CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 08288/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31089/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 60L61 H501), rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso il lorostudio elettivamente domiciliati in Roma, via Ugo de Carolis, n. 101; -ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro “pro- tempore”, rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso di essa elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Oggetto: equo indennizzo –tempestività domanda – riduzione dell’ammontare dell’indennizzo -controricorrente - avverso il decreto n. cronol 337/2021emesso, ai sensi della l. n. 89/2001, dalla Corte di appello di Perugia e pubblicato l’8 giugno 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con ricorso ex art. 3, l. n. 89/2001, rit ualmente depositato presso la Corte di appello di Perugia, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento di un indennizzo a titolo di equa riparazione a ristoro del danno non patrimoniale che la stessa assumeva di aver sofferto in relazione alla durata del procedimento, in materia parimenti di equa riparazione, instaurato dinanzi alla stessa Corte perugina nel giugno del 2011 e articolatosi in una fase di cognizione e in una successiva di esecuzione (e quindi di ottemperanza), protrattosi oltre la ragionevole durata, e conclusosi con la liquidazione in suo favoredella somma di euro 1.150,00; - con decreto n. 91/2020, la Corte di appello di Perugia, in accoglimento della domanda della Bellucci, ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento di una somma di pari entità a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi della domanda al saldo, nonché delle relative spese di lite, poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte ai sensi dell’art. 93 c.p.c.; - con decreto n. cronol. 337/2021, la Corte di appello di Perugia, in accoglimento parziale dell’opposizione proposta ai sensi dell’art. 5-ter, l. n. 89/2001 dal Ministero della Giustizia, revocava il decreto opposto e condannava la citata Amministrazione al pagamento, a titolo di indennizzo per danno non patrimoniale, dell’importo di euro 720,00 in favore della Bellucci, compensate le spese di lite per un terzo e ponendo a carico del Ministero i residui due terzi , con distrazione in favore dei procuratori della stessa Bellucci. Più esattamente, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte territoriale riteneva la domanda di equa riparazione proposta dalla Bellucci tempestiva, assumendo quale termine di decorrenza la data del deposito della pronuncia del Consiglio di Stato (10 luglio 2019) e detratto il periodo di sospensione feriale, per cui la domanda riparatoria del 5 dicembre 2019 risultava proposta entro il termine semestrale di cui all’art. 5 della l. n. 89/2001. Per quanto riguarda, invece, l’affermazione dell’infondatezza dell’eccezione del difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia con riferimento alla fase dell’ottemperanza, la Corte perugina affermava che la Pubblica amministrazione legittimata alla domandariparatoria relativa a un giudizio di equa riparazione seguito, dopo la condanna, dalla fase esecutiva, doveva individuarsi in base al giudice che aveva accertato nella fase di merito il diritto all’equo indennizzo, che nel caso di specie era appunto il giudice ordinario, con conseguente legittimazione passiva del Ministero della Giustizia. Infine, circa la liquidazione dell’indennizzo, la Corte riteneva di applicare l’art. 2-bis, c. 1- bis, l. n. 89/2001, alla stregua del quale l’indennizzo può essere ridotto del 40% in ragione del numero superiore a cinquanta delle parti del giudizio; - avverso il citato decreto proponeva ricorso per cassazione la Bellucci, sulla scorta di due motivi, cui resisteva il Ministero della giustizia con controricorso contenente ricorso incidentale, basato su due motivi; -con il primo motivo la ricorrente principale deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 e 2-bis, l. n. 89/2001, nella parte in cui il decreto impugnato ha ingiustamente ed illegittimamente decurtato del 40% l’equo indennizzo in favore della parte privata; - con il secondo motivo la medesima parte ricorrente principale lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e la fals a applicazione dell’art. 92 c.p.c., nella parte in cui il decreto impugnato dispone la compensazione delle spese di lite fra le parti per 1/3, ponendo a carico dell’Amministrazione soccombente solo i restanti 2/3; - con il primo motivo di ricorso incidenta le il Ministero della giustizia denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4, l. n. 89/2001, e 6, par. 1, Cedu, censurando la decisione della Corte di appello di Perugia nella parte in cui ha ritenuto tempestiva la domanda di equa riparazione presentata dalla ricorrente; -con il secondo motivo di ricorso incidentale l’Amministrazione della Giustizia lamenta –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e la falsa applicazio ne dell’art. 3 della l. n. 89/2001, per aver la Corte umbra disatteso l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del Ministero della giustizia con riferimento alla durata del giudizio di ottemperanza; - il Collegio ritiene che la questione dell’applica zione della riduzione del 40% all’indennizzo liquidato per la procedura di esecuzione autonomamente attivata dalla parte ricorrente principale, allorquando il giudizio presupposto si sia svolto nella fase di cognizione, a seguito di riunione per connessione, con un numero di parti ricorrenti superiore a cinquanta, sia questione di particolare rilevanza e in assenza di specifici precedenti ne sia opportuna la trattazione in pubblica udienza, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 375 c.p.c.; - che, del pari , ass uma una tale rilevanza anche la questione prospettata con il secondo motivo del ricorso incidentale per non essere la stessa completamente riconducibile alla fattispecie di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 19883 del 2019. P . Q .M . La Corte rimette la c