CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40027/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono separatamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la condanna degli imputati per il concorso nel reato di diffamazione di cui agli artt. 110 e 595, comma 1 e 3, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti e trattabile congiuntamente in quanto dal contenuto perfettamente sovrapponibile, che deduce la intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata in quanto la recidiva non sarebbe stata correttamente contestata, è manifestamente infondato. Questa Corte ha infatti, stabilito che non può dedursi per la prima volta con il ricorso per cassazione la mancanza dei presupposti per la contestazione della recidiva, quando, in fase di appello, sia stato proposto un motivo incentrato unicamente sulla valutazione dei precedenti penali e sulla loro valenza quali indici di maggiore pericolosità, in quanto non possono essere sollevate davanti al giudice di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione. (Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, Bevilacqua, Rv. 284768 - 02). Nel caso di specie, non risulta che con l'atto di appello sia mai stata dedotta censura in relazione alla recidiva contestata e riconosciuta in sentenza. Ritenuto che, stante la riconosciuta recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, il termine massimo di prescrizione del reato contestato maturerà solo in data 09/01/2026. Nello specifico, il termine massimo di prescrizione è pari ad anni 10 (pena base di anni 6 a cui si somma l'aumento di 2/3 previsto dall'art. 99, comma 4, cod. pen. per la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale), da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, il 09/01/2016; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Cos