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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30991/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];" Rilevato che la persona sottoposta alle indagini [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza, adottata nel contraddittorio tra le parti, di imputazione coattiva adottata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza; Ritenuto che il provvedimento non è impugnabile (Sez. 6, n. 49093 del 11/10/2017, Rv. 271499 - 01) e che non ricorrono ipotesi di abnormità, poiché il provvedimento impugnato rientra nel novero di quelli adottabili dal GIP e si riferisce ai medesimi fatti oggetto di indagini; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato che la persona offesa non costituita parte civile non è parte del procedimento e che pertanto non possono liquidarsi le spese processuali in suo favore.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];" Rilevato che la persona sottoposta alle indagini [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza, adottata nel contraddittorio tra le parti, di imputazione coattiva adottata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza; Ritenuto che il provvedimento non è impugnabile (Sez. 6, n. 49093 del 11/10/2017, Rv. 271499 - 01) e che non ricorrono ipotesi di abnormità, poiché il provvedimento impugnato rientra nel novero di quelli adottabili dal GIP e si riferisce ai medesimi fatti oggetto di indagini; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato che la persona offesa non costituita parte civile non è parte del procedimento e che pertanto non possono liquidarsi le spese processuali in suo favore. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso P.Q.M