CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 dicembre 1996
Cassazione n. 41247/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/12/1996 avverso l'ordinanza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Diversamente da quanto genericamente sostenuto dal ricorrente, nel caso di specie il GERNONE non aveva diritto alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, giacché il relativo giudizio si è svolto nella piena vigenza della legge n. 67/2014 e quindi in "assenza" dell'imputato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così d Roma, il 8 giugno 2021 Il con gliere stensore [OSCURATO:PERSONA] idente