CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12575/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania in data 4/3/2014 con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, era stato condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, alla pena di 1 anno di reclusione, inflitta per il reato previsto dall'art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956, perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno, contravveniva alle prescrizioni impostegli con detta misura, associandosi abitualmente a soggetti pregiudicati; fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Castorina, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956, nonché degli artt. 192 e 125 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta abituale frequentazione di soggetti pregiudicati da parte dell'imputato. Il reato contestato, infatti, presupporrebbe un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazione del medesimo pregiudicato, non potendosi ritenere che l'avere incontrato pregiudicati di volta in volta diversi, importi quella abitualità assunta quale elemento costitutivo della fattispecie considerata. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. peri., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 157 e 161 cod. pen., 9, legge n. 1423 del 1956 in relazione all'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, essendo i fatti oggetto di imputazione riconducibili agli anni 2007 e 2008, sicché la prescrizione sarebbe stata integrata già all'epoca del giudizio di appello, anche avuto riguardo alla recidiva reiterata contestata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, va premesso che il reato di cui all'art. 75, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale «di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza», prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (Sez. 1, n. 14149 del 20/2/2020, Vurchio, Rv.• 278942 - 01; Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro, Rv. 271902 - 01) 2.1. Osserva il Collegio che la sentenza impugnata si è attenuta al richiamato principio di diritto, dal momento che, nel caso in esame, erano stati riscontrati, tra febbraio 2007 e novembre 2008, plurimi contatti, pari a nove, tra Castorina e quattro diversi pregiudicati, e segnatamente: in data 11/11/2008 con [OSCURATO:PERSONA]; in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con [OSCURATO:PERSONA]; in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con [OSCURATO:PERSONA], nei giorni [OSCURATO:DATA_NASCITA], 6/3/2007, 13/6/2007, 21/6/2007, 26/6/2007 e 19/8/2007 con [OSCURATO:PERSONA]. Accanto al dato numerico, le sentenze hanno, poi, messo in rilievo, da • un lato, il fatto che gli incontri erano avvenuti in un arco temporale ristretto, avendo Castorina incontrato sei volte in sei mesi [OSCURATO:PERSONA] e, nello stesso periodo, [OSCURATO:PERSONA]; e, dall'altro, la caratura criminale dei soggetti, essendo Calì pluripregiudicato per diverse estorsioni, al pari di Fonti, Grasso per rapina e Furnari per lesioni personali. Ma soprattutto che i contatti non apparivano affatto estemporanei, quanto riconducibili a una precedente programmazione (avendo Castorina consentito a Cali di lavorare nell'orto della propria villa; essendosi intrattenuto con Fonti all'interno di una sala giochi ed essendo stato visto allontanarsi a bordo dell'autovettura di Furnari). 3. Quanto, poi, al secondo motivo di doglianza, deve ricordarsi che nel caso, qui ricorrente, di applicazione della recidiva reiterata, la pena deve essere aumentata della metà, sicché il massimo edittale, ordinariamente fissato, per la fattispecie ritenuta, in cinque anni di reclusione deve ritenersi elevato a sette anni e sei mesi di pena detentiva, corrispondente, ai sensi dell'art. 157 cod. pen. al termine ordinario necessario a prescrivere. Detto termine deve poi essere aumentato di due terzi in base all'art. 161, secondo comma, cod. pen., giungendosi, per questa via, a individuare il termine prescrizionale in 12 anni e 6 mesi. Ora, dal momento che il reato previsto dall'art. 9, legge n. 1423 del 1956, consistente nella condotta di colui che venga sorpreso in compagnia di pregiudicati, si consuma nel momento in cui cessa la condotta abituale di frequentazione (Sez. 1, n. 20334 del 11/5/2006, Caffo, Rv. 234284 - 01), ovvero, nel caso in esame, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], data dell'ultimo incontro di Castorina con soggetti pregiudicati, il termine di prescrizione, al netto di eventuali sospensioni, doveva essere fissato all'il maggio 2021, ovvero dopo la pronuncia della sentenza qui impugnata. E dal momento che la declaratoria di inammissibilità impedisce la costituzione del rapporto processuale, l'avvenuta maturazione della prescrizione nel periodo intercorrente tra la pronuncia della sentenza di appello e il giudizio di cassazione non consente, nel caso in esame, la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 - 01). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fallispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]