CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 01987/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riqualificando il furto aggravato in appropriazione indebita; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità del reato ritenuto, è manifestamente infondato (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia il vizio del travisamento della prova, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato che il terzo motivo di censura, con il quale il ricorrente lamenta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod.pen., è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che ron è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecific:he, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive do qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata, che - invece- sul punto risulta congrua e non manifestamente illogica (pag. 7 della sentenza); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]