CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 giugno 2023
Cassazione n. 35539/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Salerno ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA], in riferimento all'arresto, avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed alla sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari fino al 10/10/2011, per i reati di usura ed estorsione. Il prevenuto veniva successivamente assolto, con la formula "perché il fatto non sussiste", dal Tribunale di Salerno, con sentenza n. 5168/22, emessa il 10/11/2022, divenuta irrevocabile il 13/06/2023. 2. Avverso la prefata ordinanza propone ricorso il difensore dell'imputato/ che solleva un unico motivo con cui deduce inosservanza dell'art. 314 cod. proc. pen., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione. L'ordinanza, di cui la difesa assume la genericità, ha rappresentato frequentazioni dell'istante con soggetti che il giudice di merito non ha individuato, pervenendo pertanto ad assolverlo perché il fatto non sussiste. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 4. In data 13/03/2024 è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, che sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri «estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri). A tali fini, inoltre, in relazione allo specifico comportamento ritenuto dai giudici della ripa -azione nella specie, è già stato i zii; I. più volte affermato che la condizione ostativ&'púo essere integrata ari -dhe da frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/9/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 3, n. 39362 del 08/09/2021, Quarta, Rv. 282161; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, offrendo congrua giustificazione della ricorrenza di condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo, condizioni che si sono sostanziate in atteggiamenti idonei ad ingenerare nell'Autorità la convinzione dell'apparente illiceità della condotta del ricorrente. Ha osservato come la condotta tenuta dall'istante, pure confermata dalla sentenza assolutoria, per quanto penalmente irrilevante, assuma rilievo nel giudizio di riparazione, perché consistita nell'intrattenere «rapporti ed assidue frequentazioni con soggetti implicati in illeciti traffici delittuosi, ponendo in essere oscure operazioni economiche legate a prestiti di denaro a terzi condannati nel medesimo procedimento penale... prestandosi egli stesso a ricevere assegni per conto terzi, per giunta in strada, luogo notoriamente insolito per lo svolgimento di pratiche economiche lecite e trasparenti...». Sulla base di tali rilievi ha ritenuto che la condotta del D'Errico abbia certamente indotto in errori gli inquirenti dando causa o concorrendo a dare causa alla sua detenzione. Così facendo, l'ordinanza impugnata ha correttamente applicato il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277475); integra r9 invero gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280547). In sostanza, considerato che la valutazione del giudice della riparazione deve essere formulata ex ante, sulla base degli elementi in possesso al momento dell'adozione della cautela, la ragionevole apparenza del coinvolgimento nell'attività illecita è stata desunta dalla frequentazione di soggetti coinvolti nella medesima attività che, sia pur dichiarata priva di rilevanza penale, non è stata esclusa dal Giudice della cognizione. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal Ministero resistente, che si liquidano in euro mille. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal Ministero resistente, che liquida in euro mille. Co