CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 30853/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12070/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Tevere n. 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via F. Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura a margine del controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ven ezia n. 422/2017 , depositata il23/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] (poi [OSCURATO:SOCIETA].) convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Treviso, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., invocando l’accertamento dell’avvenuta risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di agenzia intercorso tra le parti, in ragione del fatto che l’agente [OSCURATO:PERSONA] aveva trattenuto indebitamente somme incassate per conto della preponente, per un importo complessivo di £ 205.000.000 (poi ridottosi seguito del versamento di £ 90.000.000). Domandò la condanna alla restituzione delle somme ancora dovute (€ 51.645,69), oltre al risarcimento dei danni (anche per lesione dell’immagine commerciale della società preponente). Il Tribunale rigettò la domanda principale, ritenendo che tra le obbligazioni contrattuali gravanti sull’agente non vi fosse quella dell’incasso di somme per conto della preponente, essendo stato espressamente conferito tale potere ai singoli soci della Dielle quali persone fisiche; accolse, per contro, la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA], volta alla corresponsione delle provvigioni maturate in corso di rapporto, delle indennità dovute per la cessazione dello stesso e del risarcimento dei danni. La Corte d’Appello di Venezia rigettò l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento di quello incidentale, condannò quest’ultima alla corresponsione alla società agente dell’ulteriore somma di euro 133.811,65, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, e di euro 2.887,03 a titolo d i contributo al FIRR ([OSCURATO:PERSONA] di Risoluzione del Rapporto). Argomentarono, in particolare, i giudicidi secondo grado che non poteva ravvisarsi un collegamento negoziale tra il contratto di agenzia (il cui art. 6 contemplava espressamente il divieto dell’agente di incassare somme in nome e per conto della mandante) e la procura all’incasso (contenente, invece, il conferimento di ta le specifico potere in favore di persone fisiche), sicché l’attività dei procuratori esulava dall’esecuzione del contratto di agenzia (senza rappresentanza) da parte di [OSCURATO:PERSONA], non essendo neppure configurabile la fattispecie di cui agli artt. 1228 o 2049 c.c., non potendo l’agente rispondere dell’esecuzione di un’attività della quale non era onerata. Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:SOCIETA]. Ha depositato controricorso Diellegas in liquidazione. 2.Con il primo motivo di ricorso, ENI denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1456, 1175, 1375 e 1746 c.c., per avere la Corte d’Appello escluso che l’appropriazione delle somme della società preponente, da parte dei soggetti muniti del potere di incasso delle stesse, potesse ridondare in termini di inadempimento del contratto di agenzia concluso con la Diellegas, suscettibile di determinarne la risoluzione. Secondo la ricorrente, gli obblighi di “tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede” - scaturenti, in capo all’agente, dalla disposizione speciale dell’art. 1746 c.c., oltre che dalle norme di portata generale di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. - imponevano alla resistente di vigilare sull’attività di incasso delle somme dovute dai clienti, nella misura in cui questa era stata demandata a persone fisiche del cui operato Diellegas non poteva essere all’oscuro, trattandosi dei propri soci e amministratori. Ciò perché “gli stati soggettivi di conoscenza o di ignoranza e di buona o mala fede vanno valutati (riguardo all’agente, che è una società, e riguardo a chi è incaricato di gestire i pagamenti dei clienti) con riferimento alle medesime persone, e (..) pure le attività materiali mediante le quali si adempie o non si adempie tanto al contratto di agenzia che al contratto di mandato a gestire i pagamenti dei clienti sono costituite da comportamenti (umani) delle medesime persone: in questo senso viene in considerazione il dedotto “collegamento” tra rapporti giuridici diversi” (pag. 18 del ricorso). Del resto, l’art. 4 del contratto di agenzia contemplava l’obbligo dell’agente di informare il preponente “di ogni contestazione della clientela”, e, in caso di mancato puntuale pagamento, di prestare “la necessaria assistenza per ottenere il recupero delle somme dovute e per risolvere eventuali controversie, e l’art. 6 , pur escludendo la facoltà, per l’agente, di riscuotere le somme per conto del preponente, costituiva in capo allo stesso il “dovere di interessar[s]i del recupero degli insoluti”. 3. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione degl i artt. 1228 e 2049 c.c.,avendo la sentenza impugnata trascurato di rilevare il rapporto di strumentalità sussistente tra l’illecito commesso dagli “ausiliari” della società agente e l’inadempimento del contratto facente capo a quest’ultima. Sottolinea, al riguardo, la ricorrente, che “la violazione degli obblighi derivanti dal distinto rapporto relativo (..) a detta gestione dei pagamenti era stata perpetrata proprio da chi, nel contempo, rivestiva il ruolo di ausiliario dell’agente, e proprio questa coincidenza di ruoli aveva reso possibile, in concreto, l’inadempimento dell’agente rispetto agli obblighi sul medesimo gravanti e sopra descritti (quelli, cioè, di tutelare gli interessi della preponente, anche prestando tutta l’assistenza necessaria al recupero delle somme dovute ed indebitamente trattenute)” (pag. 28 del ricorso). 4. Con il terzo motivo (consequenziale ai primi due) viene censurata la violazione degli artt. 1218, 1750 e 1751 c.c., dal momento che, una volta accertata la legittimità della risoluzione del contratto per inadempimento dell’agente, sono destinate a cadere le statuizioni indennitarie e risarcitorie pronunciate in suo favore del giudice di merito, dovendosi, per converso, condannare la resistente alla restituzione delle somme ancora dovute e al risarcimento del danno in favore della preponente, da liquidare “previa eventuale compensazione con le provvigioni spettanti alla [OSCURATO:PERSONA]” (pag. 30 del ricorso). 5. Il ricorso (i cui motivi, in virtù dell’evidente connessione, possono esaminarsi congiuntamente) merita accoglimento. La motivazione della sentenza impugnata si incentra sul profilo del collegamento negoziale, che la Corte d’Appello di Venezia ritiene non configurabile nel caso di specie, trattandosi di “contratti caratterizzati non solo da soggetti diversi ma anche da distinte finalità e dalla inconciliabilità delle previsioni in essi contenute” (pag. 5 della sentenza impugnata). Il divieto per [OSCURATO:PERSONA] (in forza dell’art. 6 del contratto con ENI) di incassare i pagamenti dovuti dai clienti viene valorizzato per escludere in radice qualsivoglia potere di controllo e/o di sindacato dell’operato dei diversi soggetti cui, invece, tale potere era stato formalmente conferito dalla preponente, per effetto di distinta previsione negoziale. Il ragionamento della Corte di merito sembra fondarsi, dunque, su una stretta co-implicazione tra responsabilità contrattuale dell’agente e titolarità del potere d’incasso, come s’intuisce dal passaggio in cui, con riferimento al menzionato art. 6, si afferma che “non può in alcun modo condividersi l’interpretazione data dall’appellante a tale articolo secondo cui tale clausola negoziale riconoscerebbe la possibilità per l’agente di incassare le somme destinate alla mandante”, per poi avallarsi “il ragionamento seguito dal Tribunale il quale ha escluso, sulla base delle risultanze processuali, l’attribuzione di un potere di incasso alla società agente” (pag. 5 della sentenza impugnata). Secondo una logica di stretta consequenzialità, neviene tratta la conclusione che [OSCURATO:PERSONA] “non può rispondere di una non corretta obbligazione [recte, della non corretta esecuzione di un’obbligazione, n.d.r.] della quale non era in alcun modo onerata” (ibidem). La ricostruzione fatta propria dalla Corte d’Appello si rivela fallace, una volta che si osservi lafattispecie da altro angolo visuale, vale a dire quello degli obblighi gravanti, per effetto del contratto del 24.7.2000, sull’agente [OSCURATO:PERSONA]. In quest’ottica (che è quella fatta propria dalla ricorrente) l’insussistenza di un collegamento negoziale, inteso in senso stretto, finisce per divenire irrilevante, dovendosi ricercare la fonte degli obblighi inadempiuti nel (solo) contratto di agenzia, e al di là delle previsioni espressamente contenute nelle relative clausole. Invero, “i princìpi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 c . c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti. Sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte; sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, qualora ciò sia necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto” (Cass., n. 20106/2009). La buona fede rileva, dunque, quale criterio di valutazione delle modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali, nell’ottica della reciproca cooperazione delle parti per la salvaguardia dei rispettivi interessi. Questa Corte ha affermato, al riguardo, che “il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile” (Cass., n. 9200/2021e Cass., n. 22819/2010).Un esplicito richiamo alla necessità del rispetto di tali obblighi è contenuto, inoltre, con riguardo a l contratto di agenzia, nella disposizione speciale dell’art. 1746 c.c. Riduttiva ed ingiustificatamente formalistica appare, pertanto, la prospettiva adottata dai giudici di secondo grado, appiattitasi sul testo dei contratti e limitata all’individuazione della titolarità formale del potere di ricevere gli incassi onde devolverli alla società ricorrente. Un’interpretazione di tal genere appare, in effetti, contrastare con i canoni interpretativi di cui agli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., proprio perché oblitera in radice la considerazione dei menzionati obblighi di buona fede (si è visto che gli artt. 4 e 6 del contratto - il cui testo, nella parte che in questa sede interessa, è riportato supra, al § 2 -contemplavano precisi obblighi informativi e “assistenziali”, da parte dell’agente, pur sempre preordinati al recupero delle somme non pagate dai clienti del preponente), tanto più in considerazione della circostanza “soggettiva” per cui gli incaricati del pagamento erano soci della stessa [OSCURATO:PERSONA]. Si impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Venezia per un riesame della fattispecie conc reta alla luce dei principi sopra enunciati. P.Q.M. Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugn