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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 38165/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; uditi per i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale la Corte d'Assise d'appello di Messina aveva confermato la loro condanna all'ergastolo, quanto al primo, per il concorso nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 23 luglio 1993 e, con riguardo al secondo, per ilo concorso negli omicidi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], commessi, rispettivamente, il 2 febbraio ed il 6 ottobre 1995.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale entrambi i condannati. 2.1 n ricorso proposto nell'interesse del Gullotti articola due motivi.

Premesso che il giudice di legittimità avrebbe recepito le doglianze relative alla non piena attendibilità dei collaboratori di giustizia Gullo e Siracusa, le cui dichiarazioni hanno fondato la prova d'accusa in merito alla presenza del ricorrente all'esecuzione dell'omicidio, ma che ciononostante la Corte ha invece ritenuto comunque la convergenza delle suddette dichiarazioni in ordine al ruolo di mandante attribuito al Gullotti, con il primo motivo vengono denunziati plurimi errori di fatto in cui i giudici della Prima Sezione sarebbero incorsi.

Anzitutto, a p. 71 della sentenza impugnata, la Corte ha escluso sia stata dimostrata la presenza del Gullo sul luogo del delitto, invece di certificare che ad essere assente era per l'appunto il Gullotti.

In secondo luogo i giudici di legittimità avrebbero omesso di registrare e di confutare la specifica doglianza formulata con il ricorso ordinario in merito all'attribuzione al ricorrente della paternità del mandato omicidiario, limitandosi a sottolineare che, al di là delle obiezioni avanzate in merito alla ritenuta non decisività delle aporie rilevate tra il narrato del Gullo e quello del Siracusa circa la presenza del Gullotti al momento dell'esecuzione del delitto, il ricorrente non avrebbe adeguatamente contrastato nel resto le dichiarazioni dei due collaboratori.

In proposito la difesa aveva invece specificamente obiettato nei motivi di ricorso come unica e comune fonte di quanto riferito dai due collaboratori sul punto fosse rappresentata da quanto loro riferito dal Tramontana, eccependo dunque il difetto di autonomia genetica delle rispettive propalazioni, censura tesa ad evidenziare la solo apparente convergenza delle loro dichiarazioni e che la Corte non avrebbe considerato nonostante la sua evidente decisività.

Non di meno i giudici della Prima Sezione avrebbero erroneamente interpretato il contenuto delle dichiarazioni dei due collaboratori, i quali mai avrebbero esplicitato che il Gullotti avesse dato mandato di eseguire l'omicidio, ma solo di aver appreso, per l'appunto dal Tramontana, che "il grande capo" sarebbe stato presente e che dunque "non si poteva fare brutta figura".Dunque solo l'accertata presenza del ricorrente, invece esclusa dalla Corte, avrebbe potuto costituire la prova dell'effettivo conferimento del mandato da parte dello stesso.

Con il secondo motivo il ricorrente evidenzia un ulteriore errore di fatto viziante, questa volta in relazione al rigetto del quinto motivo del ricorso ordinario, con il quale si era dedotto che non fosse stato consentito al Gullotti di rendere nel giudizio d'appello le dichiarazioni spontanee che si era riservato di rilasciare con apposita istanza del 20 aprile 2021.

In proposito la Corte ha respinto l'eccezione per difetto di autosufficienza, senza però avvedersi di come al ricorso fossero stati allegati sia i verbali delle udienze del giudizio d'appello, sia l'istanza di rendere spontanee dichiarazioni proposta dal ricorrente presso l'ufficio matricola dell'istituto nel quale era ristretto. 2.2 Anche il ricorso proposto nell'interesse del Rao articola due motivi.

Con il primo il ricorrente lamenta come, con il ricorso originario, fosse stato eccepito che nel corso del giudizio d'appello era stata acquisita la prova della detenzione, nei mesi precedenti alla consumazione dei due omicidi, dei collaboratori le cui dichiarazioni hanno fondato l'affermazione della responsabilità del Rao ed in particolare della detenzione del Siracusa tra il giugno ed il settembre del 1995 e del D'Amico addirittura a partire dal settembre 1993 e fino ai primi giorni di agosto del 1995.

Veniva dunque rilevata l'incompatibilità con la suddetta circostanza delle dichiarazioni dei due collaboratori in merito alla loro partecipazione alla lunga preparazione dei due omicidi ed alla ricezione del mandato omicidiario mesi prima dell'esecuzione dei delitti, nonché quella ulteriore del Siracusa di aver favorito la latitanza dell'imputato nell'estate del 1995, tanto più che il collaboratore mai aveva riferito del citato periodo di detenzione.

Sarebbe allora manifesto l'errore in cui sarebbe incorsa la Prima Sezione, che non avrebbe percepito la censura difensiva, avendo omesso di confutarla, continuando a giudicare invece credibili le dichiarazioni dei due collaboratori in merito alla laboriosa preparazione dei due omicidi ed alla ricezione del mandato ad eseguirli, all'evidenza smentite dalle risultanze documentali menzionate e che peraltro erano state allegate al ricorso.

Con il secondo motivo viene denunziato ulteriore errore percettivo in merito all'oggetto dell'eccezione sollevata con il quinto motivo del ricorso originario e ribadita nei motivi aggiunti.

In particolare la difesa aveva eccepito come al Rao, nonostante l'autorizzazione rilasciata dal pubblico ministero e dalla Corte d'Assise, non fossero stati consegnati i supporti informatici contenenti gli atti processuali trasmessegli presso il luogo di detenzione se non dopo la pronunzia della sentenza di primo grado e solo a seguito di un espresso provvedimento del Magistrato di Sorveglianza cui aveva proposto reclamo.

La Corte, equivocandone il senso, avrebbe invece assimilato l'eccezione a quella proposta da altro ricorrente e rigettata, il quale lamentava però l'indebito trattenimento degli atti su disposizione del Magistrato di Sorveglianza, fattispecie affatto diversa da quella oggetto della doglianza.

3. La difesa del Gullotti ha depositato il 20 giugno 2023 memoria allegando la sentenza con la quale nel giudizio di rinvio, a seguito dell'annullamento disposto con quella impugnata, [OSCURATO:PERSONA], coimputato del Gullotti, è stato assolto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso del Gullotti è inammissibile. 1.1 Anzitutto manifestamente infondate sono le doglianze relative al primo degli errori denunziati con il primo motivo dal ricorrente, che non costituisce errore di fatto, come dedotto, bensì integra un mero errore materiale, peraltro privo di rilevanza.

Dal contenuto complessivo della motivazione della sentenza nella parte relativa alla posizione del ricorrente e dallo stesso brano additato dal ricorrente (presente a p. 71 del provvedimento) si evince, infatti, che per un mero lapsus calami l'estensore ha indicato nel Gullo colui di cui non sarebbe stata comprovata la presenza al momento dell'esecuzione del Pelleriti, intendendo però riferirsi all'evidenza al Gullotti. 1.2 Inammissibili sono altresì le ulteriori censure proposte nella prima parte del primo motivo in merito all'impossibilità di leggere nel narrato dei collaboratori - una volta espunte, perché ritenute inattendibili, le loro dichiarazioni relative alla asserita presenza del ricorrente sulla scena del crimine - contenuti indicativi di uno specifico conferimento del mandato omicidiario da parte del Gullotti.

Infatti, a tutto concedere, quelli prospettati dal ricorrente sono al più errori di valutazione e di giudizio, indeducibili con il rimedio straordinario esperito (Sez.

U, n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221280; Sez.

U, n. 37505 del 14/7/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686).

Quanto all'omessa confutazione della doglianzd oggetto l'asserito difetto di autonomia genetica delle dichiarazioni rese dal Gullo e dal Siracusa, va osservato che a p. 71 della sentenza impugnata invero la Corte ha ritenuto tutte le censure difensive relative alla fase genetica dell'omicidio non adeguate a contrastare le valutazioni in proposito svolte dai giudici del merito, anche alla luce del fatto che il compendio dichiarativo evocato comunque doveva ritenersi confortato da un argomento di carattere logico rappresentato dalla posizione apicale del ricorrente in senso al gruppo criminale e dalla causale del delitto.

E' dunque evidente come, a tutto concedere, oggetto di contestazione sia l'esaustività della motivazione dispiegata dal giudice di legittimità, vizio che ancora una volta non può essere dedotto con il rimedio esperito (principio sul quale si tornerà con maggiore ampiezza in seguito sub 2.2), non emergendo dalla motivazione del provvedimento alcun elemento in grado di suffragare la tesi dell'errore percettivo propugnata con il ricorso. 13 II secondo motivo è parimenti inammissibile.

Per conforme e consolidato orientamento di questa Corte, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. è solo quello decisivo, ossia quello che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (ex multis Sez. 6, n. 14296 del 20/3/2014, Apicella, Rv. 259503).

E' allora appena il caso di evidenziare come la sentenza impugnata abbia rigettato il quinto motivo del ricorso del Gullotti non solo per difetto di autosufficienza, ma altresì per la sua genericità, non avendo il ricorrente indicato o prospettato la rilevanza delle pretese dichiarazioni spontanee.

Anche qualora, dunque, dovesse ritenersi che effettivamente il giudice di legittimità sia caduto in errore circa l'effettiva autosufficienza del ricorso nel documentare la richiesta del condannato di rendere dichiarazioni spontanee nel giudizio d'appello e che la Corte d'Assise d'appello di Messina non vi abbia dato seguito, rimane il fatto che tale errore non sarebbe decisivo, posto che il rigetto della doglianza difensiva riposa anche su ulteriore ed autonoma ratio decidendi da sola idonea a giustificarlo ed in relazione alla quale il ricorrente - che invero nemmeno l'ha presa in considerazione - non ha lamentato alcun errore di fatto.

Non di meno deve rilevarsi altresì che la doglianza di cui il ricorrente lamenta l'erroneo rigetto era in origine manifestamente infondata e dunque per definizione l'errore denunziato non sarebbe decisivo.

Infatti non risulta che il giudice del merito abbia espressamente rigettato la richiesta del Gullotti di rendere le dichiarazioni spontanee, né che questi abbia reiterato la richiesta nel corso dell'udienza in cui l'appello è stato deciso - ed alla quale faceva espresso riferimento l'originaria istanza del 20 aprile 2021 - e comunque si sia opposto alla chiusura del dibattimento di secondo grado senza che gli fosse consentito rilasciare le suddette dichiarazioni, con conseguente sanatoria per acquiescenza della nullità eventualmente configurabile e dedotta con il motivo di ricorso di cui si lamenta l'erroneo rigetto in sede di legittimità.

Ininfluente è infine l'intervenuta assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di rinvio, atteso il diverso ruolo attribuitogli nella vicenda e dunque la diversa rilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori nella parte ritenuta non attendibile già in sede rescindente in riferimento alla sua posizione.

2. Anche il ricorso del Rao è inammissibile. 2.1 Anzitutto manifestamente infondata è l'estensione con il primo motivo delle censure proposte dal ricorrente anche alla vicenda relativa all'omicidio del [OSCURATO:PERSONA], posto che la circostanza dedotta con il ricorso originario ed asseritamente ignorata dalla Corte per errore di percezione (ossia lo stato di detenzione dei collaboratori Siracusa e D'Amico) è del tutto irrilevante ai fini della prova della responsabilità del Rao in relazione all'episodio citato.

Ed infatti il suddetto omicidio è stato consumato nel febbraio del 1995 e quindi ben prima dell'inizio del periodo di detenzione del Siracusa, mentre il D'Amico non risulta dalla sentenza impugnata essere stato una delle fonti di prova dirette che hanno fondato il giudizio sulla tenuta della motivazione della sentenza di merito, emergendo da quest'ultima, come da quella di primo grado, come questi abbia riferito solo quanto appreso de relato dal Siracusa in epoca successiva alla realizzazione dell'omicidio. 2.2 Ciò precisato, anche nel resto il primo motivo deve ritenersi inammissibile.

Va ricordato anzitutto che l'omesso esame di un motivo di ricorso può essere ricondotto alla figura dell'errore di fatto esclusivamente quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (Sez.

U, n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221283).

In tal senso si è avuto modo di precisare come non sia consentito denunziare col ricorso straordinario l'omesso scrutinio di particolari deduzioni (anche, in ipotesi, decisive) contenute in un motivo di ricorso, non pretermesso, bensì censito e fatto oggetto di trattazione dal giudice di legittimità, sicché le ridette deduzioni debbano reputarsi tacitamente valutate e disattese dalla Corte, senza, tuttavia, darne conto (Sez. 1, n. 17847 del 11/01/2017, Barilari, Rv. 269868).

Tale approdo interpretativo risulta perfettamente coerente con la natura e con la funzione del mezzo straordinario ed eccezionale di impugnazione, finalizzato - non già all'inammissibile riesame dell'intangibile scrutinio di legittimità, per supposti vizi ad esso intrinseci, bensì - alla rimozione dello sviamento del giudizio, inficiato ab extra dalla fallacia del pregiudizio di una supposizione irrefutabilmente errata, ovvero dalla disfunzione percettiva della esistenza di uno o più motivi di impugnazione.

Sicché lo scrutinio revocatorio non si sovrappone al pregresso scrutinio di legittimità cristallizzato nel giudicato, ma si arresta ad limina nell'accertamento della patologia che inerisce ai presupposti del giudizio, senza penetrare il confine invalicabile segnato dal perimetro dell'ambito delle considerazioni, delle valutazioni, delle argomentazioni e dei divisamenti che sorreggono la sentenza impugnata.

In definitiva il principio affermato è quello per cui che esula dal ricorso straordinario ogni sindacato di legittimità, per mancanza di motivazione, sulla sentenza irrevocabile della Cassazione (Sez. 1, n. 46981 del 6/11/2013, Toscano e altri, Rv. 257346). 2.3 Alla luce di questi consolidati principi deve allora evidenziarsi che, contrariamente a quanto sostenuto, la sentenza impugnata (p. 18) ha registrato, nell'illustrare il secondo motivo del ricorso originario, la specifica deduzione difensiva relativa ai periodi di detenzione sofferti dal Siracusa e dal D'Amico.

Non solo, nell'occasione la Corte ha altresì precisato come il Siracusa, tra il giugno ed il settembre del 1995, fosse stato per lo più agli arresti domiciliari e non già in carcere, talchè appare evidente che nel motivare il rigetto delle doglianze proposte con il secondo motivo, abbia ritenuto implicitamente la circostanza non incompatibile con il narrato del collaboratore, tanto più che, con riguardo agli appostamenti eseguiti in preparazione dell'omicidio, la sentenza evidenzia come questi avesse riferito che erano stati fatti quando ancora c'era la "neve" e dunque in epoca certamente anteriore all'inizio del periodo di detenzione.

Per quanto riguarda il D'Amico il ricorrente non precisa la effettiva decisività della censura, posto che l'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] è stato eseguito successivamente alla scarcerazione del collaboratore. 2.4 Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

Come emerge dalla sentenza impugnata la Corte ha correttamente registrato (pp. 18 e 19) l'eccezione formulata dalla difesa ed anche la differente formulazione di quella sollevata con il ricorso del Gullotti (p. 20).

Dunque il rinvio operato alla motivazione del rigetto di quest'ultima operata a p. 73 non è frutto di un errore di fatto, ma dell'implicita valutazione - non censurabile con il rimedio esperito in quanto integrante al più un errore di giudizio (Sez.

U, n. 37505 del 14/7/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686) - circa la comune radice del vizio denunziato, ossia la lesione del diritto di difesa dei due imputati.

Né il ricorso precisa in cosa si caratterizzerebbe il diniego della consegna degli atti deciso autonomamente dalla direzione carceraria, rispetto al trattenimento degli stessi disposto invece dal Magistrato di Sorveglianza, posto che oggetto di doglianza in entrambi i casi è stato per l'appunto l'impossibilità sia del Gullotti che del Rao di non poter predisporre le proprie difese previo accesso agli atti processuali prima della celebrazione, per il primo, dell'udienza preliminare e, per il secondo, del giudizio di primo grado.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; uditi per i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale la Corte d'Assise d'appello di Messina aveva confermato la loro condanna all'ergastolo, quanto al primo, per il concorso nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 23 luglio 1993 e, con riguardo al secondo, per ilo concorso negli omicidi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], commessi, rispettivamente, il 2 febbraio ed il 6 ottobre 1995. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale entrambi i condannati. 2.1 n ricorso proposto nell'interesse del Gullotti articola due motivi. Premesso che il giudice di legittimità avrebbe recepito le doglianze relative alla non piena attendibilità dei collaboratori di giustizia Gullo e Siracusa, le cui dichiarazioni hanno fondato la prova d'accusa in merito alla presenza del ricorrente all'esecuzione dell'omicidio, ma che ciononostante la Corte ha invece ritenuto comunque la convergenza delle suddette dichiarazioni in ordine al ruolo di mandante attribuito al Gullotti, con il primo motivo vengono denunziati plurimi errori di fatto in cui i giudici della Prima Sezione sarebbero incorsi. Anzitutto, a p. 71 della sentenza impugnata, la Corte ha escluso sia stata dimostrata la presenza del Gullo sul luogo del delitto, invece di certificare che ad essere assente era per l'appunto il Gullotti. In secondo luogo i giudici di legittimità avrebbero omesso di registrare e di confutare la specifica doglianza formulata con il ricorso ordinario in merito all'attribuzione al ricorrente della paternità del mandato omicidiario, limitandosi a sottolineare che, al di là delle obiezioni avanzate in merito alla ritenuta non decisività delle aporie rilevate tra il narrato del Gullo e quello del Siracusa circa la presenza del Gullotti al momento dell'esecuzione del delitto, il ricorrente non avrebbe adeguatamente contrastato nel resto le dichiarazioni dei due collaboratori. In proposito la difesa aveva invece specificamente obiettato nei motivi di ricorso come unica e comune fonte di quanto riferito dai due collaboratori sul punto fosse rappresentata da quanto loro riferito dal Tramontana, eccependo dunque il difetto di autonomia genetica delle rispettive propalazioni, censura tesa ad evidenziare la solo apparente convergenza delle loro dichiarazioni e che la Corte non avrebbe considerato nonostante la sua evidente decisività. Non di meno i giudici della Prima Sezione avrebbero erroneamente interpretato il contenuto delle dichiarazioni dei due collaboratori, i quali mai avrebbero esplicitato che il Gullotti avesse dato mandato di eseguire l'omicidio, ma solo di aver appreso, per l'appunto dal Tramontana, che "il grande capo" sarebbe stato presente e che dunque "non si poteva fare brutta figura".Dunque solo l'accertata presenza del ricorrente, invece esclusa dalla Corte, avrebbe potuto costituire la prova dell'effettivo conferimento del mandato da parte dello stesso. Con il secondo motivo il ricorrente evidenzia un ulteriore errore di fatto viziante, questa volta in relazione al rigetto del quinto motivo del ricorso ordinario, con il quale si era dedotto che non fosse stato consentito al Gullotti di rendere nel giudizio d'appello le dichiarazioni spontanee che si era riservato di rilasciare con apposita istanza del 20 aprile 2021. In proposito la Corte ha respinto l'eccezione per difetto di autosufficienza, senza però avvedersi di come al ricorso fossero stati allegati sia i verbali delle udienze del giudizio d'appello, sia l'istanza di rendere spontanee dichiarazioni proposta dal ricorrente presso l'ufficio matricola dell'istituto nel quale era ristretto. 2.2 Anche il ricorso proposto nell'interesse del Rao articola due motivi. Con il primo il ricorrente lamenta come, con il ricorso originario, fosse stato eccepito che nel corso del giudizio d'appello era stata acquisita la prova della detenzione, nei mesi precedenti alla consumazione dei due omicidi, dei collaboratori le cui dichiarazioni hanno fondato l'affermazione della responsabilità del Rao ed in particolare della detenzione del Siracusa tra il giugno ed il settembre del 1995 e del D'Amico addirittura a partire dal settembre 1993 e fino ai primi giorni di agosto del 1995. Veniva dunque rilevata l'incompatibilità con la suddetta circostanza delle dichiarazioni dei due collaboratori in merito alla loro partecipazione alla lunga preparazione dei due omicidi ed alla ricezione del mandato omicidiario mesi prima dell'esecuzione dei delitti, nonché quella ulteriore del Siracusa di aver favorito la latitanza dell'imputato nell'estate del 1995, tanto più che il collaboratore mai aveva riferito del citato periodo di detenzione. Sarebbe allora manifesto l'errore in cui sarebbe incorsa la Prima Sezione, che non avrebbe percepito la censura difensiva, avendo omesso di confutarla, continuando a giudicare invece credibili le dichiarazioni dei due collaboratori in merito alla laboriosa preparazione dei due omicidi ed alla ricezione del mandato ad eseguirli, all'evidenza smentite dalle risultanze documentali menzionate e che peraltro erano state allegate al ricorso. Con il secondo motivo viene denunziato ulteriore errore percettivo in merito all'oggetto dell'eccezione sollevata con il quinto motivo del ricorso originario e ribadita nei motivi aggiunti. In particolare la difesa aveva eccepito come al Rao, nonostante l'autorizzazione rilasciata dal pubblico ministero e dalla Corte d'Assise, non fossero stati consegnati i supporti informatici contenenti gli atti processuali trasmessegli presso il luogo di detenzione se non dopo la pronunzia della sentenza di primo grado e solo a seguito di un espresso provvedimento del Magistrato di Sorveglianza cui aveva proposto reclamo. La Corte, equivocandone il senso, avrebbe invece assimilato l'eccezione a quella proposta da altro ricorrente e rigettata, il quale lamentava però l'indebito trattenimento degli atti su disposizione del Magistrato di Sorveglianza, fattispecie affatto diversa da quella oggetto della doglianza. 3. La difesa del Gullotti ha depositato il 20 giugno 2023 memoria allegando la sentenza con la quale nel giudizio di rinvio, a seguito dell'annullamento disposto con quella impugnata, [OSCURATO:PERSONA], coimputato del Gullotti, è stato assolto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Gullotti è inammissibile. 1.1 Anzitutto manifestamente infondate sono le doglianze relative al primo degli errori denunziati con il primo motivo dal ricorrente, che non costituisce errore di fatto, come dedotto, bensì integra un mero errore materiale, peraltro privo di rilevanza. Dal contenuto complessivo della motivazione della sentenza nella parte relativa alla posizione del ricorrente e dallo stesso brano additato dal ricorrente (presente a p. 71 del provvedimento) si evince, infatti, che per un mero lapsus calami l'estensore ha indicato nel Gullo colui di cui non sarebbe stata comprovata la presenza al momento dell'esecuzione del Pelleriti, intendendo però riferirsi all'evidenza al Gullotti. 1.2 Inammissibili sono altresì le ulteriori censure proposte nella prima parte del primo motivo in merito all'impossibilità di leggere nel narrato dei collaboratori - una volta espunte, perché ritenute inattendibili, le loro dichiarazioni relative alla asserita presenza del ricorrente sulla scena del crimine - contenuti indicativi di uno specifico conferimento del mandato omicidiario da parte del Gullotti. Infatti, a tutto concedere, quelli prospettati dal ricorrente sono al più errori di valutazione e di giudizio, indeducibili con il rimedio straordinario esperito (Sez. U, n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. U, n. 37505 del 14/7/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). Quanto all'omessa confutazione della doglianzd oggetto l'asserito difetto di autonomia genetica delle dichiarazioni rese dal Gullo e dal Siracusa, va osservato che a p. 71 della sentenza impugnata invero la Corte ha ritenuto tutte le censure difensive relative alla fase genetica dell'omicidio non adeguate a contrastare le valutazioni in proposito svolte dai giudici del merito, anche alla luce del fatto che il compendio dichiarativo evocato comunque doveva ritenersi confortato da un argomento di carattere logico rappresentato dalla posizione apicale del ricorrente in senso al gruppo criminale e dalla causale del delitto. E' dunque evidente come, a tutto concedere, oggetto di contestazione sia l'esaustività della motivazione dispiegata dal giudice di legittimità, vizio che ancora una volta non può essere dedotto con il rimedio esperito (principio sul quale si tornerà con maggiore ampiezza in seguito sub 2.2), non emergendo dalla motivazione del provvedimento alcun elemento in grado di suffragare la tesi dell'errore percettivo propugnata con il ricorso. 13 II secondo motivo è parimenti inammissibile. Per conforme e consolidato orientamento di questa Corte, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. è solo quello decisivo, ossia quello che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (ex multis Sez. 6, n. 14296 del 20/3/2014, Apicella, Rv. 259503). E' allora appena il caso di evidenziare come la sentenza impugnata abbia rigettato il quinto motivo del ricorso del Gullotti non solo per difetto di autosufficienza, ma altresì per la sua genericità, non avendo il ricorrente indicato o prospettato la rilevanza delle pretese dichiarazioni spontanee. Anche qualora, dunque, dovesse ritenersi che effettivamente il giudice di legittimità sia caduto in errore circa l'effettiva autosufficienza del ricorso nel documentare la richiesta del condannato di rendere dichiarazioni spontanee nel giudizio d'appello e che la Corte d'Assise d'appello di Messina non vi abbia dato seguito, rimane il fatto che tale errore non sarebbe decisivo, posto che il rigetto della doglianza difensiva riposa anche su ulteriore ed autonoma ratio decidendi da sola idonea a giustificarlo ed in relazione alla quale il ricorrente - che invero nemmeno l'ha presa in considerazione - non ha lamentato alcun errore di fatto. Non di meno deve rilevarsi altresì che la doglianza di cui il ricorrente lamenta l'erroneo rigetto era in origine manifestamente infondata e dunque per definizione l'errore denunziato non sarebbe decisivo. Infatti non risulta che il giudice del merito abbia espressamente rigettato la richiesta del Gullotti di rendere le dichiarazioni spontanee, né che questi abbia reiterato la richiesta nel corso dell'udienza in cui l'appello è stato deciso - ed alla quale faceva espresso riferimento l'originaria istanza del 20 aprile 2021 - e comunque si sia opposto alla chiusura del dibattimento di secondo grado senza che gli fosse consentito rilasciare le suddette dichiarazioni, con conseguente sanatoria per acquiescenza della nullità eventualmente configurabile e dedotta con il motivo di ricorso di cui si lamenta l'erroneo rigetto in sede di legittimità. Ininfluente è infine l'intervenuta assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di rinvio, atteso il diverso ruolo attribuitogli nella vicenda e dunque la diversa rilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori nella parte ritenuta non attendibile già in sede rescindente in riferimento alla sua posizione. 2. Anche il ricorso del Rao è inammissibile. 2.1 Anzitutto manifestamente infondata è l'estensione con il primo motivo delle censure proposte dal ricorrente anche alla vicenda relativa all'omicidio del [OSCURATO:PERSONA], posto che la circostanza dedotta con il ricorso originario ed asseritamente ignorata dalla Corte per errore di percezione (ossia lo stato di detenzione dei collaboratori Siracusa e D'Amico) è del tutto irrilevante ai fini della prova della responsabilità del Rao in relazione all'episodio citato. Ed infatti il suddetto omicidio è stato consumato nel febbraio del 1995 e quindi ben prima dell'inizio del periodo di detenzione del Siracusa, mentre il D'Amico non risulta dalla sentenza impugnata essere stato una delle fonti di prova dirette che hanno fondato il giudizio sulla tenuta della motivazione della sentenza di merito, emergendo da quest'ultima, come da quella di primo grado, come questi abbia riferito solo quanto appreso de relato dal Siracusa in epoca successiva alla realizzazione dell'omicidio. 2.2 Ciò precisato, anche nel resto il primo motivo deve ritenersi inammissibile. Va ricordato anzitutto che l'omesso esame di un motivo di ricorso può essere ricondotto alla figura dell'errore di fatto esclusivamente quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (Sez. U, n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221283). In tal senso si è avuto modo di precisare come non sia consentito denunziare col ricorso straordinario l'omesso scrutinio di particolari deduzioni (anche, in ipotesi, decisive) contenute in un motivo di ricorso, non pretermesso, bensì censito e fatto oggetto di trattazione dal giudice di legittimità, sicché le ridette deduzioni debbano reputarsi tacitamente valutate e disattese dalla Corte, senza, tuttavia, darne conto (Sez. 1, n. 17847 del 11/01/2017, Barilari, Rv. 269868). Tale approdo interpretativo risulta perfettamente coerente con la natura e con la funzione del mezzo straordinario ed eccezionale di impugnazione, finalizzato - non già all'inammissibile riesame dell'intangibile scrutinio di legittimità, per supposti vizi ad esso intrinseci, bensì - alla rimozione dello sviamento del giudizio, inficiato ab extra dalla fallacia del pregiudizio di una supposizione irrefutabilmente errata, ovvero dalla disfunzione percettiva della esistenza di uno o più motivi di impugnazione. Sicché lo scrutinio revocatorio non si sovrappone al pregresso scrutinio di legittimità cristallizzato nel giudicato, ma si arresta ad limina nell'accertamento della patologia che inerisce ai presupposti del giudizio, senza penetrare il confine invalicabile segnato dal perimetro dell'ambito delle considerazioni, delle valutazioni, delle argomentazioni e dei divisamenti che sorreggono la sentenza impugnata. In definitiva il principio affermato è quello per cui che esula dal ricorso straordinario ogni sindacato di legittimità, per mancanza di motivazione, sulla sentenza irrevocabile della Cassazione (Sez. 1, n. 46981 del 6/11/2013, Toscano e altri, Rv. 257346). 2.3 Alla luce di questi consolidati principi deve allora evidenziarsi che, contrariamente a quanto sostenuto, la sentenza impugnata (p. 18) ha registrato, nell'illustrare il secondo motivo del ricorso originario, la specifica deduzione difensiva relativa ai periodi di detenzione sofferti dal Siracusa e dal D'Amico. Non solo, nell'occasione la Corte ha altresì precisato come il Siracusa, tra il giugno ed il settembre del 1995, fosse stato per lo più agli arresti domiciliari e non già in carcere, talchè appare evidente che nel motivare il rigetto delle doglianze proposte con il secondo motivo, abbia ritenuto implicitamente la circostanza non incompatibile con il narrato del collaboratore, tanto più che, con riguardo agli appostamenti eseguiti in preparazione dell'omicidio, la sentenza evidenzia come questi avesse riferito che erano stati fatti quando ancora c'era la "neve" e dunque in epoca certamente anteriore all'inizio del periodo di detenzione. Per quanto riguarda il D'Amico il ricorrente non precisa la effettiva decisività della censura, posto che l'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] è stato eseguito successivamente alla scarcerazione del collaboratore. 2.4 Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Come emerge dalla sentenza impugnata la Corte ha correttamente registrato (pp. 18 e 19) l'eccezione formulata dalla difesa ed anche la differente formulazione di quella sollevata con il ricorso del Gullotti (p. 20). Dunque il rinvio operato alla motivazione del rigetto di quest'ultima operata a p. 73 non è frutto di un errore di fatto, ma dell'implicita valutazione - non censurabile con il rimedio esperito in quanto integrante al più un errore di giudizio (Sez. U, n. 37505 del 14/7/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686) - circa la comune radice del vizio denunziato, ossia la lesione del diritto di difesa dei due imputati. Né il ricorso precisa in cosa si caratterizzerebbe il diniego della consegna degli atti deciso autonomamente dalla direzione carceraria, rispetto al trattenimento degli stessi disposto invece dal Magistrato di Sorveglianza, posto che oggetto di doglianza in entrambi i casi è stato per l'appunto l'impossibilità sia del Gullotti che del Rao di non poter predisporre le proprie difese previo accesso agli atti processuali prima della celebrazione, per il primo, dell'udienza preliminare e, per il secondo, del giudizio di primo grado. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.
Sentenza Cassazione n. 38165/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris