CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03437/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ••n avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi, le conclusioni scritte del difensore del Rella, una memoria del difensore della Petrosillo. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4 novembre 2021 la Corte d'appello di Roma, salvo rideterminare in senso migliorativo per gli imputati il trattamento sanzionatorio, anche per effetto dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen., ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due delitti di cui agli artt. 110, 624-bis e 61, n. 7, cod. pen. (capi A e B) e al delitto di cui agli artt. 110, 493-ter cod. pen (capo C). 2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso Petrosillo 3.1. Con il primo motivo si lamenta erronea applicazione dell'art. 624-bis cod. pen., contestando la sussunzione dei fatti nell'appena indicata fattispecie incriminatrice, in difetto del necessario nesso finalistico tra l'introduzione forzata nel luogo di privata dimora e la sottrazione dei beni, dal momento che la ricorrente svolgeva lavoro retribuito come domestica a casa delle persone offese. 3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., alla luce dell'assenza di un riscontro oggettivo agli esiti indiziari e delle questioni concernenti l'attendibilità della parte offesa, quale unico mezzo di prova nel processo penale. 4. Ricorso Regia 4.1. Con l'unico motivo di ricorso — che pure in rubrica contiene un accenno, non sviluppato in alcun modo in seguito, alla mancanza assoluta di motivazione relativamente al capo B — si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. 5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sosl:ituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi, le conclusioni scritte del difensore del Rella, una memoria del difensore della Petrosillo. Considerato in diritto 1. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse della Petrosillo è infondato, dal momento che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, integra il delitto di furto in abitazione, di cui all'ad 624-bis cod. pen., la condotta di chi si impossessi di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore, dopo essersi introdotto nella dimora di questi con il suo consenso carpito mediante inganno. (Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019, dep. 2020, Pompei, Rv. 2791.10 - 01). Tale è appunto il caso oggetto del presente procedimento, in cui i giudici di merito hanno valorizzato il fatto che la ricorrente rispondesse. agli annunci di lavoro per collaboratrice domestica, fornendo false generalità e falsi documenti di identità (per quanto concerne il delitto di cui al capo B), per poi trattenersi nelle abitazioni per il tempo sufficiente a rinvenire gli oggetti da sol:trarre, per infine interrompere la collaborazione con varie scuse. 2. Il secondo motivo è inammissibile, poiché l'invocata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7 cod. pen., con applicazione della invece esclusa circostanza attenuante di cui all'ad. 62, n. 4, cod. pen. riposa, nella razionale valutazione della Corte territoriale, sul giudizio di attendibilità delle persone offese che hanno descritto i beni sottratti e indicato il loro valore. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'ad. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). La ricerca di riscontri a siffatte dichiarazioni è invocata dalla ricorrente in termini privi di qualunque fondatezza, dal momento che le regole dettate dall'ad. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). 3. L'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del R.ella è, nel suo complesso, infondato. Inammissibile è la doglianza relativa all'affermazione di responsabilità per il capo B), per la quale si lamenta, in rubrica, l'assoluta mancanza di motivazione, che, al contrario, si rinviene a pag. 11 della sentenza impugnata e che trae fondamento, tra l'altro, dai tentativi di negoziazione dell'assegno e di utilizzazione della tessera bancomat. Infondata è la restante articolazione del motivo che, nella sostanza, lamenta l'identità del trattamento sanzionatorio, razionalmente fondato dalla Corte territoriale sulle caratteristiche oggettive dei fatti e sulla personalità degli imputati. 4. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta t ricorse