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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08078/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 143/ RG 27932 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 599-bis cod. proc. pen. per evasione per omessa motivazione.

2. Il ricorso è inammissibile perché a fronte di una sentenza di concordato in appello sono consentiti solo motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme dalla pronuncia del giudice o all'eventuale applicazione di una pena illegale.

Nel caso in esame, invece, il ricorrente, con frasi del tutto generiche deduce l'omessa motivazione sull'assenza di cause di non punibilità, sull'esatta qualificazione del fatto e sull'adeguatezza della pena, tutti elementi sui quali, al contrario, la sentenza si è puntualmente pronunciata anche dando atto che l'appellante non aveva contestato la sussistenza del fatto (pag. 3).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 143/ RG 27932 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 599-bis cod. proc. pen. per evasione per omessa motivazione. 2. Il ricorso è inammissibile perché a fronte di una sentenza di concordato in appello sono consentiti solo motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme dalla pronuncia del giudice o all'eventuale applicazione di una pena illegale. Nel caso in esame, invece, il ricorrente, con frasi del tutto generiche deduce l'omessa motivazione sull'assenza di cause di non punibilità, sull'esatta qualificazione del fatto e sull'adeguatezza della pena, tutti elementi sui quali, al contrario, la sentenza si è puntualmente pronunciata anche dando atto che l'appellante non aveva contestato la sussistenza del fatto (pag. 3). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 08078/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris