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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20997/2023

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eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/hy.1966 avverso la sentenza del 29/04/2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla configurabilità dei reati di cui agli artt. 336, 337 e 340 cod. pen., risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati, e finalizzato a prospel:tare un'alternativa ricostruzione della vicenda, non ammessa in sede di legittimità, dal momento che i giudici di merito hanno accertato che la condotta del ricorrente sia consistita nel coartare la libertà d'azione dei pubblici ufficiali, minacciandoli tramite l'utilizzo di un coltello; nel colpire gli operanti con spintoni e gomitate, per impedire di effettuare l'atto di identificazione; nell'indurre il personale sanitario ad interrompere le attività di pronto soccorso al fine di bloccare il comportamento violento del ricorrente; Considerato, inoltre, che i motivi afferenti alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'omessa esclusione della recidiva, risultano manifestamente infondati, giacché la motivazione delle sentenze di merito appare priva di fratture logiche, avendo valutato l'assenza di resipiscenza, la gravità dei fatti e la pluralità di reati commessi nella medesima occasione, nonché la pluralità di precedenti penali a carico del ricorrente, sintomo di progressione criminosa e pervicacia nella commissione dei reati della stessa indole; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/hy.1966 avverso la sentenza del 29/04/2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla configurabilità dei reati di cui agli artt. 336, 337 e 340 cod. pen., risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati, e finalizzato a prospel:tare un'alternativa ricostruzione della vicenda, non ammessa in sede di legittimità, dal momento che i giudici di merito hanno accertato che la condotta del ricorrente sia consistita nel coartare la libertà d'azione dei pubblici ufficiali, minacciandoli tramite l'utilizzo di un coltello; nel colpire gli operanti con spintoni e gomitate, per impedire di effettuare l'atto di identificazione; nell'indurre il personale sanitario ad interrompere le attività di pronto soccorso al fine di bloccare il comportamento violento del ricorrente; Considerato, inoltre, che i motivi afferenti alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'omessa esclusione della recidiva, risultano manifestamente infondati, giacché la motivazione delle sentenze di merito appare priva di fratture logiche, avendo valutato l'assenza di resipiscenza, la gravità dei fatti e la pluralità di reati commessi nella medesima occasione, nonché la pluralità di precedenti penali a carico del ricorrente, sintomo di progressione criminosa e pervicacia nella commissione dei reati della stessa indole; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 20997/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris