CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00601/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05QOPEZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha rigettato la do- manda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]- jda, in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare della custodia in carcere a lui applicata dal 10 giugno 2018 al 1° febbraio 2019 in esecu- zione della sentenza di condanna emessa dall'autorità giudiziaria nnoldava, ai sensi degli artt. 716 e 717 cod. proc. pen.. L'11 giugno 2018, dinanzi alla Corte di appello di Torino si svolgeva l'udienza di convalida dell'arresto ed era applicata la custodia in carcere con riferimento all'ese- cuzione della sentenza emessa dalla Corte di Riscani del 16 luglio 2012, Municipalità di Chisinau (Moldavia), per il reato di organizzazione di immigrazione illegale tra di- cembre 2010 e gennaio 2011; il 13 giugno 2018 il Bitca dichiarava dinanzi al Collegio di non acconsentire all'estradizione e contestava la propria responsabilità in ordine ai reati oggetto di condanna; all'esito dell'udienza, il Collegio confermava l'applicazione della custodia in carcere; il 31 luglio 2018 la Procura generale avanzava la richiesta di estradizione in relazione alla sentenza del Tribunale di Riscani del 16 ottobre 2014 di condanna alla pena di anni 1 e mesi sei di reclusione per il reato di immigrazione illegale del marzo 2010; la Corte di appello disponeva alcuni rinvii in attesa di ricevere la sentenza di condanna; con sentenza del 12 aprile 2019, la Corte di appello riget- tava la richiesta di estradizione, non avendo ricevuto la documentazione necessaria all'estradizione. Ad avviso della Corte territoriale non era possibile stabilire a quale titolo l'autorità giudiziaria moldava intendesse procedere nei confronti della Bitca, stante la mancata trasmissione della sentenza. Non doveva essere riconosciuto nessun indennizzo a fronte di due titoli esecutivi certamente emessi nei confronti della ricorrente, la quale non era mai stata raggiunta da restrizioni della libertà per tale motivo nel suo paese d'origine. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motiva- zione. Si deduce che la Bitca si era sempre dichiarata innocente per i fatti contestategli, precisando di non essersi mai recata in Moldavia, bensì di essere giunta in Italia dalla Russia, suo paese di origine. [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai chiesto l'estradizione per il titolo del 2012. La Corte di appello decideva in tutta autonomia sull'applicazione della custodia in carcere, mi- sura mantenuta nonostante i ripetuti rinvii dovuti all'omesso invio della documenta- zione da parte della Moldavia, quantomeno fino al 10 febbraio 2019. Non era possibile sanare gli errori commessi dalle autorità giudiziarie utilizzando una presunta fungibi- lità tra un titolo esecutivo, ma privo di supporto documentale, ed un titolo non ese- cutivo, seppur documentato. 3. Con memoria difensiva, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, rileva che il comportamento del ricorrente era idoneo a trarre in inganno l'au- torità giudiziaria e a porsi come situazione sinergica alla causazione della detenzione. [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere per macroscopica imprudenza e superficialità una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudi- ziaria. Il convincimento dei giudici della riparazione è stato espresso nel provvedi- mento impugnato con esauriente e persuasiva motivazione, di talché non può costi- tuire vizio che comporti controllo di legittimità la prospettazione che il ricorrente so- stanzialmente propone di una diversa e, per i suoi interessi, più favorevole valuta- zione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito. Il Ministero, quindi, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in via subor- dinata, il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Va premesso che, in base al consolidato orientamento di questa Corte, in tema di ingiusta detenzione, in caso di privazione della libertà personale nell'ambito di una procedura di estradizione passiva conclusasi senza l'adozione di una sentenza irrevo- cabile favorevole all'estradizione, è configurabile il diritto alla riparazione, non assu- mendo rilievo la mancanza di una delle pronunce liberatorie di cui all'art. 314, commi 1 e 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 52813 del 19/09/2018, Maroci, Rv. 275197). In particolare, la Corte ha precisato che il riconoscimento del diritto alla ripara- zione presuppone comunque che non sia ravvisabile un comportamento doloso o gra- vemente colposo dell'istante che abbia concorso a dare causa all'ingiusta detenzione. Ciò posto sui principi operanti in materia, la motivazione del provvedimento im- pugnato non appare adeguata in quanto non approfondisce il preliminare aspetto relativo all'esatta identificazione del titolo posto a base della richiesta di estradizione, né di conseguenza motiva sulla presenza o meno, nel caso di specie, dei requisiti richiesti per l'applicazione della misura cautelare, argomento centrale per la valuta- zione della sussistenza o meno di una "giusta" detenzione.2. Alla luce di tale carenza, il provvedimento deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Torino per un'adeguata motivazione sul punto nonché per la regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Torino cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giu- dizio di