CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07562/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11958/2016R.G. proposto da Comune di Carovigno, in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 40, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia -Sezione staccata di Lecce n. 2470/24/15, depositata il 18 novembre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi -IVA -Nullità della sentenza impugnata per disintegrità del contraddittorio.Cons. est. G.M. Nonno 1. Con sentenza n. 2470/24/15 del 18 / 11 /201 5 la Commissione tributaria regionale della Puglia -Sezione staccata di Lecce (di seguito CTR) accoglieval’appello proposto dall’Agenzia delle entrate(di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 75 /0 3 / 1 2 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto dal Comune di Carovigno (di seguito Comune) avversouna cartella di pagamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2007. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento è stata emessa ai sensi dell’art. 54 bisdel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a seguito di controllo automatizzato. 1.2. La CTR accoglieval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]evidenziando che il contribuente poteva emendare la dichiarazione erronea non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successiva e, nel caso di specie, la dichiarazione correttiva era intervenuta tardivamente. 2. Avverso la sentenza della CTR il Comune proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati con memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3. AE si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso il Comune deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 331 cod. proc. civ., per non avere la CTR disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agente della riscossione, che ha partecipato al giudizio di primo grado. 1.1. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la Cons. est. G.M. Nonno nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata: a) sulla inesistenza giuridica della notificazione della cartella di pagamento, effettuata direttamente da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. senza l’ausilio degli ufficiali della riscossione o dei soggetti all’uopo abilitati dalla legge; b) sulla decadenza dalla notifica della cartella di pagamento exart. 25, primo comma, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, cartella di pagamento che deve ritenersi riferibile all’anno d’imposta 2006 (e non già 2007). 1.2. Con il quarto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, per avere la CTR considerato tardiva la dichiarazione integrativa presentata dal Comune in suo favore. 2. Il primo motivo è fondato e assorbente degli ulteriori motivi di ricorso. 2.1. Come emerge chiaramente dalla sentenza impugnata, il giudizio di primo grado si è svolto nei confronti di AE e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale ultim a non è stat a convenut a nel giudizio di appello promosso da AE. 2.2. Né è possibile ritenere la scindibilità della controversia, anche perché la CTR era chiamata a pronunciarsi su questioni (quale quella concernente la regolarità della notificazione della cartella di pagamento) che coinvolgono direttamente la responsabilità dell’Agente della riscossione, che è, dunque, pienamente legittimato a partecipare al giudizio di appello. 2.3. Ne consegue la nullità della sentenza impugnata per violazione del litisconsorzio necessario processuale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – e , oggi, di AdER – nei cui confronti va disposta l’integrazione del contraddittorio in appello. 3. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto Cons. est. G.M. Nonno e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, perché disponga l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agente della riscossione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in