Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 09277/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; pA/26 40' Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 21.1.2020, con cui il Tribunale di Taranto aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lvo n. 159/2011, commesso in Taranto il 25.3.2018, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto; rilevato che il ricorrente ha denunciato: - con il primo motivo, violazione dell'art. 31 d.lvo n. 159/2011, risultando il decreto applicativo della misura di prevenzione emesso in assenza della necessaria istruttoria; - con il secondo motivo, la violazione dell'art. 237 cod. proc. pen. essendo stato imposto il versamento di cauzione pur in presenza di una condizione di insolvibilità; - con il terzo motivo, la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. ; - con il quarto motivo, difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche.

Ritenuto che: - quanto ai motivi primo e secondo, relativi a profili di illegittimità del decreto applicativo della misura di prevenzione e dell'imposizione di cauzione, si deve rilevare che, secondo quanto riportato dalla sentenza impugnata, sul punto al secondo giudice non era stata devoluta cognizione, e dunque i motivi risultano non consentiti; comunque, la sentenza impugnata ha comunque motivato in ordine alla ritenuta capacità economica dell'imputato in relazione all'obbligo di versare la somma di C 516 a titolo di cauzione; VA+ - anche con riguardo alla sussistenza dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., oggetto del terzo motivo, la Corte di appello ha evidenziato che il fatto non risultava espressione di mera occasionalità, e il ricorso ha argomentato nel merito evidenziando l'assenza di danno e la irrilevanza di eventuali condotte successive. - con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, motivato in ragione dei precedenti penali, il quarto motivo, con una prospettiva attinente al merito, ha valorizzato la regolare condotta tenuta successivamente al reato e, dunque, non propone una specifica critica alla struttura della motivazione, ma compie una lettura alternativa dei dati relativi alla personalità dell'imputato, sollecitando il collegio ad una rivisitazione del merito non consentita; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 dicembre 2021.

Il consigliere estensore Il Presidente pc/ glAZappla [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; pA/26 40' Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 21.1.2020, con cui il Tribunale di Taranto aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lvo n. 159/2011, commesso in Taranto il 25.3.2018, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto; rilevato che il ricorrente ha denunciato: - con il primo motivo, violazione dell'art. 31 d.lvo n. 159/2011, risultando il decreto applicativo della misura di prevenzione emesso in assenza della necessaria istruttoria; - con il secondo motivo, la violazione dell'art. 237 cod. proc. pen. essendo stato imposto il versamento di cauzione pur in presenza di una condizione di insolvibilità; - con il terzo motivo, la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. ; - con il quarto motivo, difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche. Ritenuto che: - quanto ai motivi primo e secondo, relativi a profili di illegittimità del decreto applicativo della misura di prevenzione e dell'imposizione di cauzione, si deve rilevare che, secondo quanto riportato dalla sentenza impugnata, sul punto al secondo giudice non era stata devoluta cognizione, e dunque i motivi risultano non consentiti; comunque, la sentenza impugnata ha comunque motivato in ordine alla ritenuta capacità economica dell'imputato in relazione all'obbligo di versare la somma di C 516 a titolo di cauzione; VA+ - anche con riguardo alla sussistenza dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., oggetto del terzo motivo, la Corte di appello ha evidenziato che il fatto non risultava espressione di mera occasionalità, e il ricorso ha argomentato nel merito evidenziando l'assenza di danno e la irrilevanza di eventuali condotte successive. - con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, motivato in ragione dei precedenti penali, il quarto motivo, con una prospettiva attinente al merito, ha valorizzato la regolare condotta tenuta successivamente al reato e, dunque, non propone una specifica critica alla struttura della motivazione, ma compie una lettura alternativa dei dati relativi alla personalità dell'imputato, sollecitando il collegio ad una rivisitazione del merito non consentita; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente pc/ glAZappla [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 09277/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris