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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 febbraio 2026

Cassazione n. 32724/2026

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LICATA il 06/03/1997 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alla memoria scritta e conclude per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo limitatamente all'entità dell'aumento per la continuazione, altresì chiedendo il rigetto del ricorso nel resto, nonché di dichiararsi l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità ex art. 624 cod. proc. pen. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ANNAISA) del foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], la quale chiede l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 giugno 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale dell'Il marzo 2024 con cui [OSCURATO:PERSONA] - per quanto di specifico interesse in questa sede - era stato condannato, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni otto, mesi due di reclusione, nonché interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e interdetto legalmente durante la pena, oltre che sottoposto alla libertà vigilata per la durata di anni uno, con contestuale applicazione del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida per la durata di anni tre, ai sensi dell'art. 85 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

L'imputato, in particolare, è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, D.P.R. n. 309 del 1990 ascrittogli al capo 1), nonché del reato ex artt. 110 cod. pen., 73, commi 1, 1-bis e 4, D.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo 24).

2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, con atto pervenuto a seguito di accoglimento di un'istanza di rinnessione in termini pronunciata, in esito ad incidente esecuzione, dalla Corte di appello di Palermo con ordinanza del 24 febbraio 2026.

Il ricorrente ha dedotto, in seno alla sua impugnazione, cinque motivi di doglianza, con il primo dei quali ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato associativo contestatogli al capo 1), non ravvisandosi la ricorrenza di elementi oggettivi e soggettivi idonei a far ritenere comprovata la sua partecipazione all'associazione, potendo, al più, essere qualificata la sua condotta come concorso in un singolo reato fine.

La sua partecipazione, infatti, sarebbe stata unicamente desunta da semplici contatti e frequentazioni avuti con altri imputati, ovvero sui contenuti di alcune intercettazioni telefoniche - diffusamente rappresentate in ricorso - eterogenee rispetto allo svolgimento dell'attività di narcotraffico, da cui potrebbe essere evinta solo una sua generica disponibilità a reperire o custodire sostanza stupefacente, senza alcun riscontro in ordine alla sua volontà di mantenere o perseguire gli scopi dell'associazione.

Non sarebbe stato chiarito, cioè, quale ruolo avrebbe avuto all'interno del sodalizio, né in cosa si sarebbe concretizzata la sua stabile e consapevole adesione al programma criminoso, non risultando in atti la prova di nessuna attività illecita (incontro, consegna, trattativa, trasporto, custodia di droga) a lui direttamente riferibile. 2In carenza di prova della ricorrenza della c.d. affectio societatis, di cui nella sua condotta non si ravviserebbe nessun indicatore sintomatico, la Corte di merito avrebbe, altresì, errato nel ritenere sussistente il suo consapevole e volontario inserimento nella struttura associativa sulla scorta della semplice perpetrazione in concorso di un singolo reato fine (capo 24).

Con la seconda censura il [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla disposta erronea esclusione, in carenza di motivazione adeguata, della ricorrenza dell'ipotesi prevista dall'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990, dovendosi nella specie ravvisare la presenza di un'associazione di minima entità, connotata da ridotta pericolosità, limitatezza dell'organizzazione e ristrettezza territoriale.

Con la terza doglianza il ricorrente ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta ricorrenza del delitto rubricato al capo 24), non essendo ravvisabile nessuna sua condotta di detenzione a fine di spaccio, e dovendosi comunque ritenere l'indicata fattispecie come più correttamente qualificabile ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.

La sua responsabilità, infatti, sarebbe stata desunta da una sola conversazione intercettata, nella quale, peraltro, avrebbe palesato disinteresse e una condotta poco partecipativa, non venendo mai rinvenuto in possesso di sostanza stupefacente e, quindi, in carenza di prova della ricorrenza di una detenzione di rilievo penale a lui ascrivibile.

Il modesto quantitativo di droga e l'irrilevante offensività complessiva della condotta avrebbero giustificato, quindi, la qualificazione del reato come di lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, come invece erroneamente non considerato dalla Corte territoriale, peraltro omettendo ogni specifica autonoma valutazione al riguardo.

Con il quarto motivo è stato lamentato vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento al disposto erroneo riconoscimento dell'aggravante dell'associazione armata, di cui all'art. 74, comma 4, D.P.R. n. 309 del 1990, in quanto contestata in maniera automatica e presuntiva, sul mero rinvenimento di armi nella disponibilità di altri imputati, senza prova alcuna che lui ne avesse avuto consapevolezza, ovvero che ne fosse stato detentore.

Con l'ultima censura, infine, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai criteri di determinazione della pena, di cui lamenta l'eccessiva entità, oltre che con riguardo all'omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, in quanto disposto con una motivazione stereotipata e priva di riferimento alcuno ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. 33.

Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'entità del disposto aumento per la continuazione, oltre al rigetto del ricorso nel resto.

4. Il difensore ha depositato successiva memoria con motivi aggiunti, con cui ha insistito, sotto vari profili e in maniera articolata, per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. L'esame dell'impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure eccepite da parte del ricorrente ripropongano le stesse doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il [OSCURATO:PERSONA] rileva come siano del tutto prive di fondamento le doglianze con cui il ricorrente ha negato la possibile configurazione nei suoi confronti della responsabilità per i delitti ascrittigli, in quanto afferiscono ad aspetti unicamente riguardanti il merito, e cioè l'apparato motivazionale con cui è stata ritenuta l'avvenuta integrazione da parte del prevenuto delle due ipotesi criminose contestategli, perciò inerendo alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione delle prove assunte, e quindi a questioni non passibili di valutazione in questa sede di legittimità.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito di questo [OSCURATO:PERSONA] non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, 4se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01).

Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01).

Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01).

E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento.

4. Ebbene, facendo richiamo agli indicati parametri valutativi, deve, in primo luogo, essere ritenuta la manifesta infondatezza della doglianza con cui il ricorrente ha lamentato l'erroneo disposto riconoscimento della sua responsabilità penale per il delitto previsto dall'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, in quanto, a suo dire, effettuato senza riscontro alcuno della sua partecipazione stabile e consapevole al sodalizio criminoso, per non esservi prova della ricorrenza della c.d. affectio societatis, ma solo, al più, dell'avvenuta perpetrazione in concorso di un singolo reato fine.

In termini del tutto opposti, invece, risulta del tutto adeguata e logica la motivazione con cui i giudici di merito hanno riconosciuto l'avvenuta configurazione dell'illecito penale da parte dell'imputato, essendo stato compiutamente esplicato come la sua appartenenza al sodalizio criminoso fosse stata comprovata da plurime conversazioni intercettate, dalle quali era stato possibile evincere il suo diretto coinvolgimento nella struttura associativa.

In maniera articolata, infatti, i giudici di appello hanno desunto la consapevole e stabile sua partecipazione al sodalizio criminoso dando dettagliatamente conto: della sua presenza a una riunione svoltasi con i vertici 5dell'associazione finalizzata all'organizzazione di un attentato incendiario in danno di un soggetto che aveva consegnato alla polizia giudiziaria alcuni filmati della videosorveglianza; della successiva accettazione da parte dell'imputato dell'incarico di procedere all'effettuazione del suddetto attentato mediante l'utilizzo di un congegno esplosivo; del trasporto da lui operato di un chilo di cocaina dal quartiere Librino di Catania; dell'avvenuta comunicazione a [OSCURATO:PERSONA] che si stava recando presso un bar munito di pistola carica di dieci colpi, sollecitandone un intervento; dell'attentato effettuato nei suoi confronti ad opera di terzi, che avevano esploso colpi di pistola verso la sua abitazione, per come raccontato dal [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA]; della riunione tenutasi presso un bar di Licata nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva ribadito come il [OSCURATO:PERSONA] appartenesse al suo gruppo; della condotta illecita di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana contestata al prevenuto al capo 24).

Alla stregua degli indicati riscontri, allora, appare del tutto logica e congrua la motivazione con cui la Corte territoriale ha ritenuto di evincere la prova certa della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso, altresì evidenziando come in esso avesse rivestito un ruolo significativo, occupandosi non solo della detenzione della droga, ma anche del compimento di atti di evidente rilievo per tutta la compagine associativa.

5. Del tutto priva di pregio è, poi, la censura con cui il [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la mancata riqualificazione del delitto associativo rubricato sub 1) nella meno gravosa ipotesi prevista dall'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi. [OSCURATO:PERSONA] rileva, in proposito, come i giudici di merito abbiano adeguatamente esplicato in sentenza, con argomentazioni prive di ogni illogicità, come plurimi aspetti emersi dalle intervenute acquisizione probatorie, e in particolare il numero non esiguo di partecipi, la programmazione di fatti non qualificabili come di lieve entità, la differente tipologia della droga ceduta, l'articolata modalità operativa del sodalizio e l'elevato quantitativo di stupefacente movimentato fossero tutti aspetti espressivi di una capacità di smercio da parte del sodalizio criminoso di certo ostativa alla configurazione della più lieve fattispecie invocata.

Ne deriva, in termini adeguati e logici, la consequenziale decisione della Corte territoriale di escludere l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990, atteso che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, l'indicata ipotesi deve essere esclusa quando, per la complessiva attività in concreto esercitata, per la molteplicità degli episodi di spaccio, reiterati in un lungo arco di tempo, e per la 6predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, quell'attività sia incompatibile con il carattere della lieve entità (così, tra le tante, Sez. 4, n. 34920 del 14/06/2017, B., Rv. 270803-01).

6. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, poi, con riguardo al terzo motivo di ricorso, con cui è stata eccepita l'insussistenza del reato fine rubricato al capo 24), altresì lamentandosi l'erronea mancata qualificazione dello stesso ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.

6.1. Con riguardo alla deduzione concernente la mancata ricorrenza del delitto di detenzione a fine di spaccio contestato al capo 24), a dire del ricorrente non evincibile dalle risultanze di una sola conversazione captata, deve essere osservato, in termini contrari, come la Corte di merito abbia adeguatamente vagliato l'indicata condotta, esplicando, in modo congruo, le ragioni della ritenuta sussistenza del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella perpetrazione dell'illecito, risultando comprovato da più dialoghi intercettati come l'imputato avesse avuto la disponibilità di un consistente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, occultata in alcuni immobili siti nelle campagne di Licata e verosimilmente da lui direttamente coltivata, di cui era solito premurarsi di controllarne la bontà delle condizioni, onde evitare che la stessa si seccasse e non fosse più commerciabile.

Le plurime conversazioni ascoltate, cioè, sono state logicamente interpretate dalla Corte territoriale come dialoghi in cui il [OSCURATO:PERSONA] e i suoi interlocutori avevano discusso delle modalità di conservazione della droga in vista della futura vendita ed al fine di evitarne il relativo deperimento.

Le diverse considerazioni espresse dal ricorrente, allora, pertengono solo ad un'antitetica valutazione degli elementi fattuali e delle emergenze probatorie acquisite in atti che, rispetto all'adeguatezza e congruenza delle valutazioni espresse dai giudici di merito, non possono essere oggetto di vaglio in questa sede di legittimità.

6.2. In ordine, poi, all'invocata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, deve darsi conto dell'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui la configurazione dell'indicata fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, 7modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01).

E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.

Ciò premesso in punto di diritto, deve ritenersi, allora, che, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità, essendo stati posti in rilievo aspetti rivelatori della finalità di spaccio e della professionalità con cui lo stesso veniva svolto da parte dell'imputato, che aveva agito nel rispetto di sistematiche modalità di condotta, partecipando, con attenzione quasi maniacale, all'illecita attività di detenzione a fine di spaccio di elevati quantitativi di sostanza stupefacente.

In modo palesemente adeguato, quindi, i giudici di merito hanno del tutto correttamente mostrato di aver valutato i dati probatori disponibili, negando la ricorrenza del fatto di lieve entità sulla base di elementi cui hanno ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività.

7. Manifestamente infondata, poi, è la censura con cui il [OSCURATO:PERSONA], nel quarto motivo di ricorso, ha lamentato l'illegittima configurazione in suo danno dell'aggravante dell'associazione armata, di cui all'art. 74, comma 4, D.P.R. n. 309 del 1990, sul presupposto di non avere mai avuto contezza della disponibilità di armi da parte di altri coimputati.

Con tale doglianza, invero, il ricorrente non solo invoca una rivalutazione in fatto delle argomentazioni espresse da parte dei giudici di merito, all'evidenza non consentita in questa sede di legittimità, ma omette di considerare la congrua e logica argomentazione espressa dalla Corte di appello, per la quale la ricorrenza dell'indicata aggravante è desumibile dal fatto che in numerose conversazioni captate era stato fatto riferimento alla circostanza che taluni 8consociati, tra cui il [OSCURATO:PERSONA], avessero la disponibilità delle armi e che tale aspetto fosse stato comunicato a tutti gli altri sodali.

8. Priva di ogni fondamento, infine, è pure la censura con cui l'imputato ha lamentato l'eccessiva entità del trattamento sanzionatorio inflittogli, in quanto contraddetta dalla logicità e adeguatezza con cui la Corte di appello, diversamente da quanto eccepito, ha rappresentato le ragioni per cui ha ritenuto congrua la sanzione applicata nei suoi confronti nonché corretta la mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, in quanto conformi all'effettiva gravità dei fatti integrati.

L'indicata motivazione prevede, infatti, un indubbio - per quanto implicito - riferimento alla norma dell'art. 133 cod. pen., dei cui parametri è evidente che il giudice di merito abbia tenuto conto ai fini dell'effettuazione della sua valutazione, precisando, peraltro, che la pena base fissata per il più grave delitto rubricato sub 1) è pari al minimo edittale e che la stessa è stata, poi, aumentata per la continuazione, in maniera assai contenuta, di soli tre mesi, ridotta a due mesi per il rito.

Si tratta, pertanto, di una motivazione che, in quanto immune da vizi logici e coerente con il dictum della sentenza, non può in questa sede essere censurata.

In ogni modo, una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena - come nel caso di specie - in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). [OSCURATO:PERSONA] rileva, infine, come, sia pur implicitamente, risultino evincibili i motivi per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione comunque non sindacabile in questa sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

9. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). 9 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LICATA il 06/03/1997 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alla memoria scritta e conclude per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo limitatamente all'entità dell'aumento per la continuazione, altresì chiedendo il rigetto del ricorso nel resto, nonché di dichiararsi l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità ex art. 624 cod. proc. pen. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ANNAISA) del foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], la quale chiede l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 giugno 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale dell'Il marzo 2024 con cui [OSCURATO:PERSONA] - per quanto di specifico interesse in questa sede - era stato condannato, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni otto, mesi due di reclusione, nonché interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e interdetto legalmente durante la pena, oltre che sottoposto alla libertà vigilata per la durata di anni uno, con contestuale applicazione del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida per la durata di anni tre, ai sensi dell'art. 85 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'imputato, in particolare, è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, D.P.R. n. 309 del 1990 ascrittogli al capo 1), nonché del reato ex artt. 110 cod. pen., 73, commi 1, 1-bis e 4, D.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo 24). 2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, con atto pervenuto a seguito di accoglimento di un'istanza di rinnessione in termini pronunciata, in esito ad incidente esecuzione, dalla Corte di appello di Palermo con ordinanza del 24 febbraio 2026. Il ricorrente ha dedotto, in seno alla sua impugnazione, cinque motivi di doglianza, con il primo dei quali ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato associativo contestatogli al capo 1), non ravvisandosi la ricorrenza di elementi oggettivi e soggettivi idonei a far ritenere comprovata la sua partecipazione all'associazione, potendo, al più, essere qualificata la sua condotta come concorso in un singolo reato fine. La sua partecipazione, infatti, sarebbe stata unicamente desunta da semplici contatti e frequentazioni avuti con altri imputati, ovvero sui contenuti di alcune intercettazioni telefoniche - diffusamente rappresentate in ricorso - eterogenee rispetto allo svolgimento dell'attività di narcotraffico, da cui potrebbe essere evinta solo una sua generica disponibilità a reperire o custodire sostanza stupefacente, senza alcun riscontro in ordine alla sua volontà di mantenere o perseguire gli scopi dell'associazione. Non sarebbe stato chiarito, cioè, quale ruolo avrebbe avuto all'interno del sodalizio, né in cosa si sarebbe concretizzata la sua stabile e consapevole adesione al programma criminoso, non risultando in atti la prova di nessuna attività illecita (incontro, consegna, trattativa, trasporto, custodia di droga) a lui direttamente riferibile. 2In carenza di prova della ricorrenza della c.d. affectio societatis, di cui nella sua condotta non si ravviserebbe nessun indicatore sintomatico, la Corte di merito avrebbe, altresì, errato nel ritenere sussistente il suo consapevole e volontario inserimento nella struttura associativa sulla scorta della semplice perpetrazione in concorso di un singolo reato fine (capo 24). Con la seconda censura il [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla disposta erronea esclusione, in carenza di motivazione adeguata, della ricorrenza dell'ipotesi prevista dall'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990, dovendosi nella specie ravvisare la presenza di un'associazione di minima entità, connotata da ridotta pericolosità, limitatezza dell'organizzazione e ristrettezza territoriale. Con la terza doglianza il ricorrente ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta ricorrenza del delitto rubricato al capo 24), non essendo ravvisabile nessuna sua condotta di detenzione a fine di spaccio, e dovendosi comunque ritenere l'indicata fattispecie come più correttamente qualificabile ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. La sua responsabilità, infatti, sarebbe stata desunta da una sola conversazione intercettata, nella quale, peraltro, avrebbe palesato disinteresse e una condotta poco partecipativa, non venendo mai rinvenuto in possesso di sostanza stupefacente e, quindi, in carenza di prova della ricorrenza di una detenzione di rilievo penale a lui ascrivibile. Il modesto quantitativo di droga e l'irrilevante offensività complessiva della condotta avrebbero giustificato, quindi, la qualificazione del reato come di lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, come invece erroneamente non considerato dalla Corte territoriale, peraltro omettendo ogni specifica autonoma valutazione al riguardo. Con il quarto motivo è stato lamentato vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento al disposto erroneo riconoscimento dell'aggravante dell'associazione armata, di cui all'art. 74, comma 4, D.P.R. n. 309 del 1990, in quanto contestata in maniera automatica e presuntiva, sul mero rinvenimento di armi nella disponibilità di altri imputati, senza prova alcuna che lui ne avesse avuto consapevolezza, ovvero che ne fosse stato detentore. Con l'ultima censura, infine, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai criteri di determinazione della pena, di cui lamenta l'eccessiva entità, oltre che con riguardo all'omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, in quanto disposto con una motivazione stereotipata e priva di riferimento alcuno ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. 33. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'entità del disposto aumento per la continuazione, oltre al rigetto del ricorso nel resto. 4. Il difensore ha depositato successiva memoria con motivi aggiunti, con cui ha insistito, sotto vari profili e in maniera articolata, per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. L'esame dell'impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure eccepite da parte del ricorrente ripropongano le stesse doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). 3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il [OSCURATO:PERSONA] rileva come siano del tutto prive di fondamento le doglianze con cui il ricorrente ha negato la possibile configurazione nei suoi confronti della responsabilità per i delitti ascrittigli, in quanto afferiscono ad aspetti unicamente riguardanti il merito, e cioè l'apparato motivazionale con cui è stata ritenuta l'avvenuta integrazione da parte del prevenuto delle due ipotesi criminose contestategli, perciò inerendo alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione delle prove assunte, e quindi a questioni non passibili di valutazione in questa sede di legittimità. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito di questo [OSCURATO:PERSONA] non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, 4se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. 4. Ebbene, facendo richiamo agli indicati parametri valutativi, deve, in primo luogo, essere ritenuta la manifesta infondatezza della doglianza con cui il ricorrente ha lamentato l'erroneo disposto riconoscimento della sua responsabilità penale per il delitto previsto dall'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, in quanto, a suo dire, effettuato senza riscontro alcuno della sua partecipazione stabile e consapevole al sodalizio criminoso, per non esservi prova della ricorrenza della c.d. affectio societatis, ma solo, al più, dell'avvenuta perpetrazione in concorso di un singolo reato fine. In termini del tutto opposti, invece, risulta del tutto adeguata e logica la motivazione con cui i giudici di merito hanno riconosciuto l'avvenuta configurazione dell'illecito penale da parte dell'imputato, essendo stato compiutamente esplicato come la sua appartenenza al sodalizio criminoso fosse stata comprovata da plurime conversazioni intercettate, dalle quali era stato possibile evincere il suo diretto coinvolgimento nella struttura associativa. In maniera articolata, infatti, i giudici di appello hanno desunto la consapevole e stabile sua partecipazione al sodalizio criminoso dando dettagliatamente conto: della sua presenza a una riunione svoltasi con i vertici 5dell'associazione finalizzata all'organizzazione di un attentato incendiario in danno di un soggetto che aveva consegnato alla polizia giudiziaria alcuni filmati della videosorveglianza; della successiva accettazione da parte dell'imputato dell'incarico di procedere all'effettuazione del suddetto attentato mediante l'utilizzo di un congegno esplosivo; del trasporto da lui operato di un chilo di cocaina dal quartiere Librino di Catania; dell'avvenuta comunicazione a [OSCURATO:PERSONA] che si stava recando presso un bar munito di pistola carica di dieci colpi, sollecitandone un intervento; dell'attentato effettuato nei suoi confronti ad opera di terzi, che avevano esploso colpi di pistola verso la sua abitazione, per come raccontato dal [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA]; della riunione tenutasi presso un bar di Licata nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva ribadito come il [OSCURATO:PERSONA] appartenesse al suo gruppo; della condotta illecita di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana contestata al prevenuto al capo 24). Alla stregua degli indicati riscontri, allora, appare del tutto logica e congrua la motivazione con cui la Corte territoriale ha ritenuto di evincere la prova certa della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso, altresì evidenziando come in esso avesse rivestito un ruolo significativo, occupandosi non solo della detenzione della droga, ma anche del compimento di atti di evidente rilievo per tutta la compagine associativa. 5. Del tutto priva di pregio è, poi, la censura con cui il [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la mancata riqualificazione del delitto associativo rubricato sub 1) nella meno gravosa ipotesi prevista dall'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi. [OSCURATO:PERSONA] rileva, in proposito, come i giudici di merito abbiano adeguatamente esplicato in sentenza, con argomentazioni prive di ogni illogicità, come plurimi aspetti emersi dalle intervenute acquisizione probatorie, e in particolare il numero non esiguo di partecipi, la programmazione di fatti non qualificabili come di lieve entità, la differente tipologia della droga ceduta, l'articolata modalità operativa del sodalizio e l'elevato quantitativo di stupefacente movimentato fossero tutti aspetti espressivi di una capacità di smercio da parte del sodalizio criminoso di certo ostativa alla configurazione della più lieve fattispecie invocata. Ne deriva, in termini adeguati e logici, la consequenziale decisione della Corte territoriale di escludere l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990, atteso che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, l'indicata ipotesi deve essere esclusa quando, per la complessiva attività in concreto esercitata, per la molteplicità degli episodi di spaccio, reiterati in un lungo arco di tempo, e per la 6predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, quell'attività sia incompatibile con il carattere della lieve entità (così, tra le tante, Sez. 4, n. 34920 del 14/06/2017, B., Rv. 270803-01). 6. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, poi, con riguardo al terzo motivo di ricorso, con cui è stata eccepita l'insussistenza del reato fine rubricato al capo 24), altresì lamentandosi l'erronea mancata qualificazione dello stesso ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. 6.1. Con riguardo alla deduzione concernente la mancata ricorrenza del delitto di detenzione a fine di spaccio contestato al capo 24), a dire del ricorrente non evincibile dalle risultanze di una sola conversazione captata, deve essere osservato, in termini contrari, come la Corte di merito abbia adeguatamente vagliato l'indicata condotta, esplicando, in modo congruo, le ragioni della ritenuta sussistenza del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella perpetrazione dell'illecito, risultando comprovato da più dialoghi intercettati come l'imputato avesse avuto la disponibilità di un consistente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, occultata in alcuni immobili siti nelle campagne di Licata e verosimilmente da lui direttamente coltivata, di cui era solito premurarsi di controllarne la bontà delle condizioni, onde evitare che la stessa si seccasse e non fosse più commerciabile. Le plurime conversazioni ascoltate, cioè, sono state logicamente interpretate dalla Corte territoriale come dialoghi in cui il [OSCURATO:PERSONA] e i suoi interlocutori avevano discusso delle modalità di conservazione della droga in vista della futura vendita ed al fine di evitarne il relativo deperimento. Le diverse considerazioni espresse dal ricorrente, allora, pertengono solo ad un'antitetica valutazione degli elementi fattuali e delle emergenze probatorie acquisite in atti che, rispetto all'adeguatezza e congruenza delle valutazioni espresse dai giudici di merito, non possono essere oggetto di vaglio in questa sede di legittimità. 6.2. In ordine, poi, all'invocata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, deve darsi conto dell'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui la configurazione dell'indicata fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, 7modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01). E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi. Ciò premesso in punto di diritto, deve ritenersi, allora, che, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità, essendo stati posti in rilievo aspetti rivelatori della finalità di spaccio e della professionalità con cui lo stesso veniva svolto da parte dell'imputato, che aveva agito nel rispetto di sistematiche modalità di condotta, partecipando, con attenzione quasi maniacale, all'illecita attività di detenzione a fine di spaccio di elevati quantitativi di sostanza stupefacente. In modo palesemente adeguato, quindi, i giudici di merito hanno del tutto correttamente mostrato di aver valutato i dati probatori disponibili, negando la ricorrenza del fatto di lieve entità sulla base di elementi cui hanno ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività. 7. Manifestamente infondata, poi, è la censura con cui il [OSCURATO:PERSONA], nel quarto motivo di ricorso, ha lamentato l'illegittima configurazione in suo danno dell'aggravante dell'associazione armata, di cui all'art. 74, comma 4, D.P.R. n. 309 del 1990, sul presupposto di non avere mai avuto contezza della disponibilità di armi da parte di altri coimputati. Con tale doglianza, invero, il ricorrente non solo invoca una rivalutazione in fatto delle argomentazioni espresse da parte dei giudici di merito, all'evidenza non consentita in questa sede di legittimità, ma omette di considerare la congrua e logica argomentazione espressa dalla Corte di appello, per la quale la ricorrenza dell'indicata aggravante è desumibile dal fatto che in numerose conversazioni captate era stato fatto riferimento alla circostanza che taluni 8consociati, tra cui il [OSCURATO:PERSONA], avessero la disponibilità delle armi e che tale aspetto fosse stato comunicato a tutti gli altri sodali. 8. Priva di ogni fondamento, infine, è pure la censura con cui l'imputato ha lamentato l'eccessiva entità del trattamento sanzionatorio inflittogli, in quanto contraddetta dalla logicità e adeguatezza con cui la Corte di appello, diversamente da quanto eccepito, ha rappresentato le ragioni per cui ha ritenuto congrua la sanzione applicata nei suoi confronti nonché corretta la mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, in quanto conformi all'effettiva gravità dei fatti integrati. L'indicata motivazione prevede, infatti, un indubbio - per quanto implicito - riferimento alla norma dell'art. 133 cod. pen., dei cui parametri è evidente che il giudice di merito abbia tenuto conto ai fini dell'effettuazione della sua valutazione, precisando, peraltro, che la pena base fissata per il più grave delitto rubricato sub 1) è pari al minimo edittale e che la stessa è stata, poi, aumentata per la continuazione, in maniera assai contenuta, di soli tre mesi, ridotta a due mesi per il rito. Si tratta, pertanto, di una motivazione che, in quanto immune da vizi logici e coerente con il dictum della sentenza, non può in questa sede essere censurata. In ogni modo, una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena - come nel caso di specie - in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). [OSCURATO:PERSONA] rileva, infine, come, sia pur implicitamente, risultino evincibili i motivi per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione comunque non sindacabile in questa sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). 9. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). 9 P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32724/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris