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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 40580/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise appello di Brescia ha confermato la pronuncia, in data 25 febbraio 2019, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di rapina aggravata, omicidio, detenzione e porto di armi comuni da sparo nonché detenzione illecita di sostanza stupefacente e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di anni 16 di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

Secondo la conforme ricostruzione dei giudici del merito [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati con sentenza irrevocabile in separato giudizio per le medesime imputazioni, nonché con [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto, aveva sottratto, con la minaccia delle armi, cinquanta grammi di hashish e venti grammi di cocaina, prelevandoli all'interno del locale all'insegna "Coconut", ubicato nel comune di Cortenuova, cagionando, nel corso dell'assalto armato, la morte del gestore, [OSCURATO:PERSONA], attinto dai colpi di arma da fuoco esplosi da [OSCURATO:PERSONA].

Prova della colpevolezza dell'imputato sono state considerate, in via principale, le dichiarazioni rese dai coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di chiamate in correità non solo tra loro convergenti sugli elementi essenziali degli addebiti, anche riferiti al coinvolgimento personale dell'odierno ricorrente, ma anche adeguatamente riscontrate dalle risultanze investigative ed in particolare dai tabulati telefonici relative alle utenze in uso agli imputati e da alcune conversazioni intercettate nei mesi successivi ai fatti contestati.

Dal compendio probatorio, in particolare, si evinceva che [OSCURATO:PERSONA], dopo avere partecipato alla fase organizzativa della rapina come basista, fornendo informazioni sulla presenza dello stupefacente da sottrarre, aveva accompagnato i complici da [OSCURATO:PERSONA] a Cortenuova e, durante l'esecuzione del colpo, era rimasto fuori dal locale per svolgere le funzioni di palo.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore fiduciario, propone ricorso avverso la sentenza sviluppando quattro motivi.

2.1. Con il primo deduce vizio di motivazione in relazione alla valutazione dei suoi contatti pregressi con [OSCURATO:PERSONA] e gli altri correi.

La Corte distrettuale non ha considerato persuasivo il rilievo difensivo, di carattere decisivo ai fini dell'elemento soggettivo, sull'assenza di contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei giorni precedenti a quello dell'assalto armato al "Coconut".

Al riguardo, ha osservato che la circostanza dedotta non poteva essere adeguatamente apprezzata perché i tabulati acquisiti agli atti si riferivano soltanto alla serata del 12 gennaio 2013.

L'argomentazione è erronea posto che nell'informativa del 21 luglio 2013 vengono riportati i contatti del ricorrente con altro soggetto, inizialmente indagato, relativi ad un periodo assai più lungo.2.2.

Con il secondo motivo denunzia vizio di motivazione in relazione al tema, specificamente posto nell'atto di appello, della maggiore credibilità della ricostruzione alternativa dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di non essersi recato al "Coconut", ma di essersi fermato, durante una sosta nel percorso tra [OSCURATO:PERSONA] e Cortenuova, in una pizzeria, ubicata nel comune di Romano di Lombardia, e di essere rimasto nell'adiacente parcheggio durante tutto l'arco temporale in cui era stata commessa la rapina.

2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta consapevolezza in ordine alla dotazione di armi da parte dei computati entrati all'interno del locale.

La Corte distrettuale ha desunto tale elemento dalle dichiarazioni, imprecise ed incostanti del Nocco, senza considerare le risultanze dei tabulati telefonici, che escludono la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla riunione organizzativa tenutasi presso l'abitazione del Nocco, immediatamente prima della spedizione al "Coconut" e alla sicura presenza del correo Nabil.

In tale contesto andava, parimenti, escluso che l'Oussi abbia avuto la possibilità di vedere le armi prima del loro uso.

2.4. Con il quarto motivo deduce vizio della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del concorso anomalo..

La sentenza impugnata, lungi dal valutare complessivamente tutte le risultanze probatorie, ha fondato la decisione sul punto solo ed esclusivamente sulle dichiarazioni del Nocco.

Alla stregua delle altre dichiarazioni accusatorie, risulta accertato che l'Oussi si è limitato ad operare come "palo".

In tale limitato ruolo non poteva avere alcuna contezza delle armi in dotazione ai complici esibite ed adoperate in un momento della fase esecutiva in cui non avrebbe potuto interferire sull'azione in corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va, in premessa, ricordato che oggetto del giudizio di legittimità non è l'esame delle possibilità rappresentative - anche plausibili - del fatto, ma il controllo sulla opzione del fatto come recepita dal giudice di merito.

Ne segue che la verifica in merito all'applicazione dei canoni logici e normativi del procedimento probatorio che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (ex multis, Sez.

VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178).

Neanche il canone decisorio secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 cod. proc. pen. come novellato dalla legge n.46 del 2006) consente- di fatto - l'esame del merito, ma si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza logica (e dunque la tenuta dimostrativa) delle affermazioni probatorie contenute nella sentenza impugnata (Sez. 6 n. 8705 del 24/01/2013, Farre, in motivazione) Al giudice di legittimità, è sempre preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti; né il riferimento del vizio di motivazione anche agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" ha mutato l'oggetto di tale giudizio, che resta limitato al controllo se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (ex multis, più di recente Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., dep. 2021, Rv. 280601).

Tanto posto nessuno dei motivi esposti nel ricorso supera il vaglio di ammissibilità per le ragioni in dettaglio esposte nel prosieguo.

2. I primi tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente perché deducono censure in vario modo attinenti alla valutazione delle risultanze probatorie, pur formalmente strutturati come denuncia di vizi motivazionali, a prescindere dalla genericità e dall'omessa indispensabile indicazione della decisività delle questioni poste, si risolvono comunque nella sollecitazione di nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestante illogici ma razionali e persuasivi, del giudice di merito.

2.1. Nel sostenere che le risultanze dei tabulati telefonici escludono pregressi rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e Nocco in epoca precedente ai fatti di causa, la partecipazione del primo alla riunione organizzativa tenutasi a casa del secondo e, quanto all'assalto armato al "Coconut", che [OSCURATO:PERSONA] via abbia personalmente preso parte, la difesa ricorrente non si confronta con l'intera piattaforma probatoria che la sentenza impugnata ha posto a base del giudizio di responsabilità, limitandosi ad enfatizzare la valenza dimostrativa dei dati forniti dai tabulati, che invece non vanno letti isolatamente ma congiuntamente con le chiamate in correità, di cui costituiscono riscontro esterno.

La prova principale a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale lo ha espressamente accusato di avere partecipato all'intera azione criminosa nella piena consapevolezza che i complici entrati all'interno del locale preso di mira, mentre lui operava come "palo", erano armati di pistole e -fucili, in ciò riscontrato dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano riferito della presenza nel gruppo operativo di due cittadini marocchini con un ruolo sovrapponibile a quello riferito. dal Nocco.

Le risultanze dei tabulati costituiscono riscontro individualizzante laddove confermano gli intensi rapporti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] ed i correi, chiamati in causa da Nocco, [OSCURATO:PERSONA] e Koxhaj, nelle ore immediatamente precedenti e successive alla rapina del 12 gennaio 2013 ed il loro concomitate spostamento da [OSCURATO:PERSONA] a Cortenuova.

I dialoghi intercettati tra [OSCURATO:PERSONA] ed il Nocco nei mesi ancora successivi, del tutto trascurati nel ricorso, confermano, ben più dei tabulati, l'esistenza tra gli interlocutori di un rapporto collaudato e risalente nel tempo volto proprio alla pianificazione di plurime azioni predatorie.

Per di più, una di queste conversazioni, quella del 5 aprile, è stata interpretata dalla Corte territoriale come una vera e propria confessione stragiudiziale posto che l'Oussi, sollecitato dal Nocco ad esprimere la sua opinione sulla rapina al "Coconut", aveva finito con l'ammettere di esserne stato il basista, insieme con Nabil, tanto da confidare all'amico di avere commesso un grave errore nel segnalare ai complici l'obbiettivo, rivelatosi, a differenza di quanto avvenuto in altre occasioni, molto più pericoloso del previsto.

2.2. la Corte distrettuale ha confutato, con argomentazioni tutt'altro che illogiche e sganciate dalle emergenze probatorie, a cominciare proprio dai tabulati, la ricostruzione alternativa proposta dall'imputato, secondo la quale la sera del 13 gennaio era effettivamente partito da casa del Nocco, insieme con il Nabil, per raggiungere una "pizzeria", dove era stato raggiunto dal Nocco, [OSCURATO:PERSONA] e Koxhaj, che sapeva essere intenzionati a commettere una rapina per impossessarsi di soldi e droga detenuti all'interno del locale, ma non si era recato al "Coconut", rimanendo a dormire in un parcheggio.

Ha, in particolare osservato che tra le celle agganciate dall'utenza in uso all'Oussi, nel periodo di interesse, vi era quella del comune di Cortenuova (telefonata delle 23.42) e che, comunque, le celle agganciate nei minuti precedenti, comprese quelle ubicate a Romano di Lombardia, avevano un raggio di copertura che ricomprendeva anche il locale scenario del fatto omicidiario.

La circostanza che l'Oussi si era fermato in un parcheggio dove si era addormentato fino a quando non era stato contattato telefonicamente dal Nabil a rapina ormai consumata, non solo era inverosimile, ma era stata smentita proprio dai tabulati della utenza telefonica dell'interessato che attestano, nei minuti successivi all'assalto armato, telefonate in uscita, specie con il Nabil, con l'aggancio di più celle che postulano necessariamente nell'utilizzatore dell'utenza un attivismo che certamente non può avere chi rimane addormentato all'interno di un'autovettura e che è, invece, normale in chi, impegnato in una precipitosa fuga, ha necessità di coordinarsi con i complici divisi in più auto, nei termini riferiti dal Nocco.

La partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a tutte le fasi della rapina, dall'organizzazione all'esecuzione, esclude in radice la possibilità che lo stesso non fosse a conoscenza dell'uso delle armi da sparo.

3. Il quarto ed ultimo motivo, relativo al concorso anomalo, non si confronta con l'iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale per superare le identiche deduzioni formulate con l'atto di appello.

In considerazione della diretta e personale partecipazione, sin dalla fase ideativa, all'azione predatoria, [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza delle programmate modalità operative e quindi del necessario uso delle armi, indispensabili per vincere la resistenza del soggetto da rapinare, conosciuto come pericoloso spacciatore, e per conseguire effettivamente l'obbiettivo di sottrarre ossia un rilevante quantitativo di 'stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA], al pari degli altri complici, aveva, quindi, previsto e voluto, quanto meno nella forma del dolo eventuale, l'evento più grave in concreto verificatosi.

Ciò è sufficiente per escludere il concorso anomalo e ritenere configurabile il concorso ordinario.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la partecipazione all'accordo per commettere una rapina utilizzando un'arma comporta la responsabilità, a titolo di concorso ordinario anche per l'omicidio commesso nel corso della sua esecuzione dal complice che ha in concreto cagionato la morte del rapinato.

Qualsiasi evento lesivo del bene della vita e dell'incolumità individuale, quantunque concretamente riconducibile alla scelta esecutiva dello sparatore sulla base di una valutazione della contingente situazione di fatto, si pone come ragionevole, prevedibile e probabile conseguenza dell'espressa adesione del concorrente a un'impresa criminosa da consumarsi mediante l'impiego di micidiali armi da sparo posto che costituisce uno sviluppo dell'azione rientrante nel novero di quelli già astrattamente prefigurabili in sede di accordo criminoso (Sez. 1 n. 12750 del 27/02/2019, Tarantino, Rv. 276175; Sez. 6, n. 18489 del 13/01/2010, Rubino, Rv. 46914; Sez.

U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241574).

4. Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e, in ragione dei profili di colpa, insiti nella presentazione di siffatta impugnazione, anche al versamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo liquidare in euro 3.000,00 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise appello di Brescia ha confermato la pronuncia, in data 25 febbraio 2019, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di rapina aggravata, omicidio, detenzione e porto di armi comuni da sparo nonché detenzione illecita di sostanza stupefacente e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di anni 16 di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Secondo la conforme ricostruzione dei giudici del merito [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati con sentenza irrevocabile in separato giudizio per le medesime imputazioni, nonché con [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto, aveva sottratto, con la minaccia delle armi, cinquanta grammi di hashish e venti grammi di cocaina, prelevandoli all'interno del locale all'insegna "Coconut", ubicato nel comune di Cortenuova, cagionando, nel corso dell'assalto armato, la morte del gestore, [OSCURATO:PERSONA], attinto dai colpi di arma da fuoco esplosi da [OSCURATO:PERSONA]. Prova della colpevolezza dell'imputato sono state considerate, in via principale, le dichiarazioni rese dai coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di chiamate in correità non solo tra loro convergenti sugli elementi essenziali degli addebiti, anche riferiti al coinvolgimento personale dell'odierno ricorrente, ma anche adeguatamente riscontrate dalle risultanze investigative ed in particolare dai tabulati telefonici relative alle utenze in uso agli imputati e da alcune conversazioni intercettate nei mesi successivi ai fatti contestati. Dal compendio probatorio, in particolare, si evinceva che [OSCURATO:PERSONA], dopo avere partecipato alla fase organizzativa della rapina come basista, fornendo informazioni sulla presenza dello stupefacente da sottrarre, aveva accompagnato i complici da [OSCURATO:PERSONA] a Cortenuova e, durante l'esecuzione del colpo, era rimasto fuori dal locale per svolgere le funzioni di palo. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore fiduciario, propone ricorso avverso la sentenza sviluppando quattro motivi. 2.1. Con il primo deduce vizio di motivazione in relazione alla valutazione dei suoi contatti pregressi con [OSCURATO:PERSONA] e gli altri correi. La Corte distrettuale non ha considerato persuasivo il rilievo difensivo, di carattere decisivo ai fini dell'elemento soggettivo, sull'assenza di contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei giorni precedenti a quello dell'assalto armato al "Coconut". Al riguardo, ha osservato che la circostanza dedotta non poteva essere adeguatamente apprezzata perché i tabulati acquisiti agli atti si riferivano soltanto alla serata del 12 gennaio 2013. L'argomentazione è erronea posto che nell'informativa del 21 luglio 2013 vengono riportati i contatti del ricorrente con altro soggetto, inizialmente indagato, relativi ad un periodo assai più lungo.2.2. Con il secondo motivo denunzia vizio di motivazione in relazione al tema, specificamente posto nell'atto di appello, della maggiore credibilità della ricostruzione alternativa dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di non essersi recato al "Coconut", ma di essersi fermato, durante una sosta nel percorso tra [OSCURATO:PERSONA] e Cortenuova, in una pizzeria, ubicata nel comune di Romano di Lombardia, e di essere rimasto nell'adiacente parcheggio durante tutto l'arco temporale in cui era stata commessa la rapina. 2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta consapevolezza in ordine alla dotazione di armi da parte dei computati entrati all'interno del locale. La Corte distrettuale ha desunto tale elemento dalle dichiarazioni, imprecise ed incostanti del Nocco, senza considerare le risultanze dei tabulati telefonici, che escludono la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla riunione organizzativa tenutasi presso l'abitazione del Nocco, immediatamente prima della spedizione al "Coconut" e alla sicura presenza del correo Nabil. In tale contesto andava, parimenti, escluso che l'Oussi abbia avuto la possibilità di vedere le armi prima del loro uso. 2.4. Con il quarto motivo deduce vizio della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del concorso anomalo.. La sentenza impugnata, lungi dal valutare complessivamente tutte le risultanze probatorie, ha fondato la decisione sul punto solo ed esclusivamente sulle dichiarazioni del Nocco. Alla stregua delle altre dichiarazioni accusatorie, risulta accertato che l'Oussi si è limitato ad operare come "palo". In tale limitato ruolo non poteva avere alcuna contezza delle armi in dotazione ai complici esibite ed adoperate in un momento della fase esecutiva in cui non avrebbe potuto interferire sull'azione in corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va, in premessa, ricordato che oggetto del giudizio di legittimità non è l'esame delle possibilità rappresentative - anche plausibili - del fatto, ma il controllo sulla opzione del fatto come recepita dal giudice di merito. Ne segue che la verifica in merito all'applicazione dei canoni logici e normativi del procedimento probatorio che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Neanche il canone decisorio secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 cod. proc. pen. come novellato dalla legge n.46 del 2006) consente- di fatto - l'esame del merito, ma si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza logica (e dunque la tenuta dimostrativa) delle affermazioni probatorie contenute nella sentenza impugnata (Sez. 6 n. 8705 del 24/01/2013, Farre, in motivazione) Al giudice di legittimità, è sempre preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti; né il riferimento del vizio di motivazione anche agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" ha mutato l'oggetto di tale giudizio, che resta limitato al controllo se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (ex multis, più di recente Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., dep. 2021, Rv. 280601). Tanto posto nessuno dei motivi esposti nel ricorso supera il vaglio di ammissibilità per le ragioni in dettaglio esposte nel prosieguo. 2. I primi tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente perché deducono censure in vario modo attinenti alla valutazione delle risultanze probatorie, pur formalmente strutturati come denuncia di vizi motivazionali, a prescindere dalla genericità e dall'omessa indispensabile indicazione della decisività delle questioni poste, si risolvono comunque nella sollecitazione di nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestante illogici ma razionali e persuasivi, del giudice di merito. 2.1. Nel sostenere che le risultanze dei tabulati telefonici escludono pregressi rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e Nocco in epoca precedente ai fatti di causa, la partecipazione del primo alla riunione organizzativa tenutasi a casa del secondo e, quanto all'assalto armato al "Coconut", che [OSCURATO:PERSONA] via abbia personalmente preso parte, la difesa ricorrente non si confronta con l'intera piattaforma probatoria che la sentenza impugnata ha posto a base del giudizio di responsabilità, limitandosi ad enfatizzare la valenza dimostrativa dei dati forniti dai tabulati, che invece non vanno letti isolatamente ma congiuntamente con le chiamate in correità, di cui costituiscono riscontro esterno. La prova principale a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale lo ha espressamente accusato di avere partecipato all'intera azione criminosa nella piena consapevolezza che i complici entrati all'interno del locale preso di mira, mentre lui operava come "palo", erano armati di pistole e -fucili, in ciò riscontrato dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano riferito della presenza nel gruppo operativo di due cittadini marocchini con un ruolo sovrapponibile a quello riferito. dal Nocco. Le risultanze dei tabulati costituiscono riscontro individualizzante laddove confermano gli intensi rapporti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] ed i correi, chiamati in causa da Nocco, [OSCURATO:PERSONA] e Koxhaj, nelle ore immediatamente precedenti e successive alla rapina del 12 gennaio 2013 ed il loro concomitate spostamento da [OSCURATO:PERSONA] a Cortenuova. I dialoghi intercettati tra [OSCURATO:PERSONA] ed il Nocco nei mesi ancora successivi, del tutto trascurati nel ricorso, confermano, ben più dei tabulati, l'esistenza tra gli interlocutori di un rapporto collaudato e risalente nel tempo volto proprio alla pianificazione di plurime azioni predatorie. Per di più, una di queste conversazioni, quella del 5 aprile, è stata interpretata dalla Corte territoriale come una vera e propria confessione stragiudiziale posto che l'Oussi, sollecitato dal Nocco ad esprimere la sua opinione sulla rapina al "Coconut", aveva finito con l'ammettere di esserne stato il basista, insieme con Nabil, tanto da confidare all'amico di avere commesso un grave errore nel segnalare ai complici l'obbiettivo, rivelatosi, a differenza di quanto avvenuto in altre occasioni, molto più pericoloso del previsto. 2.2. la Corte distrettuale ha confutato, con argomentazioni tutt'altro che illogiche e sganciate dalle emergenze probatorie, a cominciare proprio dai tabulati, la ricostruzione alternativa proposta dall'imputato, secondo la quale la sera del 13 gennaio era effettivamente partito da casa del Nocco, insieme con il Nabil, per raggiungere una "pizzeria", dove era stato raggiunto dal Nocco, [OSCURATO:PERSONA] e Koxhaj, che sapeva essere intenzionati a commettere una rapina per impossessarsi di soldi e droga detenuti all'interno del locale, ma non si era recato al "Coconut", rimanendo a dormire in un parcheggio. Ha, in particolare osservato che tra le celle agganciate dall'utenza in uso all'Oussi, nel periodo di interesse, vi era quella del comune di Cortenuova (telefonata delle 23.42) e che, comunque, le celle agganciate nei minuti precedenti, comprese quelle ubicate a Romano di Lombardia, avevano un raggio di copertura che ricomprendeva anche il locale scenario del fatto omicidiario. La circostanza che l'Oussi si era fermato in un parcheggio dove si era addormentato fino a quando non era stato contattato telefonicamente dal Nabil a rapina ormai consumata, non solo era inverosimile, ma era stata smentita proprio dai tabulati della utenza telefonica dell'interessato che attestano, nei minuti successivi all'assalto armato, telefonate in uscita, specie con il Nabil, con l'aggancio di più celle che postulano necessariamente nell'utilizzatore dell'utenza un attivismo che certamente non può avere chi rimane addormentato all'interno di un'autovettura e che è, invece, normale in chi, impegnato in una precipitosa fuga, ha necessità di coordinarsi con i complici divisi in più auto, nei termini riferiti dal Nocco. La partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a tutte le fasi della rapina, dall'organizzazione all'esecuzione, esclude in radice la possibilità che lo stesso non fosse a conoscenza dell'uso delle armi da sparo. 3. Il quarto ed ultimo motivo, relativo al concorso anomalo, non si confronta con l'iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale per superare le identiche deduzioni formulate con l'atto di appello. In considerazione della diretta e personale partecipazione, sin dalla fase ideativa, all'azione predatoria, [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza delle programmate modalità operative e quindi del necessario uso delle armi, indispensabili per vincere la resistenza del soggetto da rapinare, conosciuto come pericoloso spacciatore, e per conseguire effettivamente l'obbiettivo di sottrarre ossia un rilevante quantitativo di 'stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA], al pari degli altri complici, aveva, quindi, previsto e voluto, quanto meno nella forma del dolo eventuale, l'evento più grave in concreto verificatosi. Ciò è sufficiente per escludere il concorso anomalo e ritenere configurabile il concorso ordinario. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la partecipazione all'accordo per commettere una rapina utilizzando un'arma comporta la responsabilità, a titolo di concorso ordinario anche per l'omicidio commesso nel corso della sua esecuzione dal complice che ha in concreto cagionato la morte del rapinato. Qualsiasi evento lesivo del bene della vita e dell'incolumità individuale, quantunque concretamente riconducibile alla scelta esecutiva dello sparatore sulla base di una valutazione della contingente situazione di fatto, si pone come ragionevole, prevedibile e probabile conseguenza dell'espressa adesione del concorrente a un'impresa criminosa da consumarsi mediante l'impiego di micidiali armi da sparo posto che costituisce uno sviluppo dell'azione rientrante nel novero di quelli già astrattamente prefigurabili in sede di accordo criminoso (Sez. 1 n. 12750 del 27/02/2019, Tarantino, Rv. 276175; Sez. 6, n. 18489 del 13/01/2010, Rubino, Rv. 46914; Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241574). 4. Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e, in ragione dei profili di colpa, insiti nella presentazione di siffatta impugnazione, anche al versamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo liquidare in euro 3.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce
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