CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36699/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5205-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro A.M.I.U. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] CORR1DONI 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; controricarrente- avverso la sentenza n. 1144/3/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 12/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 05205 sez. MT - ud. 16-06-2021 -2- Rg 5205/2019 [OSCURATO:PERSONA] NS del Rifugio opere pie riunite C/ Azienda multiservizi e di igiene urbana [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] che [OSCURATO:PERSONA] NS del Rifugio opere pie riunite aveva impugnato innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova la cartella di pagamento pervenuta il 4 gennaio 2013, per TARSU/TIA relativa all'anno 2007; la CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente, ritenendo non maturata la prescrizione quinquennale in quanto la fattura relativa alla TIA 2007 era stata affidata al servizio postale il 31 dicembre 2012, per cui ha escluso che si fosse maturata alcuna prescrizione o decadenza. La CTR, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto che la notifica si fosse perfezionata alla data di spedizione al destinatario, applicandosi i principi della scissione della notifica che per il notificante, che si perfeziona con la consegna del plico all'ufficio postale, avvenuta tempestivamente, nel termine di cui all'art. 2848 n. 4 c.c.. Resiste con controricorso Azienda multiservizi e di igiene urbana [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, ritenendo non prescritta l'annualità 2007, in quanto la cartella contenente la relativa fattura era stata consegnata per la spedizione in data 31.12.2012, e quindi nel termine quinquennale previsto dalla legge. La ricorrente deposita memoria. Con l'unico motivo si deduce violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c., artt. 2934, 2948, 2943 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1334 e 1335 c.c., non avendo la CTR ritenuto prescritto il credito di AMIU, pur essendo pervenuto il primo atto impositivo dopo lo spirare del termine di cinque anni. Considerato che: La Corte rileva che con ordinanza n. 15545/2020 è stata rimessa alle Sezioni unite la questione dell'estensibilità del principio della scissione soggettiva degli effetti anche alla notificazione degli atti di imposizione tributaria e in relazione agli effetti sostanziali propri di questi, nonché dell'applicabilità del principio di scissione per la notificazione effettuata dal messo di notificazione speciale ex art. 60 d.P.R. 600/1973 e art. 16 comma 4 d.lgs. 546/92; Preso atto che la tematica investe l'odierno procedimento. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni unite. Roma, 16 giugno 2021 Il Presidente tcet posito I