Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11520/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

loStato;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCalabria, n. 1705/03/2020, depositata in data 23 luglio 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1.

In data 6 luglio 2010 la società contribuente, esercentel’attività di ‘commercio all’ingrosso di prodotti lattiero caseari euova’, acquistava un ramo di azienda dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. compostoda attività per complessivi Euro 178.000,00 (software, avviamentoNumero registro generale 5397/2021Numero sezionale 3497/2026Numero di raccolta generale 11520/2026e crediti verso l’erario) e passività per Euro 150.000,00 (debiti versoData pubblicazione 28/04/2026i soci).

La cessionaria aveva, quindi, indicato nello stato patrimonialecome ‘debito verso soci infruttifero’ l’importo di Euro 150.000,00.Sulla scorta del PVC redatto all’esito di una verifica fiscalesvolta in relazione agli anni dal 2008 al 2010, l’Agenzia delle entratenotificava alla società ricorrente l’avviso di accertamento n.TD3030200012/2016, con il quale, da un lato, aveva evidenziato cheil ‘debito verso soci’ andava, in realtà, classificato come ‘debito versoterzi’ (ovvero i soci della società cedente), e, dall’altro, avevarecuperato, quali sopravvenienze attive, le operazioni di ‘restituzionesoci’, in mancanza di un versamento in danaro (o di altro apporto)ricevuto dalla contribuente dai propri soci.

L’Ufficio recuperava,inoltre, il costo relativo al software, in quanto non documentato.La società proponeva impugnazione innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Cosenza lamentando la mancanza dimotivazione dell’avviso e di delega di firma, il mancatoriconoscimento dei debiti verso i soci della cedente e dei costi relativial software.La CTP accoglieva solo in parte il ricorso, ovvero limitatamentealla ripresa relativa ai debiti verso i soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,osservando come ‘l’inesistenza del contestato debito verso i socidella [OSCURATO:PERSONA] srl avrebbe potuto essere sostenuta solamenteladdove, all’esito della verifica della contabilità di quest’ultimasocietà in uno con la documentazione bancaria, fosse emersa lafittizietà delle annotazioni contabili riportanti i crediti dei soci versola società (Jolly)’.2.

L’Ufficio proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale della Calabria, che riformava la decisione diprimo grado: individuato il thema decidendum nell’effettivasussistenza del debito che la contribuente afferma di avere neiconfronti dei suoi soci (non già, come erroneamente fatto dalla CTP,del debito della Jolly nei confronti dei suoi soci), riteneva che pereffetto dell’acquisto del ramo di azienda la contribuente si eraNumero registro generale 5397/2021Numero sezionale 3497/2026accollata il debito della Jolly nei confronti dei suoi soci e, pertanto,Numero di raccolta generale 11520/2026tale debito andava iscritto come ‘debito verso terzi’.

L’imDaptao prutbobl icadziio ne 28/04/2026Euro 150.000,00 andava restituito ai soci della Jolly, non già dellacontribuente.

In difetto di prova di versamenti, da parte dei soci dellaricorrente, la restituzione del detto importo ai soci andava qualificatacome sopravvenienza attiva, ex art. 55 t.u.i.r., tassabile.La CTR rigettava, infine, le eccezioni relative al difetto dimotivazione dell’atto impugnato, alla mancata allegazione delladelega ed ai vizi di quest’ultima.3.

Contro la sentenza della CTR la contribuente propone ricorsoper cassazione affidato a due motivi.

L’Ufficio resiste concontroricorso.È stata fissata l’adunanza camerale per il 23 aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la società deduce, in relazioneall’articolo 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la «violazione e falsaapplicazione delle disposizioni sul processo tributario in relazioneall’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art.118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. – motivazioneinesistente – motivazione apparente- difetto assoluto dimotivazione, nullità della sentenza».

Lamenta che la CTR avrebberitenuto fondato il rilievo relativo alla sopravvenienza attiva all’esitodi una motivazione inidonea a far conoscere il ragionamento seguito,in particolare riproducendo un fatto di causa negli esatti termini incui è stato prospettato dall’Ufficio nell’atto di appello.

Il giudice disecondo grado avrebbe, infatti, dato per vero un fatto (la restituzionein favore dei soci della contribuente) non risultante da alcundocumento prodotto agli atti di causa, ma solo affermato dall’Ufficio;da questi ultimi (in particolare, dagli estratti conto bancari relativiagli anni dal 2010 al 2014) emergerebbe, invece, l’effettuazione diversamenti, da parte della contribuente, nei confronti dei soci dellacedente, in esecuzione dell’accollo pattuito.1.1.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 5397/2021Numero sezionale 3497/20261.2.

Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questaNumero di raccolta generale 11520/2026Corte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cDoadta. p upbrbloicacz.io ne 28/04/2026civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione» (Cass., Sez.

U., 07/94/2014 n. 8053).

Inoltre, lamotivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benchégraficamente esistente, non renda percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazionedel proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.Sez.

U. n. 8053/2014 cit.).

Si è, più recentemente, precisato che «inseguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dallal. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso percassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su unNumero registro generale 5397/2021Numero sezionale 3497/2026contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessaNumero di raccolta generale 11520/2026ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga Ddaatal p utbebslictaozio ne 28/04/2026della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).1.3.

Nella specie la motivazione della CTR, supra (sub § 2.)riportata, condivisibile o meno in punto di diritto, si poneampiamente al di sopra del minimo costituzionale previsto da questaCorte, anche se riproducente la tesi sostenuta dall’Ufficio nell’atto diappello.2.

Con il secondo motivo la contribuente lamenta, in relazioneall’articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la «violazione dell’art. 88,del D.P.R. n. 917 del 1986 (c.d.

TUIR)» per avere la CTRerroneamente considerato come sopravvenienza attiva larestituzione di somme in favore dei soci della ricorrente, senza chequesti avessero effettuato versamenti in favore della società.

Dopoaver riportato il dato normativo ed i requisiti per considerareintegrata la fattispecie disciplinata dall’art. 88 cit., opina che nellaspecie il versamento di somme ai soci avrebbe dovuto integrare ladistribuzione di utili occulti; invero, difettava il primo requisitoprevisto dall’art. 88 cit., ovvero la preesistenza di una posizionedebitoria (annotata in bilancio) nei confronti dei soci dellacontribuente.

Pertanto, anche a voler considerare come realmenteavvenuta la restituzione ai propri soci della somma contabilizzatacome ‘debito verso soci infruttifero’ di Euro 150.000,00, l’avvenutarestituzione esclude la sopravvenuta insussistenza della passivitàiscritta quale ‘debito v/soci infruttifero’.2.1.

Il motivo è fondato.2.2.

In tema di imposte sui redditi d'impresa, lasopravvenienza attiva, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del d.P.R. n.917 del 1986, necessita del sopraggiungere di un evento, in unesercizio successivo a quello di imputazione, idoneo ad estinguerecon certezza il costo o il debito registrato (Cass. 16/10/2025, n.27592, secondo cui non si verifica sopravvenienza attiva con laNumero registro generale 5397/2021Numero sezionale 3497/2026Numero di raccolta generale 11520/2026semplice iscrizione di un debito tra le passività, non ancora assoltoData pubblicazione 28/04/2026negli esercizi successivi, con la conseguenza che l'iscrizione inbilancio di una posta passiva, per errore o perché fittizia, noncomporta l'iscrizione di una sopravvenienza attiva nell'esercizio incui l'errore sia stato corretto o la fittizietà sia stata dichiarata oaccertata, dovendosi al contrario imputare la rettifica all'esercizio incui l'iscrizione della componente negativa sia avvenuta per errore oper falsità).2.3.

Nella specie difetta l’annotazione - in un esercizioprecedente - della posizione debitoria nei confronti dei propri soci,posizione tra l’altro espressamente esclusa dalla stessa CTR in difettodella prova del pregresso apporto di capitali da parte dei soci.Pertanto, come espressamente affermato dallo stesso Ufficionell’atto di gravame (pag. 4), le elargizioni a favore dei soci, nonpotendo ritenersi restituzioni di somme, avrebbero potuto integraredistribuzione di utili occulti ai soci (contestazione, però, noneffettuata nell’avviso impugnato).3.

Pertanto, il secondo motivo va accolto, rigettato il primo; lasentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione,perché proceda a nuovo giudizio in relazione alla censura accolta edalla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Calabria, perché, in diversa composizione,proceda a nuovo giudizio in relazione alla censura accolta,provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità trale parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2026.Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
loStato;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCalabria, n. 1705/03/2020, depositata in data 23 luglio 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. In data 6 luglio 2010 la società contribuente, esercentel’attività di ‘commercio all’ingrosso di prodotti lattiero caseari euova’, acquistava un ramo di azienda dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. compostoda attività per complessivi Euro 178.000,00 (software, avviamentoNumero registro generale 5397/2021Numero sezionale 3497/2026Numero di raccolta generale 11520/2026e crediti verso l’erario) e passività per Euro 150.000,00 (debiti versoData pubblicazione 28/04/2026i soci). La cessionaria aveva, quindi, indicato nello stato patrimonialecome ‘debito verso soci infruttifero’ l’importo di Euro 150.000,00.Sulla scorta del PVC redatto all’esito di una verifica fiscalesvolta in relazione agli anni dal 2008 al 2010, l’Agenzia delle entratenotificava alla società ricorrente l’avviso di accertamento n.TD3030200012/2016, con il quale, da un lato, aveva evidenziato cheil ‘debito verso soci’ andava, in realtà, classificato come ‘debito versoterzi’ (ovvero i soci della società cedente), e, dall’altro, avevarecuperato, quali sopravvenienze attive, le operazioni di ‘restituzionesoci’, in mancanza di un versamento in danaro (o di altro apporto)ricevuto dalla contribuente dai propri soci. L’Ufficio recuperava,inoltre, il costo relativo al software, in quanto non documentato.La società proponeva impugnazione innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Cosenza lamentando la mancanza dimotivazione dell’avviso e di delega di firma, il mancatoriconoscimento dei debiti verso i soci della cedente e dei costi relativial software.La CTP accoglieva solo in parte il ricorso, ovvero limitatamentealla ripresa relativa ai debiti verso i soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,osservando come ‘l’inesistenza del contestato debito verso i socidella [OSCURATO:PERSONA] srl avrebbe potuto essere sostenuta solamenteladdove, all’esito della verifica della contabilità di quest’ultimasocietà in uno con la documentazione bancaria, fosse emersa lafittizietà delle annotazioni contabili riportanti i crediti dei soci versola società (Jolly)’.2. L’Ufficio proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale della Calabria, che riformava la decisione diprimo grado: individuato il thema decidendum nell’effettivasussistenza del debito che la contribuente afferma di avere neiconfronti dei suoi soci (non già, come erroneamente fatto dalla CTP,del debito della Jolly nei confronti dei suoi soci), riteneva che pereffetto dell’acquisto del ramo di azienda la contribuente si eraNumero registro generale 5397/2021Numero sezionale 3497/2026accollata il debito della Jolly nei confronti dei suoi soci e, pertanto,Numero di raccolta generale 11520/2026tale debito andava iscritto come ‘debito verso terzi’. L’imDaptao prutbobl icadziio ne 28/04/2026Euro 150.000,00 andava restituito ai soci della Jolly, non già dellacontribuente. In difetto di prova di versamenti, da parte dei soci dellaricorrente, la restituzione del detto importo ai soci andava qualificatacome sopravvenienza attiva, ex art. 55 t.u.i.r., tassabile.La CTR rigettava, infine, le eccezioni relative al difetto dimotivazione dell’atto impugnato, alla mancata allegazione delladelega ed ai vizi di quest’ultima.3. Contro la sentenza della CTR la contribuente propone ricorsoper cassazione affidato a due motivi. L’Ufficio resiste concontroricorso.È stata fissata l’adunanza camerale per il 23 aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la società deduce, in relazioneall’articolo 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la «violazione e falsaapplicazione delle disposizioni sul processo tributario in relazioneall’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art.118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. – motivazioneinesistente – motivazione apparente- difetto assoluto dimotivazione, nullità della sentenza». Lamenta che la CTR avrebberitenuto fondato il rilievo relativo alla sopravvenienza attiva all’esitodi una motivazione inidonea a far conoscere il ragionamento seguito,in particolare riproducendo un fatto di causa negli esatti termini incui è stato prospettato dall’Ufficio nell’atto di appello. Il giudice disecondo grado avrebbe, infatti, dato per vero un fatto (la restituzionein favore dei soci della contribuente) non risultante da alcundocumento prodotto agli atti di causa, ma solo affermato dall’Ufficio;da questi ultimi (in particolare, dagli estratti conto bancari relativiagli anni dal 2010 al 2014) emergerebbe, invece, l’effettuazione diversamenti, da parte della contribuente, nei confronti dei soci dellacedente, in esecuzione dell’accollo pattuito.1.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 5397/2021Numero sezionale 3497/20261.2. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questaNumero di raccolta generale 11520/2026Corte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cDoadta. p upbrbloicacz.io ne 28/04/2026civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione» (Cass., Sez. U., 07/94/2014 n. 8053). Inoltre, lamotivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benchégraficamente esistente, non renda percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazionedel proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.Sez. U. n. 8053/2014 cit.). Si è, più recentemente, precisato che «inseguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dallal. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso percassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su unNumero registro generale 5397/2021Numero sezionale 3497/2026contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessaNumero di raccolta generale 11520/2026ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga Ddaatal p utbebslictaozio ne 28/04/2026della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).1.3. Nella specie la motivazione della CTR, supra (sub § 2.)riportata, condivisibile o meno in punto di diritto, si poneampiamente al di sopra del minimo costituzionale previsto da questaCorte, anche se riproducente la tesi sostenuta dall’Ufficio nell’atto diappello.2. Con il secondo motivo la contribuente lamenta, in relazioneall’articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la «violazione dell’art. 88,del D.P.R. n. 917 del 1986 (c.d. TUIR)» per avere la CTRerroneamente considerato come sopravvenienza attiva larestituzione di somme in favore dei soci della ricorrente, senza chequesti avessero effettuato versamenti in favore della società. Dopoaver riportato il dato normativo ed i requisiti per considerareintegrata la fattispecie disciplinata dall’art. 88 cit., opina che nellaspecie il versamento di somme ai soci avrebbe dovuto integrare ladistribuzione di utili occulti; invero, difettava il primo requisitoprevisto dall’art. 88 cit., ovvero la preesistenza di una posizionedebitoria (annotata in bilancio) nei confronti dei soci dellacontribuente. Pertanto, anche a voler considerare come realmenteavvenuta la restituzione ai propri soci della somma contabilizzatacome ‘debito verso soci infruttifero’ di Euro 150.000,00, l’avvenutarestituzione esclude la sopravvenuta insussistenza della passivitàiscritta quale ‘debito v/soci infruttifero’.2.1. Il motivo è fondato.2.2. In tema di imposte sui redditi d'impresa, lasopravvenienza attiva, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del d.P.R. n.917 del 1986, necessita del sopraggiungere di un evento, in unesercizio successivo a quello di imputazione, idoneo ad estinguerecon certezza il costo o il debito registrato (Cass. 16/10/2025, n.27592, secondo cui non si verifica sopravvenienza attiva con laNumero registro generale 5397/2021Numero sezionale 3497/2026Numero di raccolta generale 11520/2026semplice iscrizione di un debito tra le passività, non ancora assoltoData pubblicazione 28/04/2026negli esercizi successivi, con la conseguenza che l'iscrizione inbilancio di una posta passiva, per errore o perché fittizia, noncomporta l'iscrizione di una sopravvenienza attiva nell'esercizio incui l'errore sia stato corretto o la fittizietà sia stata dichiarata oaccertata, dovendosi al contrario imputare la rettifica all'esercizio incui l'iscrizione della componente negativa sia avvenuta per errore oper falsità).2.3. Nella specie difetta l’annotazione - in un esercizioprecedente - della posizione debitoria nei confronti dei propri soci,posizione tra l’altro espressamente esclusa dalla stessa CTR in difettodella prova del pregresso apporto di capitali da parte dei soci.Pertanto, come espressamente affermato dallo stesso Ufficionell’atto di gravame (pag. 4), le elargizioni a favore dei soci, nonpotendo ritenersi restituzioni di somme, avrebbero potuto integraredistribuzione di utili occulti ai soci (contestazione, però, noneffettuata nell’avviso impugnato).3. Pertanto, il secondo motivo va accolto, rigettato il primo; lasentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione,perché proceda a nuovo giudizio in relazione alla censura accolta edalla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Calabria, perché, in diversa composizione,proceda a nuovo giudizio in relazione alla censura accolta,provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità trale parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2026.Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11520/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris