CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 luglio 2024
Cassazione n. 06849/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26435/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 549/2024 , depositata il 25/07/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.AB Impianti di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva e otteneva dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e SanaMed di [OSCURATO:PERSONA], per l'importo di €. 131.395,80. A sostegno della sua pretesa, AB Impianti esponeva che: [OSCURATO:PERSONA], nella persona della figlia [OSCURATO:PERSONA] procuratrice speciale , e la ditta SanaMed di [OSCURATO:PERSONA] (locataria dell’immobile) in data 06.06.2011 sottoscrivevano un contratto d'opera con la ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA] per l'esecuzione di lavori edili di ristrutturazione, da eseguirsi presso il fabbricato di proprietà Pugliese sito in [OSCURATO:PERSONA], il cui compenso veniva determinato in €. 131.395,80e non era stato pagato. Il decreto ingiuntivo veniva notificat o a [OSCURATO:PERSONA], mentre nei confronti di SanaMed la notifica non si perfezionava nei termini di legge. Il decreto ingiuntivo veniva opposto da [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA],chiedendo, tra l’altro, la declaratoria di simulazione “assoluta”del contratto d’opera siglato dalle parti. Esponeva l’opponente che il 07.06.2011 era intercorsa scrittura privata tra la stessa e [OSCURATO:PERSONA] (madre di [OSCURATO:PERSONA], titolare della locataria SanaMed) nella quale quest’ultima, con riferimento al contratto d’opera del 06.06.2011, dichiarava di essere l’unica e sola parte committente per i lavori edili affidati alla ditta di [OSCURATO:PERSONA] per la ristrutturazione dell’immobile di proprietà di Pugliese; circostanza confermata in udienza dalla stessaGiovanna Scarfò, escussa come teste. Esperita consulenza tecnica d’ufficio per accertare i lavori eseguiti, interrotta la causa per la morte di [OSCURATO:PERSONA] e riassunta nei confronti della sua erede [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo fornita la prova dell’accordo simulatorio dedotto dall’opponente Rossomando, relativ amente alla mancata produzione di effetti nei suoi confronti del contratto d’opera del 06.06.2011. La sentenza veniva impugnata da AB Impianti di [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza n. 549/2024, accoglieva l’appello e, per l’effetto, rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarando, per quanto ancora qui di interesse: - [OSCURATO:PERSONA], pur indicando nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, come controparti, sia [OSCURATO:PERSONA] sia SanaMed, notificava l'atto soltanto al primo. Da ciò derivava che il giudizio di opposizione si era instaur ato e celebr ato regolarmente soltanto tra l’appaltatore e la proprietaria dell’immobile, tanto che non era stata né richiesta né disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di SanaMed, né era statadichiarata la sua contumacia; -nel merito, l’appello era fondato, atteso che l’accordo del 07.06.2011, sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] (soggetto che non aveva partecipato alla sottoscrizione del contratto d’opera, peraltro dichiaratasi rappresentante della figlia [OSCURATO:PERSONA] senza che ciò risultasseda alcun atto o delega) e daRossana Rossomando, nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe dovuto essere preso in considerazione dal Tribunale;quell’accordo non poteva costituire prova che gli originari contraenti (nel contratto d’opera) avesserovoluto dare vita a un contratto soggettivamente diverso da quello apparente, considerato che la controdichiarazione - con la quale [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di manlevare [OSCURATO:PERSONA] da ogni eventuale effetto negativo che il contratto con la ditta AB Impianti producesse nei suoi confronti-non proveniva, né era stata sottoscritta, da [OSCURATO:PERSONA], parte contro il cui interesse la dichiarazione erastata redatta; -pertanto, la scrittura privata non era idonea a provare la simulazione, né poteva essere sufficiente a tal fine la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e, al contrario, la prova che [OSCURATO:PERSONA] aveva inteso commissionare i lavori risultava dalla sottoscrizione del contratto d’opera e dal computo metrico estimativo prodotto. 2. La sentenza è stata impugnata per la cassazione da [OSCURATO:PERSONA], e il ricorso affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., società che, nelle more del giudizio di appello, ha incorporato la ditta AB Impianti di [OSCURATO:PERSONA], il quale è rimasto intimato. In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositato memorie. All’esito della camera di consiglio del 21 gennaio 2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va disattes a l ’ eccezion e di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente , la quale deduce l ’errata identificazione del soggetto legittimato passivamente, indicato nella AB Impianti di [OSCURATO:PERSONA] anziché nella società incorporante, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] è infondata, atteso che qualsiasi vizio configurabile a riguardoè stato sanato dalla costituzione in giudizio della controricorrente (per tutte, di recente:Cass. Sez. 3, n. 19031 del 11/07/2024) . 2. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza, ex art. 360 comma1 n.4) c.p.c., stante la mancata integrazione del contraddittorio in grado di appello, in violazione degli artt. 102 e 331 c.p.c. Sostiene la ricorrente che si verteva in ipotesi di litisconsorzio necessario, sia sostanziale che processuale. Quanto al primo, l’allora opponente aveva proposto domanda autonoma riguardante l’accertamento della simulazione, fattispecie che integra un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto, espressamente indicando nell’atto di citazione in riassunzione a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA] solo la AB Impianti di [OSCURATO:PERSONA] (a favore del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo) ma anche la ditta SanaMed. Quanto al litisconsorzio processuale, pur essendo vero che sia il decreto ingiuntivo che l’atto di opposizione non erano stati notificati a SanaMed, la stessa era, comunque, divenuta parte di detto giudizio a seguito della riassunzione del processo effettuata, a opera della Rossomando, con atto di citazione proposto e regolarmente notificato anche a detta ditta che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, era stata dichiarata contumace dal primo giudice. 3. Con il secondo motivo si deduce violazione ex art. 360 comma 1 n. 3)c.p.c. degli artt.1414, comma 2, e 1350 c .c . Sostiene la ricorrente che ha errato la Corte d’Appello per avere ritenuto che nella fattispecie della simulazione relativa la prova del contratto dissimulato debba, in via generale, essere data per iscritto,e cioè con un documento firmato da tutte le parti del contratto simulato, mentre l’art. 1414 cod. civ. prevede, per il contratto dissimulato, la forma scritta ad substantiam o ad probati onem solo ove ciò sia previsto dall’ordinamento per la relativa fattispecieche, nel caso in esame, riguardava un contratto d’opera per il quale l’ordinamento non prevede alcun requisito di forma. L’errore denunciato è decisivo, in quanto ha indotto la Corte d’Appello a ritenere privi di rilievo sia la dichiarazione datata07.06.2011 sia la prova per testi svolta. 4. Con il terzo motivo si deduce violazione ex art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c. dell’art.115 c.p.c., con riferimento al principio di non tassatività delle prove nel processo civile; in subordine, nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.Lamenta la ricorrente l’errore commesso dalla Corte territoriale nella parte della sentenza in cui non ha attribuito alcun rilievo alla controdichiarazione in atti, senza considerare che, in ogni caso, la stessa configurava una dichiarazione resa daun terzo di circostanze di fatto a sua conoscenza e, come tale, rientrava nell’ambito delle prove atipiche, liberamente valutabili da parte del Giudice, sotto il profilo della prova presuntiva. Del resto, osserva la ricorrente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 157 c.p.c., non potevano operare i limiti previsti dall’art.2729 c.c. per la prova presuntiva in materia di simulazione, stante la mancata opposizione alla produzionedella scrittura; comunque, nel caso concreto, la controdichiarazione aveva assunto il valore di prova, essendo stato il suo contenuto confermato in sede di prova orale dalla deposizione resa dalla teste Scarfò. 5. Con il quarto motivo si deduce nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 157, comma 3, c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. La sentenza viene censurata nella parte in cui ha escluso il ricorso alla prova per testi, non attribuendo alcun rilievo neppure alla deposizione della Scarfò (la quale, peraltro, aveva dichiarato fatti sfavorevoli a sé e alla figlia, avendo riconosciuto che il debito gravava integralmente su di loro). Così facendo, la sentenza si è posta in contrasto con il disposto di cui all’art. 157 c.p.c., secondo il quale, in caso di ammissione della prova oltre i limiti previsti dall’ordinamento, allorquando non vi sia contestazione in ordine alla sua ammissibilità, la stessa deve ritenersi ritualmente acquisita al processo, il che è quanto appunto avvenuto nel caso di specie. 6. Stante l’esigenza di valuta re l’ammissibilità del primo motivo di ricorso sotto il profilo della sussistenza dell’interesse a ricorrere , s ono esaminati con precedenza il secondo, terzo e quarto motivo , che sono accumunati dall’inammissibilità dovuta dallacarenza di riferibilità alla ratio decidendidella sentenza impugnata, agli effetti dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. Sez. 3, n. 8247 del 27.03.2024; Cass. Sez. 6 -3, n. 19989 del 10/08/2017) e sono esaminati unitariamente attesa la continuità di argomentazioni. In ordine al secondo motivo, non ha ragione la ricorrente di lamentare la violazione di legge prospettata, perché la sentenza impugnata non ha escluso la simulazione per la mancanza della necessaria prova scritta, ma ha valutato le risultanze istruttorie in termini chenon sono attinti in modo ammissibiledalle critiche della ricorrente medesima . In verità, è già stato enunciato il principio secondo il quale, in ipotesi di simulazione relativa concernente un contratto a forma libera, non opera la limitazione di cui all’art. 2725 c.c.; ciò comporta che nel rapporto tra le parti può essere invocata la prova per presunzioni o per testimoni quando la prova venga richiesta per dimostrare l’illiceità del contratto dissimulato ex art. 1417 c.c. e quando ricorra una delle condizioni prescritte dall’art. 2724 c.c., che costituiscono eccezioni al divieto del patto aggiunto o contrario al contenuto del documento, per il quale si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contestuale ex art. 2722 c.c. (Cass. Sez. 2 n. 10459 del 22/4/2025).Però, nella fattispecie il principio non rileva, perché è pacifico che non ricorrono né l’illiceità del contratto dissimulato né le condizioni prescritte dall’art. 2724 c.c. Specificamente, non ricorre l’ipotesi di principio di prova per iscritto perché ai sensi dell’art. 2724 co. 1 c.c. lo scritto deve essere proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda e, nella fattispecie, la scrittura che il secondo motivo di ricorso lamenta non sia stata valorizzata non proveniva né dal la ditta AB Impianti né dalla ditta SanaMed nei cui confronti la ricorrente vorrebbe farla valere. Correttamente la Corte territoriale ha fondato la sua decisione sull’inidoneità probatoriadi quella scrittura a fronte del principio, più volte enunciato, secondo il quale la controdichiarazione - seppure non necessariamente coeva all’atto simulato – è tale a condizione che vi partecipinotutte le parti contraenti, o ppure a condizione che proven ga dal la parte contro il cui interesse è stata redatta, e cioè da lla parte che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi o maggiori ( ex multis : Cass. Sez. 2, n. 2203 del 30/01/2013; conf.: Cass. Sez. 2, n. 33039 del 09.11.20 22; Sez. 2, n. 22654 del 19.07.2022; Sez. 2, n. 9266 del 22.03.2022;Sez. 2, n. 6357 del 5/3/2019). Esattamente la Corte territoriale ha evidenziato che la scrittura non integravacontrodichiarazione, in quanto era stata stipulata solo tra due soggetti (la procuratrice speciale della proprietaria e la madre della titolare della dittalocataria dell’immobile), uno dei quali (la madre della locataria) non era neppure parte del contratto asseritamente simulato. Per di più e anche in via assorbente, dal tenore letterale della scrittura privata, come trascritta in sentenza , risulta in modo chiaro e insuperabile che la madre della locataria dichiarava di manlevare la proprietaria da ogni eventuale effetto negativo che il contratto d’opera avrebbe eventualmente prodotto nella sua sfera giuridica. Si trattava, perciò, di un accordo intercorso tra proprietaria e madre della locataria al fine di tenere indenne la prima dei costi dei lavori voluti dalla locataria e dei quali solo l a locataria avrebbe beneficiato; in questo senso , la Corte d’Appello ha correttamente escluso che quella scrittura firmata da lla terz a [OSCURATO:PERSONA] e rilasciata a [OSCURATO:PERSONA], come la dichiarazione testimoniale della stessa firmataria Scarfò , potessero essere considerate prova sufficiente della simulazione (v. sentenza pag. 10, 2° capoverso). Quindi, con riguardo a quanto dedotto con il quarto motivo di ricorso , si aggiunge che la C orte territoriale non ha escluso la rilevanza della prova per test i in quanto irritualmente acquisita al processo, ma valutandola nel suo contenuto. Nel contempo, la Corte d’appello ha evidenziato come la prova che [OSCURATO:PERSONA] aveva inteso commissionare i lavori risultasse dalla sottoscrizione del contratto d’opera e dal computo metrico in atti; in questo modo, la Corte territoriale ha compiuto la valutazione delle risultanze istruttorie spettante al giudice di merito e che avrebbe potuto essere censurata soltanto attraverso la proposizione di motivo ex art. 360 comma 1 n.5 c.p.c., nel rispetto del relativo paradigma. 7. Alla luce della dichiarata inammissibilità dei suddetti motivi di ricorso, sipassa all’esame del primo motivo, il quale deduce la nullità della sentenza gravata, per la non integrità del contraddittorio nei riguardi di SanaMed di [OSCURATO:PERSONA], nei cuiconfronti l’odierna ricorrent e aveva proposto in via principale domanda di accertamento della natura simulata del contratto stipulato con AB Impianti di [OSCURATO:PERSONA]. La SupremaCorte ha anche di recente statuito che la parte soccombente è priva di interesse a far valere, con ilricorso per cassazione, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi nel giudizio di appello, se dalla loro partecipazione al processo non avrebbe tratto alcun vantaggio, essendo risultate infondate tutte le altre censure mosse alla sentenza impugnata, e se non sia nemmeno astrattamente ipotizzabile che tale integrazione si sarebbe risolta in una decisione di contenuto diverso e favorevole alla stessa soccombente (Sez. 3, n. 17893 del 28/06/2024). [OSCURATO:PERSONA]. Sez. 2, n. 24071 del 26/9/ 2019, con riferimento al litisconsorzio necessario nelle domande aventi a oggetto l’usucapione di un bene tra più comproprietari, haosservato che la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi è funzionale, in primo luogo, alla tutela di questi ultimi,onde consentire loro di difendersi in un giudizio di accertamento di una situazione giuridica confliggente con quella preesistente, e in secondo luogo alla tutela della parte che ha proposto la domanda, perché la pronuncia sarebbe inutiliter data, in quanto inopponibile ai litisconsorti pretermessi. In precedenza, ancheCass., Sez. 3 n. 2461 del 30 / 1 / 2009 aveva afferma to l'inammissibilità per difetto di interesse del motivo di ricorso per cassazione con il quale la parte soccombente si dolga della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari; ciò,quante volte essa non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio dalla partecipazione al giudizio dei litisconsorti pretermessi, per essere risultate infondate tutte le altre censure mosse alla sentenza impugnata e per non potersi neppure astrattamente ipotizzare, in relazione all'atteggiarsi delle singole situazioni, che la partecipazione al giudizio dei litisconsorti sarebbe stata suscettibile di risolversi in una decisione di contenuto diverso e favorevole alla stessa parte soccombente. Nel caso che ci occupa, non viene in rilievo la tutela del litisconsorte pretermesso, SanaMed, parte virtualmente vittoriosa poiché la Corte d’Appello ha escluso che e ssa potesse essere chiamata a manlevare la proprietaria.Neanche si pone un problema di tutela del prestatore d’opera appellante, atteso che la Corte territoriale ha accolto l’appellocome da lui proposto, riconoscendo la proprietaria dell’immobile quale unico soggetto tenutoa l pagamento dell’importo convenuto per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione.Né, d'altra parte, la ricorrente deduce, nel mezzo di ricorso in esame, che la mancata partecipazione al giudizio del litisconsorte pretermesso abbia recato una qualsivoglia limitazione al pieno dispiegamento del suo diritto di difesa e al suo diritto al contraddittorio nel primo e nel secondo grado di merito; in effetti, l’odierna ricorrente, opponente al decreto ingiuntivo in primo grado, non aveva neppure sollecitato il Tribunale all’integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto indicato quale partecipe dell’accordo simulatorio, non essendo a tale fine sufficiente che, dopo l’interruzione del giudizio, avesse spontaneamente notificato l’atto di riassunzione anche a SanaMed. In sintesi, sussistendo le condizioni sopra richiamate, cioè di inesistenza sia di un danno al litisconsorte pretermesso sia di sentenza inutiliter data , deriva che, in definitiva, l’interesse alla ripetizione del processo riconoscibile in capo alla ricorrente non sta nell’esigenza di rimediare a un vulnusrecato al suodiritto di difesa e al diritto al contraddittorio derivante dalla mancata partecipazione al giudizio del litisconsort e necessari o pretermess o . L’interessedella ricorrente consiste esclusivamente nella speranza che un nuovo giudizio si concluda con esito diverso da quello già celebratoe questo interesse nonè meritevole di tutela ai sensi dell’art. 100 c.p.c. 8. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso. Le spese sono liquidate in dispositivo secondo soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis,del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 7.600,00 per compensi, oltre a €. 200,00 per esborsi, al rimborso forfettario delle spesenella misura del 15%, iva e cpa ex lege, con distrazione in favore del l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosiantistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte de