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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 dicembre 2013

Cassazione n. 33571/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 17442/14, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis. controricorrente avverso la sentenza n. 640/10/13 della [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, depositata il 30/12/2013 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA] - la Commissione tributaria provinciale di Chieti con sentenza, n. 247/3/12, rigettò i ricorsi proposti dalla società Bufalara s.r.I., in liquidazione, avverso l'avviso di accertamento emesso a carico della società, per l'anno 2008, con il quale, recependosi le risultanze di p.v.c. del 22/02/11, riguardante elementi positivi di reddito non dichiarati per euro 929.571,00, veniva ripreso a tassazione il reddito di impresa ai fini Ires, Irap ed Iva, irrogandosi le relative sanzioni; - la società Bufalara s.r.I., in liquidazione, propose appello avverso tale sentenza, sull'assunto che le transazioni commerciali non avevano modificato il conto economico stante la loro finalità prettamente finanziaria, per esigenze di liquidità di impresa, al quale controdeduceva l'Agenzia delle entrate chiedendone il rigetto; - la CTR, con la sentenza n. 640/10/13 di cui in epigrafe, respinse l'appello, ritenendo che la contribuente non avesse assolto alla prova della non riferibilità delle operazioni contestate; - con tale pronuncia la CTR rigettò l'appello ritenendo che: a) «In tema di indagine bancarie, ai sensi dell'articolo 32, primo comma, d.P.R. 600/73 e 51, comma 2, d.P.R. 633/72 vi è presunzione legale a favore dell'Ufficio salvo prova contraria da fornirsi da parte del contribuente» richiamando, all'uopo, i principi enunciati dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2843 del 07/02/2008 e con sentenza n. 19888 del 29/09/2011, riportate in motivazione; b) «l'appellante formula diverse argomentazioni tendenti a dimostrare la regolarità della propria posizione fiscale.

Ma non è la prova richiesta dalla disposizione in vigore che, come sopra nella sentenza citata e riportata "la prova che il contribuente è tenuta a dare della non riferibilità di operazioni imponibili deve essere specifica"»; c) «Già i primi giudici hanno scritto e deliberato: "...la parte ricorrente riconduce tutte le riprese fiscali contestate ad operazioni di carattere finanziario giustificate dalla necessità di creare liquidità sfruttando le valute dei movimenti bancari.

Tuttavia, non risultano sufficientemente supportate da elementi probatori le argomentazioni addotte dalla parte ricorrente a riguardo delle operazioni finanziarie descritte, con particolare riferimento ad esempio a versamenti di somma di denaro"»; d) «l'esame del fascicolo processuale non permette a questa commissione di pervenire a conclusione diversa da quella della sentenza appellata»; - la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; - l'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - La difesa della società ricorrente, dopo una ampia premessa descrittiva delle contestazioni di cui all'avviso di accertamento e delle difese svolte nei giudizi di merito, propone un unico motivo di ricorso con il quale denuncia, in riferimento all'articolo 360, prima comma, n. 4), cod. proc. civ., la nullità della sentenza, per motivazione apodittica e meramente parvente, in violazione degli articoli 132 cod. proc. civ., 118 delle disposizioni di attuazione cod. proc. civ., 156 cod. proc. civ., 111 e 24 Cost.; - il mezzo è fondato; - nella prospettiva di interpretativa di questa Corte, a seguito delle pronunce cd. gemelle delle Sezioni Unite dell'Il marzo 2014 nn. 8053 e 8054, l'anomalia motivazionale, è quella di riconoscere il vizio di motivazione, allorché riconducibile al n. 4) dell'art. 360 cod. proc. civ.(quale nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4), cod. proc. civ.), in tutte quelle ipotesi che si tramutino in violazione di legge costituzionalmente rilevante in quanto attinenti all'esistenza della motivazione in sé che si esaurisca nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico," nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"; - è stato precisato che il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre anche allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza una loro approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., 07/04/2017, n. 9105), ovvero che è nulla per mancanza - sotto il profilo sia formale che sostanziale- del requisito di cui all'articolo 132, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la sentenza la cui motivazione consiste nel dichiarare insufficienti tanto i motivi esposti nell'atto che ha veicolato la domanda accolta, quanto non meglio individuarti documenti ed atti ad essi allegati, oltre ad una consulenza tecnica, senza riprodurre le parti idonee a giustificare la valutazione espressa (Cass., 23/03/2017, n. 7402). - è stato soggiunto che il giudice di merito è tenuto a dare conto in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico giuridico compiuto per pervenire alla statuizione finale di accoglimento o di rigetto della domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (Cass., 30/05/2019, n. 14762); - nel caso di specie, il vizio di radicale nullità dedotto dalla difesa della società contribuente, nelle sue caratteristiche di motivazione apparente, risulta effettivamente travolgere la sentenza impugnata per apoditticità delle sue affermazioni che, se pur riguardano i (corretti) principi di diritto che regolano l'accertamento bancario (art. 32 del d.P.R. del 29 settembre 1973 n. 600), rimangono una cornice vuota in quanto non sono calati nella fattispecie concreta di cui rimangono del tutto ignoti i confini del fatto, sia rispetto ai rilievi di cui all'avviso di accertamento, sia rispetto alle contestazioni della società contribuente; non si comprende, cioè, in che senso le movimentazioni bancarie effettuate dalla società abbiano fatto emergere transazioni commerciali inesistenti, prive di giustificazione e tali da determinare la ripresa tassazione da parte del Fisco ai sensi degli artt. 39 e 32 del d.P.R. del 29 settembre 1973 n. 600; - ed invero, come evidente dal tenore della motivazione, la CTR ha riportato due precedenti di questa Corte che affermano principi, tutt'ora pacifici, in tema di indagini bancarie, circa la sussistenza della presunzione legale in favore dell'Amministrazione erariale e circa l'inversione dell'onere della prova, che rimane a carico del contribuente, sulla specificità delle confutazioni degli accertamenti bancari, senza tuttavia indicare, com'era suo dovere, in base a quali elementi di fatto (indiziari) ha operato la sussunzione della fattispecie concreta al precetto generale ed ha, quindi, ritenuto non vinta la presunzione in favore dell'Amministrazione, così compromettendo la possibilità di controllo, interno ed esterno della sua motivazione; - i motivi della decisione non chiariscono in base a quali elementi si è concretizzata l'elusione fiscale disegnata dal Fisco prima e dalla CTR poi, secondo cui la Bufalara s.r.I., rimasta inattiva fino al 13 settembre 2006, aveva, poi, dal 14 settembre 2006 al 28 agosto 2007, eseguito su commissione della società Villacieri s.r.l. attività industriale consistente nell'arricchimento di vino nuovo in fermentazione attraverso l'aggiunta di mosto concentrato rettificato, sicché si era appurato che «[...] in pratica la Bufalara s.r.l. acquistava il V.N.F. (n.d.r.: vino nuovo in fermentazione) dalla Villacieri s.r.l. ed il M.C.R. (n.d.r.: mosto concentrato rettificato) dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e, terminato il processo di arricchimento che avveniva nelle vasche della Villacieri s.r.l. e da queste concesse in comodato d'uso alla Bufalara s.r.I., in tutto il periodo di durata dell'intervento, cedeva alla Villaceri s.r.l. il vino nuovo in fermentazione arricchito», senza che, pertanto, vi fosse alcuno scopo finanziario delle movimentazioni finanziarie rilevate sui conti correnti della società e dei soci (v. sentenza impugnata, nella parte riguardante lo "svolgimento del processo"); - le proposizioni in cui si svolge la motivazione non esprimono le ragioni per le quali doveva escludersi l'assolvimento dell'onere probatorio del contribuente, rimanendo ferma sul piano dei principi di diritto, che risultano distanti ed astratti rispetto alla fattispecie concreta ciò nonostante la difesa di parte contribuente, in appello, abbia argomentato specificamente sulla natura finanziaria delle operazioni commerciali tra società riguardanti gruppi familiari, non influenti sul conto economico e per le quali era stato indicato il beneficiario con annotazione sul libro giornale [v. pagine 18 e ss. del ricorso in cassazione che indica: a) processo verbale di constatazione del 22/02/2011 che indicava la qualificazione finanziaria dei movimenti; b) movimenti finanziari, prelevamenti e versamenti, registrati in contabilità e coincidenti con gli estratti conto delle banche; c) indicazione del beneficiario e della causale senza riscossioni per cassa; d) corrispondenza tra versamenti e prelevamenti; e) compatibilità tra costi e ricavi]; - anche il rinvio operato alle motivazioni rese dalla CTP («Già i primi giudici hanno scritto e deliberato: "...la parte ricorrente riconduce tutte le riprese fiscali contestate ad operazioni di carattere finanziario giustificate dalla necessità di creare liquidità sfruttando le valute dei movimenti bancari.

Tuttavia, non risultano sufficientemente supportate da elementi probatori le argomentazioni addotte dalla parte ricorrente a riguardo delle operazioni finanziarie descritte, con particolare riferimento ad esempio a versamenti di somma di denaro"»), è vuoto e, pertanto, illegittimo in quanto non rende percepibili e comprensibili le ragioni della decisione in relazione ai motivi di appello, non compiendo una disamina logica e giuridica degli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento, rinviando, genericamente e acriticamente, alle motivazioni del primo giudice e del quadro probatorio ivi acquisito (cfr., Cass. 18/04/2017 n. 9745; Cass.26/06/2017 n. 15884; Cass. 21/09/2017, n. 22022; Cass., 25/10/2018, n. 27112; Cass., 05/10/2018 n. 24452; Cass., 07/04/2017 n. 9105, tutte che richiamano i parametri minimi di motivazione indicati da Cass., Sez.

U., 07/04/2014 n. 8053); - ciò ha comportato un vizio estrinseco della motivazione, anomala, perché parvente, per aver il giudice di merito omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, rendendo, in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., 07/04/2017, n. 9105 cit.); tale vizio comporta la nullità della pronuncia, poiché rende impossibile controllare la correttezza della stessa; nello specifico, rende impossibile la verifica di logicità della stessa motivazione che deve ritenersi a sua volta ammissibile sotto forma di controllo sull'osservanza delle norme sul metodo del giudizio di fatto. (v.

Cass., Sez. 3, 08/10/2021, 27411). - il ricorso deve essere pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio; P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 17442/14, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis. controricorrente avverso la sentenza n. 640/10/13 della [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, depositata il 30/12/2013 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA] - la Commissione tributaria provinciale di Chieti con sentenza, n. 247/3/12, rigettò i ricorsi proposti dalla società Bufalara s.r.I., in liquidazione, avverso l'avviso di accertamento emesso a carico della società, per l'anno 2008, con il quale, recependosi le risultanze di p.v.c. del 22/02/11, riguardante elementi positivi di reddito non dichiarati per euro 929.571,00, veniva ripreso a tassazione il reddito di impresa ai fini Ires, Irap ed Iva, irrogandosi le relative sanzioni; - la società Bufalara s.r.I., in liquidazione, propose appello avverso tale sentenza, sull'assunto che le transazioni commerciali non avevano modificato il conto economico stante la loro finalità prettamente finanziaria, per esigenze di liquidità di impresa, al quale controdeduceva l'Agenzia delle entrate chiedendone il rigetto; - la CTR, con la sentenza n. 640/10/13 di cui in epigrafe, respinse l'appello, ritenendo che la contribuente non avesse assolto alla prova della non riferibilità delle operazioni contestate; - con tale pronuncia la CTR rigettò l'appello ritenendo che: a) «In tema di indagine bancarie, ai sensi dell'articolo 32, primo comma, d.P.R. 600/73 e 51, comma 2, d.P.R. 633/72 vi è presunzione legale a favore dell'Ufficio salvo prova contraria da fornirsi da parte del contribuente» richiamando, all'uopo, i principi enunciati dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2843 del 07/02/2008 e con sentenza n. 19888 del 29/09/2011, riportate in motivazione; b) «l'appellante formula diverse argomentazioni tendenti a dimostrare la regolarità della propria posizione fiscale. Ma non è la prova richiesta dalla disposizione in vigore che, come sopra nella sentenza citata e riportata "la prova che il contribuente è tenuta a dare della non riferibilità di operazioni imponibili deve essere specifica"»; c) «Già i primi giudici hanno scritto e deliberato: "...la parte ricorrente riconduce tutte le riprese fiscali contestate ad operazioni di carattere finanziario giustificate dalla necessità di creare liquidità sfruttando le valute dei movimenti bancari. Tuttavia, non risultano sufficientemente supportate da elementi probatori le argomentazioni addotte dalla parte ricorrente a riguardo delle operazioni finanziarie descritte, con particolare riferimento ad esempio a versamenti di somma di denaro"»; d) «l'esame del fascicolo processuale non permette a questa commissione di pervenire a conclusione diversa da quella della sentenza appellata»; - la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; - l'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - La difesa della società ricorrente, dopo una ampia premessa descrittiva delle contestazioni di cui all'avviso di accertamento e delle difese svolte nei giudizi di merito, propone un unico motivo di ricorso con il quale denuncia, in riferimento all'articolo 360, prima comma, n. 4), cod. proc. civ., la nullità della sentenza, per motivazione apodittica e meramente parvente, in violazione degli articoli 132 cod. proc. civ., 118 delle disposizioni di attuazione cod. proc. civ., 156 cod. proc. civ., 111 e 24 Cost.; - il mezzo è fondato; - nella prospettiva di interpretativa di questa Corte, a seguito delle pronunce cd. gemelle delle Sezioni Unite dell'Il marzo 2014 nn. 8053 e 8054, l'anomalia motivazionale, è quella di riconoscere il vizio di motivazione, allorché riconducibile al n. 4) dell'art. 360 cod. proc. civ.(quale nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4), cod. proc. civ.), in tutte quelle ipotesi che si tramutino in violazione di legge costituzionalmente rilevante in quanto attinenti all'esistenza della motivazione in sé che si esaurisca nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico," nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"; - è stato precisato che il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre anche allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza una loro approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., 07/04/2017, n. 9105), ovvero che è nulla per mancanza - sotto il profilo sia formale che sostanziale- del requisito di cui all'articolo 132, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la sentenza la cui motivazione consiste nel dichiarare insufficienti tanto i motivi esposti nell'atto che ha veicolato la domanda accolta, quanto non meglio individuarti documenti ed atti ad essi allegati, oltre ad una consulenza tecnica, senza riprodurre le parti idonee a giustificare la valutazione espressa (Cass., 23/03/2017, n. 7402). - è stato soggiunto che il giudice di merito è tenuto a dare conto in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico giuridico compiuto per pervenire alla statuizione finale di accoglimento o di rigetto della domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (Cass., 30/05/2019, n. 14762); - nel caso di specie, il vizio di radicale nullità dedotto dalla difesa della società contribuente, nelle sue caratteristiche di motivazione apparente, risulta effettivamente travolgere la sentenza impugnata per apoditticità delle sue affermazioni che, se pur riguardano i (corretti) principi di diritto che regolano l'accertamento bancario (art. 32 del d.P.R. del 29 settembre 1973 n. 600), rimangono una cornice vuota in quanto non sono calati nella fattispecie concreta di cui rimangono del tutto ignoti i confini del fatto, sia rispetto ai rilievi di cui all'avviso di accertamento, sia rispetto alle contestazioni della società contribuente; non si comprende, cioè, in che senso le movimentazioni bancarie effettuate dalla società abbiano fatto emergere transazioni commerciali inesistenti, prive di giustificazione e tali da determinare la ripresa tassazione da parte del Fisco ai sensi degli artt. 39 e 32 del d.P.R. del 29 settembre 1973 n. 600; - ed invero, come evidente dal tenore della motivazione, la CTR ha riportato due precedenti di questa Corte che affermano principi, tutt'ora pacifici, in tema di indagini bancarie, circa la sussistenza della presunzione legale in favore dell'Amministrazione erariale e circa l'inversione dell'onere della prova, che rimane a carico del contribuente, sulla specificità delle confutazioni degli accertamenti bancari, senza tuttavia indicare, com'era suo dovere, in base a quali elementi di fatto (indiziari) ha operato la sussunzione della fattispecie concreta al precetto generale ed ha, quindi, ritenuto non vinta la presunzione in favore dell'Amministrazione, così compromettendo la possibilità di controllo, interno ed esterno della sua motivazione; - i motivi della decisione non chiariscono in base a quali elementi si è concretizzata l'elusione fiscale disegnata dal Fisco prima e dalla CTR poi, secondo cui la Bufalara s.r.I., rimasta inattiva fino al 13 settembre 2006, aveva, poi, dal 14 settembre 2006 al 28 agosto 2007, eseguito su commissione della società Villacieri s.r.l. attività industriale consistente nell'arricchimento di vino nuovo in fermentazione attraverso l'aggiunta di mosto concentrato rettificato, sicché si era appurato che «[...] in pratica la Bufalara s.r.l. acquistava il V.N.F. (n.d.r.: vino nuovo in fermentazione) dalla Villacieri s.r.l. ed il M.C.R. (n.d.r.: mosto concentrato rettificato) dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e, terminato il processo di arricchimento che avveniva nelle vasche della Villacieri s.r.l. e da queste concesse in comodato d'uso alla Bufalara s.r.I., in tutto il periodo di durata dell'intervento, cedeva alla Villaceri s.r.l. il vino nuovo in fermentazione arricchito», senza che, pertanto, vi fosse alcuno scopo finanziario delle movimentazioni finanziarie rilevate sui conti correnti della società e dei soci (v. sentenza impugnata, nella parte riguardante lo "svolgimento del processo"); - le proposizioni in cui si svolge la motivazione non esprimono le ragioni per le quali doveva escludersi l'assolvimento dell'onere probatorio del contribuente, rimanendo ferma sul piano dei principi di diritto, che risultano distanti ed astratti rispetto alla fattispecie concreta ciò nonostante la difesa di parte contribuente, in appello, abbia argomentato specificamente sulla natura finanziaria delle operazioni commerciali tra società riguardanti gruppi familiari, non influenti sul conto economico e per le quali era stato indicato il beneficiario con annotazione sul libro giornale [v. pagine 18 e ss. del ricorso in cassazione che indica: a) processo verbale di constatazione del 22/02/2011 che indicava la qualificazione finanziaria dei movimenti; b) movimenti finanziari, prelevamenti e versamenti, registrati in contabilità e coincidenti con gli estratti conto delle banche; c) indicazione del beneficiario e della causale senza riscossioni per cassa; d) corrispondenza tra versamenti e prelevamenti; e) compatibilità tra costi e ricavi]; - anche il rinvio operato alle motivazioni rese dalla CTP («Già i primi giudici hanno scritto e deliberato: "...la parte ricorrente riconduce tutte le riprese fiscali contestate ad operazioni di carattere finanziario giustificate dalla necessità di creare liquidità sfruttando le valute dei movimenti bancari. Tuttavia, non risultano sufficientemente supportate da elementi probatori le argomentazioni addotte dalla parte ricorrente a riguardo delle operazioni finanziarie descritte, con particolare riferimento ad esempio a versamenti di somma di denaro"»), è vuoto e, pertanto, illegittimo in quanto non rende percepibili e comprensibili le ragioni della decisione in relazione ai motivi di appello, non compiendo una disamina logica e giuridica degli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento, rinviando, genericamente e acriticamente, alle motivazioni del primo giudice e del quadro probatorio ivi acquisito (cfr., Cass. 18/04/2017 n. 9745; Cass.26/06/2017 n. 15884; Cass. 21/09/2017, n. 22022; Cass., 25/10/2018, n. 27112; Cass., 05/10/2018 n. 24452; Cass., 07/04/2017 n. 9105, tutte che richiamano i parametri minimi di motivazione indicati da Cass., Sez. U., 07/04/2014 n. 8053); - ciò ha comportato un vizio estrinseco della motivazione, anomala, perché parvente, per aver il giudice di merito omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, rendendo, in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., 07/04/2017, n. 9105 cit.); tale vizio comporta la nullità della pronuncia, poiché rende impossibile controllare la correttezza della stessa; nello specifico, rende impossibile la verifica di logicità della stessa motivazione che deve ritenersi a sua volta ammissibile sotto forma di controllo sull'osservanza delle norme sul metodo del giudizio di fatto. (v. Cass., Sez. 3, 08/10/2021, 27411). - il ricorso deve essere pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio; P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abr
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