CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 marzo 2025
Cassazione n. 14574/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi straordinari;L' avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., si è associata alle conclusioni delSostituto Procuratore generale chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi straordinari;l' avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi straordinari;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 4 marzo 2025 e depositata il 7 aprile, la Corte dicassazione, Sezione Quinta penale, per quanto d'interesse in questa sede, ha dichiaratoinammissibili il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dellaCorte di appello di Firenze in data 2 marzo 2021.1.1. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato con sentenza del Tribunale di Alessandria in data 23febbraio 2022 per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., così come indicato al capo 1), e deireati di furto aggravato, contestati ai capi da 2) a 30) dell’imputazione.L’associazione era finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitticontro il patrimonio e in materia finanziaria, in particolare alla commissione dei furti dibiodiesel in danno di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] di Sannazzaro de' Burgondi, nonché dei delitti diricettazione della refurtiva e di sottrazione al pagamento delle accise dovute.[OSCURATO:PERSONA] rivestiva il ruolo di organizzatore e promotore, nella qualità di legalerappresentante della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., che aveva ricevuto in subappalto dalla G AS.p.a. l'affidamento del servizio di trasporto del carburante dagli stabilimenti di SolbiateOlona e di Savona alla menzionata [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello di Torino ha dichiarato nei suoi riguardi prescritti tutti i fatti diappropriazione indebita ai sensi degli artt. 61, n. 7 e 11, e 646 cod. pen., così diversamentequalificate tutte le condotte di furto, fatta eccezione di quelle contestate ai capi 16), 17), 28-bis) e 29) per le quali ha tenuta ferma l'originaria contestazione di furto. La pena è stataconseguentemente ridotta e la sentenza di primo grado confermata nel resto. 1.2. [OSCURATO:PERSONA], autista delle autobotti, era stato ritenuto dal Tribunale responsabile delreato di partecipazione alla associazione criminale sub 1) e di tutti i furti a lui ascritti.Anche nei suoi riguardi la Corte territoriale ha riformato la sentenza di primo grado,dichiarando la prescrizione del reato di cui al capo 1) e di tutte le condotte di appropriazioneindebita, così diversamente qualificate le condotte di furto, a eccezione di quella contestataal capo 28-bis), per la quale ha mantenuto ferma la contestazione di furto aggravato. Lapena veniva diminuita.2. La Sezione Quinta di questa Corte, con la sentenza suindicata, ha dichiaratoinammissibili, tra gli altri, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.1. Ciò ha fatto, per quanto d’interesse, in primo luogo confermando, nei riguardi dientrambi gli imputati, la qualificazione giuridica di furto dei fatti per i quali è intervenutacondanna.Ha, invero, preliminarmente ricordato che le condotte con cui il gasolio era sottrattoavvenivano secondo due modalità: la prima, quella cd. 'in entrata', perché il gasolio era statogià sottratto dalla autocisterna prima dell'ingresso nella raffineria, ove giungevano dueautobotti, l'una piena e l'altra vuota, e l’autobotte piena passava sulla 'pesa' anche per l'altra,simulando la sussistenza di un doppio carico; la seconda modalità, quella cd. 'in uscita',prevedeva l'arrivo di due autobotti entrambe cariche, ma veniva scaricato solo il gasolio diuna delle due, cosicché il veicolo vuoto in uscita veniva pesato due volte simulando il doppioscarico, mentre in realtà una delle autocisterne usciva dalla raffineria ancora piena.Quindi, ha richiamato la motivazione con la quale la Corte di appello, nelle p. da 74 a77, aveva chiarito le ragioni, in fatto e in diritto, per le quali, aveva distinto i casi in cuil'autocisterna veniva svuotata prima dell'ingresso nella raffineria rispetto a quelli in cui losvuotamento avveniva dopo il passaggio nella stessa struttura, dovendosi configurare ora ilreato di appropriazione indebita, ora quello di furto, muovendo dal criterio della autonomiadel possesso da parte del vettore, che ha reputato appunto autonomo fino all'ingresso nellaraffineria, venendo meno da quel momento in avanti. A sostegno della correttezza di taleconclusione, la Sezione Quinta ha richiamato il principio – risalente, ma mai superato –espresso in sede di legittimità secondo cui «il presupposto del delitto di appropriazioneindebita è costituito da un preesistente possesso della cosa altrui da parte dell'agente, cioèda una situazione di fatto che si concretizzi nell'esercizio di un potere autonomo sulla cosa,al di fuori dei poteri di vigilanza e di custodia che spettano giuridicamente al proprietario.Laddove, invece, sussiste un semplice rapporto materiale con la cosa, determinato da unaffidamento condizionato e conseguente ad un preciso rapporto di lavoro, soggetto ad unaspecifica regolamentazione, che non attribuisca all'agente alcun potere di autonomadisponibilità sulla cosa medesima, si versa nell'ipotesi di furto e non in quella diappropriazione indebita» (Sez. 2, n. 7079 del 17/03/1988, Farfarillo, Rv. 173616 – 01),soggiungendo che per [OSCURATO:PERSONA], 'padroncino' e operante quale sub-vettore, al quale era statoaffidato il trasporto del carburante (con lui concorrenti gli autisti e tra questi [OSCURATO:PERSONA]), laCorte di appello aveva pertinentemente richiamato Sez. 5, n. 41875 del 31/05/2013,Condorelli, Rv. 256710 - 01, riguardante la condotta del vettore che rivesta anche la qualitàdi proprietario, in quanto socio della cooperativa, del mezzo di trasporto. Per tale via, laSezione Quinta ha ritenuto non manifestamente illogico e, anzi giuridicamente corretto,l'argomentare della Corte di appello, che – valorizzando il ruolo di proprietario del mezzo ditrasporto di [OSCURATO:PERSONA] e la circostanza che l'interfacciarsi del trasportatore con i dipendenti dellaraffineria per lo scarico del carburante era previsto dal contratto con l'appaltatrice, peradempiere l'obbligo di collaborazione tecnica del sub-vettore alle operazioni di scaricopresso i destinatari – aveva concluso che, con l'ingresso nella raffineria, il vettore perdeval'autonomia del possesso privo di sorveglianza e cessava il legittimo potere di fatto sulla res,sostituito dalla disponibilità della res e dalla sorveglianza in capo ad ENI, che tornava adavere sul carburante il potere giuridico totale, verificandosi in tal caso una ipotesi di'sottrazione', con l'uscita dell'autocisterna piena dalla raffineria, in luogo dell’'appropriazione'.La Sezione Quinta si è fatta altresì carico di rispondere al terzo motivo formulato conl’originario ricorso per cassazione, in punto di configurabilità del reato di truffa al posto diquello di furto, invece ritenuto.A p. 28 della sentenza della Corte di legittimità si legge, infatti, che l'ulteriore doglianza,relativa alla configurabilità della truffa, «trova adeguata risposta della Corte di appello, cherileva come occorra, sostanzialmente, la bilateralità per il delitto di truffa con il consenso, perquanto viziato da artifici e raggiri, della persona offesa, mentre invece il delitto di furto èunilaterale e la destrezza o il mezzo fraudolento servono per favorire la sottrazione. Taleargomentare risulta coerente con Sez. 5, n. 36864 del 23/10/2020, Fuzio, Rv. 280323 - 01,che ha affermato che la differenza tra il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento equello di truffa si individua nella fase risolutivadel processo causale, che qualifica il caratteredell'offesa, cosicché integra l'ipotesi di furto, e non di truffa, la realizzazione da partedell'autore di attività preparatorie finalizzate a operare il trasferimento a sé del bene, colricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l'atto dispositivo di questaed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere diusurpazione unilaterale (in applicazione del principio la Corte ha ritenuto che correttamente igiudici di merito avessero qualificato come furto aggravato, anziché come truffa, la condottadell'imputato il quale, avendo esibito un assegno provento di furto all'atto del pagamento,richiesto di giustificare la propria identità per completare la transazione, si impossessavadella merce dandosi alla fuga; nello stesso senso Sez. 2, n. 29567 del 27/03/2019Bevilacqua, Rv. 276113 -02)».2.2. La Sezione Quinta ha, infine escluso l’intervenuta estinzione per prescrizione delreato di cui al capo 1), eccepita con il quinto motivo di ricorso per cassazioneoriginariamente proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Al § 4.4. della sentenza oggetto di ricorso straordinario si legge, invero, che «Quanto alquinto motivo di ricorso, va evidenziato che a [OSCURATO:PERSONA] è contestato il ruolo di promotoredell'associazione ex art. 416 cod. pen. Tale ipotesi di reato - autonoma (cfr. fra le altre, Sez.3, n. 9267 del 11/06/1984, Carbone, Rv. 166374 - 01) - prevede una pena nel massimo disette anni. Ne consegue che essendo la condotta associativa contestata cessata al 1° marzo2016per il favor rei, il termine aumentato di un quarto è di anni otto e mesi nove, quindi al 1°dicembre 2024, e dunque dopo la sentenza di appello del 3 luglio 2024. A tale periodo vannoaggiunti 155 giorni di sospensione per il primo grado (cfr. pag. 77 della sentenza impugnata)e ulteriori 41 giorni (dal 26 ottobre 2023 al 6 dicembre 2023, per un totale di 199 giorni,cosicché il termine di prescrizione viene differito al 13 giugno 2025. Il motivo èmanifestamente infondato».3. Avverso la sentenza della Sezione Quinta indicata in preambolo hanno propostoricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] LaBarbera, a mezzo del comune difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo – con unicoper la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e con la precisazione che –nonostante la presenza di alcune parti ‘in bianco’ anche nell’originale del ricorsostraordinario, depositato a mezzo pec – le censure sono certamente ricostruibili attraversol’indicazione ora degli estremi delle sentenze di questa Corte le cui massime non risultanovisibili, ora attraverso l’indicazione delle pagine delle sentenze della Corte di appello ovverodella Sezione Quinta e, dunque, integralmente intellegibili.3.1. I ricorrenti denunciano in primo luogo l'errore percettivo indotto dall'errata letturadelle sentenze di merito che – a fronte dell’originaria contestazione del reato associativo dicui al capo 1) «tra ottobre 2014 e marzo 2016» – avevano ritenuto che l’associazioneavesse cessato di operare a marzo 2015.In particolare, a p. 61 della sentenza della Corte di appello si legge testualmente:«l’associazione aveva smesso di operare all’inizio di marzo 2015 e non 2016, come scrittonell’imputazione, per cui anche calcolando i 156 giorni di sospensione della prescrizionedurante il giudizio di primo grado il reato di partecipazione risultava estinto al 7.2.2023,mentre per [OSCURATO:PERSONA] quale promotore la prescrizione sarebbe intervenuta il 7.5.2025». Ancora,a p. 79 della stessa sentenza, si afferma che «correttamente il Tribunale ha indicato cometermine dell’associazione il marzo 2015 e non il marzo 2016»: ciò che aveva, anche avutoriguardo alle sospensioni dei termini dichiarate nel corso dei giudizi, determinato ladeclaratoria di prescrizione del reato di cui al capo 1) per i correi, meri partecipi delsodalizio. L'errore percettivo sarebbe – secondo i ricorrenti – di carattere decisivo perché laSezione Quinta ha potuto dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi, rigettando il motivo sullaprescrizione del reato di cui al capo 1), avendo erroneamente fatto decorrere (p. 30 dellasentenza oggetto di ricorso straordinario) il termine prescrizionale dal 1° marzo 2016, inveceche dal 1° marzo 2015.Si tratterebbe di una censura pacificamente ammissibile, alla stregua del consolidatoprincipio secondo cui è ammissibile il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc.pen. riguardante la mancata dichiarazione della prescrizione del reato, a condizione che ilrilievo dell'errore di fatto non comporti una decisione con contenuto valutativo (Sez. 3, n.23964 del 26/05/2015, Morello, Rv. 263646 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 3319 del 12/12/2014Cc. (dep. 23/01/2015), Refatti, Rv. 262028 – 01). Nel caso in esame, giusta la tesi deiricorrenti, la data finale di consumazione del reato sarebbe stata incontrovertibilmentestabilita in entrambe le sentenze di merito e posta a base della declaratoria di estinzione peri coimputati meri partecipi dell’associazione e, pertanto, la decisione in ordine alla causaestintiva non sarebbe stata soggetta ad alcuna valutazione giuridica o di fatto, ma a unamera presa d’atto dell’avvenuto decorso del termine prescrizionale della pronuncia dellasentenza di appello. Senza il menzionato errore percettivo, dunque, la Sezione Quintaavrebbe dichiarato prescritto il reato di cui al capo 1) anche per [OSCURATO:PERSONA] alla data del 13 giugno2024, ossia prima della sentenza di appello, emessa in data 3 luglio 2024.3.2. Con ilsecondo motivodenunciano l’errore di fatto consistito nell’omessa valutazionedel terzo motivo dell’originario ricorso per cassazione formulato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Con tale motivo gli imputati avevano lamentato la violazione di legge in punto di ribaditaqualificazione giuridica dei reati di cui ai capi 16), 17), 28-bis e 29) come furto invece checome fatti di truffa, censura che sarebbe stata del tutto negletta dalla Sezione Quinta che,difatti, al § 4 della sentenza si sarebbe concentrata «prevalentemente nella risposta alsecondo motivo di ricorso, relativo alla configurazione dell’appropriazione indebita in luogodei furti, ma nulla argomentando sul discrimine tra la fattispecie di furto e quella di truffa». LaSezione Quinta avrebbe commesso un errore di percezione sull’esistenza di un attounilaterale di usurpazione non emergente dagli atti del procedimento.Il motivo, osservano i ricorrenti, non sarebbe né assorbito dall’esame di altro motivo diricorso e avrebbe il carattere della decisività, poiché – ove accolto – avrebbe condotto alladichiarazione di estinzione dei reati di truffa, così diversamente qualificati, per prescrizione.3.3. Con il terzo motivo i ricorrenti invocano l’adozione, nei loro riguardi, delprovvedimento di sospensione dell’esecutività della sentenza del 3 luglio 2024, stantel’evidenza immediata dell’errore di fatto risultante dalla lettura della sentenza oggetto diricorso per cassazione.4. Il difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato tempestiva memoria, con laquale ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi straordinari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. È stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 18651 del 26/03/2015, Moroni,Rv. 263686; n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280) che l'errore di fatto, verificatosinel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.,consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte dicassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso; errore ulteriormenteconnotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesattapercezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa daquella che sarebbe stata adottata senza di esso mentre, qualora la causa dell'erroreverificatosi (o additato come tale) non sia identificabileesclusivamente in una fuorviatarappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, si è al piùdi fronte ad un errore di giudizio, non deducibile mediante l'impugnazione straordinaria.Il rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. non rappresenta quindi uno strumentoda adoperare per ottenere mere rivalutazioni, rispetto a quanto deciso dalla Corte dilegittimità: non possono trovare ingresso le censure di tipo genericamente rivalutativo, pur inpresenza di interpretazioni delle norme o dei contenuti delle decisioni di merito che siespongano a critiche.Tale assetto risulta, del resto, funzionale alla necessità di tutelare – entro i limiti dellaragionevolezza – il giudicato, quale fonte di certezza e stabilità delle decisioni giurisdizionali.2. Alla stregua di tali principi, i proposti ricorsi non meritano accoglimento per le ragioniche seguono.2.1. Quanto al primo motivo, riguardante il dedotto errore di fatto consistito nell’erratapercezione della data di cessazione della permanenza dell’associazione di cui al capo 1),sotteso alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dai ricorrenti,osserva in via preliminare il Collegio come lo stesso debba ritenersi limitato al ricorrente[OSCURATO:PERSONA], posto che [OSCURATO:PERSONA] si è già visto dichiarare il reato di cui si tratta estinto perprescrizione con sentenza della Corte di appello e che, difatti, non ha devoluto tale motivocon l’originario ricorso per cassazione, essendo il quinto motivo di ricorso limitato alla solaposizione processuale di [OSCURATO:PERSONA].Sempre in via preliminare deve ricordarsi che,nella specifica materia dell’errore di fattosulla prescrizione nel giudizio di cassazione è consolidato il principio secondo cui il ricorsostraordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile a condizione che il rilievodell'errore di fatto non comporti una decisione con contenuto valutativo (Sez. 4, Sentenza n.3319 del 12/12/2014 Cc. (dep. 23/01/2015), Refatti, Rv. 262028 – 01), laddove è, perconverso, il ricorso straordinario è inammissibile ove il dubbio sull’esatta data diconsumazione dello stesso debba essere risolto (Sez. 3, n. 23964 del 26/05/2015, Morello,Rv. 263646 – 01).Si è ulteriormente precisato che «Il ricorso straordinario per errore di fatto sullaprescrizione del reato è condizionato alla prospettazione da parte dell'impugnante di unerrore percettivo causato da una svista o da un equivoco, non configurabile allorché sianoipotizzabili più possibili percorsi decisori, taluno dei quali connotato da errori di valutazionegiuridica» (Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, Corradini, Rv. 277453 – 01) e che «L'omessarilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione è emendabilecon il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. a condizione che il ricorrente abbiaprospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell'organo giudicanteed emerga chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca fruttodi un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento dispecifiche valutazioni giuridiche» (Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279065 – 01).2.2. Trasponendo i principi appena richiamati al caso in scrutinio, osserva il Collegiocome non colga nel segno l’affermazione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] allorquando, a sostegno delladoglianza sull’errore percettivo, richiama il contenuto di p. 61 della sentenza della Corte diappello, poiché quella parte di sentenza non concerne le statuizioni del Giudice di secondogrado in punto di datazione della condotta associativa, bensì la sintesi dei motivi di appellodell’imputato.È, invece, rispondente alle risultanze in atti che la Corte di appello (p. 79, puntualmenterichiamata nel ricorso straordinario) aveva affermato che «correttamente il Tribunale haindicato come termine dell’associazione il marzo 2015 e non il marzo 2016».Al cospetto di tale inequivoca diversa indicazione cronologica della cessazione dellapermanenza del reato associativo da parte dei Giudici di merito, il riferimento della SezioneQuinta all’anno 2016, invece indicato nella contestazione del reato, integra l’errore di fattorilevabile con il ricorso straordinario.Ciò nonostante tale errore di fatto, pur contenuto nella sentenza della Sezione Quinta,non è decisivo, poiché lo stesso non ha condotto a una decisione diversa da quella chesarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato.Osserva, infatti, il Collegio che è incontestato (affermandolo la sentenza della SezioneQuinta per il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e ammettendolo lo stesso [OSCURATO:PERSONA]) che la prescrizione delreato è antecedente alla pronuncia della sentenza di appello.Una volta, infatti, chiarito che l’associazione è cessata a marzo 2015, per il favor rei, laprescrizione (di 7 anni + ¼ = 8 anni e 9 mesi) decorre dal 1° marzo 2015, giungendosi al 1°dicembre 2023, cui vanno aggiunti 199 giorni di sospensione, sicché il reato si è prescrittoalla data 19 giugno 2024, dunque prima della sentenza di appello, pronunciata il 3 luglio2024.Viene allora qui in rilevo il principio espresso da Sez. U n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, Rv. 266818 – 01, secondo cui «L'inammissibilità del ricorso per cassazionepreclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod.proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronunciadella sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con imotivi di ricorso». In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. nonriveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo algiudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalleregole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio chedeve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di unavalida impugnazione».È appena qui il caso di osservare che [OSCURATO:PERSONA] non poteva eccepire l’intervenutaestinzione del reato per prescrizione con l’atto di appello, perché il reato si è prescritto nellemore della sua celebrazione. Egli ha svolto un’eccezione sulla prescrizione con l’originarioricorso per cassazione (si veda il motivo n. 5 dell’atto appena richiamato), con il quale nonha, però, sostenuto che la causa estintiva era intervenuta prima della pronuncia dellasentenza di appello, bensì ha espressamente affermato che il reato si era prescritto «in data21 settembre 2024, ovvero prima del deposito della sentenza di appello».[OSCURATO:PERSONA], in definitiva, non ha denunciato, con l'originario ricorso per cassazione (comeavrebbe potuto e dovuto), l'omesso rilievo di una prescrizione intervenuta (come in effettiera) prima della pronuncia del (dispositivo della) sentenza di appello; circostanza cheavrebbe permesso, e imposto, alla Corte di cassazione di pronunciare l'estinzione del reato.Egli ha invece denunciato, con l'originario ricorso per cassazione, il sopravvenire dellaprescrizione alla pronuncia (del dispositivo) di quella sentenza.Sicché la declaratoria di prescrizione, così come invocata da [OSCURATO:PERSONA] nell’originarioricorso per cassazione, sarebbe stata comunque preclusa in conseguenza della pronuncia diinammissibilità del ricorso stesso, alla stregua del principio espresso la Sez. U Ricci.Ciò che rende l’errore sulla data della causa estintiva contenuto nella sentenza oggettodi ricorso straordinario del tutto privo di rilievo, stante – come detto – l’assenza di decisivitàdello stesso.3. Il secondo motivo dei ricorsi straordinari è infondato in modo manifesto.3.1. Per ciò che qui interessa, la prevalente giurisprudenza di questa Corte afferma che,in linea generale, la mancata considerazione di un motivo di ricorso non integra un errore difatto, né determina l'incompletezza della motivazione quando, pur in assenza di un'espressadisamina, la censura debba considerarsi inammissibile per manifesta infondatezza, oppureimplicitamente disattesa perché incompatibile con il complessivo ordito motivazionale delprovvedimento, nonché con le premesse logiche e giuridiche che sintetizzano la ratiodecidendi della sentenza stessa (ex multis, Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024,Piromalli, Rv. 285553; Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, Desiderato, Rv. 282384; Sez. 2,Sentenza n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982). L'omesso esame di un motivo di ricorso è, invece, inquadrabile nella categoriadell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista oppure da unadisattenzione di carattere percettivo che abbia erroneamente fatto ritenere l'inesistenza dellacensura, la cui presenza sia, al contrario, rilevabile obbiettivamente e con immediatezza inbase ad un semplice controllo del contenuto del ricorso (così, in motivazione, Sez. 6,Sentenza n. 4195 del 08/10/2014, dep. 28/01/2015, Canzonieri, Rv. 262048; in sensoconforme, Sez. 4, n. 17178 del 08/04/2015, Giori, Rv. 263443) Ancora più chiaramente, si è condivisibilmente affermato che «In tema di ricorsostraordinario, l'omesso esame, da parte delle Corte di cassazione, di motivi di ricorso nonmanifestamente infondati e di potenziale rilevanza ai fini del decidere, nel caso in cui siaseguito il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dà luogo ad errore di fattorilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. ed alla conseguente rescissione dellasentenza impugnata» (Sez. 2, n. 28513 del 18/06/2019, Lampada, Rv. 276925).3.2. Nella presente vicenda processuale l’errore percettivo è assolutamente daescludere.Rileva, invero, il Collegio che – come si è sintetizzato nella premessa del presenteprovvedimento – la sentenza oggetto di ricorso straordinario, al paragrafo 4.1 (p. 28 e s.),nell'occuparsi dell'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha svolto un'articolatamotivazione in diritto in punto d'impossibilità di attribuire qualsiasi diversa qualificazionegiuridica (appropriazione indebita ovvero truffa) ai fatti di cui ai capi 16), 17), 28-bis e 29),peraltro in esplicita risposta al secondo e terzo motivo di ricorso.Tale valutazione costituisce, allora, un apprezzamento di merito e non errore percettivo,che difatti non emerge dalla motivazione della sentenza della Sezione Quinta e, anzi, èrazionalmente sostenuto proprio dal passo della motivazione laddove si precisa chel'ulteriore doglianza, relativa alla configurabilità della truffa, «trova adeguata risposta dellaCorte di appello, che rileva come occorra, sostanzialmente, la bilateralità per il delitto ditruffa con il consenso, per quanto viziato da artifici e raggiri, della persona offesa, mentreinvece il delitto di furto è unilatera e la destrezza o il mezzo fraudolento servono per favorirela sottrazione. Tale argomentare risulta coerente con Sez. 5, n. 36864 del 23/10'2020, Fuzio,Rv. 280323 - 01, che ha affermato che la differenza tra il delitto di furto aggravato dal mezzofraudolento e quello di truffa si individua nella fase risolutiva del processo causale, chequalifica il carattere dell'offesa, cosicché integra l'ipotesi di furto, e non di truffa, larealizzazione da parte dell'autore di attività preparatorie finalizzate a operare il trasferimentoa sé del bene, col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l'attodispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predettocon carattere di usurpazione unilaterale (in applicazione del principio la Corte ha ritenuto checorrettamente i giudici di merito avessero qualificato come furto aggravato, anziché cometruffa, la condotta dell'imputato il quale, avendo esibito un assegno provento di furto all'attodel pagamento, richiesto di giustificare la propria identità per completare la transazione, siimpossessava della merce dandosi alla fuga); nello stesso senso Sez. 2, n. 29567 del27/03/2019 Bevilacqua, Rv. 276113 -02)».E, ancora, osserva il Collegio come il tema che il ricorrente afferma essere statonegletto sia, invece, puntualmente riportato nella sintesi dei motivi del ricorso originario al §4.2 del «[OSCURATO:PERSONA] in fatto», laddove si legge «Lamentano i ricorrenti che la Corte di appellonon abbia operato la riqualificazione in appropriazione indebita anche per i capi 16), 17), 28-bis) e 29). Inoltre, i ricorsi criticano la sentenza impugnata in quanto la stessa avrebbedisatteso erroneamente la tesi difensiva che si verta in tema di truffa e non di furto aggravatodal mezzo fraudolento».Conclusivamente, si osserva che il fatto che la Sezione Quinta ha ritenuto corretta lamotivazione della Corte di appello in punto di esclusione del reato di truffa per i fatti aborigine qualificati come ipotesi di furto; ciò rappresenta il frutto di una consapevolevalutazione giuridica la cui condivisibilità non può rappresentare l’oggetto del ricorsostraordinario, per le ragioni indicate in premessa. 4. Come preannunciato i ricorsi straordinari vanno rigettati e i ricorrenticonseguentemente condannati al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen.Non si provvede alla liquidazione delle spese della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che si èlimitata a presentare una memoria con la quale ha chiesto «l’inammissibilità del ricorsostraordinario e la conferma della sentenza impugnata», senza svolgere alcuna domanda dicondanna della controparte alla rifusione delle spese (si veda Sez. 6, n. 19271 del05/04/2022, Palmeri, Rv. 283379 – 01). P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]