Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2018/2022
ECLI:EU:T:2022:418
Testo integrale del provvedimento
62021TJ0408_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 6 luglio 2022 –
HB / Commissione
(causa T‑408/21) (
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)
«Appalti pubblici di servizi – Prestazione di servizi di assistenza tecnica all’Alto Consiglio giudiziario e alle autorità ucraine – Irregolarità nel procedimento di aggiudicazione dell’appalto – Recupero degli importi indebitamente versati – Decisione che costituisce titolo esecutivo – Articolo 299 TFUE – Competenza dell’autore dell’atto – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione»
1.
Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Portata – Sindacato giurisdizionale avente ad oggetto una decisione della Commissione che costituisce titolo esecutivo ai fini del recupero di un credito – Competenza ad esaminare sia i motivi con cui si contesta la legittimità di una tale decisione sia quelli vertenti sulla violazione delle obbligazioni contrattuali all’origine dell’adozione della stessa decisione
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 46)
2.
Commissione – Competenze – Esecuzione del bilancio dell’Unione – Crediti dell’Unione sorti da un contratto stipulato da un’istituzione – Recupero tramite una decisione che costituisce titolo esecutivo – Potere di adottare una siffatta decisione nell’ambito di rapporti contrattuali – Base giuridica – Origine contrattuale del credito – Irrilevanza
(Art. 299, comma 1, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, art. 100)
(v. punto 49)
3.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Decisione della Commissione che costituisce titolo esecutivo ai fini del recupero di un credito – Atto inteso a produrre effetti obbligatori al di fuori della relazione contrattuale e che implica l’esercizio di prerogative dei pubblici poteri – Competenza del giudice dell’Unione – Necessità di una clausola compromissoria che attribuisca tale competenza – Ricevibilità
(Artt. 263, 274 e 299 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, art. 100)
(v. punti 50, 46)
4.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Onere della prova – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni
(Art. 340, comma 2, TFUE)
(v. punti 61, 62)
5.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno effettivo e certo provocato da un atto illegittimo – Danno materiale e morale – Onere della prova
(Art. 340, comma 2, TFUE)
(v. punti 63, 64)
6.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno effettivo e certo provocato da un atto illegittimo – Annullamento dell’atto illegittimo impugnato – Risarcimento adeguato del danno morale
(Art. 340, comma 2, TFUE)
(v. punto 69)
Dispositivo
1)
La decisione C(2021) 3339 final della Commissione, del 5 maggio 2021, relativa al recupero di un credito di EUR 4241507 a carico di HB, e la decisione C(2021) 3340 final della Commissione, del 5 maggio 2021, relativa al recupero di un credito di EUR 1197055,86 a carico di HB, sono annullate.
2)
Il ricorso è respinto per la restante parte.
3)
HB e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese, ivi incluse quelle riguardanti il procedimento sommario.
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GU C 338 del 23.8.2021
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