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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 33924/2024

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14118/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliate presso l’indirizzo PEC del difensore –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] E GRADARA S.C. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, già [OSCURATO:PERSONA] Soc.

Oggetto: contratti bancari N.14118/23 R.G.

Est.

F. D’[OSCURATO:PERSONA]. per Az. a r.l.) e [OSCURATO:PARTITA_IVA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del difensore - c ontroricorrente – nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (Cod.

Fisc.: [OSCURATO:PERSONA] 68E22 D749X) - intimato - avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 615 /202 3 , pubblicata il 12 aprile 2023, notificatail 20 aprile 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]e i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno separatamente proposto opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Pesaro, provvisoriamente esecutivo, richiesto da Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. coop. per Az. a r.l., contestandosi il credito della bancae la validità delle fideiussioni; il Manenti ha chiesto accertarsi l’apocrifia delle sottoscrizioni apposte alle fideiussioni rilasciate in favore della società [OSCURATO:SOCIETA].

2. Il Tribunale di Pesaro, previa riunione dei giudizi, ha rigettato le opposizioni.

3. La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza qui impugnata, previo esperimento di CTU grafologica, ha accolto l’appello del Manenti, rigettando nel resto l’appello.

Ha ritenuto il giudice di appello – per quanto qui ancora rileva –legittima l’emissione del decreto ingiuntivo sulla base dell’estratto conto dell’ultimo semestre, alla luce della complessiva documentazione prodottain giudizio, idonea a corroborare N.14118/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino il carattere meramente indiziario dell’estratto conto semestrale , ritenendo inammissibile per novità la censura di omessa prova dell’entità del credito complessivo della banca.

Ha, poi, ritenuto legittima la capitalizzazione infrannuale di interessi a debito, pattuita e applicata con reciprocità anche agli interessi a credito, nonché legittima la commissione di massimo scoperto, in quanto espressamente pattuita in relazione a due linee di credito (apertura di credito e anticipazione s.b.f.); nonché (ancora) , legittimo l’addebito degli interessi in misura ultralegale in quanto oggetto di specifica pattuizione.

Sono, poi, state ritenute inammissibili le ulteriori censure rispetto alla variazione dei giorni di valuta e alla natura usuraria dei tassi di interesse ed è stata ritenuta irrilevante nel caso di specie la dedotta nullità delle clausole di deroga all’art. 1457 cod. civ.

4. Hanno proposto ricor so per cassazione la società e la socia Cenciarini, affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso la banca.[OSCURATO:PERSONA] non si è costituito in giudizio.

5. E’ stata emessa proposta di definizione accelerata, opposta dai ricorrenti, i quali hanno depositato memoria.

Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o violazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ. degli artt. 633 e 634 cod. proc. civ. e dell’art. 50 d.lgs. n. 385/1993(TUB), nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto l’idoneità della prova scritta ai fini dell’emissione del decreto monitorio.

Osservano i ricorrenti che l’estratto conto di cui all’art. 50 TUB non sarebbe fonte di prova per ricostruire il saldo debitore e che, in ogni caso, sarebbe mancata nel giudizio a cognizione ordinaria la produzione da parte della banca di estratti conto in forma integrale.

N.14118/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice di appello non ha disposto l’esibizione in giudizio ex art. 210 cod. proc. civ. di tutta la documentazione della banca, né ha disposto CTU contabile.

Osservano i ricorrenti che la banca deve provare l’esistenza del credito allegando tutta la documentazione e che l’ordine di esibizione, come anche la CTU contabile, sarebbe ro risultate idone e a ricostruire l’andamento del conto correntee il corretto rapporto dare-avere.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e/o falsa applicazione dell’art.345 cod. proc. civ., nonché degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto nuova la contestazione relativa alla mancata prova da parte della banca dell’esistenza del credito sin dal primo grado giudizio, laddove sin dal primo grado il giudizio di opposizione sarebbe stato incentrato sull a dedotta inesistenza del credito della banca.

4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma. n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 comma 2 l. n. 287/1990, del provvedimento della B anca d’ I talia n. 55 del 02maggio 2005, dell’art. 1419 , primo comma, cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non applicabile nel caso di specie la nullità delle fideiussioni, benché lerelative clausole fossero state redatte in conformità a intese tra istituti di credito vietate in quanto lesive della concorrenza.

Osservano i ricorrenti che la nullità delle fideiussioni, in quanto conformi a intese tra istituti di credito, sono nulle nella loro interezza e non solo parzialmente in relazione ad alcune clausole, il che avrebbe in ogni caso precluso alla banca di rivalersi sui fideiussori e, in particolare, sulla socia ricorrente.

N.14118/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino

5. La proposta di definizione accelerata del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] concluso per l’inammissibilità del primo motivo, in quanto nel giudizio di opposizione rileva solo la prova a fondamento del credito e non anche quella a fondamento del decreto monitorio, nonché per non avere colto la ratio decidendi della sentenza impugnata; sono, poi, stati ritenuti inammissibili gli ulteriori motivi per contrasto con gli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di appello , nonché per genericità della richiesta dell’ordine di esibizione in giudizio, ritenendo infine inammissibile l’ultimo motivo.

6. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Il primo motivo è inammissibile in quanto – assorbendosi conseguentemente l’esame dell’eccezione di inammissibilità del controricorrente – parte ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, avendo il giudice di appello fondatola decisione non solo sull’estratto conto ma anche su altri documenti, ritenuti idonei a comprovare i fatti costitutivi del credito già azionato in via monitoria.

In ogni caso, le deduzioni di parte ricorrente circa la non pregnanza dell’ulteriore documentazione prodotta in giudizio sono inammissibili , in quanto impingono nella rivalutazione degli elementi di prova, già valutati dal giudice di appello ai fini della decisione, valutazione che spetta al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità.

7. Quanto al secondo motivo,va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilitàdel controricorrente, in quanto il motivo non è stato articolato in base alla censura di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. ma sulla base del cattivo od omesso esercizio di poteri istruttori da parte del giudice di appello.

8. Il secondo motivo è, tuttavia, infondato, posto chel’emanazione dell’ordine di esibizione rientra tra i poteri istruttori discrezionali del giudice, tanto che la valutazione di indispensabilità di tale strumento non deve essere neppure esplicitata, per cui il relativo esercizio è N.14118/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino svincolato da ogni onere di motivazione e l’eventuale provvedimento di rigetto non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa (Cass., n. 27412/2021).

Il che discende dal principio dispositivo e dalla distribuzione del l’onere della prova; l’ordine di esibizione disposto dal giudice va inteso in senso restrittivoe va emesso nel caso in cui una parte non possa essa stessa procurarsi i documenti oggetto di richiesta di esibizione (Cass., n. 18152/2020).

Analogamente, anche la CTU costituisce strumento rimesso alla valutazione del giudice del merito, esercizio del potere discrezionale ed officioso del giudice del merito(Cass., n. 15219/2007; Cass., n. 326/2020).

9. Il terzo motivo è inammissibile sia in relazione al disposto dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. (cd. doppia conforme), sia in relazione al fatto che la censura di parte ricorrente non investe una vera e propria ratio decidendi della sentenza impugnata , avendo la Corte di appello ritenuto sussistente in fatto il credito della banca.

10. Il quarto motivo è parimenti inammissibile, in quanto parte ricorrente non coglie la ratio decidendi d ella sentenza impugnata, incentrata sulla mancata allegazione di deduzioni da parte degli originari opponenti in base alle quali la dedotta nullità non sarebbe rilevante nel caso di specie («la relativa nullità sarebbe però del tutto ininfluente ai fini dell’odierno decidere, posto che gli appellanti non hanno affatto dedotto neppure in conclusionale la ricorrenza, nella fattispecie che occupa, delle condizioni per l’applicabilità in concreto di tali clausole nulle »), statuizione non oggetto di specifica censura.

11. La memoria non offre ulteriori utili spunti di discussione.

Il ricorso va, pertanto, rigettatoin conformità alla proposta di definizione N.14118/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino accelerata, con condanna alle spese liquidate come da dispositivo e raddoppio del contributo unificato.

La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue alla conferma della proposta di definizione accelerata, quantificata in via equitativa in relazione alla liquidazione delle spese legali (Cass., Sez.

U., 28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022), come da dispositivo, così come viene equitativamente determinata la somma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, anch’essa come da dispositivo.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi €7.600,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge ; condanna, altresì, i ricorrenti al pagamento dell’importo di € 7.600,00 a termini dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ., nonché all’importo ulteriore di € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1- quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14118/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliate presso l’indirizzo PEC del difensore –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] E GRADARA S.C. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, già [OSCURATO:PERSONA] Soc. Oggetto: contratti bancari N.14118/23 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA]. per Az. a r.l.) e [OSCURATO:PARTITA_IVA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del difensore - c ontroricorrente – nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (Cod. Fisc.: [OSCURATO:PERSONA] 68E22 D749X) - intimato - avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 615 /202 3 , pubblicata il 12 aprile 2023, notificatail 20 aprile 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]e i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno separatamente proposto opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Pesaro, provvisoriamente esecutivo, richiesto da Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. coop. per Az. a r.l., contestandosi il credito della bancae la validità delle fideiussioni; il Manenti ha chiesto accertarsi l’apocrifia delle sottoscrizioni apposte alle fideiussioni rilasciate in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Il Tribunale di Pesaro, previa riunione dei giudizi, ha rigettato le opposizioni. 3. La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza qui impugnata, previo esperimento di CTU grafologica, ha accolto l’appello del Manenti, rigettando nel resto l’appello. Ha ritenuto il giudice di appello – per quanto qui ancora rileva –legittima l’emissione del decreto ingiuntivo sulla base dell’estratto conto dell’ultimo semestre, alla luce della complessiva documentazione prodottain giudizio, idonea a corroborare N.14118/23 R.G. Est. F. D’Aquino il carattere meramente indiziario dell’estratto conto semestrale , ritenendo inammissibile per novità la censura di omessa prova dell’entità del credito complessivo della banca. Ha, poi, ritenuto legittima la capitalizzazione infrannuale di interessi a debito, pattuita e applicata con reciprocità anche agli interessi a credito, nonché legittima la commissione di massimo scoperto, in quanto espressamente pattuita in relazione a due linee di credito (apertura di credito e anticipazione s.b.f.); nonché (ancora) , legittimo l’addebito degli interessi in misura ultralegale in quanto oggetto di specifica pattuizione. Sono, poi, state ritenute inammissibili le ulteriori censure rispetto alla variazione dei giorni di valuta e alla natura usuraria dei tassi di interesse ed è stata ritenuta irrilevante nel caso di specie la dedotta nullità delle clausole di deroga all’art. 1457 cod. civ. 4. Hanno proposto ricor so per cassazione la società e la socia Cenciarini, affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso la banca.[OSCURATO:PERSONA] non si è costituito in giudizio. 5. E’ stata emessa proposta di definizione accelerata, opposta dai ricorrenti, i quali hanno depositato memoria. Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o violazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ. degli artt. 633 e 634 cod. proc. civ. e dell’art. 50 d.lgs. n. 385/1993(TUB), nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto l’idoneità della prova scritta ai fini dell’emissione del decreto monitorio. Osservano i ricorrenti che l’estratto conto di cui all’art. 50 TUB non sarebbe fonte di prova per ricostruire il saldo debitore e che, in ogni caso, sarebbe mancata nel giudizio a cognizione ordinaria la produzione da parte della banca di estratti conto in forma integrale. N.14118/23 R.G. Est. F. D’Aquino 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice di appello non ha disposto l’esibizione in giudizio ex art. 210 cod. proc. civ. di tutta la documentazione della banca, né ha disposto CTU contabile. Osservano i ricorrenti che la banca deve provare l’esistenza del credito allegando tutta la documentazione e che l’ordine di esibizione, come anche la CTU contabile, sarebbe ro risultate idone e a ricostruire l’andamento del conto correntee il corretto rapporto dare-avere. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e/o falsa applicazione dell’art.345 cod. proc. civ., nonché degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto nuova la contestazione relativa alla mancata prova da parte della banca dell’esistenza del credito sin dal primo grado giudizio, laddove sin dal primo grado il giudizio di opposizione sarebbe stato incentrato sull a dedotta inesistenza del credito della banca. 4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma. n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 comma 2 l. n. 287/1990, del provvedimento della B anca d’ I talia n. 55 del 02maggio 2005, dell’art. 1419 , primo comma, cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non applicabile nel caso di specie la nullità delle fideiussioni, benché lerelative clausole fossero state redatte in conformità a intese tra istituti di credito vietate in quanto lesive della concorrenza. Osservano i ricorrenti che la nullità delle fideiussioni, in quanto conformi a intese tra istituti di credito, sono nulle nella loro interezza e non solo parzialmente in relazione ad alcune clausole, il che avrebbe in ogni caso precluso alla banca di rivalersi sui fideiussori e, in particolare, sulla socia ricorrente. N.14118/23 R.G. Est. F. D’Aquino 5. La proposta di definizione accelerata del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] concluso per l’inammissibilità del primo motivo, in quanto nel giudizio di opposizione rileva solo la prova a fondamento del credito e non anche quella a fondamento del decreto monitorio, nonché per non avere colto la ratio decidendi della sentenza impugnata; sono, poi, stati ritenuti inammissibili gli ulteriori motivi per contrasto con gli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di appello , nonché per genericità della richiesta dell’ordine di esibizione in giudizio, ritenendo infine inammissibile l’ultimo motivo. 6. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo è inammissibile in quanto – assorbendosi conseguentemente l’esame dell’eccezione di inammissibilità del controricorrente – parte ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, avendo il giudice di appello fondatola decisione non solo sull’estratto conto ma anche su altri documenti, ritenuti idonei a comprovare i fatti costitutivi del credito già azionato in via monitoria. In ogni caso, le deduzioni di parte ricorrente circa la non pregnanza dell’ulteriore documentazione prodotta in giudizio sono inammissibili , in quanto impingono nella rivalutazione degli elementi di prova, già valutati dal giudice di appello ai fini della decisione, valutazione che spetta al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità. 7. Quanto al secondo motivo,va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilitàdel controricorrente, in quanto il motivo non è stato articolato in base alla censura di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. ma sulla base del cattivo od omesso esercizio di poteri istruttori da parte del giudice di appello. 8. Il secondo motivo è, tuttavia, infondato, posto chel’emanazione dell’ordine di esibizione rientra tra i poteri istruttori discrezionali del giudice, tanto che la valutazione di indispensabilità di tale strumento non deve essere neppure esplicitata, per cui il relativo esercizio è N.14118/23 R.G. Est. F. D’Aquino svincolato da ogni onere di motivazione e l’eventuale provvedimento di rigetto non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa (Cass., n. 27412/2021). Il che discende dal principio dispositivo e dalla distribuzione del l’onere della prova; l’ordine di esibizione disposto dal giudice va inteso in senso restrittivoe va emesso nel caso in cui una parte non possa essa stessa procurarsi i documenti oggetto di richiesta di esibizione (Cass., n. 18152/2020). Analogamente, anche la CTU costituisce strumento rimesso alla valutazione del giudice del merito, esercizio del potere discrezionale ed officioso del giudice del merito(Cass., n. 15219/2007; Cass., n. 326/2020). 9. Il terzo motivo è inammissibile sia in relazione al disposto dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. (cd. doppia conforme), sia in relazione al fatto che la censura di parte ricorrente non investe una vera e propria ratio decidendi della sentenza impugnata , avendo la Corte di appello ritenuto sussistente in fatto il credito della banca. 10. Il quarto motivo è parimenti inammissibile, in quanto parte ricorrente non coglie la ratio decidendi d ella sentenza impugnata, incentrata sulla mancata allegazione di deduzioni da parte degli originari opponenti in base alle quali la dedotta nullità non sarebbe rilevante nel caso di specie («la relativa nullità sarebbe però del tutto ininfluente ai fini dell’odierno decidere, posto che gli appellanti non hanno affatto dedotto neppure in conclusionale la ricorrenza, nella fattispecie che occupa, delle condizioni per l’applicabilità in concreto di tali clausole nulle »), statuizione non oggetto di specifica censura. 11. La memoria non offre ulteriori utili spunti di discussione. Il ricorso va, pertanto, rigettatoin conformità alla proposta di definizione N.14118/23 R.G. Est. F. D’Aquino accelerata, con condanna alle spese liquidate come da dispositivo e raddoppio del contributo unificato. La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue alla conferma della proposta di definizione accelerata, quantificata in via equitativa in relazione alla liquidazione delle spese legali (Cass., Sez. U., 28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022), come da dispositivo, così come viene equitativamente determinata la somma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, anch’essa come da dispositivo. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi €7.600,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge ; condanna, altresì, i ricorrenti al pagamento dell’importo di € 7.600,00 a termini dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ., nonché all’importo ulteriore di € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1- quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore
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