CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03137/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di riciclaggio ascritto all'odierno ricorrente, a fronte della omessa derubricazione nel delitto di furto, risulta riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con congrua motivazione esente dai vizi contestati, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e solamente apparenti, omettendo un effettivo confronto con la complessità delle corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della decisione (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); che, infatti, a tal proposito deve sottolinearsi come la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui non opera la clausola di riserva prevista dall'art. 648 cod. pen. in assenza di elementi che giustifichino l'inquadramento della detenzione come esito diretto del furto, piuttosto che come quello della ricezione di cose illecite. L'evidenza della detenzione per essere ridotta ad elemento di prova del reato di furto deve essere accompagnata dalla esistenza di ulteriori elementi indicativi della "immediata" - nel senso letterale di "non mediata" - riconducibilità della detenzione al furto, elementi fra i quali possono essere ricomprese anche le eventuali indicazioni provenienti dall'imputato, laddove siano circostanziate e dunque attendibili, condizioni non ravvisate nel caso di specie dai giudici di appello (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969; Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini, Rv. 268085; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264); ritenuto che il secondo motivo, con cui si contesta l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la mancata esclusione dell'aumento di pena stabilito per la recidiva e, conseguentemente, l'eccessività della pena, risulta manifestamente infondato: preliminarmente, deve sottolinearsi come, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa nel ricorso, emerge l'esclusione della recidiva già a partire dalla sentenza del giudice di primo grado; e, inoltre, deve evidenziarsi come la Corte territoriale abbia adeguatamente assolto all'onere argomentativo in punto di trattamento sanzionatorio, tanto in ordine al diniego delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), quanto in relazione alla dosimetria della pena; che, infatti, a tal proposito deve ribadirsi che la determinazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio dinanzi a questa Corte non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. cS Così deciso, il g