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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 26972/2026

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to a ROMA il 26/04/2006 avverso la sentenza del 12/03/2026 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette le conclusioni del PG. vRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 marzo 2026 il Tribunale di Roma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], sull'accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per detenzione a fine di cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e crack (capo A); e 73, comma 4, D.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fine di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish (capo B).

E' stata, inoltre, disposta la confisca e l'acquisizione al patrimonio dello Stato del denaro in sequestro, ritenendolo provento dei reati perpetrati.

2. Avverso tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del suo difensore, due diversi ricorsi per cassazione - trattabili congiuntamente, ponendosi l'uno come integrazione dell'altro - eccependo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alla disposta confisca del denaro in sequestro, lamentando che essa gli sarebbe stata imposta senza che il denaro costituisse il profitto o il prodotto del reato, nella specie procedendosi per delitti di detenzione, e non già di cessione, di sostanze stupefacenti.

Le somme sequestrategli, quindi, potrebbero costituire, al più, solo il profitto di precedenti attività di spaccio, ma giammai il diretto provento dei reati ascrittigli, non esistendo alcun nesso di pertinenzialità tra di essi e il denaro sequestratogli.

Vi sarebbe, inoltre, un palese travisamento probatorio, considerato che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di merito, il ricorrente non avrebbe ammesso che il denaro costituisse il provento dei reati ascrittigli, ma avrebbe solo genericamente confessato gli addebiti contestatigli.

Infine, non essendo stato fornito nessun elemento di riscontro in tal senso, l'indicata somma non potrebbe costituire il prezzo del reato né potrebbe essere considerata quale confisca per sproporzione ex artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis D.P.R. n. 309 del 1990.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 2CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro.

2. Deve, in proposito, essere osservato, con riferimento all'ammissibilità del ricorso, che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti - come non accaduto nel caso di specie - diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348-01).

E' stato, altresì, sottolineato che, nel giudizio di cassazione, l'illegalità della pena e della misura di sicurezza è rilevabile di ufficio anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile, salvo che nell'ipotesi di tardività del ricorso (così Sez. 6, n. 12531 del 16/01/2019, Alushani, Rv. 275884-01).

3. Orbene, ritenuta, in ragione dei superiori principi, l'ammissibilità del proposto ricorso, deve essere osservato come nella fattispecie la statuizione con cui è stata disposta la confisca del denaro in sequestro non risulti adeguatamente motivata, non essendo state esplicate, in modo congruo, le specifiche ragioni di assunzione dell'indicata decisione.

In maniera generica e assertiva, infatti, il Tribunale di Roma si è limitato ad affermare che il denaro dovesse essere sottoposto a confisca, in quanto "evidente provento del reato perpetrato come del resto ammesso dallo stesso Cu dia".

A prescindere dal fatto che in nessun atto processuale risulta effettuata la suddetta dichiarazione confessoria da parte del [OSCURATO:PERSONA], assume troncante rilievo ribadire che l'art. 240 cod. pen. prevede, al primo comma, la possibilità per il giudice di ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, individuando tale ultimo nel lucro, e cioè nel vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez.

U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707-01).

Alla stregua dell'indicato assunto, allora, è da ritenersi certamente ammissibile la confisca del denaro costituente il provento del reato laddove si proceda per l'ipotesi della vendita o della cessione a fine di lucro di sostanze stupefacenti. 3Nel caso in esame, tuttavia, è contestata la diversa ipotesi della detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente, e non già una condotta di cessione illecita di droga, e al ricorrente è stata effettivamente applicata la pena ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione a due ipotesi di detenzione a fine di cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, crack ed hashish.

Non risulta rappresentata, pertanto, nessuna diretta riferibilità del denaro alle specifiche contestazioni oggetto di addebito, mentre, come in precedenza osservato, ai fini dell'adozione del provvedimento ablativo è necessario provare la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l'illecito, in termini di strumentalità ovvero dì derivazione (prodotto, profitto o prezzo) (cfr. Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204-01; Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900-01).

Né, invero, nel caso di specie appare ravvisabile un'ipotesi di sottoposizione del denaro a confisca obbligatoria "per equivalente", ai sensi di quanto previsto dall'ultima parte della norma dell'art. 73, comma 7-bis, D.P.R. n. 309 del 1990, stante l'assenza di una puntuale indicazione in tal senso da parte del giudice di merito.

Allo stesso modo, non è neanche possibile ravvisare un'intervenuta applicazione della c.d. confisca "allargata" di cui all'art. 240-bis cod. pen., richiamato, in relazione al delitto di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, dall'art. 85-bis dello stesso D.P.R.

Nel provvedimento impugnato, infatti, latita ogni possibile riferimento a tale istituto, così come la formulazione di un'adeguata motivazione a supporto (cfr. Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358-01).

3. Ne consegue, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma, in diversa persona fisica.

P. Q. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a ROMA il 26/04/2006 avverso la sentenza del 12/03/2026 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette le conclusioni del PG. vRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 marzo 2026 il Tribunale di Roma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], sull'accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per detenzione a fine di cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e crack (capo A); e 73, comma 4, D.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fine di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish (capo B). E' stata, inoltre, disposta la confisca e l'acquisizione al patrimonio dello Stato del denaro in sequestro, ritenendolo provento dei reati perpetrati. 2. Avverso tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del suo difensore, due diversi ricorsi per cassazione - trattabili congiuntamente, ponendosi l'uno come integrazione dell'altro - eccependo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alla disposta confisca del denaro in sequestro, lamentando che essa gli sarebbe stata imposta senza che il denaro costituisse il profitto o il prodotto del reato, nella specie procedendosi per delitti di detenzione, e non già di cessione, di sostanze stupefacenti. Le somme sequestrategli, quindi, potrebbero costituire, al più, solo il profitto di precedenti attività di spaccio, ma giammai il diretto provento dei reati ascrittigli, non esistendo alcun nesso di pertinenzialità tra di essi e il denaro sequestratogli. Vi sarebbe, inoltre, un palese travisamento probatorio, considerato che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di merito, il ricorrente non avrebbe ammesso che il denaro costituisse il provento dei reati ascrittigli, ma avrebbe solo genericamente confessato gli addebiti contestatigli. Infine, non essendo stato fornito nessun elemento di riscontro in tal senso, l'indicata somma non potrebbe costituire il prezzo del reato né potrebbe essere considerata quale confisca per sproporzione ex artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis D.P.R. n. 309 del 1990. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro. 2. Deve, in proposito, essere osservato, con riferimento all'ammissibilità del ricorso, che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti - come non accaduto nel caso di specie - diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348-01). E' stato, altresì, sottolineato che, nel giudizio di cassazione, l'illegalità della pena e della misura di sicurezza è rilevabile di ufficio anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile, salvo che nell'ipotesi di tardività del ricorso (così Sez. 6, n. 12531 del 16/01/2019, Alushani, Rv. 275884-01). 3. Orbene, ritenuta, in ragione dei superiori principi, l'ammissibilità del proposto ricorso, deve essere osservato come nella fattispecie la statuizione con cui è stata disposta la confisca del denaro in sequestro non risulti adeguatamente motivata, non essendo state esplicate, in modo congruo, le specifiche ragioni di assunzione dell'indicata decisione. In maniera generica e assertiva, infatti, il Tribunale di Roma si è limitato ad affermare che il denaro dovesse essere sottoposto a confisca, in quanto "evidente provento del reato perpetrato come del resto ammesso dallo stesso Cu dia". A prescindere dal fatto che in nessun atto processuale risulta effettuata la suddetta dichiarazione confessoria da parte del [OSCURATO:PERSONA], assume troncante rilievo ribadire che l'art. 240 cod. pen. prevede, al primo comma, la possibilità per il giudice di ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, individuando tale ultimo nel lucro, e cioè nel vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707-01). Alla stregua dell'indicato assunto, allora, è da ritenersi certamente ammissibile la confisca del denaro costituente il provento del reato laddove si proceda per l'ipotesi della vendita o della cessione a fine di lucro di sostanze stupefacenti. 3Nel caso in esame, tuttavia, è contestata la diversa ipotesi della detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente, e non già una condotta di cessione illecita di droga, e al ricorrente è stata effettivamente applicata la pena ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione a due ipotesi di detenzione a fine di cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, crack ed hashish. Non risulta rappresentata, pertanto, nessuna diretta riferibilità del denaro alle specifiche contestazioni oggetto di addebito, mentre, come in precedenza osservato, ai fini dell'adozione del provvedimento ablativo è necessario provare la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l'illecito, in termini di strumentalità ovvero dì derivazione (prodotto, profitto o prezzo) (cfr. Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204-01; Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900-01). Né, invero, nel caso di specie appare ravvisabile un'ipotesi di sottoposizione del denaro a confisca obbligatoria "per equivalente", ai sensi di quanto previsto dall'ultima parte della norma dell'art. 73, comma 7-bis, D.P.R. n. 309 del 1990, stante l'assenza di una puntuale indicazione in tal senso da parte del giudice di merito. Allo stesso modo, non è neanche possibile ravvisare un'intervenuta applicazione della c.d. confisca "allargata" di cui all'art. 240-bis cod. pen., richiamato, in relazione al delitto di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, dall'art. 85-bis dello stesso D.P.R. Nel provvedimento impugnato, infatti, latita ogni possibile riferimento a tale istituto, così come la formulazione di un'adeguata motivazione a supporto (cfr. Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358-01). 3. Ne consegue, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma, in diversa persona fisica. P. Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26972/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris