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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16416/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Brescia confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un mese e quindici giorni di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame, articolato in un tre doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame, non consentito, del merito della vicenda processuale. [OSCURATO:PERSONA] che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nell'immediatezza dei fatti, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi dubitare dell'inottemperanza al foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Brescia

11. agosto 2020, essendo stato l'imputato controllato dalle Forze dell'ordine mentre si trovava nel territorio di Gussago il 20 aprile 2021. [OSCURATO:PERSONA] che la Corte territoriale evidenziava che la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi dimostrata dai suoi precedenti di polizia, correttamente richiamati nel provvedimento impugnato, che non consentivano di rivalutare il giudizio negativo formulato dal Questore di Brescia (tra le altre, Sez.

F, n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli, Rv. 274649 - 01). [OSCURATO:PERSONA], per altro verso, che il disvalore della condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA] non consentiva la mitigazione sanzionatoria invocata, anche alla luce del fatto che la pena irrogata all'imputato, quantificata in un mese e quindici giorni di arresto, risultava di poco superiore al minimo edittale previsto per la fattispecie contestata al ricorrente, ai sensi dell'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Brescia confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un mese e quindici giorni di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame, articolato in un tre doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame, non consentito, del merito della vicenda processuale. [OSCURATO:PERSONA] che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nell'immediatezza dei fatti, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi dubitare dell'inottemperanza al foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Brescia 11. agosto 2020, essendo stato l'imputato controllato dalle Forze dell'ordine mentre si trovava nel territorio di Gussago il 20 aprile 2021. [OSCURATO:PERSONA] che la Corte territoriale evidenziava che la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi dimostrata dai suoi precedenti di polizia, correttamente richiamati nel provvedimento impugnato, che non consentivano di rivalutare il giudizio negativo formulato dal Questore di Brescia (tra le altre, Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli, Rv. 274649 - 01). [OSCURATO:PERSONA], per altro verso, che il disvalore della condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA] non consentiva la mitigazione sanzionatoria invocata, anche alla luce del fatto che la pena irrogata all'imputato, quantificata in un mese e quindici giorni di arresto, risultava di poco superiore al minimo edittale previsto per la fattispecie contestata al ricorrente, ai sensi dell'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichi P.Q.M
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