CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36275/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 640 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità ed alla ritenuta attendibilità della persona offesa è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di truffa (vedi pagg. 8 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, inoltre, che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa da parte della vittima (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 62-bis e 69 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che i giudici di merito hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, la significativa capacità criminale del ricorrente desumibile dai numerosi precedenti penali, anche specifici, e dall'intensità del dolo, nonché l'assenza di elementi favorevoli ad una maggiore mitigazione della pena (vedi pag. 4 della sentenza impugnata e pag. 9 della sentenza di primo grado); rilevato che l'ulteriore doglianza con cui il ricorrente ha chiesto l'esclusione della recidiva è del tutto generica perché priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.5 rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 81 e 133 'cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale è generico e non consentito in sede di legittimità. La Corte di merito, con motivazione sintetica ma esente da illogicità, ha ritenuta congrua e corretta la determinazione di una pena superiore al minimo edittale e la dettagliata determinazione dei contenuti aumenti a titolo di continuazione in considerazione dei numerosi precedenti, anche specifici del ricorrente (vedi pag. 4 della sentenza impugnata e pag. 11 della sentenza di primo grado). La replica contenuta nel ricorso si limita a lamentare l'eccessività della pena base e degli aumenti a titolo di continuazione senza fornire elementi a sostegno di tale apodittica affermazione con conseguente genericità della doglianza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen