssumendo un comporta- mentooggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezzae volontà che l'abbiano determinato. La sentenza ha precisatoche l'insussistenza di detto stato di inerzia comporta, per ilfallito, il difetto della ca pacità processuale di impugnare l'atto im- positivo,vizio suscettibile di essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni statoe grado del processo. Diversa è la presente fattispecie nella quale Dezi, nel momento in cui ha proposto il ricorso introduttivo del giudizio in proprio e per contodella società, non è e non può essere considerato il soggetto fallitocui è stato notificato l’atto impositivo. 5.4. Né opera la legittimazione straordinaria che la giurisprudenza dellaSezione riconosce q ualora una società in liquidazione sia stata dichiarata fallita, secondo cui l'avviso di accertamento notificato nellafase di liquidazione antecedente alla declaratoria di fallimento, inipotesi di inerzia da parte del curatore, è impugnabile dalla società in persona del liquidatore e non del suo precedente legale rappre- sentante ( v. Cass. Sez. 5, n. 20913 del 18/07/2023 ). Vi osta lo schermosocietario, non potendo neppure il socio unico identificarsi conla società di capitali. 5.4.Dev’essere conclusivamente ri affermato in diritto , a distanza di anni,l’insegnamento di Cass. Sez. 3 n. 12114 del 2003 ( nello stesso senso, v. anche Cass. Sez. 2, n. 29325 del 2021) , adattandolo al casodi specie: i n tema di obbligazioni tributarie , n elle società di ca- pitalil'interesse del socio alla conservazione della consistenza patri- monialedella società è tutelato solo attraverso gli strumenti interni chene assicurano la partecipazione alla vita sociale, secondo le re- golestabilite dall'ordinamento societario, e non implica la legittima- zionea ricor rere ex art.21 d.lgs. n.546 del 1992 per impugnare l’atto impositivoaffinché non si consolidi la pretesa erariale , esercizio che restariservato a lla società . 5.5. In definitiva, l'eventuale inerzia p oteva essere fatta valere in giudizioda [OSCURATO:PERSONA] non da Dezi che, come sopra visto , tantoal momento della notifica dell’avviso, quanto alla scadenza del termineper impugnarlo non è più amministratore . 6. Egualmente,il ricorrente non è legittimato nemmeno quale « cre- ditorein surroga», rectius per azione surrogatoria ex art.2900 cod. civ.,tale dovendosi intendersi il brevissimo cenno a pag.6 del ricorso principale,e per la prospettata legittimazione in proprio quale socio nell’inerziadel custode - amministratore. 6.1.Per consolidato orientamento di questa Corte (v. Cass. n. 5323 del 2003, e nello stesso senso, Cass. n. 4579 del 2009, Cass. n. 29325del 2021), difatti, l'interesse del socio al potenziamento e alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamentecon strumenti interni, tra cui la possibilità di insor- gere contro le deliberazioni invalide, ma non i mplica, sul versante esterno, la legittimazione ad agire, nei confronti dei terzi, per far annullareo dichiarare nulli anche i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, potendo tale validità essere contestata solo dalla so- cietà, come si evince dal l'obbligo, facente capo all'amministratore, diattivarsi nelle dovute forme per l'eliminazione degli effetti conse- guentiall'accertato vizio. 7. Nonè aderente alla fattispecie la sentenza Cass. Sez. 1, n. 22800 del2011, nella quale la Corte ha precisato quale sia la legittimazione non del socio ex legale rappresentante, bensì dell’amministratore giudiziariodei beni e delle quote di una società di capitali sottoposta a sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'art. 321 c.p.p.. Se- condola decisione da ultimo citata, costui è legittimato a proporre reclamoavverso la sentenza dichiarativa di fallimento della società medesima,in quanto la sua funzione non si esaurisce nella custodia diquanto sottoposto alla misura cautelare, bensì si estend e all'eser- ciziodei diritti connessi alla titolarità delle quote sociali, quali il diritto di voto e d'impugnazione delle delibere assembleari, nonché all'e- serciziodi poteri gestori e di amministrazione . Come già sopra con- siderato,nel caso in esame al momento della notifica dell’avviso la societànon è fallita, né si pone un tema di impugnazione dell’avviso daparte del custode, che non è affatto intervenuta e, anzi, è il pre- suppostodell’azione intrapr esa da Dezi. 8.Alla luce della disamina che precede, va in ultimo condiviso il men- zionatoprecedente relativo alla medesima parte costituito da Cass.14795del 2025 che esclude la legittimazione di Dezi « per varie ra- gioni:intanto perché come già detto non si può nella specie parlare diinerzia; poi perché – pur potendosi astrattamente ammettere la legittimazionedel legale rappresentante in caso di nomina di custode giudiziale – nella specie, come specifi cato e pacifico, quest’ultimo avevaassunto altresì la veste di amministratore, con totale sostitu- zionedello stesso nella legale rappresentanza della società». Deveconclusivamente affermarsi che, in caso di sequestro preven- tivodi una parte o della totalit à̀ delle partecipazioni di una società a responsabilitàlimitata, è esclusa la legittimazione diretta del socio adimpugnare davanti al giudice tributario l’avviso di accertamento notificatoalla società – della quale, peraltro, in pendenza del termine aimpugnare sia stato dichiarato il fallimento - in persona del custode giudiziario,nominato ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 104 disp. att. c.p.p., che sia stato nominato dall’assembleadella società amministratoreunico. 9. L’ accoglimento del ricorso incidentale rende inammissibile il ri- corso introduttivo, nonché quello principale perché, ai sensi dell’art.382u.c. cod. proc. civ. , ab origine « la causa non poteva es- sereproposta» contro l’avviso di accer tamento da [OSCURATO:PERSONA] « in proprio,nonché per conto della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché già amministra- toreunico della stessa nonché quale socio al 100% e creditore della stessa». Lasentenza impugnata è perciò cassata senza rinvio. 10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sia per il primo e secondo grado, sia per il giudizio di legittimità, ai sensi dell’art.385,comma 2, cod. proc. civ.. 11.Infine, è dovuto il raddoppio del contributo unificato, per le ra- gioniche seguono. Va premesso che il caso della cassazione senza rinvio di cui all’art.382,terzo comma, cod. proc . civ., si è prestato a interpreta- zioni difformi rinvenibili nella giurisprudenza, anche della Sezione. Formalmente,il ricorso per Cassazione viene infatti accolto, ma ciò avvieneo per il riconoscimento « che il giudice del quale si impugna ilprovvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione », op- pure perché « ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processoproseguito». Così, ad un primo orientamento che valorizza ildato formale dell’accoglimento del ricorso e, perciò, non applica il raddoppiodel contributo , se ne contrappone un secondo che dà peso allasostanza della preclusione alla prosecuzione o alla proposizione dellacausa, favorevole al riconoscimento del raddoppio . 11.1. Ad esempio, i n un caso di cassazione senza rinvio, tenendo contoche l ’annullamento della sentenza impugnata non era dipesa dall’accoglimentodei motivi spiegati dalla ricorrente, rivelandosi anzi inammissibileil suo ricorso introduttivo e dunque anche quello pro- mossoin sede di legittimità, la Corte ( Cass. n. 12424 del 2023 ) ha ritenutosussistente il presupposto per il raddoppio del contributo. Ancora, in un contesto di applicazione dell’art.382, terzo comma, cod.proc. civ. , in cui la decisione non è dipesa dall’accoglimento dei motivispiegati da parte ricorrente, il raddoppio è stato riconosciuto daquesta Sezione (Cass n. 24043 del 2025), perché né è derivata l’inammissibilitàdel ricorso introduttivo e, dunque, anche quel lo pro- mossoin sede di legittimità. 12.Per fornire un’interpretazione utile alla nomofilachia, è opportuna unabreve ricostruzione della ratio sottesa alla normativa applicabile. Comenoto, i l giudice dell’impugnazione può attestare i presupposti peril versamento del doppio contributo condizionandone la debenza all’obbligodi versare il contributo iniziale (Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020). Sul piano normativo, g li artt. 9 - 18 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,dettano la disciplina vigente del contributo unificato di iscrizione aruolo e, i n particolare, l’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228 (“legge di stabilit à 2013”) ha inserito il comma 1 - quater nell’art.13 del d.P.R. n. 115 del 2002 , che recita: « quando l’impu- gnazione,anche incidentale, ̀ respinta integralmente o ̀ dichiarata inammissibileo improcedibile, la parte che l’ha proposta ̀ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per la stessa impug nazione, principale o incidentale, a normadel comma 1 - bis. Il giudice d à atto nel provvedimento della sussistenzadei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo dipagamento sorge al momento del deposito dello stesso » . 12.1.La relazione tecnica di accompagna mento al la legge 24 dicem- bre2012, n. 228, ha presenta to l’art. 1, comma 17, come disposi- zione idonea a comportare maggiori entrate per il bilancio dello Stato. La Corte costituzionale è quindi intervenuta sulla natura del «raddoppio»contemplato dall’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n.115 del 2002, chiarendo, in piena sintonia con la dottrina, che è un’“entratatributaria erariale” (Corte cost. n. 14 3 del 20 12). Nonostantesia correlato alla fruizione del servizio giustizia, il contri- butounificato è però privo di sinallagmaticit à , poiché in via forfetaria ècommisurato sulla base del valore economico della causa e non del costodella prestazione resa e, per tale ragione, generalmente viene identificatocome “tassa”. Sul versante euronitario, l a Corte di Giustizia ha ricordato che, nell’ambitodel principio di autonomia processuale degli Stati mem- bri, i tributi giudiziari costituiscono modalità procedurali di ricorso giurisdizionaledestinate ad assicurare la salvaguardia dei diritti con- feritidal diritto dell’Union e ai candidati e agli offerenti lesi da deci- sionidelle autorità aggiudicatrici, e così essi non devono mettere in pericolol’effetto utile della direttiva 89/665 (v., in tal senso, CGUE 12marzo 2015, C - 538/13 eVigilo Ltd , punto 40; CGUE 12 dicembre 2002,C-470/99, Universale - Bau e a ., punto 72). Coerentemente, le Sezioni Unite della Corte (v. sentenza n.20621 del2023) affermano che i l versamento di un ulteriore importo a ti- tolodi contributo unificato, ai sensi del comma 1 - quater dell'art. 13 deld.P.R. n. 115 del 2002, non ha natura sanzionatoria, ma di tri- buto giudiziario, in quanto presuppone l'obbligo di versamento del "primo"contributo unificato, così partecipando della sua stessa na- turadi fonte di finanziamento dell'attività giurisdizionale, e assolve all'ulteriorefunzione della fiscalità di disincentivare una superflua ri- chiestadi prestazioni giudiziarie. Identicanatura tributaria è riconosciuta all’«ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugna- zione»,anche incidentale, che sia respinta integralmente o dichia- rata inammissibile o improcedibile, ai sensi del comma 1 - quater dell’art.13 del d.P.R. n. 115 del 2002. 12.2.[OSCURATO:PERSONA] lta ha poi escluso che il principio della capacit à con- tributiva sia un limite alla potest à di imposizione di cui all’art. 53 Cost.: il disposto non ̀ invocabile e non pu ̀ operare con riguardo allespese di giustizia (Corte cost. n.78 del 2016). Lasentenza n. 120 del 2016 ha anche rimarcato che il raddoppio del contributounificato ̀ previsto a parziale ristoro dei costi del l’inutile funzionamentodell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle limitaterisorse a sua disposizione e , perciò , l’art. 13, comma 1 - qua- ter,del d.P.R. n. 115 del 2002 , correla l’aggravio del contributo uni- ficatoa tutti i casi di esito negativo dell’impugnazione. La norma, pertanto, risponde alla ratio di scoraggiare le impugna- zionidilatorie o pretestuose e al legislatore va riconosc iut o un ampi o marginedi discrezionalit à nel perseguire , tra le svariate finalit à con l’imposizione fiscale, quella di scoraggiare le impugnazioni dilatorie opretestuose. La Corte del Lussemburgo, proprio con riferimento all ’articolo 13, comma 1, del d.P.R. n. 115, del 30 maggio 2002 , ha avallato tale interpretazione,affermando che n on si pone in contrasto, in linea di principio,né con l’articolo 1 della direttiva CEE 89/665, letto alla luce dell’articolo47 della Carta, né con i principi di equivalenza e di ef- fettività. Una tale interpretazione, infatti, contribuisce, in linea di principio, al buon funzionamento del sistema giurisdizionale, in quantoessa costituisce u na fonte di finanziamento dell’attività giu- risdizionaledegli Stati membri e dissuade ad un tempo l’introduzione didomande che siano manifestamente infondate o siano intese uni- camentea ritardare il procedimento ( v. CGUE 6 ottobre 2015 , [OSCURATO:PERSONA]61/14, punti 71 e 72 ) . 12.3.Le Sezioni Unite della Corte (20621/2023, cit.) hanno anche chiaritoche è conforme ad un principio di giustizia distributiva allo- careil costo del processo in capo a colui che ne abbia cagionato lo svolgimento, tenendo presente che sono due piani distinti la dove- rositàdel contributo unificato e , in particolare, del suo raddoppio, e lasoccombenza, la quale è il criterio che di norma regola il diverso profilodella distribuzione delle spese processuali . «̀ , dunque, proprio e soltanto l’esito integralmente negativo del giu- diziodi impugnazione che giustifica il maggior costo del servizio im- postoal richiedente, il quale ha vanamente sollecitato il riesame di unadecisione meritevole di passare in giudicato ed ha fatto svolgere unulteriore grado di giudizio rivelatosi del tutto superfluo » . Percontra, « L’accoglimento del gravame giustifica il trattamento tri- butarioagevolato in favore di chi abbia avuto bisogno dell’ulteriore prestazionedel servizio giustizia allo scopo di sovvertire la decisione ingiustamaturata nel grado precedente» ( ibidem ). Infine, va considerato che, nel processo tributario, il raddoppio del contributounificato si applica soltanto ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione e non anche in sede di merito ( cfr. Cass. n.27296 del 2024). 12.4.Sulla base del quadro sopra ricostruito, si deve ritenere che il raddoppiodel contributo unificato trovi applicazione anche nella fat- tispeciedell’annullamento della sentenza , impugnata dal ricorrente principale,senza rinvio ex art.382, comma 3, cod. proc. civ., perché lacausa non poteva essere proposta : nel caso in esame ricorre un vizio che inficia requisiti fondanti il processo, si tratta di violazioni cheridondano nel difetto di potestas iudicandi , minando in radice la validità del rapporto giuridico - processuale, che quindi, non costi- tuendosiregolarmente, non può concludersi con una valida sentenza (v.Cass., sez. un., n. 24172/2025, pag. 31, lett. a). Laratio della norma dell’art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002 esige l’applicazione del raddoppio della tassa nella presente fattispecie, perché la norma è orientata a scoraggiare le impugna- zioni dilatorie o pretestuose (cfr. Cass. n.3288 del 2018; Cass.n.13636del 2015; Cass. n.19464 del 2014) , quale si è rilevata es- serequella proposta dal ricorrente principale, il quale nella sostanza haavuto doppiamente torto, incardinando non solo un ricorso prin- cipaleinammissibile davanti alla Corte di cassazione, ma un intero giudiziosuperfluo sin dal primo grado. Va così affermato che i l raddoppio del contributo unificato contem- plato dall’art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, trova applicazione anche nel caso di cassazione senza rinvio ex art.382, comma3, cod. proc. civ. , in esito a ricorso proposto dalla parte pri- vata,perché la “causa non poteva essere proposta”, dal momento chela sentenza impugnata viene meno , ma solo perché il ricorrente introduttivoha avuto doppiamente torto e l’intero giudizio si è rive- latodel tutto superfluo. P.Q.M LaCorte: accoglieil ricorso incidentale, dichiara inammissibile il