CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40063/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento al diniego delle sanzioni sostitutive del lavoro di pubblica utilità o della pena pecuniaria. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito, consistendo sostanzialmente in una manifestazione di dissenso sul merito della decisione, che non può essere sindacato in questa sede. Qui è sufficiente rilevare, infatti, che la sentenza impugnata ha escluso l'idoneità delle sanzioni sostitutive al reinserimento sociale del reo ed alla prevenzione di ulteriori reati, attraverso una motivata valutazione negativa della personalità di costui, e quindi correttamente applicando il disposto dell'art. 58, comma 1, legge n. 689 del 1981, e dell'art. 133, cod. pen., da esso richiamato. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre