CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 11653/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 25/09/2025 della Corte d'appello di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmente reiterativo,in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha escluso lapossibilità di ritenere ricorrente l’ipotesi di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., conargomentazioni che si collegano logicamente alle caratteristiche della azione posta in esseree, dunque, alla descrizione della stessa come grave (si veda in tal senso pag. 3 dellamotivazione che dove è stato valorizzato il contesto in cui il ricorrente veniva controllato, ladisponibilità in capo allo stesso di due oggetti di provenienza furtiva, in assenza di qualsiasivalida giustificazione quanto alla provenienza degli stessi);ritenuto che il terzo motivo, da analizzare in correlazione con il primo motivo di ricorso,in punto di accertamento della responsabilità, con particolare riferimento all’elementosoggettivo del reato ascritto, risulta privo di concreta specificità, oltre che meramentereiterativo in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni dellaCorte di appello, e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/oun’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottatidal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinenteindividuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate daigiudicanti (pag. 3 e seg. dove è stata correttamente valorizzata la disponibilità di materialeproveniente da precedenti furti in assenza di valida giustificazione);che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la suagenericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra lacomplessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste afondamento dell’impugnazione;che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per comericostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando leragioni del loro;considerato conseguentementeche tali doglianze inerenti alla prova della penaleresponsabilità sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena diinammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche,senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlaticongrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;osservato che il secondo motivo proposto è generico ed aspecifico, oltre che totalmentereiterativo; che tale genericità era stata rilevata già in sede di appello in mancanza diqualsiasi valida allegazione per ritenere che parte della condotta sia stata commessaall’estero ed è comunquestata allegata in modo aspecifico anche in questa sede, inmancanza di confronto con la decisione del giudice di appello, che ha evidentementedisatteso tale motivo di ricorso;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11653/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daMARIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4507/2026GIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38620/2025MARZIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA] BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 25/09/2025 della Corte d'appello di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmente reiterativo,in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha escluso lapossibilità di ritenere ricorrente l’ipotesi di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., conargomentazioni che si collegano logicamente alle caratteristiche della azione posta in esseree, dunque, alla descrizione della stessa come grave (si veda in tal senso pag. 3 dellamotivazione che dove è stato valorizzato il contesto in cui il ricorrente veniva controllato, ladisponibilità in capo allo stesso di due oggetti di provenienza furtiva, in assenza di qualsiasivalida giustificazione quanto alla provenienza degli stessi);ritenuto che il terzo motivo, da analizzare in correlazione con il primo motivo di ricorso,in punto di accertamento della responsabilità, con particolare riferimento all’elementosoggettivo del reato ascritto, risulta privo di concreta specificità, oltre che meramentereiterativo in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni dellaCorte di appello, e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/oun’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottatidal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinenteindividuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate daigiudicanti (pag. 3 e seg. dove è stata correttamente valorizzata la disponibilità di materialeproveniente da precedenti furti in assenza di valida giustificazione);che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la suagenericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra lacomplessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste afondamento dell’impugnazione;che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per comericostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando leragioni del loro;considerato conseguentementeche tali doglianze inerenti alla prova della penaleresponsabilità sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena diinammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche,senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlaticongrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;osservato che il secondo motivo proposto è generico ed aspecifico, oltre che totalmentereiterativo; che tale genericità era stata rilevata già in sede di appello in mancanza diqualsiasi valida allegazione per ritenere che parte della condotta sia stata commessaall’estero ed è comunquestata allegata in modo aspecifico anche in questa sede, inmancanza di confronto con la decisione del giudice di appello, che ha evidentementedisatteso tale motivo di ricorso;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]