CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29428/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero e ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] perché lo stesso non ha ottemperato nel termine di novanta giorni agli obblighi imposti ai sensi dell'art. 165 cod. pen.; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione il giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto che il condannato, assente durante il processo e rappresentato da un difensore di ufficio, non aveva avuto conoscenza dell'obbligo imposto e del termine previsto per adempiere, ciò anche considerato che non appena ha saputo della pendenza del procedimento di esecuzione ha manifestato la volontà di adempiere, ragione questa per la quale si chiede anche la rimessione in termini; Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale, conformandosi alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, ha adeguatamente motivato quanto alla violazione dell'obbligo, senza che peraltro assuma alcun rilievo il fatto che il condannato fosse assente, ciò in quanto la dichiarazione di assenza -senza che sia provata la mancata conoscenza della pendenza del processo (per cui eventualmente si dovrebbe procedere con le forme dell'art. 629 bis cod. proc. pen.)- non prevede la notifica della sentenza in quanto l'imputato è comunque rappresentato dal proprio difensore; Rilevato che la situazione prospettata non è equiparabile all'impossibilità di adempiere, tanto che venuto meno l'impedimento prospettato il condannato non ha comunque adempiuto; Rilevato che la richiesta di remissione in termini non è proponibile avanti a questa Corte e che sul punto avrebbe dovuto esprimersi il giudice dell'esecuzione, ove richiesto e così non risulta; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il c:ontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende