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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 07634/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con sentenza n.10768 del 7/10/2020, dep. 2021, ha annullato l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli, adito in sede di riesame, con cui era stato confermato il sequestro preventivo di sedici automezzi e due cisterne con il relativo carico, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 17/10/2019 a seguito di sequestro d'urgenza disposto dal Pubblico ministero.

2. Il sequestro preventivo faceva seguito ad un precedente provvedimento di sequestro probatorio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente indagati nelle qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per il reato di cui all'art. 40, comma 1, lett. b) legge 26 ottobre 1995, n.504 per aver sottratto, in concorso con altri soggetti, al pagamento delle accise ingenti quantitativi di prodotti petroliferi in Napoli e altri luoghi dal 27 febbraio 2019, condotta in atto.

Risultava dalla suddetta ordinanza che dalle indagini fino ad allora espletate fosse emersa una complessa operazione fraudolenta che prevedeva l'introduzione in Italia in regime di sospensione di imposta di carburante proveniente da paesi extracomunitari, che veniva prima stoccato in depositi fiscali e successivamente redistribuito, attraverso la costituzione di società cartiere, interposte tra la società di trading, con sede fittizia all'estero ma di fatto operante nel territorio nazionale, così da sottrarre le operazioni di importazione al regime fiscale italiano, e gli acquirenti finali che, acquistando il prodotto in evasione di imposta, erano in grado di immetterlo sul mercato a prezzi altamente competitivi.

Il meccanismo di distribuzione prevedeva, in particolare, che la merce passasse, attraverso l'emissione di appositi documenti di trasporto, dal deposito fiscale autorizzato dall'amministrazione finanziaria, ubicato nel porto di Napoli, ad altri depositi fiscali e da questi, a loro volta, ad esportatori abituali italiani, ovverosia a soggetti legittimati ad effettuare operazioni internazionali che, per acquistare le merci senza corresponsione di IVA, dovevano tuttavia preventivamente inviare una cd.

"dichiarazione di intento" attestante la sussistenza degli specifici requisiti all'amministrazione finanziaria e al fornitore, al quale in tal caso era consentito non applicare l'imposta sul valore aggiunto nella fattura emessa all'atto della cessione.

All'interno di questi passaggi si realizzava il meccanismo fraudolento, concretizzatosi non soltanto nella interposizione delle società cartiere tra il trader e gli acquirenti finali, ma altresì./i nell'emissione di falsa documentazione in relazione sia ai documenti di trasporto, sia alle dichiarazioni di intento, sia alle fatture commerciali, al fine di schermare le reali operazioni sottostanti, volte in concreto a cedere i prodotti petroliferi a soggetti diversi da quelli risultanti dai documenti, che li acquistavano in regime di evasione di imposta (accise ed IVA), immettendoli sul mercato italiano a prezzi sensibilmente inferiori, con ampi margini di guadagno.

Secondo la prospettazione accusatoria, alla fine della filiera distributiva si collocava, fra i depositi commerciali campani destinatari del carburante, la PAGI Carburanti s.r.I., amministrata da [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta rivendeva la merce ai distributori su strada a prezzi ovviamente concorrenziali avendola acquistata al netto delle imposte, mentre alle società del gruppo PAGI apparteneva anche una parte dei mezzi utilizzati per il trasporto del prodotto prelevato dal deposito [OSCURATO:SOCIETA] che, malgrado quanto indicato nei documenti di accompagnamento della merce, non arrivava mai al deposito fiscale di destinazione.

3. La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame ritenendo che non fosse stata in alcun modo esaminata la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA].gi. s.r.I., indagati quali concorrenti nella complessa operazione fraudolenta volta all'elusione del pagamento delle accise, riverberandosi tale assenza di motivazione anche sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale la Corte aveva ritenuto esservi motivazione solo apparente con riguardo alle specifiche allegazioni difensive concernenti l'asserito pagamento delle accise sul carburante oggetto di sequestro preventivo contenuto nelle autobotti, anch'esse sequestrate.

La Corte ha, peraltro, rilevato come le risultanze investigative menzionate nell'ordinanza riguardassero soggetti diversi dai ricorrenti, censurando altresì l'omessa verifica della corrispondenza del carburante sequestrato a quello indicato nell'incolpazione provvisoria.

4. Il Tribunale di Napoli, sezione del riesame, in fase di rinvio, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari.

5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza deducendo, con unico motivo, violazione dell'art.606, comma 1, lett.c), e dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. per violazione della disposizione di cui all'art.125, comma 3, cod. proc. pen.; secondo la difesa, il giudice del rinvio non avrebbe risposto con autonomo percorso motivazionale alle specifiche ( contestazioni difensive inerenti alla mancanza di fumus commissi delicti;contestazioni in base alle quali le accise relative al carburante sottoposto a sequestro sono state pagate da parte del deposito fiscale dal quale il ricorrente ha acquistato il predetto carburante.

In particolare, il tribunale avrebbe messo in discussione l'autenticità della documentazione contabile e bancaria prodotta dalla difesa, segnatamente del modello di pagamento unificato F24 relativo al pagamento delle accise da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in evidente contrasto con la circostanza che l'autenticità di tale documento non sia stata messa in dubbio in alcun atto delle indagini.

Il tribunale ha esorbitato dai propri poteri decisori perché, pur dando atto della verosimiglianza dei rilievi difensivi circa l'intervenuto pagamento delle accise in relazione al carburante sequestrato, ha tuttavia desunto la sussistenza del fumus facendo riferimento ad altre condotte delittuose, in particolare l'evasione IVA, estranee all'imputazione provvisoria.

In ogni caso, il prodotto petrolifero sequestrato non è in sé illecito e, una volta documentato il pagamento del relativo tributo, deve escludersi l'ipotesi di reato che sostiene il titolo cautelare.

E', peraltro, pacifico che il carburante caduto in sequestro non sia riconducibile ai trasporti compiutamente indicati nell'impugnato decreto di sequestro.

Il vizio motivazionale emerge anche laddove si è richiamata a sostegno del giudizio circa il fumus commissi delicti l'ordinanza n.283, inerente al sequestro probatorio sui medesimi beni, sebbene in quel provvedimento si fosse affermato che la quietanza di versamento con il modello di pagamento unificato F24 inviato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. attestasse effettivamente l'avvenuto pagamento delle accise.

Eppure, il tribunale ha ritenuto tale circostanza di fatto irrilevante al cospetto di una valutazione del compendio indiziario indicativa di evasione di IVA, ossia di condotta estranea all'ipotesi accusatoria.

Il carburante sequestrato a luglio, secondo la difesa, in quanto diverso da quello oggetto di indagine, commercializzato fino ad aprile 2019, è estraneo all'ipotesi accusatoria, anche perché risulta addirittura coperto da garanzia per pagamento [OSCURATO:SOCIETA]. ha acquistato tale prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che non può commercializzare il prodotto con sospensione dall'accisa.

In sostanza, il provvedimento impugnato non ha conferito alcun valore alla documentazione contabile prodotta dalla difesa, che dimostrava l'assolvimento dell'obbligo di pagamento delle accise, la cui omissione era a fondamento dell'ipotesi accusatoria.

Non solo il carburante caduto in sequestro non è riconducibile ai trasporti compiutamente indicati nel decreto di sequestro, ma si tratta di carburante in relazione al quale l'imposta indiretta è stata regolarmente pagata.

Mancherebbe, dunque, la corrispondenza tra res sottoposta a sequestro e ipotesi criminosa.6.

Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto non inerente a vizio di violazione di legge.

2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene necessario, in primo luogo, evidenziare che la censura mossa dal ricorrente sviluppa sia il tema dell'assenza di fumus commissi delicti, che pure aveva formato oggetto di specifico rilievo nella sentenza rescindente, sia il tema del vincolo di pertinenzialità, rispetto al delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 40, comma 1, lett. b) legge 26 ottobre 1995, n.504, del carburante sequestrato unitamente ai veicoli ed ai semirimorchi (tg.XA7473Z e tg.

XA7463Z di proprietà della PA.GI . [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) riconducibili all'indagato [OSCURATO:PERSONA].

Non essendo svolti specifici argomenti in relazione al fumus commissi delicti dal quale trae origine il sequestro preventivo delle autobotti e delle due cisterne del gruppo PA.GI . ([OSCURATO:SOCIETA]. e Team PA.GI .) in relazione ai fittizi trasporti da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. e a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., l'oggetto della presente impugnazione è circoscritto al sequestro di kg.204.588 di gasolio acquistato da [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico della PA.GI.

Carburanti s.r.I., presso il deposito fiscale gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., sottoposto a vincolo cautelare ai sensi del combinato disposto degli artt.240 cod. pen. e 44 d.

Igs n.504/1995 il 17 luglio 2019, unitamente alle autobotti in cui era contenuto (pag.15 decreto di sequestro).

3. Il Tribunale di Napoli, quale giudice di rinvio, dopo aver diffusamente richiamato gli atti investigativi dei quali è emersa la gravità indiziaria funzionale all'adozione del provvedimento cautelare reale, si è soffermato, aderendo alle indicazioni della sentenza rescindente, sulla posizione della Pa.Gi.

Carburanti s.r.I., elencata tra le società che gestiscono depositi commerciali campani di carburante destinatari del carburante fittiziamente trasferito da depositi fiscali a società «cartiere» attraverso una concatenazione di atti funzionali all'evasione del tributo.

Il giudice del rinvio ha, quindi, esaminato l'appartenenza alla società del gruppo PA.GI. dei mezzi utilizzati per il prelievo dal deposito fiscale [OSCURATO:SOCIETA]. del carburante importato dalla esterovestita [OSCURATO:PERSONA], società fittiziamente avente sede in Malta ma sostanzialmente gestita da un amministratore che opera in Italia; tali mezzi erano cartolarnnente diretti al deposito fiscale della [OSCURATO:SOCIETA]. di Locri, ma in realtà raggiungevano depositi commerciali campani, pur risultando fittizie cessioni, esenti da imposta, a esportatori abituali o ad altri acquirenti esteri.

Il tribunale ha chiaramente indicato gli indizi del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella filiera di distribuzione illecita dei prodotti petroliferi, richiamando alcuni dati provenienti da corrispondenza telefonica ed elettronica dai quali era emerso che destinatario finale reale del carburante stoccato presso il deposito fiscale [OSCURATO:SOCIETA]. fosse, tra gli altri, anche il deposito commerciale PA.GI . attraverso la società «cartiera» [OSCURATO:PERSONA], che aveva presentato false dichiarazioni di intenti, con passaggio fittizio presso il deposito di Locri.

3.1. Il tribunale ha illustrato per quale motivo i 16 automezzi sequestrati fossero proprio quelli utilizzati per i trasporti monitorati nel mese di aprile 2019, dunque ritenendoli beni strumentali alla commissione del reato ed oggetto di confisca obbligatoria.

Nell'ordinanza è stata, inoltre, evidenziata la natura di imprenditore occulto di [OSCURATO:PERSONA] che, pur essendo amministratore unico della sola capogruppo PA.GI .

Carburanti s.r.I., in realtà gestisce anche due società di trasporto settoriali, la PA.GI . [OSCURATO:SOCIETA]. e la TEAM Pa.Gi., quest'ultima con capitale sociale di intera proprietà del figlio del ricorrente e amministrata da [OSCURATO:PERSONA] quale prestanome di [OSCURATO:PERSONA].

A conferma di tale ultima posizione il tribunale ha specificato che [OSCURATO:PERSONA] è un dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]. con funzioni di autista.

3.2. Specifica menzione è rinvenibile nell'ordinanza anche con riferimento alla documentazione inerente all'acquisto effettuato da PA.GI .

Carburanti presso [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., ivi precisandosi che la documentazione prodotta dalla difesa perde centralità in relazione al complesso contesto in cui la singola operazione va inscritta.

In altro passo dell'ordinanza si sottolinea che, in presenza di un'imputazione provvisoria e «aperta», non cristallizzata ai trasporti dell'aprile 2019 ma comprensiva delle successive condotte perpetrate durante lo svolgimento delle indagini, ancora in corso, non possa circoscriversi né con riferimento ai documenti né con riferimento al carburante sequestrato l'indagine circa il nesso di pertinenzialità dei beni sottoposti alla misura cautelare reale e il delitto di cui all'ipotesi accusatoria.

3.3. Il tribunale, nel richiamare l'ordinanza n.283 emessa dal tribunale del riesame in sede di rinvio avverso il provvedimento di sequestro probatorio del carburante, ha menzionato per relationem la dettagliata replica fornita in quel provvedimento proprio con specifico riferimento alla intraneità della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. alla filiera illecita, essendo emerso che anche tutto il carburante che arrivava alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. provenisse dal deposito [OSCURATO:SOCIETA], nel quale confluiva esclusivamente carburante illecitamente importato secondo il sistema fraudolento ben descritto nell'ordinanza genetica.

3.4. Il carburante sequestrato in data 17 luglio 2019 è stato, per tali ragioni, ritenuto in rapporto pertinenziale con il reato di cui all'ipotesi accusatoria.

Nell'ordinanza in esame il tribunale ha ribadito che la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. era stata individuata come uno dei tre nuovi depositi fiscali utilizzabili in sostituzione della [OSCURATO:SOCIETA], chiusa per irregolarità, onde perpetuare lo schema triangolare delle «frodi carosello» strumentale all'evasione.

Il carburante proveniente da tale nuovo deposito fiscale è stato ritenuto pertinente al reato anche sul presupposto che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., trader della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., fosse cessata oltre un mese prima rispetto al momento in cui, secondo il documento prodotto dalla difesa, il ricorrente avrebbe acquistato il prodotto petrolifero.

In ultimo, il tribunale ha ritenuto che il modello di pagamento unificato F24 relativo al pagamento delle accise da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. non fosse sufficiente ad escludere il nesso di pertinenzialità tra il bene sequestrato e le condotte descritte nell'ipotesi accusatoria, anche in ragione del sistematico ricorso alla falsificazione ideologica dei documenti fiscali redatti in occasione delle operazioni sottese al contrabbando, ivi inclusa una dichiarazione d'intenti riferibile alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

4. Occorre ricordare che la disciplina dei beni sottoposti a sequestro preventivo è funzionale alla salvaguardia dell'interesse pubblicistico a prevenire i reati o il loro aggravamento, a sottrarre all'autore del reato i vantaggi provenienti dall'illecito, ad inibire l'utilizzazione di un bene intrinsecamente e oggettivamente illecito o pericoloso (Corte Cost. ord. n.428 del 14 dicembre 1998).

Nell'ambito del medesimo art.321 cod. proc. pen. sono, poi, disciplinate due figure di sequestro preventivo: il sequestro preventivo impeditivo o «tipico», che viene disciplinato dall'art.321, comma 1, cod. proc.pen. con riguardo alle cose pertinenti al reato, al fine di prevenire i reati od il loro aggravamento, e il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente, disciplinato dall'art.321, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen., concernente tanto le cose che costituiscono il mezzo, il prodotto o il profitto del reato quanto le cose che ne costituiscono il prezzo o le cose la cui disponibilità costituisce reato (per l'autonomia delle due figure, Sez.5, n.54186 del 22/09/2016, Borettini, Rv. 26874801; Sez. 6, n. 53453 del 16/11/2016 [OSCURATO:PERSONA]. 26949801; Sez. 3, n. 47684 del 17/09/2014, Mannino, Rv. 26124201).

Nel caso in esame, in particolare, il carburante risulta sequestrato in vista della confisca ai sensi dell'art.240 cod. pen. e 44 d.

Igs. n.504/95, dunque considerandolo in linea con , quest' ultima disposizione quale «materia prima» utilizzata per commettere il reato di cui all'art.40, comma 1, lett. b) legge n.504/1995.5.

A norma dell'art.325 cod.proc.pen., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse ai sensi dell'art.324 cod.proc.pen. può essere proposto soltanto per violazione di legge.

Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226710), nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'art. 125 cod.proc.pen., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo di annullamento dall'art. 606, lett. e) cod.proc.pen., ne tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento.

Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi successivamente dalle stesse Sezioni Unite (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 23969201, secondo cui nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonei a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice).

Tale regola vale anche con riferimento alle ordinanze emesse nella fase di rinvio, laddove la violazione dell'art.627 cod. proc. pen. conferma, in questa materia, la deducibilità dei soli vizi inerenti alle questioni di diritto affrontate nella pronuncia rescindente ed, eventualmente, al perdurante vizio radicale della motivazione già rilevato dalla Corte di legittimità.

6. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata indica dettagliatamente le ragioni per le quali è stato individuato il nesso di pertinenzialità tra il bene sequestrato e le condotte indicate nell'ipotesi accusatoria; come sopra esposto, in ossequio all'indicazione fornita nella sentenza rescindente, il tribunale ha dunque fornito puntuale replica alle doglianze difensive.

Il ricorso, tendendo ad avvalorare vizi della motivazione che non ridondano nel difetto assoluto di motivazione come sopra delineato, non supera per tale ragione il vaglio di ammissibilità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr.

Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con sentenza n.10768 del 7/10/2020, dep. 2021, ha annullato l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli, adito in sede di riesame, con cui era stato confermato il sequestro preventivo di sedici automezzi e due cisterne con il relativo carico, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 17/10/2019 a seguito di sequestro d'urgenza disposto dal Pubblico ministero. 2. Il sequestro preventivo faceva seguito ad un precedente provvedimento di sequestro probatorio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente indagati nelle qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per il reato di cui all'art. 40, comma 1, lett. b) legge 26 ottobre 1995, n.504 per aver sottratto, in concorso con altri soggetti, al pagamento delle accise ingenti quantitativi di prodotti petroliferi in Napoli e altri luoghi dal 27 febbraio 2019, condotta in atto. Risultava dalla suddetta ordinanza che dalle indagini fino ad allora espletate fosse emersa una complessa operazione fraudolenta che prevedeva l'introduzione in Italia in regime di sospensione di imposta di carburante proveniente da paesi extracomunitari, che veniva prima stoccato in depositi fiscali e successivamente redistribuito, attraverso la costituzione di società cartiere, interposte tra la società di trading, con sede fittizia all'estero ma di fatto operante nel territorio nazionale, così da sottrarre le operazioni di importazione al regime fiscale italiano, e gli acquirenti finali che, acquistando il prodotto in evasione di imposta, erano in grado di immetterlo sul mercato a prezzi altamente competitivi. Il meccanismo di distribuzione prevedeva, in particolare, che la merce passasse, attraverso l'emissione di appositi documenti di trasporto, dal deposito fiscale autorizzato dall'amministrazione finanziaria, ubicato nel porto di Napoli, ad altri depositi fiscali e da questi, a loro volta, ad esportatori abituali italiani, ovverosia a soggetti legittimati ad effettuare operazioni internazionali che, per acquistare le merci senza corresponsione di IVA, dovevano tuttavia preventivamente inviare una cd. "dichiarazione di intento" attestante la sussistenza degli specifici requisiti all'amministrazione finanziaria e al fornitore, al quale in tal caso era consentito non applicare l'imposta sul valore aggiunto nella fattura emessa all'atto della cessione. All'interno di questi passaggi si realizzava il meccanismo fraudolento, concretizzatosi non soltanto nella interposizione delle società cartiere tra il trader e gli acquirenti finali, ma altresì./i nell'emissione di falsa documentazione in relazione sia ai documenti di trasporto, sia alle dichiarazioni di intento, sia alle fatture commerciali, al fine di schermare le reali operazioni sottostanti, volte in concreto a cedere i prodotti petroliferi a soggetti diversi da quelli risultanti dai documenti, che li acquistavano in regime di evasione di imposta (accise ed IVA), immettendoli sul mercato italiano a prezzi sensibilmente inferiori, con ampi margini di guadagno. Secondo la prospettazione accusatoria, alla fine della filiera distributiva si collocava, fra i depositi commerciali campani destinatari del carburante, la PAGI Carburanti s.r.I., amministrata da [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta rivendeva la merce ai distributori su strada a prezzi ovviamente concorrenziali avendola acquistata al netto delle imposte, mentre alle società del gruppo PAGI apparteneva anche una parte dei mezzi utilizzati per il trasporto del prodotto prelevato dal deposito [OSCURATO:SOCIETA] che, malgrado quanto indicato nei documenti di accompagnamento della merce, non arrivava mai al deposito fiscale di destinazione. 3. La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame ritenendo che non fosse stata in alcun modo esaminata la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA].gi. s.r.I., indagati quali concorrenti nella complessa operazione fraudolenta volta all'elusione del pagamento delle accise, riverberandosi tale assenza di motivazione anche sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale la Corte aveva ritenuto esservi motivazione solo apparente con riguardo alle specifiche allegazioni difensive concernenti l'asserito pagamento delle accise sul carburante oggetto di sequestro preventivo contenuto nelle autobotti, anch'esse sequestrate. La Corte ha, peraltro, rilevato come le risultanze investigative menzionate nell'ordinanza riguardassero soggetti diversi dai ricorrenti, censurando altresì l'omessa verifica della corrispondenza del carburante sequestrato a quello indicato nell'incolpazione provvisoria. 4. Il Tribunale di Napoli, sezione del riesame, in fase di rinvio, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza deducendo, con unico motivo, violazione dell'art.606, comma 1, lett.c), e dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. per violazione della disposizione di cui all'art.125, comma 3, cod. proc. pen.; secondo la difesa, il giudice del rinvio non avrebbe risposto con autonomo percorso motivazionale alle specifiche ( contestazioni difensive inerenti alla mancanza di fumus commissi delicti;contestazioni in base alle quali le accise relative al carburante sottoposto a sequestro sono state pagate da parte del deposito fiscale dal quale il ricorrente ha acquistato il predetto carburante. In particolare, il tribunale avrebbe messo in discussione l'autenticità della documentazione contabile e bancaria prodotta dalla difesa, segnatamente del modello di pagamento unificato F24 relativo al pagamento delle accise da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in evidente contrasto con la circostanza che l'autenticità di tale documento non sia stata messa in dubbio in alcun atto delle indagini. Il tribunale ha esorbitato dai propri poteri decisori perché, pur dando atto della verosimiglianza dei rilievi difensivi circa l'intervenuto pagamento delle accise in relazione al carburante sequestrato, ha tuttavia desunto la sussistenza del fumus facendo riferimento ad altre condotte delittuose, in particolare l'evasione IVA, estranee all'imputazione provvisoria. In ogni caso, il prodotto petrolifero sequestrato non è in sé illecito e, una volta documentato il pagamento del relativo tributo, deve escludersi l'ipotesi di reato che sostiene il titolo cautelare. E', peraltro, pacifico che il carburante caduto in sequestro non sia riconducibile ai trasporti compiutamente indicati nell'impugnato decreto di sequestro. Il vizio motivazionale emerge anche laddove si è richiamata a sostegno del giudizio circa il fumus commissi delicti l'ordinanza n.283, inerente al sequestro probatorio sui medesimi beni, sebbene in quel provvedimento si fosse affermato che la quietanza di versamento con il modello di pagamento unificato F24 inviato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. attestasse effettivamente l'avvenuto pagamento delle accise. Eppure, il tribunale ha ritenuto tale circostanza di fatto irrilevante al cospetto di una valutazione del compendio indiziario indicativa di evasione di IVA, ossia di condotta estranea all'ipotesi accusatoria. Il carburante sequestrato a luglio, secondo la difesa, in quanto diverso da quello oggetto di indagine, commercializzato fino ad aprile 2019, è estraneo all'ipotesi accusatoria, anche perché risulta addirittura coperto da garanzia per pagamento [OSCURATO:SOCIETA]. ha acquistato tale prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che non può commercializzare il prodotto con sospensione dall'accisa. In sostanza, il provvedimento impugnato non ha conferito alcun valore alla documentazione contabile prodotta dalla difesa, che dimostrava l'assolvimento dell'obbligo di pagamento delle accise, la cui omissione era a fondamento dell'ipotesi accusatoria. Non solo il carburante caduto in sequestro non è riconducibile ai trasporti compiutamente indicati nel decreto di sequestro, ma si tratta di carburante in relazione al quale l'imposta indiretta è stata regolarmente pagata. Mancherebbe, dunque, la corrispondenza tra res sottoposta a sequestro e ipotesi criminosa.6. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto non inerente a vizio di violazione di legge. 2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene necessario, in primo luogo, evidenziare che la censura mossa dal ricorrente sviluppa sia il tema dell'assenza di fumus commissi delicti, che pure aveva formato oggetto di specifico rilievo nella sentenza rescindente, sia il tema del vincolo di pertinenzialità, rispetto al delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 40, comma 1, lett. b) legge 26 ottobre 1995, n.504, del carburante sequestrato unitamente ai veicoli ed ai semirimorchi (tg.XA7473Z e tg. XA7463Z di proprietà della PA.GI . [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) riconducibili all'indagato [OSCURATO:PERSONA]. Non essendo svolti specifici argomenti in relazione al fumus commissi delicti dal quale trae origine il sequestro preventivo delle autobotti e delle due cisterne del gruppo PA.GI . ([OSCURATO:SOCIETA]. e Team PA.GI .) in relazione ai fittizi trasporti da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. e a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., l'oggetto della presente impugnazione è circoscritto al sequestro di kg.204.588 di gasolio acquistato da [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico della PA.GI. Carburanti s.r.I., presso il deposito fiscale gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., sottoposto a vincolo cautelare ai sensi del combinato disposto degli artt.240 cod. pen. e 44 d. Igs n.504/1995 il 17 luglio 2019, unitamente alle autobotti in cui era contenuto (pag.15 decreto di sequestro). 3. Il Tribunale di Napoli, quale giudice di rinvio, dopo aver diffusamente richiamato gli atti investigativi dei quali è emersa la gravità indiziaria funzionale all'adozione del provvedimento cautelare reale, si è soffermato, aderendo alle indicazioni della sentenza rescindente, sulla posizione della Pa.Gi. Carburanti s.r.I., elencata tra le società che gestiscono depositi commerciali campani di carburante destinatari del carburante fittiziamente trasferito da depositi fiscali a società «cartiere» attraverso una concatenazione di atti funzionali all'evasione del tributo. Il giudice del rinvio ha, quindi, esaminato l'appartenenza alla società del gruppo PA.GI. dei mezzi utilizzati per il prelievo dal deposito fiscale [OSCURATO:SOCIETA]. del carburante importato dalla esterovestita [OSCURATO:PERSONA], società fittiziamente avente sede in Malta ma sostanzialmente gestita da un amministratore che opera in Italia; tali mezzi erano cartolarnnente diretti al deposito fiscale della [OSCURATO:SOCIETA]. di Locri, ma in realtà raggiungevano depositi commerciali campani, pur risultando fittizie cessioni, esenti da imposta, a esportatori abituali o ad altri acquirenti esteri. Il tribunale ha chiaramente indicato gli indizi del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella filiera di distribuzione illecita dei prodotti petroliferi, richiamando alcuni dati provenienti da corrispondenza telefonica ed elettronica dai quali era emerso che destinatario finale reale del carburante stoccato presso il deposito fiscale [OSCURATO:SOCIETA]. fosse, tra gli altri, anche il deposito commerciale PA.GI . attraverso la società «cartiera» [OSCURATO:PERSONA], che aveva presentato false dichiarazioni di intenti, con passaggio fittizio presso il deposito di Locri. 3.1. Il tribunale ha illustrato per quale motivo i 16 automezzi sequestrati fossero proprio quelli utilizzati per i trasporti monitorati nel mese di aprile 2019, dunque ritenendoli beni strumentali alla commissione del reato ed oggetto di confisca obbligatoria. Nell'ordinanza è stata, inoltre, evidenziata la natura di imprenditore occulto di [OSCURATO:PERSONA] che, pur essendo amministratore unico della sola capogruppo PA.GI . Carburanti s.r.I., in realtà gestisce anche due società di trasporto settoriali, la PA.GI . [OSCURATO:SOCIETA]. e la TEAM Pa.Gi., quest'ultima con capitale sociale di intera proprietà del figlio del ricorrente e amministrata da [OSCURATO:PERSONA] quale prestanome di [OSCURATO:PERSONA]. A conferma di tale ultima posizione il tribunale ha specificato che [OSCURATO:PERSONA] è un dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]. con funzioni di autista. 3.2. Specifica menzione è rinvenibile nell'ordinanza anche con riferimento alla documentazione inerente all'acquisto effettuato da PA.GI . Carburanti presso [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., ivi precisandosi che la documentazione prodotta dalla difesa perde centralità in relazione al complesso contesto in cui la singola operazione va inscritta. In altro passo dell'ordinanza si sottolinea che, in presenza di un'imputazione provvisoria e «aperta», non cristallizzata ai trasporti dell'aprile 2019 ma comprensiva delle successive condotte perpetrate durante lo svolgimento delle indagini, ancora in corso, non possa circoscriversi né con riferimento ai documenti né con riferimento al carburante sequestrato l'indagine circa il nesso di pertinenzialità dei beni sottoposti alla misura cautelare reale e il delitto di cui all'ipotesi accusatoria. 3.3. Il tribunale, nel richiamare l'ordinanza n.283 emessa dal tribunale del riesame in sede di rinvio avverso il provvedimento di sequestro probatorio del carburante, ha menzionato per relationem la dettagliata replica fornita in quel provvedimento proprio con specifico riferimento alla intraneità della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. alla filiera illecita, essendo emerso che anche tutto il carburante che arrivava alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. provenisse dal deposito [OSCURATO:SOCIETA], nel quale confluiva esclusivamente carburante illecitamente importato secondo il sistema fraudolento ben descritto nell'ordinanza genetica. 3.4. Il carburante sequestrato in data 17 luglio 2019 è stato, per tali ragioni, ritenuto in rapporto pertinenziale con il reato di cui all'ipotesi accusatoria. Nell'ordinanza in esame il tribunale ha ribadito che la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. era stata individuata come uno dei tre nuovi depositi fiscali utilizzabili in sostituzione della [OSCURATO:SOCIETA], chiusa per irregolarità, onde perpetuare lo schema triangolare delle «frodi carosello» strumentale all'evasione. Il carburante proveniente da tale nuovo deposito fiscale è stato ritenuto pertinente al reato anche sul presupposto che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., trader della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., fosse cessata oltre un mese prima rispetto al momento in cui, secondo il documento prodotto dalla difesa, il ricorrente avrebbe acquistato il prodotto petrolifero. In ultimo, il tribunale ha ritenuto che il modello di pagamento unificato F24 relativo al pagamento delle accise da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. non fosse sufficiente ad escludere il nesso di pertinenzialità tra il bene sequestrato e le condotte descritte nell'ipotesi accusatoria, anche in ragione del sistematico ricorso alla falsificazione ideologica dei documenti fiscali redatti in occasione delle operazioni sottese al contrabbando, ivi inclusa una dichiarazione d'intenti riferibile alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 4. Occorre ricordare che la disciplina dei beni sottoposti a sequestro preventivo è funzionale alla salvaguardia dell'interesse pubblicistico a prevenire i reati o il loro aggravamento, a sottrarre all'autore del reato i vantaggi provenienti dall'illecito, ad inibire l'utilizzazione di un bene intrinsecamente e oggettivamente illecito o pericoloso (Corte Cost. ord. n.428 del 14 dicembre 1998). Nell'ambito del medesimo art.321 cod. proc. pen. sono, poi, disciplinate due figure di sequestro preventivo: il sequestro preventivo impeditivo o «tipico», che viene disciplinato dall'art.321, comma 1, cod. proc.pen. con riguardo alle cose pertinenti al reato, al fine di prevenire i reati od il loro aggravamento, e il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente, disciplinato dall'art.321, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen., concernente tanto le cose che costituiscono il mezzo, il prodotto o il profitto del reato quanto le cose che ne costituiscono il prezzo o le cose la cui disponibilità costituisce reato (per l'autonomia delle due figure, Sez.5, n.54186 del 22/09/2016, Borettini, Rv. 26874801; Sez. 6, n. 53453 del 16/11/2016 [OSCURATO:PERSONA]. 26949801; Sez. 3, n. 47684 del 17/09/2014, Mannino, Rv. 26124201). Nel caso in esame, in particolare, il carburante risulta sequestrato in vista della confisca ai sensi dell'art.240 cod. pen. e 44 d. Igs. n.504/95, dunque considerandolo in linea con , quest' ultima disposizione quale «materia prima» utilizzata per commettere il reato di cui all'art.40, comma 1, lett. b) legge n.504/1995.5. A norma dell'art.325 cod.proc.pen., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse ai sensi dell'art.324 cod.proc.pen. può essere proposto soltanto per violazione di legge. Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226710), nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'art. 125 cod.proc.pen., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo di annullamento dall'art. 606, lett. e) cod.proc.pen., ne tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento. Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi successivamente dalle stesse Sezioni Unite (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 23969201, secondo cui nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonei a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice). Tale regola vale anche con riferimento alle ordinanze emesse nella fase di rinvio, laddove la violazione dell'art.627 cod. proc. pen. conferma, in questa materia, la deducibilità dei soli vizi inerenti alle questioni di diritto affrontate nella pronuncia rescindente ed, eventualmente, al perdurante vizio radicale della motivazione già rilevato dalla Corte di legittimità. 6. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata indica dettagliatamente le ragioni per le quali è stato individuato il nesso di pertinenzialità tra il bene sequestrato e le condotte indicate nell'ipotesi accusatoria; come sopra esposto, in ossequio all'indicazione fornita nella sentenza rescindente, il tribunale ha dunque fornito puntuale replica alle doglianze difensive. Il ricorso, tendendo ad avvalorare vizi della motivazione che non ridondano nel difetto assoluto di motivazione come sopra delineato, non supera per tale ragione il vaglio di ammissibilità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il rico
Sentenza Cassazione n. 07634/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris