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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00581/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 15 aprile 2021 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha rigettato il reclamo ex art. 41 bis, comma 2-quinquies, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento dell'Il settembre 2019, con il quale il Ministro della giustizia aveva prorogato per anni due nei suoi confronti la sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'Ordinamento penitenziario che potessero porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza, al fine di allentare i contatti con l'associazione per delinquere di tipo mafioso di riferimento.

2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 41 bis Ord. pen. e 125 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe offerto una motivazione riferita ad altro soggetto, tale [OSCURATO:PERSONA] (come riportato nel dispositivo del provvedimento impugnato).

Nel ricorso, infatti, si evidenzia che il giudice di merito ha evidenziato elementi non riferibili a [OSCURATO:PERSONA] e non corrispondenti alla realtà, tra i quali: che fosse soggetto dedito alla delinquenza sin dai 1982; che fosse condannato per sequestro di persona; che risultassero a suo carico procedimenti pendenti per associazione per delinquere di tipo mafioso e numerosi omicidi commessi tra il 1988 e il 2007; che avesse impartito direttive dal carcere ai familiari per azioni estorsive da compiere nel territorio, relativamente al procedimento c.d.

Plutone; che avesse commesso omicidi mafiosi tra il 1988 e il 2007.

Il ricorrente, infine, contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha affermato che i motivi di reclamo risultavano già valutati in occasione di precedenti ordinanze e quindi che dovessero essere dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Giova premettere che, in materia dei provvedimenti di applicazione o proroga del regime detentivo di cui all'art. 41 bis Ord. pen., il controllo di legittimità affidato alta Corte di cassazione rimane circoscritto alla violazione di legge, cosicché, quanto alla motivazione, gli unici rilievi che possono trovare ingresso sono quelli che ne rappresentano la mancanza sotto il profilo dell'assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità in relazione agli elementi sui quali deve cadere la verifica dei presupposti di legge, tanto da poter ritenere che la motivazione sia solo apparente, in quanto assolutamente inidonea - per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del riscorso - a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito nel pervenire alla decisione (Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303).

Solamente in tali ipotesi è, invero, configurabile una violazione di legge, poiché il provvedimento risulta privo del requisito della motivazione richiesto dall'art. 125 cod. proc. pen. e dal comma 2-sexies dell'art. 41 bis Ord. pen.

Restano, di contro, estranei all'ambito della verifica di legittimità consentita in materia non solo tutti quei rilievi che invocano il diverso apprezzamento degli elementi acquisiti riservato alle valutazioni di merito, ma anche il controllo della motivazione sotto il profilo della semplice contraddittorietà o illogicità.

Si evidenzia, inoltre, che, ai fini della proroga del regime detentivo citato, l'accertamento dell'attuale capacìtà del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale (da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata), si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, Vinciguerra, dep. 2019, Rv. 274912).

Alla luce di tali considerazioni e dei principi giurisprudenziali sopra esposti, la Corte ritiene che il ricorso non sia consentito in sede di legittimità, essendo stop., rtfti4 q't costituito da doglianze del tutto infonda , infatti, che il Tribunale di sorveglianza ha dato pienamente conto dell'attualità della pericolosità sociale del detenuto e della persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata, accertando, in tal modo, la ricorrenza dei presupposti legali dai quali dipende il provvedimento di proroga del regime carcerario differenziato In particolare, i giudici a pagina 1, 2 e 3 dell'impugnato provvedimento hanno spiegato In modo coerente e preciso gli indici da cui desumere la capacità del detenuto [OSCURATO:PERSONA] di mantenere i contatti con la criminalità organizzata.

Con separata ordinanza del 20.5.2021 lo stesso Tribunale di sorveglianza di Roma ha corretto l'errore materiale presente nel dispositivo del provvedimento sulla indicazione del nome di [OSCURATO:PERSONA] in luogo di quello di [OSCURATO:PERSONA], correttamente indicato in ogni altra parte del provvedimento; sicché appare completamenteThrSiWo di fondamento il denunciato vizio di motivazione, a causa di tale riferimento dell'impugnato provvedimento ad altro soggetto, Vug, (4.1: (9id(O C.11 t qt C9 r1„.f., t Rr1rjE Ajl.

P21. s...[OSCURATO:PERSONA],r)Z, I o k- Q U4611.2.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 13/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 15 aprile 2021 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha rigettato il reclamo ex art. 41 bis, comma 2-quinquies, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento dell'Il settembre 2019, con il quale il Ministro della giustizia aveva prorogato per anni due nei suoi confronti la sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'Ordinamento penitenziario che potessero porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza, al fine di allentare i contatti con l'associazione per delinquere di tipo mafioso di riferimento. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 41 bis Ord. pen. e 125 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe offerto una motivazione riferita ad altro soggetto, tale [OSCURATO:PERSONA] (come riportato nel dispositivo del provvedimento impugnato). Nel ricorso, infatti, si evidenzia che il giudice di merito ha evidenziato elementi non riferibili a [OSCURATO:PERSONA] e non corrispondenti alla realtà, tra i quali: che fosse soggetto dedito alla delinquenza sin dai 1982; che fosse condannato per sequestro di persona; che risultassero a suo carico procedimenti pendenti per associazione per delinquere di tipo mafioso e numerosi omicidi commessi tra il 1988 e il 2007; che avesse impartito direttive dal carcere ai familiari per azioni estorsive da compiere nel territorio, relativamente al procedimento c.d. Plutone; che avesse commesso omicidi mafiosi tra il 1988 e il 2007. Il ricorrente, infine, contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha affermato che i motivi di reclamo risultavano già valutati in occasione di precedenti ordinanze e quindi che dovessero essere dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che, in materia dei provvedimenti di applicazione o proroga del regime detentivo di cui all'art. 41 bis Ord. pen., il controllo di legittimità affidato alta Corte di cassazione rimane circoscritto alla violazione di legge, cosicché, quanto alla motivazione, gli unici rilievi che possono trovare ingresso sono quelli che ne rappresentano la mancanza sotto il profilo dell'assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità in relazione agli elementi sui quali deve cadere la verifica dei presupposti di legge, tanto da poter ritenere che la motivazione sia solo apparente, in quanto assolutamente inidonea - per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del riscorso - a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito nel pervenire alla decisione (Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303). Solamente in tali ipotesi è, invero, configurabile una violazione di legge, poiché il provvedimento risulta privo del requisito della motivazione richiesto dall'art. 125 cod. proc. pen. e dal comma 2-sexies dell'art. 41 bis Ord. pen. Restano, di contro, estranei all'ambito della verifica di legittimità consentita in materia non solo tutti quei rilievi che invocano il diverso apprezzamento degli elementi acquisiti riservato alle valutazioni di merito, ma anche il controllo della motivazione sotto il profilo della semplice contraddittorietà o illogicità. Si evidenzia, inoltre, che, ai fini della proroga del regime detentivo citato, l'accertamento dell'attuale capacìtà del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale (da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata), si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, Vinciguerra, dep. 2019, Rv. 274912). Alla luce di tali considerazioni e dei principi giurisprudenziali sopra esposti, la Corte ritiene che il ricorso non sia consentito in sede di legittimità, essendo stop., rtfti4 q't costituito da doglianze del tutto infonda , infatti, che il Tribunale di sorveglianza ha dato pienamente conto dell'attualità della pericolosità sociale del detenuto e della persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata, accertando, in tal modo, la ricorrenza dei presupposti legali dai quali dipende il provvedimento di proroga del regime carcerario differenziato In particolare, i giudici a pagina 1, 2 e 3 dell'impugnato provvedimento hanno spiegato In modo coerente e preciso gli indici da cui desumere la capacità del detenuto [OSCURATO:PERSONA] di mantenere i contatti con la criminalità organizzata. Con separata ordinanza del 20.5.2021 lo stesso Tribunale di sorveglianza di Roma ha corretto l'errore materiale presente nel dispositivo del provvedimento sulla indicazione del nome di [OSCURATO:PERSONA] in luogo di quello di [OSCURATO:PERSONA], correttamente indicato in ogni altra parte del provvedimento; sicché appare completamenteThrSiWo di fondamento il denunciato vizio di motivazione, a causa di tale riferimento dell'impugnato provvedimento ad altro soggetto, Vug, (4.1: (9id(O C.11 t qt C9 r1„.f., t Rr1rjE Ajl. P21. s...[OSCURATO:PERSONA],r)Z, I o k- Q U4611.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]7
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