CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 22960/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato [OSCURATO:PERSONA]controProcedura di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del Commissariogiudiziale, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto della Corte d'Appello di Venezia n. 1851/2025depositato il 31/10/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26000/2025Numero sezionale 2758/2026Numero di raccolta generale 22960/2026Data pubblicazione 09/07/20261. L’oggetto del giudizio riguarda l’impugnazione del decreto di rigettocron. n. 1851/2025 e rep. 2036/2025 della Corte d’Appello di Venezia,reso all’esito del giudizio di reclamo di cui all’art. 47, comma 5, CCII, conil quale è stato confermato il provvedimento del Tribunale di Vicenza che,aderendo alle conclusioni del C.G., dichiarava inammissibile la proposta diconcordato presentata da [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].).2. Avverso tale decisione della Corte d’appello di Venezia è stato propostoda parte di [OSCURATO:SOCIETA]. ricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi diimpugnazione.3. È stata, quindi, fissata udienza camerale per il 19/06/2026, in vistadella quale la ricorrente ha depositato una memoria. Anche la Procuragenerale, in persona del sostituto P.M. dott. G.B. Nardecchia ha conclusoper iscritto, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e formularsiun principio di diritto nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso proposto si articola su due motivi, che possono essere cosìriassunti:- con il primo si allega la violazione e falsa applicazione ex art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. degli artt. 84, comma 6; 87, comma 1, lett. c),comma 3; 112, comma 2, C.C.I.I., in quanto erroneamente il giudice delmerito avrebbe sottoposto a verifica il valore di liquidazione di cui all’art.87 CCII in sede di ammissione al procedimento concordatario, dovendopiuttosto rinviare tale esame alla fase di omologazione;- con il secondo motivo si censura la decisione impugnata, con riferimentoalla violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.dell’art. 87, comma 1, lett. c) C.C.I.I.; con tale motivo, in sostanza, laricorrente censura la decisione di merito nella parte in cui ha ritenuto cheuna volta presente un’offerta da parte di un soggetto individuato perNumero registro generale 26000/2025Numero sezionale 2758/2026Numero di raccolta generale 22960/2026Data pubblicazione 09/07/2026l’acquisto dell’azienda, ed espletata la relativa procedura competitiva,questa non potrebbe che concorrere ai fini della determinazione del valoredi liquidazione, impedendo, quindi, di considerare come “plusvalore” ladifferenza tra tale offerta e la stima (inferiore) dell’azienda a valori diliquidazione atomistica.2. Preliminare all’esame di tali motivi è la verifica di ammissibilità delricorso, dovendosi subito aggiungere che tale profilo di indagine, per ilvero, non può che concludersi negativamente.L’orientamento già più volte espresso nel vigore della legge fallimentare(cfr. Cass. Sez. U., n. 27073/2016; Cass. n. 219/2019; Cass. n.7490/2019; Cass. n. 10019/2019; Cass. n. 22442/2021; Cass. n.31958/2025), ha in modo stabile affermato la non assoggettabilità aricorso straordinario per cassazione del provvedimento che confermi ladeclaratoria di inammissibilità di una proposta di concordato preventivo,senza pronunciare l’apertura della liquidazione giudiziale.Da ultimo tale orientamento è stato ribadito anche nel quadro normativomodificato a seguito dell’entrata in vigore del Codice della crisi: “ilprovvedimento della Corte d’appello che, ai sensi dell’articolo 47 comma 5del decreto legislativo numero 14 del 2019, conferma la declaratoria diinammissibilità della proposta di concordato preventivo pronunciata daltribunale ai sensi del comma 4 della stessa disposizione, senza dichiararel’apertura della liquidazione giudiziale del debitore, pur avendo caratteredefinitivo non ha natura decisoria, in quanto non risolve una controversiatra parti contrapposte e non incide su diritti soggettivi con efficacia digiudicato. Ne deriva che tale provvedimento, anche quando sia reso nellaforma della sentenza invece che del decreto, non è impugnabile conricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’articolo 111 comma 7della Costituzione” (Cass., 28 novembre 2025, n. 31176).Conformemente alle conclusioni del P.G., il ricorso deve, pertanto,considerarsi inammissibile.Numero registro generale 26000/2025Numero sezionale 2758/2026Numero di raccolta generale 22960/2026Data pubblicazione 09/07/2026Deve, altresì, ritenersi inammissibile, tuttavia, anche la costituzione concontroricorso del Commissario giudiziale del Concordato preventivo dellaricorrente (che non ha mai superato la fase prenotativa ed è statodichiarato inammissibile) in quanto, detto in via assorbente, ilCommissario non può essere considerato parte del giudizio concordatarioin senso stretto e, sebbene chiamato ad interloquire nella vicenda conpropri pareri o relazioni, non usufruisce di un’autonoma legittimazione adimpugnare o resistere nel giudizio avente ad oggetto l’ammissibilità dellaprocedura concordataria cui è stato (temporaneamente) preposto. Nederiva che la relativa costituzione va considerata tamquam non essetanche ai fini delle spese, così che non è pertanto neppure possibileprendere in esame la relativa memoria illustrativa, successivamentedepositata in atti.Sul punto è sufficiente rinviare, a conferma di quanto rilevato, allapronuncia resa da Sez. 1, ord. n. 40483 del 16/12/2021, secondo cui,appunto, il commissario “conserva la posizione giuridica di ausiliario delgiudice e non diviene parte in senso sostanziale, non essendo portatore dispecifici interessi da far valere, in sede giurisdizionale, in nome proprio oin veste di sostituto processuale della massa dei creditori, con laconseguenza che non è abilitato all'esercizio di azioni ed è privo dellalegittimazione a proporre ricorso o a presentare controricorso davanti allaCorte di cassazione” (vds., altresì, Cass. n. 16562 del 11/06/2021; Cass.n. 5273 del 06/03/2018; Cass. n. 10632 del 09/05/2007).3. La rilevanza nomofilattica della questione agitata dal ricorso e la suapossibile applicazione ad una serie di casi futuri, rende peraltro opportunoformulare il principio di diritto ex art. 363 c.p.c., così come richiesto dalP.G., in relazione ai due motivi che, strettamente connessi fra loro,cui all’art. 87, comma 1, lett. c) CCII, così come novellato dal più recenteNumero registro generale 26000/2025Numero sezionale 2758/2026Numero di raccolta generale 22960/2026Data pubblicazione 09/07/2026Correttivo al Codice della crisi, e ai margini di valutazione spettanti altribunale in sede di ammissione al procedimento concordatario.Tanto premesso, occorre prendere le mosse dall’art. 47 CCII, per il quale“a seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, iltribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato,verifica, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi: […] b)in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta. Ladomanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunqueinammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione deicreditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valoriaziendali”.A fronte di tale dato normativo, secondo parte ricorrente, il Tribunalepotrebbe occuparsi del controllo circa la corretta determinazione ecomposizione del valore di liquidazione e, contestualmente, del cd.plusvalore concordatario (cioè il maggior valore ritraibile dalla propostaconcordataria rispetto all’alternativa della liquidazione) solo in sede diomologazione del concordato, giammai nella fase di ammissione al relativoprocedimento. La Corte d’appello, quindi, avrebbe inammissibilmenteesteso il proprio perimetro valutativo ad un profilo di merito sostanzialeesulante da quello della mera ritualità.Tale ultima conclusione, nella sua assolutezza, è, peraltro, già statasmentita da questa S.C., con l’affermazione di un principio al quale ilCollegio intende dare continuità. Si è, infatti, stabilito che, ai sensi dell'art.47, comma 1, lett. b), CCII, il giudizio di ammissibilità della proposta diconcordato preventivo in continuità, svolto dal tribunale per l'aperturadella relativa procedura, non si può arrestare ad una valutazione di meraritualità formale della domanda e di esistenza della previstadocumentazione, ma deve estendersi - oltre che alla valutazione dellafattibilità, in termini di non manifesta inidoneità del piano - al contenutodella proposta e dei documenti, secondo uno scrutinio di legalitàNumero registro generale 26000/2025Numero sezionale 2758/2026Numero di raccolta generale 22960/2026Data pubblicazione 09/07/2026sostanziale, di ampiezza pari a quella richiesta ai fini della successivaomologazione del concordato (Cass., sez. 1, n. 9605 del 15/04/2026). Ilche del resto corrisponde, nel vigore del nuovo Codice, alla riaffermazioneper cui il tribunale esercita il medesimo tipo di vaglio giudiziale, tanto nellafase di ammissione, quanto nelle fasi eventuali di revoca e diomologazione del concordato; sarebbe in effetti contrario ad ogni canonedi speditezza ed efficienza processuale ammettere una sorta di controllominore in sede di ammissione, tale da consentire l’apertura di procedureche – un momento dopo – potrebbero e dovrebbero essere revocate. Nona caso, infatti, l’attuale art. 106 CCII (riprendendo quanto già affermatodall’art. 173 l.fall.) stabilisce al secondo comma che “le disposizioni di cuial comma 1 si applicano anche… se in qualunque momento risulta chemancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agliarticoli da 84 a 88”.Rileva perciò, a tal riguardo, la previsione dell’art. 87 CCII (sul contenutonecessario del piano di concordato), ed in particolare, per quanto quirileva, la lett. c) di tale disposizione, a tenore del quale il piano devecontenere l’indicazione, fra l’altro, de “[…] c) il valore di liquidazione alladata della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, insede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti,comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nellamedesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delleragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto dellespese”.In tal modo, il valore di liquidazione condiziona la stessa ammissibilitàdella proposta concordataria che – come nel caso in esame – faccia ricorsoalla distribuzione di una parte dell’attivo secondo le regole della relativepriority rule, dal momento che l’art. 84, comma 6, CCII dispone che “nelconcordato in continuità aziendale il valore di liquidazione di cui all'articolo87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delleNumero registro generale 26000/2025Numero sezionale 2758/2026Numero di raccolta generale 22960/2026Data pubblicazione 09/07/2026cause legittime di prelazione e di quanto previsto al comma 5 del presentearticolo. Per il valore eccedente quello di liquidazione, ai fini del giudizio diomologazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevanocomplessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dellostesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di gradoinferiore. […]”. Tale valore si riflette, altresì, sull’architettura dellaproposta, atteso che l’art. 85, comma 3, CCII prevede che “nel concordatoin continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni casoobbligatoria” (disposizione che si applica evidentemente anche alconcordato preventivo con continuità aziendale indiretta od “oggettiva” eche, postulando un’aggregazione dei creditori per posizioni giuridiche edinteressi economici omogenei, non può che avere riguardo anche al gradodi soddisfacimento riservato agli stessi).Tale valore è, ancora, sottinteso e richiesto indirettamente anche dallaprevisione dell’art. 87, comma 3, CCII, alla cui stregua “il debitoredeposita, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente,che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in casodi continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superarel'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economicadell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento nondeteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazionegiudiziale”. Ed è noto fin da Cass. SS.UU. 23 gennaio 2013, n. 1521, chela relazione del professionista attestatore, richiesta a pena diinammissibilità della proposta concordataria, non produce alcun effettovincolante per il giudice, trattandosi di valutazioni che, al pari di quellesvolte da un eventuale ausiliare del giudice, possono essere oggetto disindacato giudiziale sia sotto il profilo della correttezza metodologica siasotto il profilo dell’attendibilità della base valoriale utilizzata qualesubstrato della certificazione attestativa.Numero registro generale 26000/2025Numero sezionale 2758/2026Numero di raccolta generale 22960/2026Data pubblicazione 09/07/2026Al contempo, il valore di liquidazione assolve ad una evidente funzioneinformativa, assicurando la trasparenza della proposta e consentendo aicreditori – nel confronto conciso ma di immediata evidenza che dettoelemento consente rispetto all’alternativa liquidatoria – di esprimere ilproprio voto in modo informato e consapevole.3.1. Tanto premesso, nel caso di specie - in cui viene in rilievo unconcordato in continuità indiretta, fondato sull’offerta di acquistodell’azienda ad un prezzo superiore a quello di stima dello stessocompendio produttivo in uno scenario di liquidazione atomistica delle suecomponenti – la condotta del giudice del merito corrisponde, già nella suaastratta descrizione pur criticata, ad un riscontro coerente nel perimetrovalutativo che si è ricordato. Ed in effetti, una volta chiarito che la verificadi ritualità non ha un ambito puramente formale ed astratto, ma attienealla legalità sostanziale della proposta concreta formulata, nonché delpiano e della documentazione allegata, in una comparazione prospetticacon l’alternativa liquidatoria “alla data della domanda di concordato”,appare del tutto conseguenziale verificare che il valore di liquidazioneindicato dal debitore non sia un dato puramente astratto ed incompatibilerispetto alla soluzione della crisi in concreto prospettata; il che valesoprattutto per i casi in cui, come quello tratto dalla vicenda, il piano sifondi sull’assunto che un importo considerevole (nella specie di ben euro2.321.618,80) rappresenterebbe un plusvalore concordatario, dadistribuire secondo i criteri della relative priority rule, posto che laddovetale “plusvalore” sia – come accertato dal giudice del merito - puramenteapparente o affermato, la stessa architettura del piano e la distribuzioneprevista (e quindi indipendentemente e ancor prima di una verifica circa laconcreta allocazione delle somme ai diversi creditori in modo nondeteriore rispetto ad un soddisfacimento basato sulla tradizionale regoladell’absolut priority rule) risultano prima facie illegittime ed inidonee asuperare il vaglio di ammissibilità. In particolare, ove si prospetti – comeNumero registro generale 26000/2025Numero sezionale 2758/2026Numero di raccolta generale 22960/2026Data pubblicazione 09/07/2026nella specie è pacifico – una soluzione indiretta della crisi basata suun’offerta di acquisto dell’azienda per un prezzo determinato (nel caso dispecie validato da una procedura competitiva già condotta nella faseprenotativa del procedimento) non è possibile, al tempo stesso, ritenereche il valore di liquidazione “alla data della domanda” sarebbe inferiore epari ad un più modesto e risibile corrispettivo, consistente nellasommatoria delle alienazioni disgregative della stessa azienda, consideratoche l’alternativa liquidatoria in un caso del genere non potrebbe chegiovarsi, logicamente ed anche del tutto prevedibilmente, di tale maggiorvalore in concreto raggiunto dall’azienda. La stessa definizione codicisticadel valore di liquidazione, del resto, ha cura di precisare chenell’alternativa liquidatoria non solo si deve tener conto “delle prospettivedi realizzo delle azioni esperibili”, ma ancor prima dell’”eventuale maggiorvalore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessionedell’azienda in esercizio”. Se alla data della domanda la proposta si fondasull’offerta vincolante di acquisto dell’azienda pervenuta da un terzo e,addirittura, se la serietà della stessa è stata validata da un procedimentocompetitivo che ha portato a dei rialzi e ad un’aggiudicazione ad un prezzoulteriormente incrementato, non è possibile contemporaneamente fissareil confronto con un’alternativa liquidatoria che sottostimi il medesimocompendio aziendale, come se ciò non fosse accaduto. La comparazionefra piano concordatario e liquidazione, in altri termini, dà luogo ad ungiudizio prognostico alternativo che non può essere destrutturato edisancorato dalla realtà, così come in concreto declinata nella proposta enel procedimento seguito sino al deposito della domanda giudiziale, benpotendo il curatore profittare – in una eventuale alternativa liquidazionegiudiziale – proprio di quegli stessi incrementi dell’attivo che il pianoconcordatario dimostra. È l’ipotesi in cui, per fare un ulteriore esempio, laproposta si giovi di un affitto ponte concluso ante deposito della domandadi concordato e si volesse sostenere che il canone rappresenti unNumero registro generale 26000/2025Numero sezionale 2758/2026Numero di raccolta generale 22960/2026Data pubblicazione 09/07/2026plusvalore concordatario: anche in tal caso, poiché la comparazione non èastratta, ma concreta, può certamente ipotizzarsi secondo ragionevolezzache anche il curatore ben potrebbe incassare tali canoni prima diprocedere all’alienazione dell’azienda, così che – salvo situazioni del tuttoeccezionali – una proposta che indicasse un valore di liquidazione che noncomprende la somma di tali incassi e pretendesse, tuttavia, di distribuiretale posta attiva mediante la relative priority rule, risulterebbe distonicarispetto ai requisiti di legittimità sostanziale che il Codice ha previsto intema di concordato preventivo in continuità.3.2. In definitiva, può affermarsi il seguente principio di diritto ex art. 363c.p.c.: “Nel concordato preventivo in continuità, la verifica di ammissibilitàcui è chiamato il tribunale secondo un criterio di legalità sostanzialeriguarda anche la modalità di determinazione del valore di liquidazione, dicui all’art. 87, comma 1, lett. c) del CCII, la cui corretta individuazioneassolve sia all'essenziale funzione informativa ai fini del consapevoleesercizio del voto, che a parametro di legittimità della proposta nell’ipotesiin cui la stessa preveda un soddisfacimento dei creditori attraverso ilmeccanismo della relative priority rule (RPR). Ne consegue che, nel casodi continuità indiretta, fondata sull’offerta di acquisto dell’azienda da partedi un terzo, risulta illegittimo e non in linea con detta modalità dideterminazione escludere dal valore di liquidazione l’entità economica ditale offerta, assumendo quale parametro alternativo una stima inferiore,fondata sulla liquidazione atomistica e disgregativa dei beni aziendali, cheproprio l’offerta, vieppiù ove validata dal già espletato procedimentocompetitivo, fa divenire incongruo valore di riferimento concreto”.4. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sullespese in assenza di valida costituzione di una parte resistente.Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributounificato, se ed in quanto dovuto per legge.Numero registro generale 26000/2025Numero sezionale 2758/2026Numero di raccolta generale 22960/2026Data pubblicazione 09/07/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, acarico di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, nella misura prevista per il ricorso, se ed in quanto dovuto perlegge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 giugno 2026Il PresidenteMassimo Ferro