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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13333/2026

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istero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 13 maggio 2025 la Corte di appello di Cagliari ha confermato lasentenza resa dal Tribunale di Cagliari i l 19 settembre 2024 con la qualeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX era stata condannata alla pena di due anni di reclusione e alrisarcimento dei danni in favore della parte civile, per aver compiuto atti sessuali conXXXXXXXXXXXXX (genitore della persona offesa, separatamente giudicato), in presenza diXXXXXXXXXXXXXX, minore di quattordici anni, al fine di farla assistere.2.

Avverso tale sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzodell’[OSCURATO:PERSONA], articolato in tre motivi.2.1.

Con un primo motivo ha denunciato, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., un vizio della motivazione.Dopo aver riassuntivamente descritto l’argomentare della sentenza impugnata, ladifesa lamenta che le risultanze del verbale di incidente probatorio, avente ad oggetto latestimonianza della minore, smentiscono la sentenza della Corte di appello, poichél’occasione in cui la bambina avrebbe sentito “il cigolio del letto e l’ansimare dei due amanti”era quella in cui XXXXXXXXXXXXX si accompagnava ad altra donna di nome XXXXX, tantoche anche il disegno rinvenuto dalla madre in un quaderno della bambina rappresentapersonaggi indicati con i nomi di “XXXXX” e “XXXXXXXXXX”, senza fare riferimentoall’imputata.Lamenta, inoltre, la difesa che l’esclusione, da parte del giudice di primo grado, dellaconsulenza tecnica d’ufficio, in data 02/12/2021, formata nell’ambito di un procedimentocivile, ha condotto ad evidenti errores in iudicando, emergendo elementi di contraddittorietàe dissonanza rispetto ai diversi atti indicati dal giudice di primo grado come significativi dellaresponsabilità della ricorrente, avendo la bambina raccontato alla c.t.u. in sede civile diessersi “sdraiata in un letto insieme al padre e una donna di nome XXXXX” e che il padreera nudo, mentre la donna era in pigiama, senza riferire di atti sessuali ai quali avrebbeassistito; anche in incidente probatorio, si riporta il fatto, non menzionato nell’impugnatasentenza, che da una iniziale situazione di condivisione di un unico letto fra i tre, si sarebbepassati, su iniziativa della ricorrente, alla sistemazione nella camera di un altro letto,occupato dall’imputata.Deduce, inoltre, la difesa che non è provato quanto descritto nella sentenza impugnata,vale a dire che l’uomo avrebbe appoggiato una mano sul corpo della donna, posto che laminore, in sede di incidente probatorio, sarebbe stata la donna, non l’uomo, a mettere lamano sulla sua natica destra.Aggiunge, inoltre, la difesa che non possono essere esclusi interventi manipolatori diterzi adulti o fenomeni di autosuggestione, confusione ed amnesia, come evidenzia il c.t.u.civile, riferendo di “aspetti di confusività rinforzati dal contesto materno” e di “fortesuggestionabilità della minore”; contesta, ancora, la difesa l’assenza di indicatori specifici performulare un giudizio di inattendibilità della minore affermata dalla Corte di appello, dalmomento che la consulente tecnica del Tribunale civile aveva riscontrato nella minore “unlacerante conflitto di lealtà che, nel tempo e con le vicissitudini che si sono susseguite, èdivenuto sempre più lacerante” e precisato che “gli episodi di malessere di XXXXXXrisalgono alla fase in cui sono stati rivelati i fatti ed interrotti i rapporti con il genitore”.Sost iene, a l t resì , la d i fesa che, in ord ine agl i apport i conosci t iv i d iXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXX, non sarebbe stata oggetto di adeguatoapprofondimento la loro attendibilità intrinseca ed estrinseca, posto che XXXXXXXXXXX eralegata a XXXXXXXXXXXXX dal gennaio 2020, relazione culminata nel matrimonio celebratonel mese di febbraio 2021, per cui l’estraneità e la terzietà di quest’ultima alle dinamichefami l iar i r iguardant i i rappor t i t ra XXXXXXXXXXXXX e la ex compagnaXXXXXXXXXXXXXXXX e i rapporti di costoro con la bambina è tutt’altro che evidente,anche considerato che la c.t.u. civile descrive un forte risentimento di XXXXXXXXXXX neiconfronti di XXXXXXXXXXXXX e la presenza di una alleanza tra le due donne.2.2.

Con un secondo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 609-quinquies, commi 1, 2, 4, cod. pen., in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen.Osserva la difesa che, alla ricorrente, sono state contestate le due condotte delittuosepreviste dal primo e dal secondo comma dell’art. 609-quinquies cod. pen., per cui non sonostati osservati i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., sussistendo il fondato dubbio che ilTribunale prima e la Corte di appello poi, non avvedendosi della errata e più graveimputazione, abbiano modulato la pena valutando come sussistente la commissione di duediversi reati, anziché la commissione di uno soltanto di essi.2.3.

Con un terzo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 62-bis cod.pen.Lamenta la difesa che uno stesso elemento, ovverosia la gravità del reato, è statosottoposto ad una doppia valutazione, che costituisce una violazione del principio del ne bisin idem sostanziale; evidenzia, inoltre, che l’imputata, aderendo al rito alternativo, avevadimostrato un buon comportamento processuale, meritevole di essere considerato ai fini delriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.3.

E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’imputata, conla quale si ribadiscono i lamentati vizi motivazionali costituiti dall’omesso o travisato esamedi numerosi atti del processo specificamente indicati dei quali i giudici di merito non hannotenuto alcun conto, non ostando la circostanza che vi sia una “doppia conforme”, poichél’acritica reiterazione di una decisione di primo grado illogica e carente sotto il profilomotivazionale non costituisce conferma della legittimità della impugnata decisione.4.

E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile,con la quale si deduce che le doglianze della difesa dell’imputata si risolvono nella merariproposizione di una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede dilegittimità, avendo la sentenza impugnata dedicato specifica attenzione ai criteri divalutazione dell’attendibilità delle persone offese ed avendo la sentenza, quanto allestatuizioni civili, correttamente accertato il nesso eziologico tra la condotta dell’imputata e idanni subiti dalle parti civili.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso, incentrato su un vizio della motivazione che sarebbeinsufficiente e illogica nella valutazione di attendibilità della persona offesa, èmanifestamente infondato perché proposto fuori dai casi consentiti dallo scrutinio dilegittimità.1.1.

La costante giurisprudenza di questa Corte ha sempre affermato che le censureche, a dispetto del formale riferimento alla mancanza, contraddittorietà e illogicità dellamotivazione, si risolvano in confutazioni della valutazione, operata dai giudici di merito, delcompendio probatorio acquisito in giudizio, anche sulla base di possibili letture alternativedello stesso, fuoriescono con nettezza dai limiti cognitivi assegnati per legge al giudice dilegittimità, finendo per attribuire allo stesso l'improprio e non consentito ruolo di un sindacatodi merito.

In tal senso concorrono infatti, tra le altre, le costanti affermazioni secondo cui,anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., introdotta dalla l. n. 46 del 2006,il sindacato della Corte di cassazione continua a restare quello di sola legittimità sì cheseguita ad esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa epiù adeguata valutazione delle risultanze processuali, rimanendo esclusa la possibilità che laverifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuovavalutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice dimerito (tra le altre, Sez. 5, n. 23419 del 23/05/2007, Vignaroli, Rv. 236893; Sez. 4, n. 35683del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652), così come quelle secondo cui sono inammissibili tuttele doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuirealle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell'attendibilità, della credibilità, e dello spessore della valenza probatoria del singoloelemento (da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).Deve aggiungersi che l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione nonrichiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna dellesingole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, ove il suodiscorso giustificativo indichi le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri di avertenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, leargomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazionicontenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dalgiudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza dimotivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 37588del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; nello stesso senso, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019,Cammi, Rv. 277593).1.2.

Ciò posto, le censure svolte sull’attendibilità della persona offesa ricadono nelleinammissibilità ricordate, laddove si dolgono della mancata considerazione di elementi che,ove adeguatamente considerati, avrebbero dovuto condurre i giudici di merito a ritenere laminore non attendibile, a causa di interventi manipolatori di terzi o di fenomeni diautosuggestione.

Ed infatti, la Corte territoriale ha richiamato, per un verso, le conclusionidella consulente della Procura generale presso la Corte di appello, che aveva escluso siache le dichiarazioni rese dalla minore potessero derivare da alterazioni di naturapsicopatologica, sia che potessero essere il frutto di menzogna deliberata, sia che la minorepotesse essere stata spinta da fenomeni di suggestione, deliberata o involontaria; ma avevaanche, per altro verso, sottolineato l’attendibilità di tali dichiarazioni - nelle quali avevachiaramente rivelato di aver assistito, in diverse occasioni, a rapporti sessuali del padre condue donne, una delle quali l’odierna imputata - rese con estrema sicurezza e coerenza,senza che le fosse stata posta alcuna domanda suggestiva e senza che la minore avessemai cercato di assecondare l’interlocutore, rimanendo ferma nelle sue risposte, maicontraddittorie, offrendo insomma un racconto ricco di particolari e, soprattutto, provvisto diriscontri esterni (v. pagina 4 della sentenza di primo grado e pagine 10-11 della sentenza diprimo grado), quali: a) l’ubicazione dell’abitazione delle due donne con le quali il padreaveva avuto rapporti sessuali in sua presenza; b) la genesi delle accuse (vale a dire larivelazione fatta a XXXXXXXXXXX, compagna del padre, spiegata dalla stessa minore,perché convinta che la persona con cui si era confidata non lo avrebbe detto al padre, di cuiaveva timore); c) il contenuto dei messaggi inviati da XXXXXXXXXXX alla madre dellapersona offesa aventi per oggetto del rivelazioni della minore; d) i disegni fatti dalla minore inun quaderno rinvenuto dalla madre e consegnato agli inquirenti (riproduttivi dell’episodio noncontestato in cui aveva assistito ad un rapporto sessuale avuto dal padre con donna diversadall’imputata); e) infine, il rinvenimento nel cellulare del padre di immagini dal contenutopornografico, come riferito dalla minore.Quanto alla mancata valutazione della c.t.u. espletata in sede civile, diversamente daquanto rappresentato in ricorso, sul punto riproduttivo delle analoghe censure avanzate inappello, la Corte territoriale ne ha analizzato il contenuto, giungendo, sulla base di unpercorso argomentativo, del tutto logico e non completamente considerato in ricorso, aconclusioni - con cui la ricorrente non opera ugualmente un integrale confronto - nelle qualisegnala, in particolare, la diversa finalità dei due accertamenti tecnici, essendo quellodisposto in sede civile diretto ad individuare la migliore soluzione in ordine all’affidamentodella minore ed alla regolamentazione dell’esercizio del diritto di visita del genitore nonaffidatario, dove la conflittualità genitoriale era evidente ed impattante sulla minore, mentrel’accertamento disposto in sede penale era diretto ad accertare la capacità della minore arendere una testimonianza affidabile sui fatti ai quali aveva assistito; ma soprattutto valorizzal'atteggiamento tenuto, nel periodo in cui si verificarono i fatti, dalla madre, propensa adagevolare gli incontri della figlia con il padre, anche oltre i giorni e gli orari prestabiliti, avendoavuto un altro bambino con il nuovo compagno ed avendo quindi difficoltà a gestire entrambii figli, donde la corretta conclusione dei giudici di appello secondo cui la conflittualitàesistente tra i genitori non aveva avuto ripercussioni negative sulla persona offesa, nonavendo la madre, in quel periodo, alcun interesse ad ostacolare i rapporti tra padre e figlia.La sentenza impugnata valuta, dunque, ampiamente la consulenza tecnica d'ufficiodisposta in sede civile, diversamente da quanto sostiene la ricorrente che tenta di sollecitarela Corte di cassazione ad un nuovo ed autonomo giudizio sulla base delle risultanze diquella consulenza, senza peraltro che la ricorrente spieghi in che modo gli approdi dellaconsulenza tecnica d’ufficio civile possano inficiare le valutazioni sulla credibilità del raccontoreso dalla minore parte offesa in sede di incidente probatorio, e senza che tali approdifossero stati convogliati in sede di perizia penale o nello stesso contesto in cui è stataassunta la prova dichiarativa in sede penale.1.3.

In definitiva, le censure mosse sono espresse in termini di mero dissensovalutativo, non consentito nel giudizio di legittimità.

In proposito, deve essere ricordatol’insegnamento di questa Corte secondo cui non basta prospettare una valutazione dellaprova diversa rispetto a quella del giudice di merito ovvero asserire l’eventuale erronealettura di un dato fattuale per denunciare il vizio di illogicità manifesta, essendo altresìnecessario spiegare perché venga a configurarsi una illogicità manifesta, ovverosia diimmediata e lampante evidenza, tale da scardinare e destrutturare l’intero impiantomotivazionale di riferimento (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091).Non è dunque compito di questa Corte riesaminare le singole prove e i singoli indizi, nèvalutare se la loro interpretazione alternativa, prospettata dalla ricorrente, sia preferibile aquella seguita dai giudici di merito: il provvedimento impugnato contiene una motivazionecongrua e completa, avendo la Corte territoriale esaminato tali elementi alla luce delleosservazioni e delle contestazioni mosse dalla difesa, ed avendo raggiunto, all'esito di talevalutazione, una conclusione non manifestamente illogica.Ne consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza dei rilievi sollevati con il motivo diricorso esaminato.2.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché nuovo.Infatti, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbianocostituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimitàsia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione che èstato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, con conseguenteinconfigurabilità di un vizio di motivazione (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306).Nella motivazione della citata pronuncia n. 29707 del 08/03/2017, è stato precisato che"il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609 cod.proc. pen., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dalsistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorsoproposti.

Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni didiritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581 cod.proc.pen., comma 1, lett. d), e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) - sono funzionali alladelimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relativequestioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione.

La disposizione in esame deveinfatti essere letta in correlazione con quella dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 3 nellaparte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate neimotivi di appello.

Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità incassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio controil rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato,in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: inquesto caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto dimotivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprioperché mai investito della verifica giurisdizionale".E tale conclusione vale anche quando venga genericamente prospettata nei motivi diappello una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizionedel ricorso in cassazione.Orbene, nel caso in esame, non risulta che la doglianza fosse stata sollevata dinanzialla Corte di appello nei termini in cui è stata prospettata con il ricorso per cassazione, tantoche la Corte di merito, nella sentenza impugnata, non ne ha fatto menzione nella partededicata al riepilogo dei motivi di appello prospettati dal ricorrente; né il riepilogo è statocontestato nei motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014,Carrieri, Rv. 259066).Il motivo è, pertanto, inammissibile.3.

Non si sottrae alla manifesta infondatezza anche il terzo motivo di ricorso.I giudici di merito hanno negato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche,sottolineando che non erano emersi elementi positivi tali da consentire di riconoscere ilbeneficio richiesto, mentre il dato oggettivo della particolare gravità del fatto, sebbeneutilizzato sia per la determinazione della pena, sia per valutare il riconoscimento o menodelle circostanze attenuanti generiche, non violava il principio del ne bis in idem sostanziale.La motivazione, coerente e completa, si pone in linea con la costante giurisprudenza diquesta Corte, sia con riferimento al principio che, ai fini della determinazione della pena, ilgiudice può tenere conto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta) cheabbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalenteessere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesionedel principio del "ne bis in idem" (v., per tutte, Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv.264378), sia, più in generale (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269),con riguardo al principio secondo cui il riconoscimento delle circostanze attenuanti generichenon costituisce un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, marichiede elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281590), sicchè il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche puòessere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segnopositivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto dellaquale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato diincensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; nellostesso senso, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489), rientrando la relativamotivazione nell’ambito di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede dilegittimità, purchè non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, traquelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione odell’esclusione (Sez. 2, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, cit., fattispecie nella quale laCorte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, ilrichiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato); motivazione che, purchécongrua e non contraddittoria – come nel caso di specie –, a rigore non può esseresindacata nella presente sede di legittimità neppure quando difetti di uno specificoapprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato(ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, cit.; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003,dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto).In presenza di un apparato argomentativo non irrazionale ed in linea con i principiaffermati in sede di legittimità, non vi è dunque spazio per l’accoglimento delle obiezionidifensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito che non possono trovareingresso in sede di legittimità.4.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a cagione dellamanifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere dellespese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delleammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura dieuro 3.000,00, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, diaumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso diinammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopraindicate.Si condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato,nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Cagliari con separato decreto dipagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favoredello Stato.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna,inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misurache sara' liquidata dalla Corte di appello di Cagliari con separato decreto di pagamento aisensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
istero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 13 maggio 2025 la Corte di appello di Cagliari ha confermato lasentenza resa dal Tribunale di Cagliari i l 19 settembre 2024 con la qualeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX era stata condannata alla pena di due anni di reclusione e alrisarcimento dei danni in favore della parte civile, per aver compiuto atti sessuali conXXXXXXXXXXXXX (genitore della persona offesa, separatamente giudicato), in presenza diXXXXXXXXXXXXXX, minore di quattordici anni, al fine di farla assistere.2. Avverso tale sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzodell’[OSCURATO:PERSONA], articolato in tre motivi.2.1. Con un primo motivo ha denunciato, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., un vizio della motivazione.Dopo aver riassuntivamente descritto l’argomentare della sentenza impugnata, ladifesa lamenta che le risultanze del verbale di incidente probatorio, avente ad oggetto latestimonianza della minore, smentiscono la sentenza della Corte di appello, poichél’occasione in cui la bambina avrebbe sentito “il cigolio del letto e l’ansimare dei due amanti”era quella in cui XXXXXXXXXXXXX si accompagnava ad altra donna di nome XXXXX, tantoche anche il disegno rinvenuto dalla madre in un quaderno della bambina rappresentapersonaggi indicati con i nomi di “XXXXX” e “XXXXXXXXXX”, senza fare riferimentoall’imputata.Lamenta, inoltre, la difesa che l’esclusione, da parte del giudice di primo grado, dellaconsulenza tecnica d’ufficio, in data 02/12/2021, formata nell’ambito di un procedimentocivile, ha condotto ad evidenti errores in iudicando, emergendo elementi di contraddittorietàe dissonanza rispetto ai diversi atti indicati dal giudice di primo grado come significativi dellaresponsabilità della ricorrente, avendo la bambina raccontato alla c.t.u. in sede civile diessersi “sdraiata in un letto insieme al padre e una donna di nome XXXXX” e che il padreera nudo, mentre la donna era in pigiama, senza riferire di atti sessuali ai quali avrebbeassistito; anche in incidente probatorio, si riporta il fatto, non menzionato nell’impugnatasentenza, che da una iniziale situazione di condivisione di un unico letto fra i tre, si sarebbepassati, su iniziativa della ricorrente, alla sistemazione nella camera di un altro letto,occupato dall’imputata.Deduce, inoltre, la difesa che non è provato quanto descritto nella sentenza impugnata,vale a dire che l’uomo avrebbe appoggiato una mano sul corpo della donna, posto che laminore, in sede di incidente probatorio, sarebbe stata la donna, non l’uomo, a mettere lamano sulla sua natica destra.Aggiunge, inoltre, la difesa che non possono essere esclusi interventi manipolatori diterzi adulti o fenomeni di autosuggestione, confusione ed amnesia, come evidenzia il c.t.u.civile, riferendo di “aspetti di confusività rinforzati dal contesto materno” e di “fortesuggestionabilità della minore”; contesta, ancora, la difesa l’assenza di indicatori specifici performulare un giudizio di inattendibilità della minore affermata dalla Corte di appello, dalmomento che la consulente tecnica del Tribunale civile aveva riscontrato nella minore “unlacerante conflitto di lealtà che, nel tempo e con le vicissitudini che si sono susseguite, èdivenuto sempre più lacerante” e precisato che “gli episodi di malessere di XXXXXXrisalgono alla fase in cui sono stati rivelati i fatti ed interrotti i rapporti con il genitore”.Sost iene, a l t resì , la d i fesa che, in ord ine agl i apport i conosci t iv i d iXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXX, non sarebbe stata oggetto di adeguatoapprofondimento la loro attendibilità intrinseca ed estrinseca, posto che XXXXXXXXXXX eralegata a XXXXXXXXXXXXX dal gennaio 2020, relazione culminata nel matrimonio celebratonel mese di febbraio 2021, per cui l’estraneità e la terzietà di quest’ultima alle dinamichefami l iar i r iguardant i i rappor t i t ra XXXXXXXXXXXXX e la ex compagnaXXXXXXXXXXXXXXXX e i rapporti di costoro con la bambina è tutt’altro che evidente,anche considerato che la c.t.u. civile descrive un forte risentimento di XXXXXXXXXXX neiconfronti di XXXXXXXXXXXXX e la presenza di una alleanza tra le due donne.2.2. Con un secondo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 609-quinquies, commi 1, 2, 4, cod. pen., in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen.Osserva la difesa che, alla ricorrente, sono state contestate le due condotte delittuosepreviste dal primo e dal secondo comma dell’art. 609-quinquies cod. pen., per cui non sonostati osservati i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., sussistendo il fondato dubbio che ilTribunale prima e la Corte di appello poi, non avvedendosi della errata e più graveimputazione, abbiano modulato la pena valutando come sussistente la commissione di duediversi reati, anziché la commissione di uno soltanto di essi.2.3. Con un terzo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 62-bis cod.pen.Lamenta la difesa che uno stesso elemento, ovverosia la gravità del reato, è statosottoposto ad una doppia valutazione, che costituisce una violazione del principio del ne bisin idem sostanziale; evidenzia, inoltre, che l’imputata, aderendo al rito alternativo, avevadimostrato un buon comportamento processuale, meritevole di essere considerato ai fini delriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.3. E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’imputata, conla quale si ribadiscono i lamentati vizi motivazionali costituiti dall’omesso o travisato esamedi numerosi atti del processo specificamente indicati dei quali i giudici di merito non hannotenuto alcun conto, non ostando la circostanza che vi sia una “doppia conforme”, poichél’acritica reiterazione di una decisione di primo grado illogica e carente sotto il profilomotivazionale non costituisce conferma della legittimità della impugnata decisione.4. E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile,con la quale si deduce che le doglianze della difesa dell’imputata si risolvono nella merariproposizione di una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede dilegittimità, avendo la sentenza impugnata dedicato specifica attenzione ai criteri divalutazione dell’attendibilità delle persone offese ed avendo la sentenza, quanto allestatuizioni civili, correttamente accertato il nesso eziologico tra la condotta dell’imputata e idanni subiti dalle parti civili.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso, incentrato su un vizio della motivazione che sarebbeinsufficiente e illogica nella valutazione di attendibilità della persona offesa, èmanifestamente infondato perché proposto fuori dai casi consentiti dallo scrutinio dilegittimità.1.1. La costante giurisprudenza di questa Corte ha sempre affermato che le censureche, a dispetto del formale riferimento alla mancanza, contraddittorietà e illogicità dellamotivazione, si risolvano in confutazioni della valutazione, operata dai giudici di merito, delcompendio probatorio acquisito in giudizio, anche sulla base di possibili letture alternativedello stesso, fuoriescono con nettezza dai limiti cognitivi assegnati per legge al giudice dilegittimità, finendo per attribuire allo stesso l'improprio e non consentito ruolo di un sindacatodi merito. In tal senso concorrono infatti, tra le altre, le costanti affermazioni secondo cui,anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., introdotta dalla l. n. 46 del 2006,il sindacato della Corte di cassazione continua a restare quello di sola legittimità sì cheseguita ad esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa epiù adeguata valutazione delle risultanze processuali, rimanendo esclusa la possibilità che laverifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuovavalutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice dimerito (tra le altre, Sez. 5, n. 23419 del 23/05/2007, Vignaroli, Rv. 236893; Sez. 4, n. 35683del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652), così come quelle secondo cui sono inammissibili tuttele doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuirealle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell'attendibilità, della credibilità, e dello spessore della valenza probatoria del singoloelemento (da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).Deve aggiungersi che l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione nonrichiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna dellesingole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, ove il suodiscorso giustificativo indichi le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri di avertenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, leargomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazionicontenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dalgiudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza dimotivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 37588del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; nello stesso senso, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019,Cammi, Rv. 277593).1.2. Ciò posto, le censure svolte sull’attendibilità della persona offesa ricadono nelleinammissibilità ricordate, laddove si dolgono della mancata considerazione di elementi che,ove adeguatamente considerati, avrebbero dovuto condurre i giudici di merito a ritenere laminore non attendibile, a causa di interventi manipolatori di terzi o di fenomeni diautosuggestione. Ed infatti, la Corte territoriale ha richiamato, per un verso, le conclusionidella consulente della Procura generale presso la Corte di appello, che aveva escluso siache le dichiarazioni rese dalla minore potessero derivare da alterazioni di naturapsicopatologica, sia che potessero essere il frutto di menzogna deliberata, sia che la minorepotesse essere stata spinta da fenomeni di suggestione, deliberata o involontaria; ma avevaanche, per altro verso, sottolineato l’attendibilità di tali dichiarazioni - nelle quali avevachiaramente rivelato di aver assistito, in diverse occasioni, a rapporti sessuali del padre condue donne, una delle quali l’odierna imputata - rese con estrema sicurezza e coerenza,senza che le fosse stata posta alcuna domanda suggestiva e senza che la minore avessemai cercato di assecondare l’interlocutore, rimanendo ferma nelle sue risposte, maicontraddittorie, offrendo insomma un racconto ricco di particolari e, soprattutto, provvisto diriscontri esterni (v. pagina 4 della sentenza di primo grado e pagine 10-11 della sentenza diprimo grado), quali: a) l’ubicazione dell’abitazione delle due donne con le quali il padreaveva avuto rapporti sessuali in sua presenza; b) la genesi delle accuse (vale a dire larivelazione fatta a XXXXXXXXXXX, compagna del padre, spiegata dalla stessa minore,perché convinta che la persona con cui si era confidata non lo avrebbe detto al padre, di cuiaveva timore); c) il contenuto dei messaggi inviati da XXXXXXXXXXX alla madre dellapersona offesa aventi per oggetto del rivelazioni della minore; d) i disegni fatti dalla minore inun quaderno rinvenuto dalla madre e consegnato agli inquirenti (riproduttivi dell’episodio noncontestato in cui aveva assistito ad un rapporto sessuale avuto dal padre con donna diversadall’imputata); e) infine, il rinvenimento nel cellulare del padre di immagini dal contenutopornografico, come riferito dalla minore.Quanto alla mancata valutazione della c.t.u. espletata in sede civile, diversamente daquanto rappresentato in ricorso, sul punto riproduttivo delle analoghe censure avanzate inappello, la Corte territoriale ne ha analizzato il contenuto, giungendo, sulla base di unpercorso argomentativo, del tutto logico e non completamente considerato in ricorso, aconclusioni - con cui la ricorrente non opera ugualmente un integrale confronto - nelle qualisegnala, in particolare, la diversa finalità dei due accertamenti tecnici, essendo quellodisposto in sede civile diretto ad individuare la migliore soluzione in ordine all’affidamentodella minore ed alla regolamentazione dell’esercizio del diritto di visita del genitore nonaffidatario, dove la conflittualità genitoriale era evidente ed impattante sulla minore, mentrel’accertamento disposto in sede penale era diretto ad accertare la capacità della minore arendere una testimonianza affidabile sui fatti ai quali aveva assistito; ma soprattutto valorizzal'atteggiamento tenuto, nel periodo in cui si verificarono i fatti, dalla madre, propensa adagevolare gli incontri della figlia con il padre, anche oltre i giorni e gli orari prestabiliti, avendoavuto un altro bambino con il nuovo compagno ed avendo quindi difficoltà a gestire entrambii figli, donde la corretta conclusione dei giudici di appello secondo cui la conflittualitàesistente tra i genitori non aveva avuto ripercussioni negative sulla persona offesa, nonavendo la madre, in quel periodo, alcun interesse ad ostacolare i rapporti tra padre e figlia.La sentenza impugnata valuta, dunque, ampiamente la consulenza tecnica d'ufficiodisposta in sede civile, diversamente da quanto sostiene la ricorrente che tenta di sollecitarela Corte di cassazione ad un nuovo ed autonomo giudizio sulla base delle risultanze diquella consulenza, senza peraltro che la ricorrente spieghi in che modo gli approdi dellaconsulenza tecnica d’ufficio civile possano inficiare le valutazioni sulla credibilità del raccontoreso dalla minore parte offesa in sede di incidente probatorio, e senza che tali approdifossero stati convogliati in sede di perizia penale o nello stesso contesto in cui è stataassunta la prova dichiarativa in sede penale.1.3. In definitiva, le censure mosse sono espresse in termini di mero dissensovalutativo, non consentito nel giudizio di legittimità. In proposito, deve essere ricordatol’insegnamento di questa Corte secondo cui non basta prospettare una valutazione dellaprova diversa rispetto a quella del giudice di merito ovvero asserire l’eventuale erronealettura di un dato fattuale per denunciare il vizio di illogicità manifesta, essendo altresìnecessario spiegare perché venga a configurarsi una illogicità manifesta, ovverosia diimmediata e lampante evidenza, tale da scardinare e destrutturare l’intero impiantomotivazionale di riferimento (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091).Non è dunque compito di questa Corte riesaminare le singole prove e i singoli indizi, nèvalutare se la loro interpretazione alternativa, prospettata dalla ricorrente, sia preferibile aquella seguita dai giudici di merito: il provvedimento impugnato contiene una motivazionecongrua e completa, avendo la Corte territoriale esaminato tali elementi alla luce delleosservazioni e delle contestazioni mosse dalla difesa, ed avendo raggiunto, all'esito di talevalutazione, una conclusione non manifestamente illogica.Ne consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza dei rilievi sollevati con il motivo diricorso esaminato.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché nuovo.Infatti, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbianocostituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimitàsia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione che èstato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, con conseguenteinconfigurabilità di un vizio di motivazione (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306).Nella motivazione della citata pronuncia n. 29707 del 08/03/2017, è stato precisato che"il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609 cod.proc. pen., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dalsistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorsoproposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni didiritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581 cod.proc.pen., comma 1, lett. d), e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) - sono funzionali alladelimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relativequestioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deveinfatti essere letta in correlazione con quella dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 3 nellaparte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate neimotivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità incassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio controil rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato,in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: inquesto caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto dimotivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprioperché mai investito della verifica giurisdizionale".E tale conclusione vale anche quando venga genericamente prospettata nei motivi diappello una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizionedel ricorso in cassazione.Orbene, nel caso in esame, non risulta che la doglianza fosse stata sollevata dinanzialla Corte di appello nei termini in cui è stata prospettata con il ricorso per cassazione, tantoche la Corte di merito, nella sentenza impugnata, non ne ha fatto menzione nella partededicata al riepilogo dei motivi di appello prospettati dal ricorrente; né il riepilogo è statocontestato nei motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014,Carrieri, Rv. 259066).Il motivo è, pertanto, inammissibile.3. Non si sottrae alla manifesta infondatezza anche il terzo motivo di ricorso.I giudici di merito hanno negato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche,sottolineando che non erano emersi elementi positivi tali da consentire di riconoscere ilbeneficio richiesto, mentre il dato oggettivo della particolare gravità del fatto, sebbeneutilizzato sia per la determinazione della pena, sia per valutare il riconoscimento o menodelle circostanze attenuanti generiche, non violava il principio del ne bis in idem sostanziale.La motivazione, coerente e completa, si pone in linea con la costante giurisprudenza diquesta Corte, sia con riferimento al principio che, ai fini della determinazione della pena, ilgiudice può tenere conto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta) cheabbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalenteessere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesionedel principio del "ne bis in idem" (v., per tutte, Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv.264378), sia, più in generale (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269),con riguardo al principio secondo cui il riconoscimento delle circostanze attenuanti generichenon costituisce un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, marichiede elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281590), sicchè il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche puòessere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segnopositivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto dellaquale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato diincensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; nellostesso senso, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489), rientrando la relativamotivazione nell’ambito di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede dilegittimità, purchè non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, traquelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione odell’esclusione (Sez. 2, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, cit., fattispecie nella quale laCorte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, ilrichiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato); motivazione che, purchécongrua e non contraddittoria – come nel caso di specie –, a rigore non può esseresindacata nella presente sede di legittimità neppure quando difetti di uno specificoapprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato(ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, cit.; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003,dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto).In presenza di un apparato argomentativo non irrazionale ed in linea con i principiaffermati in sede di legittimità, non vi è dunque spazio per l’accoglimento delle obiezionidifensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito che non possono trovareingresso in sede di legittimità.4. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a cagione dellamanifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere dellespese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delleammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura dieuro 3.000,00, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, diaumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso diinammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopraindicate.Si condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato,nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Cagliari con separato decreto dipagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favoredello Stato. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna,inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misurache sara' liquidata dalla Corte di appello di Cagliari con separato decreto di pagamento aisensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 13333/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris