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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 26863/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SORVEGLIANZA diCATANIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza diCatania ha disatteso l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art.47 legge 26 luglio 1975 n. 354, presentata da [OSCURATO:PERSONA], detenuto inespiazione di condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione,inflittagli per il reato di bancarotta fraudolenta, commesso in Catania fino al12/07/2010.2.

Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l’interessato,per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di leggee vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., inrelazione all’art. 47 Ord. pen., per errata valutazione degli elementi emersi (conspecifico riferimento alla condotta tenuta dal condannato e alla sua evoluzione).3.

Il ricorso è inammissibile, essendo esso manifestamente infondato,aspecifico, oltre che finalizzato ad ottenere una mera rivalutazione di elementifattuali, ossia volto al compimento di una operazione valutativa non consentitanell’ambito del giudizio di legittimità.

Il Tribunale di sorveglianza, contrariamentealle deduzioni difensive, risulta aver adeguatamente valutato gli elementiemergenti dagli atti, giungendo a formulare un giudizio completo e lineare, circala personalità del condannato e quanto alla concedibilità dell’invocato beneficio.4.

A fronte delle argomentazioni contenute nell’avversata decisione, nonmanifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, espresse con motivazioneampia e coerente, il ricorrente si limita a contestarle nei termini sopra riportati,invocando una rivalutazione dei presupposti della concessione della auspicatamisura, nonché lamentando genericamente la sussistenza dei presuppostiapplicativi della stessa.5.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendoipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SORVEGLIANZA diCATANIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza diCatania ha disatteso l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art.47 legge 26 luglio 1975 n. 354, presentata da [OSCURATO:PERSONA], detenuto inespiazione di condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione,inflittagli per il reato di bancarotta fraudolenta, commesso in Catania fino al12/07/2010.2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l’interessato,per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di leggee vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., inrelazione all’art. 47 Ord. pen., per errata valutazione degli elementi emersi (conspecifico riferimento alla condotta tenuta dal condannato e alla sua evoluzione).3. Il ricorso è inammissibile, essendo esso manifestamente infondato,aspecifico, oltre che finalizzato ad ottenere una mera rivalutazione di elementifattuali, ossia volto al compimento di una operazione valutativa non consentitanell’ambito del giudizio di legittimità. Il Tribunale di sorveglianza, contrariamentealle deduzioni difensive, risulta aver adeguatamente valutato gli elementiemergenti dagli atti, giungendo a formulare un giudizio completo e lineare, circala personalità del condannato e quanto alla concedibilità dell’invocato beneficio.4. A fronte delle argomentazioni contenute nell’avversata decisione, nonmanifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, espresse con motivazioneampia e coerente, il ricorrente si limita a contestarle nei termini sopra riportati,invocando una rivalutazione dei presupposti della concessione della auspicatamisura, nonché lamentando genericamente la sussistenza dei presuppostiapplicativi della stessa.5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendoipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26863/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris