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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27289/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 del TRIBUNALE di CASSINO_o_ajaasz-atle-partii; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Premesso che l'impugnazione, qualificata come ricorso per cassazione, avverso la sentenza del Tribunale di Cassino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla sola pena di euro ottocentocinquanta di ammenda, è stata proposta, in data 7 luglio 2022, dall' avv. [OSCURATO:PERSONA] che non risulta iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Considerato infatti che, in tema di impugnazioni, la conversione in ricorso per cassazione dell'appello presentato al giudice del merito e redatto da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame (Sez. 6 - , Sentenza n.42385 del 17/09/2019, Rv. 277208 — 01); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 13 aprile 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 del TRIBUNALE di CASSINO_o_ajaasz-atle-partii; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che l'impugnazione, qualificata come ricorso per cassazione, avverso la sentenza del Tribunale di Cassino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla sola pena di euro ottocentocinquanta di ammenda, è stata proposta, in data 7 luglio 2022, dall' avv. [OSCURATO:PERSONA] che non risulta iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Considerato infatti che, in tema di impugnazioni, la conversione in ricorso per cassazione dell'appello presentato al giudice del merito e redatto da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame (Sez. 6 - , Sentenza n.42385 del 17/09/2019, Rv. 277208 — 01); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 20
Sentenza Cassazione n. 27289/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris