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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 17150/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 9 settembre 2021 dalla Corte di cassazione di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso straordinario avverso la sentenza n. 43629 del 9 settembre 2021, emessa dalla Seconda sezione di questa Corte nel procedimento n. 35020/2020.

Deduce il ricorrente che la Corte è incorsa in errore di fatto laddove ha ritenuto inammissibile il motivo indicato al punto 1.6 del ricorso relativo alla censura concernente l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 159 del 2011, in quanto non dedotto in sede di appello.

Riproduce a tal fine nel corpo del ricorso la parte del motivo in questione in cui, nell'ambito delle censure relative alla non configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa, afferma che "medesime argomentazioni sono utili per escludere anche la sussistenza dell'aggravante speciale contestata". [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

In linea generale, va ricordato che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 1/6/2018, Barbato, Rv. 273193; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953).

Sono, perciò, estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, in motivazione). 1.1 Ciò premesso, ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame la Corte non sia incorsa in alcun errore di fatto.

Dalla sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], risulta, infatti, al par. 12.g dedicato all'esame dei motivi di appello relativi all'aggravante del metodo mafioso o dell'agevolazione mafiosa, che il ricorrente non ha formulato al riguardo delle specifiche doglianze.

Tale punto della decisione non è stato oggetto di censura da parte del Borrello che, con il ricorso per cassazione, omettendo ogni confronto con quanto affermato dalla Corte territoriale, si è limitato a censurare, non l'eventuale travisamento in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, ma l'omessa verifica probatoria della componente soggettiva dell'aggravante della finalità agevolatrice.

Correttamente, dunque, la sentenza impugnata ha ritenuto l'inammissibilità del motivo in quanto non dedotto nell'atto di appello in cui, peraltro, il Borrello, nell'ambito del motivo relativo al ritenuto concorso esterno in associazione mafiosa, si era limitato ad un generico ed indifferenziato richiamo, senza formulare alcun rilievo critico sul punto, alla valenza delle medesime argomentazioni anche in relazione alla ritenuta aggravante dell'agevolazione mafiosa.

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 marzo 2022 Il Consigliere estensore, [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 9 settembre 2021 dalla Corte di cassazione di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso straordinario avverso la sentenza n. 43629 del 9 settembre 2021, emessa dalla Seconda sezione di questa Corte nel procedimento n. 35020/2020. Deduce il ricorrente che la Corte è incorsa in errore di fatto laddove ha ritenuto inammissibile il motivo indicato al punto 1.6 del ricorso relativo alla censura concernente l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 159 del 2011, in quanto non dedotto in sede di appello. Riproduce a tal fine nel corpo del ricorso la parte del motivo in questione in cui, nell'ambito delle censure relative alla non configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa, afferma che "medesime argomentazioni sono utili per escludere anche la sussistenza dell'aggravante speciale contestata". [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. In linea generale, va ricordato che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 1/6/2018, Barbato, Rv. 273193; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953). Sono, perciò, estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, in motivazione). 1.1 Ciò premesso, ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame la Corte non sia incorsa in alcun errore di fatto. Dalla sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], risulta, infatti, al par. 12.g dedicato all'esame dei motivi di appello relativi all'aggravante del metodo mafioso o dell'agevolazione mafiosa, che il ricorrente non ha formulato al riguardo delle specifiche doglianze. Tale punto della decisione non è stato oggetto di censura da parte del Borrello che, con il ricorso per cassazione, omettendo ogni confronto con quanto affermato dalla Corte territoriale, si è limitato a censurare, non l'eventuale travisamento in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, ma l'omessa verifica probatoria della componente soggettiva dell'aggravante della finalità agevolatrice. Correttamente, dunque, la sentenza impugnata ha ritenuto l'inammissibilità del motivo in quanto non dedotto nell'atto di appello in cui, peraltro, il Borrello, nell'ambito del motivo relativo al ritenuto concorso esterno in associazione mafiosa, si era limitato ad un generico ed indifferenziato richiamo, senza formulare alcun rilievo critico sul punto, alla valenza delle medesime argomentazioni anche in relazione alla ritenuta aggravante dell'agevolazione mafiosa. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 marzo 2022 Il Consigliere estensore, [OSCURATO:PERSONA]
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